V Commissione - Giovedì 2 agosto 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Atto n. 116).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Per quanto di competenza, si forniscono i seguenti elementi di risposta e chiarimenti relativi alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati in ordine alla RT.

1. «...la RT non fornisce i dati e gli elementi volti a suffragare l'ipotesi, indicata nella stessa relazione, di un notevole incremento delle entrate dell'Agenzia connesso all'ingresso nel sistema di sicurezza delle reti secondarie, tale da consentire l'ampliamento da 205 fino a 300 unità dell'organico dell'Agenzia stessa. Sarebbe quindi necessario disporre di elementi di quantificazione a sostegno di tale ipotesi, ...».

L'incremento delle entrate dell'Agenzia in conseguenza dell'estensione della sua attività alle reti secondarie costituisce una previsione basata sul criterio di ragionevolezza.
Peraltro, per fornire la quantificazione richiesta nella scheda (con un adeguato livello di affidabilità) occorrerebbe determinare, dettagliatamente, le attività di cui trattasi, nonché stabilire, per ognuna di esse, il corrispettivo spettante all'Agenzia e stimare (raccogliendone sufficienti elementi) la quantità delle prestazioni da svolgere per conto delle reti regionali. Trattasi, quindi, di un processo particolarmente complesso, che rientra tra le prime attività che il personale dell'Agenzia dovrà effettuare, e che, comunque, non fornirebbe dati certi ai fini della valutazione delle copertura finanziaria.
Proprio per tale motivo lo schema di decreto legislativo prevede che l'incremento di organico sia subordinato alla condizione del reperimento delle risorse di cui all'articolo 26.

2. «...appaiono indeterminate la dotazione del Fondo derivante dalla riduzione delle risorse trasferite al gruppo FS e le condizioni in presenza delle quali essa si realizza. Da tale indeterminatezza potrebbero derivare rischi connessi al finanziamento e all'operatività dell'Agenzia: infatti qualora, in virtù del meccanismo prefigurato, si realizzasse un numero di trasferimenti inferiore al tetto massimo di 193 unità previsto dal decreto, il Fondo potrebbe risultare inferiore a quanto necessario per il corretto espletamento delle funzioni dell'Agenzia». [...] «Per quanto riguarda i meccanismi di reclutamento, si rileva che la disciplina di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), concernente il personale da inquadrare in via definitiva nei ruoli dell'Agenzia, è tale da non garantire il totale assorbimento del personale proveniente dal gruppo FS ed assegnato in sede di prima applicazione all'Agenzia stessa».

Occorre precisare che, diversamente da quanto emerge dalle osservazioni del Servizio Bilancio, il Fondo, così come determinato nello schema di decreto legislativo, non varia all'eventuale variare delle unità provenienti dal Gruppo FS: esso infatti è correlato ai compiti (e non alle unità di personale) trasferiti dal Gruppo FS all'Agenzia.
Peraltro, la formulazione attuale rispecchia, tra l'altro, le esigenze evidenziate,


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in sede governativa, dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in merito al rispetto del principio del concorso per l'accesso al pubblico impiego. In tale contesto non è stata considerata praticabile una riserva di posti - destinata al personale di cui sopra - in misura pari alla totalità delle unità di detto personale utilizzate dall'Agenzia in fase di prima applicazione (193 unità).

3. «...la RT non fornisce informazioni sulle dotazioni di personale, dirigente e non (con l'eccezione del Direttore generale), che si intende assegnare alla istituenda Direzione generale prevista come organismo investigativo permanente per la sicurezza ferroviaria. Tali informazioni appaiono necessarie al fine di chiarire se le risorse umane da utilizzare possano essere reperite nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero, senza generare disfunzioni organizzative e connessi oneri».

Le informazioni richieste sono contenute nella Relazione illustrativa inerente lo schema del decreto legislativo di cui trattasi.
Tale relazione precisa che, per quanto concerne la nuova Direzione Generale che viene individuata per lo svolgimento dei compiti relativi all'Organismo Investigativo, il costo della stessa sarà coperto dai risparmi che si conseguono per effetto del passaggio del personale del Ministero verso l'Agenzia, prevedendo l'utilizzo di personale già esistente presso il Ministero e di posizioni di seconda fascia già esistenti.
L'articolo 18, comma 3 dello schema del decreto legislativo, infatti, dispone che il Ministro dei trasporti provveda, con proprio decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici della direzione generale utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale già esistenti nell'ambito del Ministero dei trasporti, «senza ulteriori oneri a carico dello Stato». Inoltre, l'articolo 4, comma 6, lettera d) prevede esplicitamente una ricognizione delle attribuzioni che restano di competenza del Ministero dei trasporti (dopo la creazione dell'Agenzia) ed il conseguente riassetto delle proprie strutture.

4. «Andrebbe inoltre esplicitato se le risorse da corrispondere agli esperti esterni incaricati delle funzioni di investigatori nei casi di incidenti siano ricomprese tra gli oneri posti dall'articolo 21 a carico delle imprese o del gestore interessati. In caso contrario andrebbero indicate le risorse con le quali fare fronte a tali spese».

Lo schema del decreto legislativo non prevede specifiche dotazioni finanziarie (aggiuntive) per il funzionamento dell'Organismo Investigativo, né pone specifici oneri a carico delle imprese o dei gestori interessati, in quanto intende consentire che l'Organismo si avvalga di esperti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (articolo 18, comma 4).

5. «Andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine all'utilizzo di immobili da parte dell'Agenzia e circa le eventuali compensazioni da effettuare tramite adeguamento dell'atto di concessione per la gestione dell'infrastruttura nazionale, chiarendo se da tali misure possano derivare oneri per la finanza pubblica».

A tale riguardo si fa presente che, in ogni caso, nel conto economico dell'Agenzia (allegato 2 alla relazione illustrativa) si è già tenuto conto degli oneri relativi all'affitto degli uffici e, pertanto, detti oneri rientrano nei costi complessivi dell'agenzia e sono, quindi, forniti di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo.

Si osserva inoltre:
Premessa
L'attuazione della direttiva 2004/49/CE comporta importanti variazioni in una materia di estrema rilevanza quale è la sicurezza del trasporto ferroviario sull'intera rete nazionale in quanto viene ad


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essere radicalmente ridisegnato l'attuale quadro degli assetti istituzionali posti a presidio della sicurezza ferroviaria.
Attualmente, le attribuzioni che nel quadro comunitario devono essere assunte dall'Agenzia per la sicurezza sono solo in piccola parte svolte dal Ministero dei trasporti (definizione di standard e norme di sicurezza ed attività di vigilanza - articolo 4, comma 2 ed articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 188 del 2003), ed in gran parte svolte dal gestore della infrastruttura; le attività poste in capo all'Organismo investigativo, invece, sono oggi svolte dal Ministero.
Pertanto, lo schema di decreto legislativo prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza venga costituita a partire da un nucleo di personale proveniente dal Gruppo FS, ed in particolare da RFI, che già oggi opera nel settore.
L'Organismo investigativo viene, invece, opportunamente incardinato all'interno del Ministero dei trasporti, soluzione valida anche sotto il profilo dell'economicità.
Il costo per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza, al netto dei ricavi, è stato stimato in 19,5 milioni annui e la relativa copertura finanziaria viene assicurata come segue:
da Stato per 11,9 milioni di euro annui, riducendo contestualmente i trasferimenti, da parte dello Stato stesso, oggi destinati al Gruppo FS;
da canoni per 7,6 milioni annui (pari a circa l'1 per cento dei canoni) introducendo, conseguentemente, un pari incremento degli stessi canoni che le imprese ferroviarie corrispondono al gestore nazionale.

Rilievi allo schema di decreto legislativo

Al fine di governare il delicato processo di passaggio dal sistema odierno a quello richiesto dalla direttiva 2004/49/CE, lo schema di decreto legislativo di recepimento deve perseguire, come esplicitamente evidenziato nella relativa relazione illustrativa, l'obiettivo di garantire la continuità di azione e la conservazione dell'attuale know-how nel settore della sicurezza della circolazione ferroviaria. Tali obiettivi appaiono pienamente condivisibili e, pertanto, si ritiene debbano essere perseguiti con assoluta priorità. In proposito, si deve osservare che lo schema di decreto legislativo solo in parte ne consente il raggiungimento, pertanto andrebbe integrato come segue:
1) prevedere che i regolamenti di cui all'articolo 4, comma 6, vengano emanati, con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai sensi, quindi, dell'articolo 17, comma 3 (invece che comma 2) della legge n. 400 del 1988. Il riferimento al comma 2 riportato nello schema di decreto richiederebbe, infatti, l'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato, con ovvio allungamento dei tempi per l'effettiva operatività dell'Agenzia. La procedura proposta ex articolo 17, comma 3, inoltre, è più vicina a quella già utilizzata, specie per quanto concerne l'adozione dello statuto, da altre Agenzie e dall'ENAC;
2) disporre che le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 8, riguardanti le modalità di utilizzo del personale proveniente dal Gruppo FS nella fase di prima applicazione del decreto, prevedano esplicitamente la dipendenza funzionale di detto personale dal soggetto che, in questa fase transitoria, conserva la responsabilità delle decisioni e dei provvedimenti che saranno adottati in materia di sicurezza, sino alla piena assunzione, in capo all'Agenzia, delle attribuzioni statuite;
3) introdurre adeguate forme di garanzia (in termini di possibilità di rientro nelle strutture di provenienza) e di incentivazione (sia in termini economici che riguardo alle possibilità di carriera) che inducano il personale tecnico realmente competente, che attualmente opera nel


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settore della sicurezza ferroviaria alle dipendenze delle società del gruppo FS, a voler transitare nell'istituenda Agenzia per evitare il rischio di una dispersione del know-how di settore;
4) prevedere, all'atto del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia, una riserva dei posti destinata al personale di cui sopra almeno pari alle unità di detto personale utilizzate dall'Agenzia in fase di prima applicazione (193 unità), nell'ottica del mantenimento dell'attuale know-how;
5) indicare che il comparto di contrattazione collettiva in cui sarà inquadrato il personale dell'Agenzia dovrà prevedere condizioni almeno pari a quelle riportate nel CCNL per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie; tale previsione, indispensabile per mantenere il know-how, risulta già dotata di copertura finanziaria in quanto la stima dei costi di funzionamento dell'Agenzia fa esplicito riferimento agli attuali costi del personale del gruppo FS;
6) prevedere, per il direttore dell'Agenzia e per i membri del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti, una durata del mandato pari a tre anni rinnovabile al fine di garantire maggiore uniformità di gestione e ridurre l'incidenza dei tempi connessi ad eventuali riorganizzazioni interne in un settore, quale è la sicurezza ferroviaria, ove non sono ammesse neanche minime flessioni di operatività;
7) eliminare la parola «indagini» all'articolo 5, comma 7, al fine di evitare possibili confusioni con l'attività dell'Organismo investigativo;
8) prevedere, con riguardo all'Organismo investigativo, al fine di garantirne il corretto funzionamento e la richiesta autonomia funzionale:
i. specifiche risorse finalizzate allo svolgimento dei compiti dell'Organismo pari a 200.000 euro annui con copertura garantita dai risparmi che si conseguono per effetto del passaggio del personale del Ministero verso l'Agenzia (complessivamente pari a circa 564.000 euro);
ii. il rilascio, al personale incaricato delle indagini, di un documento che garantisca, a fini ispettivi; l'accesso incondizionato alle infrastrutture, agli impianti ed al materiale rotabile (analogamente a quanto previsto per il personale dell'Agenzia);
9) L'articolo 26, al fine di completare la copertura finanziaria dei costi connessi al funzionamento dell'Agenzia (e dovendo salvaguardare l'invarianza della spesa pubblica), prevede un incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete gestita da RFI, dalla data di entrata in vigore del decreto. Detto incremento, calcolato sul valore medio dei canoni riscossi dal Gestore nell'ultimo triennio, corrisponde ad un valore di circa 7,6 milioni di euro che devono essere corrisposti all'Agenzia. I compiti attribuiti all'Agenzia sono di assoluta rilevanza, ed i costi dell'Agenzia stessa risultano tutti dettagliatamente esposti e giustificati nelle relazioni che accompagnano lo schema di decreto. I costi da sostenere, tra l'altro, sono necessari per la costituzione di un soggetto indipendente e super partes, che deve agire in piena trasparenza. Ciò nonostante, il previsto incremento dell'1 per cento del canone di accesso alla rete finisce col gravare direttamente sulle imprese di trasporto ferroviario e, principalmente sulla società Trenitalia che, attualmente, effettua la maggior parte del traffico e le cui condizioni di bilancio risultano già piuttosto critiche. Al fine di tener conto, quindi, delle importanti problematiche di carattere economico e finanziario recentemente evidenziate dalle società del Gruppo FS e dalle altre società che operano nel settore del trasporto su ferro, si ritiene necessario valutare l'opportunità di ridurre detto incremento intorno a valori pari allo 0,8-0,85 per cento, anche in considerazione del fatto che il Piano industriale 2007-2011 di FS, attualmente in fase di approvazione, prevede notevoli


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aumenti degli introiti da pedaggio (884 milioni di euro nel 2007, 950 milioni nel 2008) e che, pertanto, detta percentuale di incremento risulta sufficiente a coprire rapidamente, nel giro di pochi anni, le somme necessarie per le esigenze dell'Agenzia. Si ritiene, inoltre, che il predetto incremento dei canoni possa decorrere a partire dall'anno 2008, in concomitanza con la prevista piena operatività dell'Agenzia.
Si esprime, pertanto, parere favorevole allo schema di decreto legislativo in epigrafe subordinatamente alle osservazioni riportate nei precedenti punti.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Atto n. 119).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

1. Articolo 3. Il Servizio Bilancio della Camera chiede conferma da parte del Governo sull'effettiva possibilità di assicurare la costituzione e il funzionamento dell'albo senza oneri per la finanza pubblica anche nella fase di avvio dell'attività del nuovo organismo.
A tale proposito si evidenzia in primo luogo la natura associativa dell'organismo e il fatto che il comma 3 del nuovo articolo 18-bis del TUF prevede che l'organismo determini e riscuota i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti. L'organismo è pertanto configurato come un soggetto che si autofinanzia. Per quanto riguarda le risorse finanziarie necessarie per l'avvio delle attività, esse saranno reperite a cura dell'organismo, nelle modalità dallo stesso individuate. I costi amministrativi iniziali per i compensi dei membri degli organi e dei collaboratori saranno con ogni probabilità modesti e potrebbero ad esempio essere temporaneamente coperti attraverso il credito bancario, successivamente rimborsato con i contributi dagli iscritti. I costi di gestione delle prove valutative per l'iscrizione all'albo dovrebbero avere un'entità relativamente più elevata, e potrebbero essere coperti con contributi di partecipazione alla selezione a carico dei candidati stessi. Si sottolinea, in ogni caso, che non sono disposti contributi pubblici di alcun genere a favore dell'organismo e che non sono previste proposte normative in tal senso.
2. Articoli 11 e 12. Il Servizio Bilancio della Camera subordina il benestare alle disposizioni al presupposto che l'attribuzione di nuove competenze alla Consob non determini un incremento del relativo fabbisogno finanziario, suscettibile di riflettersi, attraverso un incremento dello stanziamento annuale fissato dalla legge finanziaria, in maggiori spese a carico del Bilancio statale. Il Servizio richiama il sistema di finanziamento della Consob previsto dall'articolo 40 della legge 724 del 1994, sottolineando che tale norma dispone che il MEF determini con proprio decreto l'ammontare annuo del fondo necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della Consob, sulla base della segnalazione ricevuta dalla Consob, entro il 31 luglio, circa il proprio fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo e la previsione delle entrate realizzabili attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati.
Si rileva in proposito che l'osservazione del Servizio Bilancio pare fondarsi su una disposizione non più vigente. Si riportano il testo originario dell'articolo 40 citato e quello attualmente vigente:

TESTO ORIGINARIO

Art. 40.
(Sistema di finanziamento CONSOB).

1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio


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successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 3.
2. Sulla base della segnalazione della CONSOB, il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della CONSOB, non finanziati con i corrispettivi di cui al comma 3.
3. Entro i limiti dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1, e, limitatamente all'esercizio 1995, nei limiti della spesa prevista nel suo bilancio preventivo, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge, quali la tenuta degli albi, lo svolgimento di esami di abilitazione, la vigilanza sull'adempimento degli obblighi informativi verso il mercato, i controlli sulle attività di revisione dei bilanci, di promozione di servizi finanziari, di intermediazione mobiliare, di sollecitazione del pubblico risparmio e di quotazione e di permanenza nei mercati regolamentati, nonché l'accesso alle informazioni organizzate in sistemi gestiti dalla CONSOB stessa. Nella determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adotterà criteri di parametrazione che tengano conto dei costi derivanti dalle diverse attività di vigilanza, nonché della equa redistribuzione degli oneri di contribuzione già esistenti per il funzionamento e il mantenimento delle strutture di mercato.

... (Omissis) ...

TESTO VIGENTE

Art. 40.
(Sistema di finanziamento Consob).

1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3.
2. Abrogato.
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.

... (Omissis) ...

Pertanto, il procedimento attualmente seguito per la copertura delle spese di funzionamento della Consob non configura più il contributo statale quale variabile indipendente da commisurare alle spese previste, ma la contribuzione da parte dei soggetti vigilati. In altre parole, ogni anno la Consob determina l'ammontare dei corrispettivi dovuti dai vigilati in funzione dell'ammontare delle spese di funzionamento al netto del contributo statale già fissato con la legge di bilancio. Il contributo statale, a sua volta, è determinato indipendentemente dall'ammontare delle spese di funzionamento. Con nota 62977 del 22 giugno 2007 questo Ufficio ha inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio la proposta di previsione per il triennio 2008-2010 per il capitolo 1560 (Spese di funzionamento della Consob), confermando per ciascun anno lo stanziamento corrente, pari a 12.474.000 euro. In coerenza con le modalità di copertura delle spese di funzionamento sopra illustrate, tale quantificazione è stata confermata nella piena consapevolezza della prossima attuazione della MiFID, e della conseguente attribuzione alla Consob di nuovi compiti.


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3. Articolo 19. Il Servizio Bilancio della Camera chiede un chiarimento circa il termine di adeguamento dei contratti in essere, che lo schema di decreto in oggetto fissa al 31 marzo 2008, e circa il quale la MiFID nulla prevede.
Si ritiene che la previsione di una fase transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere non sia in contrasto con la direttiva. La direttiva richiede che le sue disposizioni attuative siano applicate negli Stati membri a partire dal 1o novembre 2007. Il diritto applicabile ai contratti in essere è individuato secondo le ordinarie regole in materia di successione di atti giuridici. In particolare, le clausole contrattuali incompatibili con norme imperative introdotte in attuazione della direttiva non saranno più valide a far data dall'entrata in vigore di tali norme, il 1o novembre. È questo l'obbligo che ricade sugli Stati membri quali destinatari della direttiva. Su un piano sostanziale, si fa presente che i contratti in essere aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento sono stimabili nell'ordine delle decine di milioni, e che appare pertanto ragionevole prevedere una fase transitoria.