V Commissione - Resoconto di giovedì 2 agosto 2007


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 agosto 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Massimo Tononi e per i trasporti Raffaele Gentile.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
C. 2937-A Governo, approvato dalla 12a Commissione permanente del Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria, è già stato esaminato dalla commissione bilancio da ultimo nella seduta del 27 giugno 2007. In quella occasione, la Commissione ha espresso parere di nulla osta tuttavia subordinato ad uno specifico presupposto, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento. In proposito, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso la Commissione di merito quanto all'interpretazione da


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attribuire al predetto articolo 2, alla luce della clausola di invarianza recata al comma 2 dello stesso articolo, la Commissione era pervenuta alla conclusione che si potesse esprimere un parere di nulla osta nel presupposto, volto a garantire l'effettività della clausola di invarianza, che l'inserimento dei dirigenti delle professionalità sanitarie in apposita sezione del ruolo dirigenziale del Ministero della salute sia realizzato sulla base di specifico provvedimento dell'amministrazione interessata, tenuto conto delle corrispondenti vacanze in organico dei dirigenti di seconda fascia dello stesso Ministero e nel rispetto dei vincoli in materia di assunzione di personale e dell'invarianza del trattamento economico. Segnala peraltro che nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea è incluso l'emendamento 2.50 Zorzato ed altri, soppressivo del citato articolo 2. Avverte infine che in data 31 luglio 2007 la Commissione affari sociali ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare modifiche al testo.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che alcune proposte emendative presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura. Ricorda gli emendamenti 1.12 e 1.26, che sopprimono il comma 14 dell'articolo 1 che reca la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 11 dello stesso articolo 1.
Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Segnala l'emendamento 1.50, che sopprime la disposizione in base alla quale le regioni devono adottare le misure dirette ad assicurare, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio a regime ordinario del sistema dell'attività libero-professonale intramuraria della dirigenza sanitaria; l'emendamento 1.16, che dispone la revoca delle risorse assegnate ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 per le regioni che non completino gli interventi di ristrutturazione edilizia nell'ambito delle aziende sanitarie regionali; gli emendamenti 1.2, 1.28, 1.1 e 1.29, che sopprimono il comma 5 ovvero il comma 6 dell'articolo 1 relativi alla predisposizione, da parte di ogni struttura sanitaria pubblica, di un piano aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria, approvato dalla regione e trasmesso al Ministro della salute; gli emendamenti 1.3 ed 1.30, che dispongono la soppressione del comma 7 dell'articolo 1, che conferisce poteri sostitutivi alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni nei casi di inadempienza dei competenti organi sanitari oltre a precludere l'accesso ai finanziamenti integrativi a carico dello Stato negli stessi casi di inadempienza; gli emendamenti 1.7, 1.23 e 1.32, che dispongono la soppressione del comma 9 dell'articolo 1, volto a regolare l'utilizzo degli spazi per l'attività libero-professionale intramuraria; gli emendamenti 1.9 e 1.34, che dispongono la soppressione del comma 11 dell'articolo 1 che affida al collegio di direzione ovvero alla commissione paritetica il compito di dirimere le vertenze in ordine alla attività intramuraria.

Il sottosegretario Massimo TONONI conferma gli evidenti profili problematici riguardanti gli emendamenti 1.12 ed 1.26. Esprime poi l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.8, 1.24 ed 1.33, in quanto sopprimendo il comma 10 dell'articolo 1 si elimina il riferimento al termine massimo di durata delle convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, determinando maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che tutti gli altri emendamenti non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.

Lino DUILIO, presidente, nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, rileva che gli emendamenti 1.16, 1.3, 1.30, 1.7, 1.23 ed 1.32 appaiono avere profili problematici di carattere finanziario tali da non consentire l'espressione di un parere di nulla osta sugli stessi.


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Gaspare GIUDICE (FI) esprime apprezzamento per l'approfondita istruttoria che è stata svolta sulle proposte emendative. Sottolinea tuttavia che altrettante attenzione avrebbe dovuto essere attribuita al testo del provvedimento. Ricorda che nel corso dell'esame in sede consultiva la Commissione bilancio aveva constatato che l'articolo 2 del provvedimento, prevedendo l'inserimento di diverse figure di personale del Ministero della salute nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, presenta profili problematici tali che sarebbe stato necessario richiederne, con condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la soppressione.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che nella seduta del 27 luglio la Commissione ha formulato un parere favorevole nel presupposto che, al fine di garantire l'effettività della clausola di invarianza, l'inserimento dei dirigenti delle professionalità sanitarie in apposita sezione del ruolo dirigenziale del Ministero della salute sia realizzato sulla base di specifico provvedimento dell'amministrazione interessata, tenuto conto delle corrispondenti vacanze in organico dei dirigenti di seconda fascia dello stesso Ministero e nel rispetto dei vincoli in materia di assunzione di personale e dell'invarianza del trattamento economico. Come già è stato ricordato, tale presupposto risulta coerente con l'interpretazione che della disposizione è stata data nel corso dell'esame da parte del rappresentante del Ministero dell'economia. Non essendo pervenuti elementi nuovi. ritiene che si debba ribadire sul testo del provvedimento il parere favorevole nel presupposto sopra richiamato. Formula pertanto la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime

NULLA OSTA

nel presupposto che, al fine di garantire l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'inserimento dei dirigenti delle professionalità sanitarie in apposita sezione, del ruolo dirigenziale del Ministero della salute sia realizzato sulla base di specifico provvedimento dell'amministrazione interessata, tenuto conto delle corrispondenti vacanze in organico dei dirigenti di seconda fascia dello stesso Ministero e nel rispetto dei vincoli in materia di assunzione di personale e dell'invarianza del trattamento economico;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.7, 1.8, 1.12, 1.16, 1.23, 1.24, 1.26, 1.30, 1.32 e 1.33, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.»

La Commissione approva la proposta di parere.

Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni.
Nuovo testo C. 1743.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2007.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che sul provvedimento è stata richiesta la relazione tecnica sul provvedimento.

Il sottosegretario Massimo TONONI segnala che la relazione tecnica predisposta


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sul provvedimento risulta verificata dal Ministero dell'economia positivamente per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, ma negativamente per quanto concerne la copertura.

Lino DUILIO, presidente, alla luce del contenuto della relazione tecnica, ritiene opportuno, ove la Commissione concordi, sottoporre alla Commissione di merito, con una lettera indirizzata al suo presidente, i profili problematici del provvedimento.

La Commissione concorda.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare UE.
Nuovo testo C. 2197 e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore IACOMINO (RC-SE), relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, osserva che l'onere indicato dal testo, pur essendo limitato all'entità dello stanziamento, non risulta in linea rispetto ai precedenti provvedimenti di esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare. Tale incoerenza assume particolare rilievo tenuto conto che i parametri di calcolo della spesa connessa all'attuazione della Convenzione appaiono di carattere vincolante per lo Stato italiano, in quanto corrispondono ad una quota nazionale - concordata in sede comunitaria - dell'impegno complessivo di aiuti assunto a livello di Unione europea. Ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere previsto dal testo in esame rispetto all'impegno effettivo che lo Stato italiano è tenuto a sostenere per l'attuazione della Convenzione sull'aiuto alimentare. Come detto, a fronte di una spesa di 108,6 milioni di euro prevista dal provvedimento in esame per la proroga delle misure di aiuto dal 31 dicembre 2003 al 30 giugno 2008, la spesa che si ottiene applicando al medesimo arco temporale (4 anni e 6 mesi) i parametri utilizzati dalle precedenti relazioni tecniche (=36,2 milioni di euro all'anno) ammonta a 162,9 milioni di euro. Andrebbe altresì precisato se la stima dell'onere effettuata in occasione degli ultimi provvedimenti di proroga (cfr. relazione tecnica all'AC. 4302 sopra richiamata) sia ancora pienamente utilizzabile, tenuto conto che il parametro di calcolo della spesa non è costituito da un ammontare monetario, ma dal corrispettivo in denaro di un quantitativo di cereali da fornire ai Paesi in via di sviluppo: il costo di tale fornitura potrebbe quindi essere soggetto a variazioni, sia in ragione dei mutamenti intervenuti nel prezzo dei prodotti sia in ragione di un'eventuale variazione del quantitativo originariamente concordato in sede comunitaria (pari, per l'Italia, a 87 mila tonnellate di cereali). In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 2, comma 1, prevede che per l'attuazione della legge è autorizzata la spesa di 108,6 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri non reca la necessaria disponibilità.

Il sottosegretario Massimo TONONI conviene sui profili problematici di carattere finanziario evidenziati dal relatore.

Lino DUILIO, presidente, alla luce delle considerazioni del relatore, che evidenziano


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una palese mancanza di copertura del provvedimento, ritiene necessario, ove la Commissione concordi, sottoporre alla Commissione di merito, mediante una lettera indirizzata al suo presidente, i profili problematici del provvedimento.

La Commissione concorda.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 agosto 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Massimo Tononi e per i trasporti Raffaele Gentile.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.
Atto n. 116.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi volti a suffragare l'ipotesi, indicata nella stessa relazione, di un notevole incremento delle entrate dell'Agenzia connesso all'ingresso nel sistema di sicurezza delle reti secondarie, tale da consentire l'ampliamento da 205 fino a 300 unità dell'organico dell'Agenzia stessa. Sarebbe quindi necessario disporre di elementi di quantificazione a sostegno di tale ipotesi, anche se il previsto incremento di organico è sottoposto alla condizione del reperimento delle risorse di cui all'articolo 26. Segnala inoltre che appaiono indeterminate la dotazione del Fondo derivante dalla riduzione delle risorse trasferite al gruppo FS e le condizioni in presenza delle quali essa si realizza. Da tale indeterminatezza potrebbero derivare rischi connessi al finanziamento e all'operatività dell'Agenzia: infatti qualora, in virtù del meccanismo prefigurato, si realizzasse un numero di trasferimenti inferiore al tetto massimo di 193 unità previsto dal decreto, il Fondo potrebbe risultare inferiore a quanto necessario per il corretto espletamento delle funzioni dell'Agenzia. Osserva altresì che non possono escludersi effetti sulla finanza pubblica derivanti dall'aumento dei canoni per le imprese ferroviarie qualora queste ultime siano di derivazione pubblica. Segnala a tale proposito che, in risposta ad osservazioni effettuate dalla Conferenza Stato-Regioni, la Ragioneria generale dello Stato ha affermato che gli eventuali effetti per le Regioni di tale incremento potranno essere regolati in sede di adeguamento delle tariffe. Si rileva - pertanto - che in mancanza di tale adeguamento potrebbero determinarsi effetti, sia pure indiretti, sulla finanza pubblica. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Osserva inoltre che la relazione tecnica non fornisce informazioni sulle dotazioni di personale, dirigente e non (con l'eccezione del Direttore generale), che si intende assegnare alla istituenda Direzione generale prevista come Organismo investigativo permanente per la sicurezza ferroviaria. Tali informazioni appaiono necessarie al fine di chiarire se le risorse umane da utilizzare possano essere reperite nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero, senza generare disfunzioni organizzative e connessi oneri. Andrebbe inoltre esplicitato se le risorse da corrispondere agli esperti esterni incaricati delle funzioni di investigatori nei casi di incidenti siano ricomprese tra gli oneri posti dall'articolo 21 a carico delle imprese o del gestore interessati. In caso contrario andrebbero indicate le risorse con le quali fare fronte a tali spese. Per quanto riguarda i meccanismi di reclutamento, rileva che la disciplina di cui all'articolo 4, comma 6,


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lettera c), concernente il personale da inquadrare in via definitiva nei ruoli dell'Agenzia, è tale da non garantire il totale assorbimento del personale proveniente dal gruppo FS ed assegnato in sede di prima applicazione all'Agenzia stessa. Il Governo dovrebbe pertanto chiarire quale potrebbe essere la collocazione del personale, utilizzato in sede di prima applicazione, che non dovesse risultare vincitore del concorso per il reclutamento in via definitiva presso l'Agenzia, esplicitando altresì su quale struttura graveranno i costi per la retribuzione di tali unità. Andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine all'utilizzo di immobili da parte dell'Agenzia e riguardo alle eventuali compensazioni da effettuare tramite adeguamento dell'atto di concessione per la gestione dell'infrastruttura nazionale, chiarendo se da tali misure possano derivare oneri per la finanza pubblica. Appaiono, infine, necessari chiarimenti circa l'effettiva possibilità di realizzare, senza oneri per la finanza pubblica, la procedura selettiva del personale da destinare all'Agenzia, sia in sede di prima applicazione, sia per il raggiungimento dell'organico definitivo. Segnala che l'articolo 4, comma 4, dispone che per l'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministero dei trasporti si avvalga delle esistenti strutture ministeriali con invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità delle risorse umane strumentali e finanziarie già previste legislazione vigente a far fronte agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'ulteriore funzione di vigilanza e all'opportunità di riformulare la disposizione in esame in maniera più conforme alla prassi consolidata, prevedendo che all'esercizio della funzione di vigilanza il Ministro provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente
Ricorda ancora che l'articolo 4, comma 8, dispone che una parte del personale utilizzato, in sede di prima applicazione, dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, sia individuato, mediante procedure selettive che non comportano oneri finanziari per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza prevista a garantire che dall'attuazione della disposizione non derivino oneri a carico della finanza pubblica e all'opportunità di riformulare la disposizione in esame in maniera più conforme alla prassi consolidata, prevedendo che le procedure selettive non debbano comportare oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 26, osserva che la norma presenta alcuni profili problematici. In primo luogo, a fronte di oneri pressoché rigidi, come quelli del personale, alcune delle tipologie di risorse utilizzate a copertura non sembrano avere carattere certo. In secondo luogo, la norma non indica esplicitamente da quale esercizio finanziario si intenda costituire il suddetto fondo. Inoltre, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 15, della legge n. 266 del 2005, ricorda che la suddetta disposizione prevedeva, a decorrere dall'anno 2006, la costituzione, in ogni stato di previsione, di un Fondo, da ripartire, per i trasferimenti correnti alle imprese nel quale sarebbero confluite le risorse indicate nell'allegato 3 alla suddetta legge finanziaria. Tra tali risorse ne figurano anche alcune relative a Ferrovie dello Stato. Il suddetto fondo, sulla base della normativa vigente, viene ripartito con cadenza annuale. Allo stato risulta già presentato al Parlamento lo schema per il riparto delle risorse relative all'esercizio finanziario 2007 (si veda il Doc. n. 73) e, sullo stesso, la Commissione bilancio ha espresso parere nella seduta del 28 marzo 2007. La norma prevede, inoltre, una clausola di invarianza volta ad escludere ulteriori oneri, mentre risulterebbe più opportuno prevedere, in maniera conforme alla prassi consolidata, che al funzionamento dell'agenzia di cui all'articolo 4, si provvederà, a regime, nell'ambito delle risorse di cui al presente articolo. Segnala, infine, che nella relazione tecnica si ritiene che gli oneri di cui all'articolo 26 non


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possano essere limitati entro un limite massimo di spesa, il che imporrebbe, sulla base della vigente normativa contabile, che il testo dello schema di decreto legislativo fosse corredato da una apposita clausola di salvaguardia. Al riguardo, appare, quindi, opportuno un chiarimento del Governo.
Con riferimento alla clausola di invarianza dell'articolo 27, comma 5, segnala che la previsione di una clausola di invarianza generale non appare coerente con le disposizioni di cui all'articolo 26, che dispongono una esplicita norma di copertura finanziaria. Segnala, quindi, l'opportunità di riformulare la suddetta clausola escludendo le disposizioni di cui al suddetto articolo 26. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Raffaele GENTILE deposita la documentazione predisposta sul provvedimento (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Massimo TONONI si richiama alla documentazione depositata dal sottosegretario Gentile.

Lino DUILIO, presidente, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine al personale dell'istituenda Agenzia per la sicurezza ferroviaria. Segnala infatti che, in proposito, la relazione illustrativa precisa che in sede di prima applicazione il funzionamento dell'Agenzia venga assicurato con l'utilizzazione di personale, nel limite di duecentocinquanta unità, proveniente dai ruoli del Ministero dei trasporti e con personale tecnico, avente riconosciuta capacità e competenza, anche proveniente da FS Spa e da società da questa controllate. Non sembra quindi escluso che l'Agenzia possa procedere anche ad assunzioni esterne, con conseguente emersione di oneri per il personale privi di copertura.

Il sottosegretario Raffaele GENTILE precisa che per il funzionamento a regime dell'istituenda Agenzia non si procederà all'assunzione di nuovo personale. Chiarisce infatti, per evitare ogni dubbio interpretativo che potesse sorgere dal passaggio della relazione illustrativa richiamato dal presidente, che si provvederà al reclutamento del personale oltre che presso il Ministero e RFI anche presso i sistemi ferroviari regionali.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) esprime perplessità sulle dichiarazioni del sottosegretario Gentile. Osserva infatti che è presumibile pensare che, una volta superata la prima fase transitoria, si procederà ad un consistente numero di assunzioni, nella misura di almeno un centinaio di unità.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza e della direttiva 2004/51/CE del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (atto n. 116);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, debbono intendersi che, in ogni caso, per il funzionamento a regime dell'istituenda Agenzia non si procederà all'assunzione di nuovo personale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 4, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per l'esercizio della funzione di vigilanza, il


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Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente»;
all'articolo 4, comma 8, sostituire le parole: «che non comportano oneri finanziari per la finanza pubblica», con le seguenti: «che non devono comportare oneri per la finanza pubblica»;
all'articolo 18, comma 3, sostituire le parole: «senza ulteriori oneri a carico dello Stato», con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
all'articolo 26, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4 si provvede nei limiti delle seguenti risorse:»;
all'articolo 26, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) mediante utilizzo di una quota, pari a euro 11.900.000, delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.»;
all'articolo 26, dopo il comma 1, inserire il seguente: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
Atto n. 119.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe OSSORIO (IdV), relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, rileva, con riferimento all'articolo 3, la necessità di una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva possibilità di assicurare la costituzione ed il funzionamento dell'albo senza oneri per la finanza pubblica anche nella fase di avvio dell'attività del nuovo organismo. In tale fase, infatti, sarà necessario sostenere i costi di natura organizzativa e funzionale indispensabili per assicurare il compimento delle attività connesse alla formazione dell'albo ma potrebbero non sussistere ancora le condizioni per la riscossione dei contributi da parte degli iscritti. Con riferimento agli articoli 11 e 12, segnala l'esigenza che il Governo precisi che l'attribuzione di nuove competenze alla CONSOB non determina un incremento del relativo fabbisogno finanziario, suscettibile di riflettersi, attraverso un incremento dello stanziamento annuale fissato dalla legge finanziaria, in maggiori spese a carico del Bilancio statale. In proposito, ricorda che la CONSOB svolge le funzioni che le sono attualmente assegnate dalla vigente normativa, sulla base di un sistema di finanziamento previsto dall'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Tale norma dispone che, ai fini del proprio autofinanziamento, la CONSOB segnali al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ogni anno, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate realizzabili per effetto dell'applicazione delle contribuzioni. Sulla base di tale segnalazione, il Ministero dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto l'ammontare annuo del fondo necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della Commissione non finanziati con la contribuzione. Con riferimento all'articolo 19, ritiene opportuno un chiarimento in merito al termine, fissato dal comma 13 al 31 marzo 2008, ai fini dell'adeguamento dei contratti in essere. Ciò con particolare riguardo alla conformità di tale previsione con la disciplina comunitaria, che non prevede espressamente tale termine.


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Il sottosegretario Massimo TONONI deposita la documentazione predisposta sul provvedimento (vedi allegato 2).

Giuseppe OSSORIO (IdV), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (atto n. 119);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che la Consob possa far fronte agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12 dello schema di decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.10.