VI Commissione - Mercoledì 1° agosto 2007


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ALLEGATO 1

5-01393 Fluvi e Franci: Eliminazione della prescrizione per i rimborsi di imposte pagate in eccesso.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con la question time di cui trattasi viene rilevata l'opportunità di modificare la disposizione recata dall'articolo 2, comma 58 della legge del 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» nel senso di estenderne la portata a tutte le eccedenze d'imposta e contributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il 30 giugno 1997.
La disposizione richiamata stabilisce, in particolare, che «Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti».
Sull'ambito applicativo della richiamata disposizione l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di pronunciarsi con risoluzione del 3 maggio 2005, n. 54/E, in risposta ad un quesito relativo alla possibilità di applicare la disposizione anche ad altre imposte (nella fattispecie, Ilor ed addizionale Ilor).
In detta risoluzione si è avuto modo di chiarire che l'articolo 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, è una norma eccezionale in quanto deroga al principio generale secondo cui «ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge» (articolo 2934 del codice civile), con la conseguenza che la stessa non può applicarsi in via analogica al fine di evitare un arbitrario allargamento delle eccezioni consentite dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni l'Agenzia delle Entrate ha escluso, pertanto, che l'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, potesse estendersi in via interpretativa ad altre imposte, quali Ilor e addizionale Ilor.
Ferme le predette considerazioni, è opportuno rilevare che, qualora si volesse accedere alla richiesta delle S.V. onorevoli, i rimborsi pagabili sarebbero circa 700.000.


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ALLEGATO 2

5-01394 Germontani: Esclusioni dall'obbligo di presentazione dell'elenco clienti e fornitori.

TESTO DELLA RISPOSTA

La S.V. onorevole chiede di valutare la possibilità di riesaminare la problematica circa l'obbligatorietà dalla presentazione degli elenchi clienti-fornitori, in particolare per i contribuenti in contabilità semplificata, i liberi professionisti e le ditte individuali. Chiede, inoltre, di valutare un'eventuale proroga del termine del 15 ottobre 2007 previsto per la prima trasmissione telematica degli elenchi, anche in considerazione della necessità per studi professionali ed imprese di ricercare il codice fiscale di quei soggetti che non hanno indicato tale dato nei documenti fiscali.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare che il Governo ha presentato un emendamento approvato all'A.C. 2852-A, ora A.S. 1739, che prevede, per l'anno 2006, che i soggetti in regime di contabilità semplificata, sono esonerati dalla predisposizione e dalla presentazione del cosiddetto elenco clienti e fornitori.
Per quanto attiene gli altri aspetti della problematica segnalati dalla S.V. onorevole, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente quanto segue.
In merito all'indicazione del codice fiscale dei propri clienti o fornitori, già con l'articolo 1, comma 337 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, era stata esclusa l'obbligatoria indicazione del codice fiscale dei propri fornitori con riferimento agli acquisti effettuati nell'anno 2006.
Con un comunicato stampa del 10 novembre del 2006, l'Agenzia delle Entrate ha anticipato che, sempre con riferimento all'annualità 2006, sarebbe stata sufficiente l'indicazione soltanto della partiva IVA dei clienti, invece del codice fiscale.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007 sono stati individuati, come previsto dal comma 4-bis dall'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 - introdotto dall'articolo 37, comma 8 del decreto-legge n. 223 del 2006 -, gli elementi informativi da indicare negli elenchi.
In detto provvedimento si precisa che, con riferimento alle annualità 2006 e 2007 è sufficiente indicare anche solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore.
In merito all'opportunità di escludere in via definitiva dall'obbligo in esame i contribuenti in contabilità semplificata, i liberi professionisti e le ditte individuali, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che l'esclusione dell'adempimento per tali soggetti annullerebbe di fatto la finalità dell'adempimento stesso, trattandosi della maggioranza dei titolari di partita IVA rispetto ai contribuenti che, per opzione o perché obbligati, sono soggetti alla tenuta di una contabilità con regime ordinario.
Conseguentemente, le informazioni che verrebbero acquisite dalla restante limitata platea di soggetti sarebbero di difficile e scarso utilizzo ai fini della selezione ed individuazione di posizioni «a rischio» evasivo o fraudolento.
Per quanto riguarda infine l'eventuale proroga della prima scadenza prevista per l'invio degli elenchi, è da osservare che - soprattutto a seguito dei numerosi incontri avuti con i rappresentati delle associazioni


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di categoria nell'ambito del processo concertativo previsto dal Protocollo d'intesa del 13 dicembre 2006 - l'Agenzia delle Entrate ha recepito nel provvedimento attuativo una serie di limitazioni con riferimento ai periodi d'imposta 2006 e 2007.
Infatti, oltre alla già menzionata esclusione dall'obbligo di indicazione del codice fiscale, per tali periodi non dovranno essere trasmesse le operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, le operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, per le quali non sussiste l'obbligo di registrazione ai fini IVA, le operazioni relative a fatture emesse annotate esclusivamente nell'apposito registro previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Inoltre, sempre con riferimento agli anni 2006 e 2007, l'elenco clienti comprende esclusivamente i titolari di partiva IVA.


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ALLEGATO 3

5-01395 Gioacchino Alfano e Gianfranco Conte: Proroga dei termini per la fruibilità del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame, oggetto di una precedente question-time presentata dall'onorevole Alfano (n. 5-00940), esaminata in Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati, nella seduta del 18 aprile 2007, si chiede di conoscere «quali siano stati gli sviluppi della vicenda evidenziata» relativa alla proroga del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi come modificato dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n 289 (cosiddetto «agevolazione Tremonti-Sud»).
Come si è avuto modo già di riferire, la problematica trae origine dalle disposizioni dell'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007. n. 17, che hanno modificato l'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni, precisando che «per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008».
Tale modifica, nello specifico, estende l'ambito temporale di applicazione del credito d'imposta - concesso per le imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea - esclusivamente ai soggetti che hanno presentato istanza di ammissione e ricevuto l'assenso da parte del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate nel corso del 2005 o del 2006.
In proposito, come già riferito, con comunicato del 21 marzo 2007, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'applicazione delle modifiche apportate dal citato articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge n. 300 del 2006 alla disciplina agevolativa in esame - modificando il relativo regime di aiuti (la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2006) - è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, in conformità a quanto disposto dall'articolo 88 del Trattato stesso.
Più specificamente per quanto attiene il quesito proposto dalle Signorie onorevoli, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che, con nota D/204398 dell'11 luglio 2007, la Commissione europea ha trasmesso, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, la nota protocollo C(2007)3260, recante la decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 88 del citato Trattato, ritenendo che sussistano dubbi sulla compatibilità della misura in oggetto con il mercato comune.
Alla luce di quanto riferito, detta Agenzia ha riferito che resta confermata, pertanto, l'impossibilità di accedere all'agevolazione di cui trattasi, per la quale, in seguito ai rilievi mossi, potrebbe sorgere l'obbligo di recuperare gli aiuti eventualmente fruiti in assenza di autorizzazione comunitaria, ovvero l'esigenza di abrogare la relativa norma agevolativa contenuta nel citato decreto-legge n. 300 del 2006.


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ALLEGATO 4

5-01396 Del Mese ed altri: Attuazione della disciplina relativa alla riconduzione ad equità dei mutui in essere.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole De Mese ed altri chiedono quali iniziative si intendano intraprendere al fine di far rispettare le previsioni normative in materia di applicazione dei tassi di interesse, di portabilità e di riconduzione ad equità dei mutui.
Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha comunicato che nel condividere l'esigenza di chiarimenti in ordine alla portata delle disposizioni recate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Bersani), convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006 e negli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40 del 2007, richiama le considerazioni svolte dal Governatore della Banca d'Italia nell'intervento dell'11 luglio 2007 presso l'Associazione Bancaria Italiana, nel quale ha sottolineato che la «Banca d'Italia guarda con favore alle finalità di questi interventi, anche se ha sollevato dubbi su taluni aspetti tecnici; ha raccomandato di lasciare lo spazio necessario alla regolamentazione secondaria e all'autoregolamentazione».
In ordine all'articolo 10 del decreto Bersani, che ha modificato l'articolo 118 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario) in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 21 febbraio 2007 indirizzata all'ABI e al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, ha fornito taluni chiarimenti con riguardo alle variazioni dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria.
In particolare, la disposizione non prevede un obbligo di variazione dei tassi a seguito delle decisioni di politica monetaria, bensì le modalità da seguire qualora l'intermediario intenda apportare variazioni ai tassi di interesse.
Il Ministero ha, altresì, espresso l'avviso che, fermo restando che l'adeguamento resta una facoltà discrezionale della banca, la contestualità delle modifiche «debba operare nei confronti dell'insieme dei tassi attivi e passivi relativi a medesime tipologie di contratti utilizzati da più clienti ovvero praticati all'interno di un rapporto contrattuale o di più rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso cliente».
Per quanto riguarda l'applicazione di costi di chiusura o di penali in caso di estinzione anticipata, sono sorti dubbi tra gli operatori circa l'applicabilità della disposizione in questione ai contratti di finanziamento (ad esempio al mutuo o al credito al consumo).
Sulla tematica è intervenuto l'articolo 7 del citato decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, che disciplina espressamente l'estinzione anticipata dei mutui immobiliari. Tale disposizione sancisce il divieto, a pena di nullità, delle clausole penali e di qualunque altro patto che ponga a carico del mutuatario una determinata prestazione in caso di estinzione anticipata del contratto.
Il divieto, tuttavia, si applica solo ai contratti di mutuo stipulati a decorrere


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dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (2 febbraio 2007) e relativi all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.
L'ABI e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, in applicazione del menzionato articolo 7, comma 5, hanno sottoscritto un Accordo con il quale hanno determinato la misura massima dell'importo della penale dovuta in caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati prima dell'entrata in vigore del ripetuto decreto.
Pertanto l'articolo 10 del cosiddetto decreto Bersani non trova applicazione con riguardo a tutti i contratti riconducibili allo schema del mutuo, alla luce della loro natura e dell'esistenza di leggi speciali, ma «la disposizione è volta ad attribuire al cliente un diritto di recesso senza spese e penalità solo per le fattispecie contrattuali nelle quali lo svolgimento del rapporto nel tempo non è incompatibile, sul piano causale, con la possibilità, per una delle due parti, di porre liberamente fine al rapporto» (ossia nei contratti a tempo indeterminato o ad esecuzione continuata o periodica quali, ad esempio, il conto corrente o il deposito). La previsione non riguarderebbe, invece, i contratti di mutuo diversi da quelli immobiliari, tenuto conto che lo svolgimento del rapporto in un arco temporale concordato tra le parti costituisce un elemento essenziale, a tutela degli interessi di entrambi i contraenti.
Con riferimento all'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, concernente la cosiddetto «portabilità del mutuo; surrogazione», la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha comunicato che, in virtù del rinvio all'articolo 1202 del codice civile, appare in facoltà del debitore trasferire un mutuo da una banca ad un'altra, determinando la surrogazione del nuovo mutuante nel diritto di ipoteca che garantiva l'originario credito, anche in assenza del consenso del medesimo.
Per quanto riguarda la verifica dell'effettivo rispetto della normativa in questione e l'applicazione di eventuali sanzioni, si soggiunge che, in base al Testo Unico Bancario, tali compiti spettano in via esclusiva alla Banca d'Italia che, peraltro, programma le verifiche con riferimento alla compliance a tutte le norme prudenziali e di trasparenza da parte di singoli intermediari soggetti a ispezione.