IV Commissione - Mercoledì 1° agosto 2007


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ALLEGATO

Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona (C. 1824 Leoni).

NUOVOPARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminata la proposta di legge C. 1824 Leoni, recante: «Modifica dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona»,
premesso che:
lo scopo della proposta di legge è quello di includere tutte le munizioni cluster o submunizioni delle bombe a grappolo, che hanno effetti assimilabili a quelli delle mine antipersona, nella definizione di mina antipersona, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 374 del 1997;
a tal fine, la proposta di legge modifica il citato articolo 2, comma 1, inserendo le parole: «incluse le submunizioni delle munizioni a grappolo» dopo le parole: «dispositivo od ordigno»;
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
per cluster bombs si intendono «le submunizioni esplosive di munizioni a grappolo congegnate per esplodere al momento, immediatamente prima oppure dopo l'impatto con l'obiettivo»;
l'articolo 2, comma 1, della legge n. 374 del 1997, come modificato dalla proposta di legge, non risulta pertanto appropriato, in quanto comprende nella medesima definizione due diverse tipologie di munizionamento;
la distruzione delle scorte prescritta all'articolo 5, comma 1, della legge n. 374 del 1997 non risulterebbe applicabile negli stessi termini alle cluster bombs, in mancanza della previsione delle necessarie risorse finanziarie e che la predetta distruzione, ove realizzata, richiederebbe la reintegrazione delle funzioni a cui tale munizionamento assolve;
valutata pertanto l'esigenza di prevedere per le cluster bombs una definizione normativa distinta da quella relativa alle mine antipersona e, conseguentemente, di estendere alle prime le medesime disposizioni applicabili alle seconde ai sensi della legge n. 374 del 1997;
ritenuto infine che il tema della suddetta reintegrazione possa essere più opportunamente esaminato in sede di definizione delle risorse complessive da destinare annualmente alla funzione Difesa;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
sia sostituito l'articolo 1, comma 1, con una disposizione che applichi «alle submunizioni esplosive di munizioni a grappolo congegnate per esplodere al momento, immediatamente prima oppure dopo l'impatto con l'obiettivo» le disposizioni previste per le mine antipersona dalla legge n. 374 del 1997;
sia previsto per le citate submunizioni il medesimo vincolo di distruzione delle scorte di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 374 del 1997 - predisponendo, in tal caso, le necessarie risorse finanziarie - ovvero un vincolo di distruzione modulato in funzione delle effettive disponibilità di bilancio.