XIII Commissione - Mercoledì 1° agosto 2007


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ALLEGATO 1

Interventi nel settore agricolo (C. 1746-undecies Governo).

NUOVO TESTO PREDISPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
MISURE IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E FLOROVIVAISTICO

Art. 1.
(Tutela transitoria delle denominazioni protette).

1. L'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, si applicano anche alle denominazioni protette a livello nazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, sottoposte al controllo della struttura autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2.
(Disposizioni per le produzioni vitivinicole).

1. L'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è soppresso.

Art. 3.
(Produzione di zuccheri non derivanti dall'uva).

1. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. È consentita inoltre la produzione di zuccheri di frutta non derivanti dall'uva anche in stabilimenti dedicati esclusivamente alla rettifica del mosto d'uva alle condizioni stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Art. 4.
(Regime di sostegno al teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre).

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i titoli emessi in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre, sono equiparati ai certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 nel testo vigente al 31 dicembre 2006. Ai titoli emessi ai sensi del presente comma, si applica un coefficiente di moltiplicazione pari a 25.
2. In caso di eccesso di offerta dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa, provvede ad acquistare i titoli in eccesso derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.


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3. Per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 2012, conseguentemente, la data relativa alla corrispondente autorizzazione è prorogata al 31 dicembre 2008.
4. Per i certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
5. Il gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa, ha l'obbligo di acquistare i certificati verdi in eccesso prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
NORME TRIBUTARIE E FINANZIARIE

Art. 5.
(Trattamento tributario delle coltivazioni per conto terzi).

1. All'articolo 33 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: «3. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in un milione di euro per il 2008 e in 600 mila euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 6.
(Trasferimento del maso chiuso).

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è soppresso;
b) dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con dichiarazione specifica, a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno dieci anni.
2. L'assuntore è tenuto a presentare entro 18 mesi dall'atto al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 1 rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della


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mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi.
3. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale 28 novembre 2001 n. 17.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 7.
(Aliquota IVA sui prodotti alimentari di origine vegetale similari al latte).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, sui prodotti alimentari di origine vegetale similari al latte si applica l'aliquota IVA prevista per il latte fresco.
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 74 è aggiunto il seguente: «74-bis. A decorrere dall'esercizio 2008, le percentuali di cui al comma precedente sono rideterminate nella misura seguente:
a) Agenzia delle entrate: 0,719 per cento;
b) Agenzia del territorio: 0,156 per cento;
c) Agenzia delle dogane: 0,165 per cento.»

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa derivante dalle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 8.
(Disposizioni particolari in materia di co- operazione agricola e di impianti demaniali).

1. Gli interventi di cui all'articolo 5, lettera a), della legge 1o luglio 1977, n. 403, all'articolo 3, lettera c) della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché all'articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752, già riservati in favore delle cooperative agricole di rilevanza nazionale e loro consorzi, sono estesi anche agli enti pubblici, che hanno realizzato opere di rilevante interesse pubblico nel settore agricolo e florovivaistico. Conseguentemente restano confermati i contributi in conto capitale già erogati in attuazione dei decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989, n. 1324, destinati alla realizzazione del nuovo mercato dei fiori di Sanremo, in favore del Comune di Sanremo, proprietario della struttura.

Art. 9.
(Priorità per l'assegnazione dei finanziamenti del Fondo rotativo per Kyoto).

1. All'articolo l, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera: «f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.


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Art. 10.
(Agevolazioni per il trasporto degli alveari).

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1066, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica a tutti i veicoli adibiti al trasporto degli alveari dagli apicoltori, dagli imprenditori apistici e dagli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, che attuano la pratica del nomadismo.

Art. 11.
(Finanziamento per l'organizzazione del Congresso mondiale OIV).

1. Al fine di consentire l'organizzazione in Italia del Congresso mondiale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un contributo straordinario di 1.800.000 euro per l'anno 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1.800.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 12.
(Finanziamento dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica).

1. Al fine di consentire all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) lo svolgimento dei propri compiti, a decorrere dall'anno 2007 il contributo ordinario annuo è incrementato di 2 milioni di euro.
2. All'articolo 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «o gli istituti riconosciuti a livello regionale», sono soppresse.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.»

Capo III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 13.
(Misure di semplificazione in materia di polizze assicurative in agricoltura).

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente:
«5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti allo scopo richiesti, nonché le cooperative agricole e loro consorzi».

Art. 14.
(Modiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole).

1. Al comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e


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successive modificazioni, dopo le parole: «da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono inserite le seguenti: «o da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti, con proprio decreto, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Art. 15.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e coadiuvanti).

1. Il comma 6, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 è sostituito dal seguente:
«6. Dalla valutazione sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, gli agrotecnici nonché coloro che dispongono di una qualifica professionale nel settore agricolo, riconosciuta dalla competente regione o provincia, oppure coloro che abbiano frequentato un corso di aggiornamento in materia, autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con l'azienda sanitaria locale.»

Capo IV
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Art. 16.
(Mantenimento dell'efficienza della struttura ministeriale).

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo l, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 17.
(Potenziamento della dotazione di personale dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità).

1. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n.71, la parola: «undici» è sostituita dalla seguente: «tredici».
2. All'attuazione del comma 1 si provvede entro il limite di spesa di cui al comma 4-ter dell'articolo l del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 4-ter.

Art. 18.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità).

1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono inserite le parole: «e dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari».
2. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: «agenzie fiscali» sono inserite le seguenti:


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«e al personale dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari».
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.
(Riassegnazione delle entrate derivanti dalla richiesta di revisione delle analisi).

1. All'articolo 20, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, le parole: «la somma di Lire 70.000» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di euro 140».
2. I laboratori dell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono autorizzati ad effettuare, a richiesta delle pubbliche amministrazioni, analisi di prodotti agroalimentari e sostanze di uso agrario.
3. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e commisurate al costo effettivo del servizio.
4. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma 2, nonché quelle di revisione effettuate ai sensi dell'articolo l, comma 8-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2004, n. 204, dall'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, affluiscono per una quota pari al 20 per cento in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa «Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentare» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di sostenere e incrementare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare ed in particolare quelle di studio e di ricerca di nuove metodiche nell'analisi per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.
(Potenziamento dell'organico del Corpo forestale dello Stato).

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti in eccedenza rispetto alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti. Resta ferma la subordinazione delle predette assunzioni al rilascio delle autorizzazioni in deroga al divieto di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 o ai sensi del comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché il rispetto degli altri limiti, compresi quelli di copertura finanziaria, previsti dalla legislazione vigente. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori.

Art. 21.
(Disposizioni per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato).

1. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, nei confronti del personale operaio del Corpo forestale dello Stato non si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


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Art. 22.
(Disciplina dei requisiti per le assunzioni nel Corpo forestale dello Stato).

1. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le relative modalità di accertamento, sono stabiliti con uno o più regolamenti ministeriali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.».

2. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149 è abrogato. I riferimenti normativi all'articolo 1 della, legge 7 giugno 1990, n. 149, contenuti nella normativa vigente, si intendono fatti al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, inserito dal presente articolo.
3. Dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 e dalla data stessa i riferimenti normativi a tale decreto si intendono fatti al predetto regolamento.

Art. 23.
(Integrazione delle sezioni di polizia giudiziaria).

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e regolamento per l'esecuzione», sono aggiunti, in fine, le seguenti parole; «nonché del Corpo Forestale dello Stato».

Art. 24.
(Nuclei operativi speciali).

1. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo forestale dello Stato ,anche in relazione alle esigenze di protezione civile e di controllo del territorio, il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi, articolabili in nuclei operativi speciali (NOS) e di protezione civile da istituirsi con decreto del Capo del Corpo medesimo».

Art. 25.
(Riassegnazioni di entrate relative al Corpo forestale dello Stato).

1. Per le riassegnazioni conseguenti alle attività operative svolte dal Corpo forestale dello Stato per conto delle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma l, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nonché per la riassegnazione dei contributi di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in materia di protezione civile e di incendi boschivi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede in deroga al limite di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'articolo 208, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: «Guardia di finanza», sono aggiunte le seguenti: «, nonché del Corpo forestale dello Stato».


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Capo V
ENTI, ORGANISMI PUBBLICI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA OPERANTI IN AGRICOLTURA

Art. 26.
(Ruolo ad esaurimento per i direttori del C.R.A.).

1. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dalla data di approvazione dello Statuto e dei regolamenti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento mantenendo l'anzianità di servizio maturata e la retribuzione in godimento».

Art. 27.
(Modifiche all'articolo 7 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454).

1. Dopo il comma 6, dell'articolo 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Con le stesse modalità di cui al comma 6, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, si provvede alla valorizzazione in regime di concorrenza, tramite affidamento in regime di concessione o altra forma pertinente, ovvero all'alienazione dei beni immobili degli istituti, sezioni e delle altre strutture di cui all'allegato I, non essenziali alle attività istituzionali degli istituti stessi. Tale valorizzazione è finalizzata principalmente a rendere maggiormente efficace e meno onerose le attività istituzionali e di ricerca del Consiglio. Per tale scopo, i proventi derivanti dall'attuazione del presente comma confluiscono nelle entrate di cui di cui all'articolo 6 e sono utilizzate prioritariamente per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui all'articolo 3».

Art. 28.
(Rafforzamento della ricerca nel settore dell'ingegneria agraria).

1. All'allegato I al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti istituti:
Ente nazionale per la meccanizzazione agricola (Enama);
IMAMOTER del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Il Consiglio di amministrazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura è autorizzato a deliberare la costituzione di un Centro di ricerca per l'ingegneria agraria, nell'ambito degli istituti a cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successive modificazioni, come rideterminati ai sensi del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.
(Mobilità del personale ISMEA).

1. Al personale delle sedi periferiche dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), chiuse a seguito del processo di riorganizzazione dell'ente,


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si applicano, fino al 31 dicembre 2007, le disposizioni in materia di mobilità dei dipendenti pubblici previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 30.
(Personale a tempo determinato dell'ENSE).

1. Al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli delle sementi prodotte secondo i cicli stagionali, le disposizioni di cui all'articolo l, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificate dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano all'Ente nazionale sementi elette.

Art. 31.
(Operatività di I.S.A. s.p.a.).

1. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «sono estesi ad altri settori della produzione agricola» sono aggiunte le seguenti: «, zootecnica, della pesca e dell'acquacoltura».
2. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici» sono aggiunte le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».».

Art. 32.
(Trasferimento di risorse a I.S.A. spa).

1. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) ulteriori disponibilità liquide ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b) per un importo di 150 milioni di euro;».

Capo VI
INTERVENTI PER LA MONTAGNA

Art. 33.
(Agricoltura di montagna e biodiversità).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono un censimento delle specie vegetali e animali di montagna, al fine di preservare la biodiversità di queste aree.
2. Nel rispetto della Convenzione sulla biodiversità approvata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e seguendo le indicazioni della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 e, in particolare del protocollo «agricoltura di montagna», lo Stato e le regioni possono approvare programmi specifici che garantiscono la conservazione e la valorizzazione del germoplasma autoctono della montagna.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono tutte le misure utili a promuovere l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali e localmente limitati.
4. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il


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recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolativi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di rispettiva competenza favoriscono tutte le misure utili a consolidare e sviluppate la zootecnia di montagna, mantenendovi le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato tra consistenza delle superfici foraggiere e quella degli allevamenti, nonché a mantenere negli allevamenti la diversità di razze peculiari alle diverse zone montane.
6. Nell'ambito delle azioni finanziate dal Piano forestale nazionale di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a valere sui relativi finanziamenti, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dal 1o gennaio 2008, per le spese sostenute dai gestori di superfici forestali in funzione della certificazione delle attività forestali ecocompatibili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti e le modalità per l'attribuzione del credito d'imposta di cui al presente comma.

Art. 34.
(Imprenditoria in montagna).

1. All'articolo 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti.».
2. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è inserita la seguente: «agricolo».
3. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti da imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della priorità coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
4. La priorità di cui al comma 3 si applica anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai 40 anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperanti sia composta per almeno il cinquanta per cento da donne.

Art. 35.
(Risoluzione del contenzioso previdenziale agricolo in materia di agevolazioni contributive per le aree montane).

1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il comma 1, dell'articolo 44, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla non cumulabilità delle agevolazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1o marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio


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1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. I giudizi promossi dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le procedure di riscossione e di recupero relativi alle somme derivanti dalla vigenza dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come soppresso dal comma 1 del presente articolo, sono nulli a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2007 ed in 3 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 36.
(Usi civici in montagna).

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni, risultanti, successivamente al perfezionamento dell'atto, gravati da diritti di uso civico, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Art. 37.
(Potenziamento del sistema informativo della montagna).

1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione, ed integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del sistema informativo della montagna. Restano salve le regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività.

Capo VII
INTERVENTI PER LA PESCA

Art. 38.
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari).

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «per gli anni 2001, 2002 e 2003 e» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 39.
(Applicazione sperimentale agli imprenditori ittici del regime speciale IVA).

1. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai fini dell'attuazione


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delle disposizioni di cui al periodo precedente, per l'anno 2007 ai prodotti derivanti dalla pesca in mare si applicano le percentuali di compensazione stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992.
2. In sede di prima liquidazione periodica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i contribuenti di cui al comma 1-bis rideterminano l'imposta dovuta dal 1o gennaio 2007 sulla base di quanto disposto dal comma 1-bis, computando come imposta a credito la maggiore I.V.A. eventualmente già versata.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 40.
(Recupero aiuti di Stato illegittimi).

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati.
2. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

Art. 41.
(Riassegnazioni in favore del Programma nazionale triennale della pesca e acquacoltura).

1. Gli importi per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versati in entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere destinati all'attuazione delle azioni previste dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura relativamente all'associazionismo ed alla cooperazione.

Art. 42.
(Estensione dell'operatività del Fondo per le vittime del mare).

1. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


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Art. 43.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, può, con apposite convenzioni, incaricare i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o subordinati.
2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali. Per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
4. Per le attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle finanze del 10 febbraio 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può promuovere e stipulare con i CASP, oltre che con le Associazioni nazionali di categoria, convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;
b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità anche in forma di organizzazioni dei produttori;
c) messa a punto di sistemi di controllo e tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche;
d) agevolazioni al sistema del credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
e) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e pubblica amministrazione secondo i principi e gli orientamenti normativi in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 44.
(Convenzioni tra amministrazioni pubbliche e imprenditori ittici).

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione degli arenili, alla salvaguardia del litorale, alla cura e alla pulizia delle acque costiere e di promuovere prestazioni a favore della tutela e della promozione del patrimonio


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culturale di aree vocate per la pesca, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori ittici.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori ittici di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

Art. 45.
(Attività connesse alla pesca).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo la parola: «ospitalità,» è inserita la seguente: «di ristorazione,».

Art. 46.
(Commissione per la gestione delle riserve marine).

1. All'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera: «d-bis) tre rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative».
2. All'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sostituire le parole: «associazioni riconosciute» con le seguenti parole: «associazioni ambientaliste o cooperative della pesca e loro consorzi o associazioni».

Art. 47.
(Dismissione di bandiera per demolizione).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione con trasferimento della licenza di pesca su altra imbarcazione, quando si tratti del medesimo armatore.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01383 Servodio: Misure per fronteggiare i gravi incendi verificatisi in Puglia e Molise.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in oggetto concernente i gravi fatti pugliesi, si comunica quanto segue.
Gli eventi che hanno colpito il Gargano hanno visto il Corpo forestale dello Stato impegnato con grande determinazione, dedizione e impegno, a fronte peraltro di un evento di portata veramente eccezionale.
Si premette che il Corpo forestale dello Stato, proprio nella consapevolezza della vastità degli ecosistemi protetti e della pressione antropica esistente, ha tenuto conto della situazione della regione Puglia in sede di assegnazione degli allievi agenti forestali che hanno terminato il corso di formazione nel febbraio 2007, con l'invio di 28 unità.
Con riguardo agli accadimenti dei giorni scorsi, oltre alle strutture del Corpo stabilmente dislocate nell'area, sono stati inviati in Puglia dal 26 luglio ulteriori 26 unità con 4 automezzi in attività antincendio, sia di supporto logistico che operativo a presidio del territorio.
Inoltre, dal 25 luglio, il Corpo forestale dello Stato - Divisione 3o - protezione civile e pubblico soccorso dell'Ispettorato Generale, ha provveduto ad inviare personale del N.I.A.B (Nucleo Investigativo Antincendio Boschivi) sia in comune di Peschici, che in comune di Vieste per l'attività di repertazione tecnica ed investigativa.
Le suddette attività ancora in corso vengono svolte in collaborazione con il Comando Provinciale di Foggia, il C.T.A. (Coordinamento Territoriale per l'Ambiente) del Parco Regionale del Gargano e con i Comandi Stazione di Peschici e Vieste, in accordo con l'autorità giudizi aria della Procura della Repubblica Lucera (Foggia).
Sia il personale del N.I.A.B. che il personale di rinforzo a oggi continua ad operare nel territorio regionale.
Si fa inoltre presente che attualmente è in fase di espletamento il corso di formazione di ulteriori 166 agenti da destinare ai Coordinamenti territoriali per l'ambiente, per cui anche il C.T.A. del parco regionale del Gargano verrà ulteriormente rinforzato con altro personale.
È doveroso, tuttavia sottolineare, come l'attuale organico in servizio del Corpo forestale dello Stato, circa 8.500 unità, sia largamente inferiore all'organico previsto dalla legge, pari a 9.441 unità: l'autorizzazione ad assumere 166 unità resa lo scorso anno è stato un segnale significativo che si auspica possa essere rafforzato nel corso dei prossimi mesi.