V Commissione - Resoconto di mercoledì 1° agosto 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o agosto 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 9.10.

Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
C. 2849-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 24 luglio e che in quella occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole con due osservazioni, volte a prevedere, da un lato, l'obbligo di corredare gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 5 dell'articolo 1, di relazione tecnica, e, dall'altro, la modifica della procedura per l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo prevedendo che le medesime risorse siano preventivamente iscritte all'entrata del bilancio dello Stato. Segnala che nella medesima giornata le Commissioni di merito hanno concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che alcune proposte presentano immediati profili problematici per quel che concerne la quantificazione ovvero la copertura. Ricorda l'articolo aggiuntivo 1.010 Fabbri, che prevede l'istituzione di un Fondo per


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il finanziamento di iniziative mirate alla promozione della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, disponendo che al relativo finanziamento si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere annualmente in legge finanziaria. Al riguardo, osserva che il rinvio alla legge finanziaria come modalità di copertura finanziaria non appare conforme a quelle previste dalla vigente disciplina contabile. Ricorda poi l'emendamento 10.5, che prevede la concessione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000 di una riduzione dei premi INAIL nella misura massima di 1,5 punti percentuali, senza, tuttavia, determinare il relativo onere, né prevedere una clausola di salvaguardia; l'emendamento 12.2, che aumenta di cento unità il numero di soggetti idonei al concorso a 795 posti di ispettore del lavoro bandito nel 2004 assunti sulla base del coma 1 dell'articolo 12, disponendo altresì che al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che, tuttavia non reca le necessarie disponibilità, e della solidarietà sociale; l'articolo aggiuntivo 12.01, che, senza tuttavia prevedere una specifica quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, prevede l'inquadramento nel profilo professionale di ispettore del lavoro coordinatore e ispettore tecnico coordinatore degli ispettori del Ministero del lavoro che, alla data del 31 maggio 2007, hanno svolto attività di vigilanza, garantendo loro il medesimo trattamento economico del personale ispettivo di INPS e INAIL. Chiede quindi di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze di carattere finanziario derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda gli emendamenti 1.11, 1.13 e 1.14, che inseriscono tra i principi di delega la previsione che tra le tipologie di rischio cui applicare la normativa in materia di lavoro anche il rischio psichico e organizzativo; l'emendamento 1.17, che sembra estendere l'applicazione della normativa in materia di tutela del lavoro anche nei servizi e nelle cosiddette realtà d'ufficio; l'emendamento 1.29, che prevede, tra le altre cose, l'istituzione di un unico documento per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente e l'istituzione dei libretti individuali sanitari e formativi; l'emendamento 1.33, che prevede il potenziamento del sistema di controllo in materia di macchine ed impianti mediante utilizzo di funzionari pubblici in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali; l'emendamento 1.66, che inserisce tra i principi di delega la definizione delle misure che garantiscano la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; gli emendamenti 1.74 e 1.122, che prevedono che le attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione devono essere finanziate previo atto di accertamento mediante il corrispondente incremento delle aliquote di base dell'imposta sui tabacchi lavorati, anziché a valere su una quota delle risorse di cui al comma 780 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Con riferimento a tali ultimi emendamenti, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine all'idoneità della modalità di copertura. Ricorda ancora l'emendamento 1.76, che modifica il riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 780 della legge finanziaria per il 2007, richiamando quelle accertate per l'anno precedente e non in sede di bilancio consuntivo per l'anno in corso; l'emendamento 1.80, che prevede, tra le altre cose, l'istituzione di un fondo di rotazione finalizzato al sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese; l'emendamento 1.81, che prevede che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di autonomia didattica e finanziaria, le scuole di ogni ordine e grado provvedono a destinare una percentuale del monte ore annuale allo studio e alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Con riferimento a quest'ultimo emendamento ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità che tale obbligo possa essere assolto facendo ricorso alle figure professionali in organico delle singole scuole o se sarà necessario


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fare ricorso ad ulteriore personale, allo scopo formato. Ricorda l'emendamento 1.92, che sopprime la previsione che il rispetto della norme relative alla sicurezza in materia di lavoro sia elemento vincolante per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica; l'emendamento 1.94, che estende a tutto il sistema di assegnazioni degli appalti pubblici il vincolo attualmente previsto che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; l'emendamento 1.95, che sopprime la previsione, tra i principi di delega, dell'indicazione nei bandi di gara dei costi relativi alla sicurezza e della loro congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto di appalto; l'emendamento 1.98, che prevede un sistema di monitoraggio presso il CNEL, utilizzando i sistemi informativi dell'ISPELS e dell'INAIL; gli emendamenti 1.102 e 1.103, che prevedono l'obbligo di detenere tra le attrezzature minime di pronto soccorso anche attrezzature di rianimazione e defibrillatori, ovvero, per le imprese di dimensioni e strutture complesse, la presenza di una figura professionale sanitaria e la stipula di convenzioni che garantiscano la reperibilità di un medico; l'emendamento 1.108, che prevede la possibilità per le regioni di stipulare con l'INAIL convenzioni per la riabilitazione dei lavoratori successiva a infortuni sul lavoro o malattie professionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'emendamento 1.123, che prevede, tra le altre cose, l'istituzione di un comitato speciale per l'interpello a cura del Ministero del lavoro e d'intesa con il Ministero della salute; l'emendamento 1.109, che prevede l'istituzione di un sistema premiale per le imprese che, in un arco di tempo prestabilito, non superiore a due anni, dimostrino di essere virtuose sul piano della prevenzione degli infortuni e sulla tutela della sicurezza sul lavoro; l'articolo aggiuntivo 1.02 e 1.04, che assegnano alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro l'ulteriore funzione di promozione della diffusione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi e prevedono, tra le altre cose, che i dati per l'identificazione delle buone prassi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale a cura del Ministero del lavoro; gli emendamenti 3.21 e 3.20, che attribuisce, non come facoltative, ai Comitati paritetici e agli organismi bilaterali per la sicurezza l'ulteriore funzione di svolgere funzioni d'orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti; l'articolo aggiuntivo 4.06, che dispone, senza prevedere esplicitamente, come previsto, in via generale, dalla prassi consolidata, una clausola di invarianza, l'istituzione della settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro; l'emendamento 10.1, che estende alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000 la riduzione dei premi INAIL previsti dalla legge finanziaria per l'anno 2007. Con riferimento a quest'ultima proposta emendativa, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità dei limiti massimi previsti dalle disposizioni della legge finanziaria in seguito all'estensione dei soggetti destinatari delle predette disposizioni previsto dalle proposte emendative. Ricorda poi l'emendamento 12.112, che dispone l'assunzione di tutti gli idonei al concorso per ispettori di lavoro, e non solo di 300 unità come previsto dall'attuale testo dell'articolo 12, senza, tuttavia modificare la quantificazione dell'onere. La relativa copertura è a valere sull'aumento dell'accisa dei tabacchi. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della copertura finanziaria prevista.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO, conferma gli evidenti profili problematici di natura finanziaria dell'articolo aggiuntivo 1.010, dell'emendamento 10.5, dell'emendamento 12.2 e dell'articolo aggiuntivo 12.01. Si rimette invece alla Commissione per quanto concerne gli emendamenti 1.11, 1.13 ed 1.14, che non


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presentano evidenti profili problematici di carattere finanziario. Ritiene invece suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri gli emendamenti 1.17, 1.29, 1.33 ed 1.66. Segnala poi l'inidoneità della copertura utilizzata dagli emendamenti 1.74 ed 1.122. In proposito fa presente che la copertura ivi prevista non appare idonea in quanto l'aumento dell'accisa sui prodotti del tabacco non garantisce il maggior gettito atteso dagli emendamenti. Infatti rileva che i prodotti del tabacco sono già assoggettati ad un'elevata tassazione che, per le sigarette, supera il 75 per cento del prezzo di vendita al pubblico. L'eventuale aumento dell'accisa, a parità di prezzo di vendita al pubblico, indurrebbe immancabilmente i produttori di tabacchi lavorati ad aumentare il prezzo dei propri prodotti per non subire una riduzione dei ricavi di vendita, con la conseguenza, già sperimentata nel passato, della contrazione dei consumi legali ed il correlato aumento del fenomeno del contrabbando. Osserva che da tutto ciò deriverebbe, come effetto esiziale, il calo delle entrate erariali e l'allargamento del mercato illegale dei prodotti contraffatti e privi di controllo sanitario. L'avviso è contrario pure sugli emendamenti 1.76, 1.80, 1.81, 1.92, 1.94, 1.95, 1.98, 1.102, 1.103, Si rimette alla Commissione anche per quanto concerne l'emendamento 1.108, che, prevedendo la possibilità per le regioni di stipulare con l'INAIL convenzioni per la riabilitazione dei lavoratori, non presenta immediati effetti finanziari negativi. Ritiene invece suscettibili di determinare effetti finanziari negativi l'emendamento 1.109, gli articoli aggiuntivi 1.02 ed 1.04, gli emendamenti 3.21, 3.20, l'articolo aggiuntivo 4.06, l'emendamento 10.1 e l'emendamento 12.112. Segnala infine che anche gli emendamenti 1.68 e 1.85, non richiamati dal relatore, appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi.

Lino DUILIO, presidente, rileva che, in coerenza con la prassi consolidata, non sono state segnalate come problematiche alcune proposte emendative che facevano riferimento a modifiche o riduzioni della misura delle sanzioni in quanto i proventi delle sanzioni non sono usualmente scontati nelle entrate dello Stato.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE) rileva che gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.14 ed 1.108, su cui il Governo si è rimesso alla Commissione, effettivamente non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Segnala poi l'esigenza di ribadire nel parere espresso all'Assemblea i presupposti e le osservazioni contenute nel parere reso alle Commissioni di merito. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:
a) i proventi delle sanzioni di cui si prevede la destinazione per interventi di prevenzione e di informazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), n. 6, siano aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente;
b) le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1, debbono intendersi alla stregua di una clausola di salvaguardia, la cui operatività dovrà essere garantita in sede di esercizio della delega, nell'ambito dei decreti di attuazione;
c) le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 non prefigurano interventi «a regime» di potenziamento dell'attività ispettiva, i quali avrebbe richiesto una copertura adeguata, ma si riferiscono ad attività limitate all'anno in corso e sembrano avere finalità sperimentali;
d) alle ulteriori attività che gli organismi paritetici potrebbero effettuare ai sensi dell'articolo 7 si faccia fronte nell'ambito


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delle disponibilità finanziarie già esistenti e senza nuovi o maggiori oneri;
e) gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 siano riconducibili alla tipologia del limite di spesa;
e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di prevedere che gli schemi dei decreti legislativi da trasmettere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, al Parlamento anche per il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, siano corredati di relazione tecnica, in modo da consentire una puntuale verifica della loro sostenibilità finanziaria;
b) si valuti l'opportunità di precisare, all'articolo 10, comma 2, che le risorse di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura debbano essere preventivamente iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base della spesa del Ministero competente.
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.17, 1.29, 1.33, 1.66, 1.68, 1.74, 1.76, 1.80, 1.81, 1.85, 1.92, 1.94, 1.95, 1.98, 1.102, 1.103, 1.109, 1.122, 1.123, 3.20, 3.21, 4.06, 10.1, 10.5, 12.2, 12.112, e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 1.04, 1.010, 12.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.»

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 73/07: Liberalizzazione dei mercati dell'energia.
C. 2910-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento è stato già esaminato dalla V Commissione Bilancio nella seduta del 26 luglio e che in quella occasione la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole. Segnala che la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente il 26 luglio 2007 senza apportare modifiche al testo. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala l'emendamento 1.3 Fava, che sopprime il riferimento alle modalità indicate dalla direttiva 2003/55/CE, ai fini dell'adozione da parte dell'Autorità garante per l'energia e il gas di disposizioni volte alla separazione funzionale. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti per quanto concerne l'eventuale avvio di procedure di infrazione per mancato recepimento della direttiva da parte del nostro paese.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva che l'emendamento 1.3 appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione
sul testo del provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.3 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.»

La seduta termina alle 9.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1o agosto 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori.
Atto n. 117.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, segnala, con riferimento all'articolo 8, che istituisce un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari di talune disposizioni. In particolare andrebbe chiarito se la mancata previsione, nel testo in esame, del vincolo - previsto, invece, dalla legge di delega - che limita l'erogazione degli indennizzi all'ammontare delle disponibilità del fondo, sia suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica in ragione del diritto, per i soggetti ammessi, di fruire comunque dell'indennizzo, indipendentemente dalla sussistenza di disponibilità nel fondo. Un chiarimento è pure necessario per verificare come operino in riferimento all'equilibrio finanziario del fondo, da un lato, l'inclusione dei danni patrimoniali causati dalle violazioni accertate anche con lodo arbitrale non più impugnabile, dall'altro, la limitazione dell'accesso al fondo solo dopo l'esperimento delle procedure esecutive nei confronti dell'intermediario responsabile. Andrebbe, infine, chiarito se il ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nell'esercizio del diritto di rivalsa, ancorché previsto in via ordinaria dalla normativa vigente, possa determinare un aggravio dell'attività per l'Avvocatura medesima, con l'insorgenza di eventuali maggiori oneri di funzionamento.
Segnala poi che l'articolo 9, comma 2, stabilisce, al primo periodo, che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si stabilisce inoltre che sia la Consob a provvedere alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato con risorse autonome oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. Al riguardo, con riferimento al primo periodo dell'articolo 9, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla necessità di riformulare la clausola di invarianza in modo da prevedere, in conformità alla prassi consolidata, che dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al secondo periodo, chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti quanto all'entità delle eventuali spese di conciliazione e arbitrato, sia pure in forma di stima, e alla effettiva disponibilità di risorse da destinare allo scopo da parte della CONSOB.


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Il sottosegretario Pier Paolo CENTO espone il contenuto della documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato).

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori (atto n. 117);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
appare opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 8, nel senso di precisare che la destinazione del fondo all'indennizzo dei danni patrimoniali debba avvenire nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, come previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge delega n. 262 del 2005;
l'accesso al fondo anche per i danni patrimoniali riconosciuti con lodo arbitrale non più impugnabile, previsto sempre al comma 1 dell'articolo 8, è giustificato dalla equiparazione del lodo alla sentenza definitiva ai sensi dell'articolo 824-bis del codice di procedura civile, in coerenza con l'articolo 27, comma 1, lettera a), della citata legge n. 262 del 2005, che prevede il ricorso a procedure di conciliazione e di arbitrato;
la possibilità, prevista al comma 4 dell'articolo 8, per la Consob di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato non determina l'insorgere di maggiori oneri di funzionamento per l'Avvocatura la cui attività, peraltro remunerata dalla Consob qualora vi faccia ricorso, potrà essere svolta con le risorse umane disponibili;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che la Consob possa far fronte alle spese relative all'amministrazione delle procedure di conciliazione e arbitrato nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente oltre che con gli importi posti a carico degli utenti di dette procedure;
e con le seguenti condizioni:
all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «destinato all'indennizzo» aggiungere le seguenti: «, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo,»;
all'articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».
all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «con risorse autonome,» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente,»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.55.