VII Commissione - Giovedì 2 agosto 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori. C. 2221 Lusetti.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, in fine, raggiungere il seguente periodo: «La SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche».
1. 1. Rositani, Bono, Carlucci, Barbieri, Goisis.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la frase: , ivi inclusa l'intermediazione dei diritti, con la seguente: , ivi incluse le modalità di gestione dei diritti,.
1. 2. Rositani, Bono, Carlucci, Barbieri, Goisis.

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: Lo statuto assicura la rappresentanza degli autori per almeno due terzi dei componenti degli organismi collegiali.
1. 3. Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Sasso.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Usi liberi didattici ed enciclopedici).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sono inseriti i seguenti:

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro o abbia finalità commerciali. Per bassa risoluzione delle immagini si intende la risoluzione standard dei monitor per elaboratori elettronici in commercio e dimensioni non superiori a 500 punti per ciascuna dimensione. Per bassa risoluzione delle musiche si intende una frequenza di campionamento non superiore a 8 kilohertz. Ai medesimi usi sono consentite le riproduzioni di brani e citazioni di opere tali da non arrecare danno ai detentori dei diritti.

1. 01. Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Sasso.


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Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Diritto alla copia privata).

Il comma 4 dell'articolo 71-sexties della legge n. 633 del 22 aprile 1941, è così sostituito:
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, può effettuare una copia privata, per uso personale, anche in presenza delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
1. 02. Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Sasso.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Depenalizzazione della trasmissione digitale di opere).

All'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), della legge n. 633 del 22 aprile 1941 le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo di lucro».
1. 03. Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Sasso.


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ALLEGATO 2

5-01069 Bellillo: Finanziamento per la costituzione del «Parco archeologico urbano» di Amelia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'antica Ameria venne fondata nel XII sec. a.C., anche se sono emersi da recenti scavi materiali che riconducono un primo insediamento umano già nell'ambito del XVII sec. a.C.
Nel corso dei sec. VII, VI e V a.C. la città recepì influssi delle aree etrusche, ceretana e volsiniese.
Il IV sec. a.C. rappresentò un momento di grande vitalità per la città, come dimostrano la ricca presenza di ceramiche ed i recenti ritrovamenti funerari.
Nel corso del III sec. a.C. venne eretta la cinta muraria in opera poligonale e quadrata, che tuttora costringe al suo interno l'intera città vecchia, in un anello murario senza interruzioni.
Sempre nel corso del III sec. a.C. vennero probabilmente ufficializzati i rapporti con Roma; l'impianto della città romana si concretizzò tra la fine del III e il II sec. a.C.
Dell'impianto romano sono tuttora visibili una grandiosa cisterna in Piazza Matteotti, resti musivi pertinenti ad un impianto termale al di sotto di Palazzo Farrattini ed un grande edificio privato al di sotto di Palazzo Venturelli, come nelle cantine di via Leone IV.
Quanto alla viabilità antica, lunghi tratti della via Amerina sono tuttora visibili nel percorso dell'attuale via della Repubblica.
All'esterno del circuito murario poligonale, infine, sono visibili resti necropolari, anche monumentali e sistemi idraulici complessi pertinenti alle stesse mura poligonali.
È evidente che l'intera città ed il suburbio costituiscono un luogo ad alto potenziale, e rischio, archeologico.
Di esse è visibile ed aperta al pubblico la sola cisterna di Piazza Matteotti.
L'area della necropoli dell'ex Consorzio, emersa nel corso di recentissimi scavi nell'area antistante le mura poligonali di Piazza della Repubblica, è in via di valorizzazione; ancora non è possibile aprirla al pubblico al suo interno e pertanto è solo parzialmente visibile dal pavimento in vetro del soprastante centro commerciale.
Il circuito murario poligonale, percorribile nella sua integralità, è interrotto dal crollo avvenuto nel 2006. Sono peraltro in corso scavi archeologici nell'area interessata, che stanno fornendo le prime informazioni sulle fasi più antiche dello sviluppo della città.
Gli scavi saranno condotti sino alle fondamenta delle mura poligonali; si potrà così indagare per la prima volta e, di conseguenza, definire la tecnica edilizia adottata, fino ad oggi sconosciuta, le opere connesse e la viabilità cittadina.
Le entità sotterranee e non - cisterne e sistemi idraulici di varia complessità, superfici musive - si trovano all'interno di edifici privati.
Lo stesso Museo Civico Archeologico Boccarini potrebbe raddoppiare l'attuale superficie espositiva grazie ai più recenti ritrovamenti archeologici, così da attivare e proporre nuovi percorsi urbani attrezzati.
Secondo quanto riferito dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria, mentre si ritiene che si possano attivare tutti gli strumenti idonei alla realizzazione


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di percorsi archeologici attrezzati, non si ritiene sia possibile costituire un parco archeologico in considerazione della definizione che ne viene data dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali per il quale si intende «un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto», anche considerando che la maggior parte dei rinvenimenti sono prevalentemente di proprietà privata (basti considerare che una necropoli monumentale pre-romana si trova ubicata in un condominio). I siti potranno essere aperti al pubblico attraverso accordi specifici tra lo Stato ed i privati.


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ALLEGATO 3

5-01083 Cordoni: Problemi inerenti i presidi incaricati partecipanti al Concorso ordinario per dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla questione riguardante le modifiche introdotte dalla legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007 alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici si è già riferito in questa stessa sede giovedì 5 luglio rispondendo alla interrogazione n. 5-01018 dell'Onorevole Garagnani.
È stato precisato al riguardo che la finanziaria 2007, ha innovato le procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici prevedendo, tra l'altro, una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale - in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli - lo svolgimento di una o più prove scritte, l'effettuazione di una prova orale, la valutazione dei titoli, la formazione di una graduatoria di merito e un periodo di formazione di durata non superiore ai quattro mesi.
La stessa legge prevede che in attesa della emanazione dell'apposito regolamento, in via transitoria, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 si proceda alla nomina dei candidati, che hanno partecipato al corso-concorso ordinario, bandito con decreto dirigenziale 22 novembre 2004, superando le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore dei corsi, senza l'effettuazione dell'esame finale previsto dal relativo bando; a quest'ultimo proposito nulla viene innovato nei confronti dei candidati dei concorsi riservati.
Disposizioni finalizzate alle immissioni in ruolo sono previste anche per i candidati dei concorsi riservati per i quali il medesimo legislatore, proprio in considerazione delle competenze professionali acquisite dai candidati medesimi, ha previsto un percorso abbreviato mediante la contrazione da nove a quattro mesi del periodo di formazione e l'abolizione del tirocinio.
Ricordo che l'articolazione della procedura concorsuale del concorso ordinario e dei concorsi riservati (del 17 dicembre 2002 e del 3 ottobre 2006) è diversa; infatti, il bando del concorso ordinario aveva previsto una selezione per titoli, un concorso di ammissione - con due prove scritte e una prova orale - un periodo di formazione ed un esame finale. La legge finanziaria 2007, all'articolo 619, prevede l'abolizione dell'esame finale in quanto sarebbe un duplicato della prova selettiva scritta e orale già sostenuta.
I bandi di concorso riservato hanno previsto l'esame di ammissione - consistente in una prova colloquio - una valutazione dei titoli, un periodo di formazione ed un esame finale che si articola in una prova scritta e in una prova orale. Non è possibile eliminare l'ultima prova in quanto il colloquio non è equiparabile ad una prova scritta e orale che, peraltro, i candidati al concorso ordinario hanno già sostenuto per l'accesso al periodo di formazione.


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ALLEGATO 4

5-01139 Caparini: Conseguenze di ricorsi al TAR dei docenti frequentanti corsi abilitanti speciali nell'anno accademico 2006-2007.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione sollevata dall'Onorevole interrogante si riferisce alla situazione che si è venuta a determinare a seguito di provvedimenti cautelari adottati dal TAR del Lazio, che ha sospeso l'applicazione delle note ministeriali del 18 e 19 dicembre 2006, concernenti la rimodulazione dei corsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005, e il differimento generalizzato della conclusione dei corsi stessi e dei relativi esami finali.
Sulla problematica il Governo ha già riferito in questa stessa sede in occasione della discussione della risoluzione n. 7-00157, presentata dall'Onorevole Titti De Simone ed approvata dalla Commissione Cultura in data 11 luglio scorso nel testo riformulato che ha assunto il numero 8-00071 ed impegna il Governo:
a proporre un provvedimento legislativo che preveda l'anticipo al 1 settembre 2007, della decorrenza giuridica dell'eventuale immissione effettiva in ruolo dei corsisti abilitandi attualmente iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti;
a disporre con apposita circolare lo scioglimento della riserva di iscrizione alle graduatorie permanenti per i corsisti che hanno terminato i corsi entro luglio 2007;
ad estendere l'accordo stipulato con la SSIS Lazio, cioè utilizzando la modalità a distanza, a tutti i corsi del decreto ministeriale 85/05 per i quali non sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti e/o le Università di afferenza non siano in grado di garantire l'attuazione ed espletamento dei medesimi corsi nei tempi previsti dal decreto ministeriale 85/05;
a disporre il rispetto di un termine ultimo inderogabile per espletare i corsi, prevedendo una clausola avente effetto sanzionatorio per le università che non si adegueranno.

L'Amministrazione è quindi impegnata in tal senso.
A questo proposito, si ha notizia che il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanze adottate nella Camera di Consiglio del 31 luglio 2007, ha accolto l'appello proposto dall'Amministrazione avverso le ordinanze del TAR del Lazio di accoglimento delle domande cautelari proposte da parte dei docenti che hanno già completato il percorso formativo dei corsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'Amministrazione ha giustamente dato la prevalenza all'esigenza di assicurare parità di trattamento fra i destinatari della norma.
L'Amministrazione sta ora provvedendo a fornire indicazioni agli uffici scolastici periferici alla luce delle predette ordinanze del Consiglio di Stato.
Per quel che concerne la genesi della questione, vanno ricordati i gravi problemi scaturiti dall'applicazione della legge n. 143 del 2004 e dal relativo decreto ministeriale applicativo n. 85 del 2005.
Come è noto, con il decreto ministeriale n. 85 del 2005 sono state impartite istruzioni per l'avvio dei corsi speciali di durata annuale previsti dalla legge n. 143 ai fini del conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione all'insegnamento; in base all'articolo 3 dello stesso decreto, i corsi avrebbero


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dovuto svolgersi entro l'anno accademico 2005-2006 con l'espletamento del relativo esame finale.
Considerato che molte università non sono state in grado di concludere i corsi entro l'anno accademico 2005-2006, sia per il maggior numero di ore che per l'elevato numero degli aventi diritto, al fine di assicurare la parità di trattamento per tutti i discenti e di salvaguardare l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta nei corsi, a conferma dell'alto valore dell'insegnamento, il Ministero dell'università e della ricerca, con nota prot. n. 2310 del 18 dicembre 2006, diramata dal Ministero della pubblica istruzione ai direttori degli Uffici scolastici regionali con nota prot. n. 1943 del 19 dicembre 2006, ha procrastinato l'espletamento degli esami finali dei medesimi corsi abilitanti speciali stabilendone la conclusione su tutto il territorio nazionale entro il mese di gennaio 2008 per quanto riguarda i corsi per l'insegnamento nella scuola secondaria ed entro il mese di marzo 2008 relativamente a quelli per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia; con le stesse note si è anche inteso assicurare un comportamento equo ed imparziale per docenti con pari diritti, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento con una decorrenza giuridica uguale per tutti gli aspiranti.
A tale proposito, non va sottaciuto che, come fatto presente dal Ministero dell'università e della ricerca, compito di ogni Ateneo è quello di attivare percorsi formativi che privilegiano la qualità dell'insegnamento nonché la gestione in piena autonomia e nel rispetto delle relative norme dell'esame finale; qualora l'esame finale non rappresenti solo la conclusione di un percorso formativo ma rivesta le caratteristiche dell'esame di Stato, ovvero collegato strettamente ad una abilitazione professionale, come nel presente caso, occorre che un'autorità centrale predetermini una data valida per tutte le Università, impegnate nella istituzione, attuazione e gestione dei corsi in argomento, in modo da assicurare un comportamento serio ed equilibrato nei confronti di tutti gli interessati.
È noto che, successivamente, a seguito di ricorsi proposti avverso le suddette note del 18 e 19 dicembre dai docenti che avevano terminato nella sessione estiva dell'anno accademico 2006-2007 il proprio percorso formativo - trattasi dei corsisti di cinque regioni i quali per effetto delle stesse note si sono visti differire l'esame finale di alcuni mesi - il TAR del Lazio ha accolto la relativa domanda di provvedimento cautelare ed ha concesso la sospensiva dell'applicazione di detti provvedimenti ministeriali; il TAR ha al riguardo ritenuto che, nella fattispecie, non ci si trova in presenza di una procedura concorsuale strettamente intesa e che gli interessati sono destinati a confluire in una graduatoria alimentata da diversi canali di provenienza, con afflussi anche temporalmente diversificati, e comunque rispecchianti situazioni non omogenee.
A seguito del provvedimento cautelare del TAR, il Ministero, con apposita nota del 23 maggio scorso, ha fornito istruzioni per lo svolgimento degli esami finali da parte dei docenti che hanno frequentato i corsi speciali abilitanti, previsti dal decreto ministeriale n. 85 del 2005 e conclusi nella sessione estiva dell'anno accademico 2006-2007, preannunciando tuttavia la proposizione dell'appello dell'Amministrazione al Consiglio di Stato avverso la stessa ordinanza.
Poi, con nota ministeriale prot. 13317 del 27 giugno, in attesa dell'esito dell'appello al Consiglio di Stato, i Direttori degli Uffici scolastici regionali sono stati invitati a curare gli adempimenti per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'anno scolastico 2007-2008 dei docenti che conseguono l'abilitazione, con l'avvertenza di contrassegnare, anche manualmente, ciascun nominativo con la dicitura «a seguito di sospensiva TAR». Nella stessa nota ministeriale è stato tra l'altro precisato che all'atto della pubblicazione delle graduatorie con l'inclusione del personale in questione dovrà essere chiarito che l'inserimento è subordinato all'esito del ricorso


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in appello al Consiglio di Stato e che, nel caso la posizione in graduatoria dovesse dare titolo all'individuazione per la stipula di contratto a tempo indeterminato o determinato, si provvederà ad accantonare il posto in attesa dell'esito della pronuncia dello stesso Consiglio di Stato.
Inoltre, il Ministero, facendo seguito alla nota prot. n. 13317, con nota prot. n. 13317-2, sempre del 27 giugno 2007, ha precisato che gli interessati devono comunque conseguire l'abilitazione entro il 30 giugno 2007 ai fini dell'inserimento, a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento dell'anno scolastico 2007-2008, come previsto dal decreto ministeriale n. 49 del 6 giugno scorso per il conseguimento del diploma abilitante o di specializzazione per l'attività di sostegno o il diploma abilitante per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria nonché dal decreto ministeriale n. 50, sempre del 6 giugno 2007, per il conseguimento del diploma di abilitazione per le discipline artistico-musicali, a conclusione dei corsi speciali indetti con decreto ministeriale n. 85 del 2005, e gestiti dalle Accademie di belle arti e dai Conservatori di musica; ciò in quanto, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 333 del 2001, le nomine in ruolo devono essere fatte entro il 31 luglio di ciascun anno.
Sulla questione il Ministero ha successivamente diramato la nota prot. n. 14848 del 20 luglio 2007. Con quest'ultima nota, considerato che non era prevista in tempi brevi la discussione presso il Consiglio di Stato dell'appello avverso l'ordinanza cautelare del TAR Lazio e tenuto conto dell'avvenuta approvazione, in data 11 luglio 2007, della suddetta risoluzione n. 8-00071 - che, tra l'altro, impegna il Governo a disporre lo scioglimento della riserva della iscrizione alle graduatorie ad esaurimento per i corsisti che terminano i corsi entro il mese di luglio 2007 - il Ministero ha precisato che lo scioglimento della riserva di cui trattasi, in via condizionata, oltre il personale che ha concluso i corsi entro il 30 giugno 2007, deve riguardare anche coloro che concludono il corso e sostengono l'esame finale entro l'ultima data compatibile con le operazioni di assunzioni a tempo indeterminato in corso che, come già fatto presente, devono per legge concludersi entro il 31 luglio di ogni anno.
Come già detto, l'Amministrazione sta ora provvedendo a fornire indicazioni agli uffici scolastici periferici alla luce delle anzidette ordinanze del Consiglio di Stato del 31 luglio 2007.
Detto questo in via generale, per quanto riguarda specificamente i corsi speciali abilitanti relativi ai docenti di materie artistico-musicali, cui si riferisce il decreto ministeriale n. 50 del 6 giugno 2007, i corsi stessi, in base a quanto comunicato dalla Direzione Generale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) nella nota prot. n. 2327 del 30 marzo 2007, si sarebbero dovuti concludere su tutto il territorio nazionale entro il mese di giugno 2007. È stato accertato successivamente che, a differenza delle altre Accademie, quella di Brera non ha garantito la conclusione dei corsi nei tempi previsti, e ciò ha determinato le conseguenze lamentate dall'Onorevole interrogante.
A quest'ultimo proposito, va precisato che i corsi abilitanti per due classi di concorso delle materie artistiche (A024 e A027) non sono di competenza dell'Accademia di Brera, ma sono stati attivati, includendo anche candidati della regione Piemonte, presso la SILSIS - Università degli Studi di Milano, con conclusione prevista nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2006-2007 (dicembre 2007-marzo 2008).