V Commissione - Mercoledì 1° agosto 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori (Atto n. 117).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Con riferimento alle richieste di chiarimenti in merito a talune disposizioni contenute nell'articolo 8, si osserva:
andrebbe riprodotta ne testo in esame la norma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a) della legge delega n. 262 del 2005, che prevede la «destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo».
l'accesso al fondo anche per i danni patrimoniali riconosciuti con lodo arbitrale non più impugnabile è giustificato dalla equiparazione dì quest'ultimo alla sentenza definitiva, ai sensi dell'articolo 824-bis del codice di procedura civile (aggiunto dall'articolo 23 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40), in coerenza con la stessa legge delega che, all'articolo 27, comma 1, lettera a), prevede il ricorso a procedure di conciliazione e di arbitrato. Si precisa, altresì, che l'accesso al fondo è consentito, a salvaguardia dell'equilibrio finanziario dello stesso, soltanto dopo l'inutile esperimento delle procedure esecutive nei confronti dell'intermediario, anche al fine di evitare un ricorso generalizzato al fondo;
la possibilità per la Consob di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato anche per le fattispecie previste dal disegno di legge in questione si inquadra nella facoltà di ricorrere in via ordinaria al patrocinio dell'Avvocatura stessa e, pertanto, non appare suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per il funzionamento di quest'ultima, la cui attività viene peraltro remunerata dalla Consob qualora se ne avvalga. Circa l'eventuale aggravio dell'attività per l'Avvocatura, è da presumere che la stessa possa farvi fronte con le risorse umane disponibili.

Circa l'articolo 9, comma 2, si concorda con la richiesta di precisare che dal decreto «non devono derivare» nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti in ordine alla stima dell'entità delle eventuali spese di conciliazione e arbitrato e all'effettiva disponibilità di risorse da destinare allo scopo da parte della Consob, si ritiene che, trattandosi di un servizio reso alle parti, sia opportuno integrare il provvedimento con la previsione che gli importi posti in capo agli utenti delle procedure medesime siano correlati al costo di detto servizio, ferma restando la finalità del decreto di agevolare il ricorso a procedure alternative alla giurisdizione ordinaria di risoluzione delle controversie.