V Commissione - Resoconto di marted́ 18 settembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 10.40.


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Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 2161-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2007.

Lino DUILIO, presidente, ringrazia, per aver garantito la sua presenza all'odierna seduta, il sottosegretario Nicola Sartor.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, rileva che, nella seduta del 26 giugno 2007, la Commissione bilancio aveva acquisito l'avviso del Governo in ordine agli emendamenti che presentavano aspetti problematici sotto il profilo finanziario contenuti nei fascicoli 1 e 2. Ricorda che erano stati evidenziati i profili problematici relativi agli emendamenti contenuti nel fascicolo 3, sui quali il Governo si era riservato di intervenire in una successiva seduta. Al riguardo segnala che le proposte emendative 10.72 e 10.73, sulle quali si era richiesto l'avviso del Governo, sono state ritirate. Rileva quindi che è presente una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 8.035 in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato collocati in posizione di fuori ruolo presso altra amministrazione statale, ente o organismo italiano o internazionale. La nuova formulazione del predetto articolo aggiuntivo 8.035 fa riferimento, oltre che ai dirigenti dello Stato collocati fuori ruolo, anche a quelli in posizione di comando.
Infine, segnala che gli articoli aggiuntivi 8.030 e 8.031, sui quali il Governo aveva espresso avviso contrario, sono stati rinumerati rispettivamente come 18.030 e 18.031, mentre l'articolo aggiuntivo 8.038, sul quale era stato richiesto l'avviso del Governo, è stato rinumerato come 18.038.
Comunica che, in data 17 settembre 2007, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 6 degli emendamenti. Con riferimento agli emendamenti contenuti nel suddetto fascicolo e non ricompresi nel fascicolo n. 3, segnala che sulle seguenti proposte emendative appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze di carattere finanziario:
l'articolo aggiuntivo 8.039 La Russa che sopprime la previsione di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato a personale di particolare e comprovata qualificazione professionale. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo se la soppressione del predetto comma 6 possa comportare disfunzioni nell'attività delle pubbliche amministrazioni suscettibili di recare conseguenze di carattere finanziario;
l'articolo aggiuntivo 9.031 Giovanardi, che prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di ripristino o prolungamento del rapporto di servizio dei magistrati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 20 del 2006 a tutto il personale di magistratura. Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'articolo aggiuntivo posto che la normativa richiamata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 20 del 2006 prevede, con riferimento ai magistrati ordinari, l'attribuzione di funzioni anche in soprannumero;
l'emendamento 10.76 D'Alia, il quale appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo che i magistrati ordinari e contabili possono essere trasferiti nel ruolo dei magistrati amministrativi anche in soprannumero;
l'emendamento 10.77 D'Alia, il quale autorizza l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio degli enti locali previa stipula di accordo che disciplini, tra l'altro la partecipazione dell'ente alla spese di funzionamento dell'Avvocatura nonché il compenso da corrispondere agli avvocati. La proposta emendativa non prevedendo esplicitamente che la partecipazione alle


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spese debba almeno essere pari ai costi sostenuti o da sostenere per la contestuale integrazione del fondo unico di amministrazione, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
l'emendamento 10.78 D'Alia, il quale autorizza le università a chiamare magistrati e avvocati dello Stato all'insegnamento con oneri a carico del Fondo ordinario dell'università. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se la formulazione della proposta emendativa non sia suscettibile di stabilire una deroga alla vigente disciplina volta al contenimento delle spese di personale. Si rileva, inoltre che la previsione secondo la quale la spesa grava a valere del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui alla legge n. 537 del 1993 non appare conforme alla vigente disciplina contabile;
gli identici emendamenti 11.30 Dato e 11.31 D'Alia, che sostituiscono il comma 2 dell'articolo 11 in materia della riorganizzazione e razionalizzazione del sistema dei controlli amministrativi sulle attività di impresa in materia ambientale e della relativa certificazione di qualità, prevedendo che per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i suddetti controlli sono svolti, con riferimento alle medie e piccole imprese, dagli enti certificatori e da imprese. Si attribuisce, inoltre, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) la funzione di monitorare l'impatto della nuova disciplina di presentare al Governo una relazione sulla sua applicazione. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie delle proposte emendative tenuto conto che l'APAT fa parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato;
l'articolo aggiuntivo 18.072 Giudice, il quale dispone l'applicazione delle procedure in materia di mobilità e disponibilità del personale delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, al personale in situazione di soprannumero, salvo diversa esplicita previsione o riallocazione entro sei mesi dal verificarsi della situazione stessa;
gli articoli aggiuntivi 18.076 e 18.077 Tassone, i quali prevedono, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse umane, che i dipendenti pubblici, ad eccezione dei dirigenti, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo, siano trasferiti, nei limiti dei posti vacanti o disponibili, all'amministrazione ove prestano servizio alla data del 31 dicembre 2006 ovvero del 30 settembre 2005. A tale proposito si rileva che l'articolo aggiuntivo 18.076, così come l'articolo aggiuntivo 18.077, risultano di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 18.032, sul quale il Governo, in relazione alle richieste di chiarimento da parte del relatore, aveva manifestato il proprio avviso contrario;
l'articolo aggiuntivo 18.073 Giudice il quale dispone la stabilizzazione del personale delle università a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, e per gli anni 2008 e 2009 sul fondo di cui al comma 526. Inoltre viene prevista che, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, le amministrazioni universitarie continuano ad avvalersi del personale interessato, anche in deroga all'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005. Al riguardo rileva che la proposta emendativa, oltre a non provvedere alla quantificazione dei relativi oneri, prevede una copertura limitata all'anno 2009 utilizzando, con riferimento all'articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, risparmi di spesa a legislazione vigente, e richiamando l'articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006, che non reca autorizzazioni di spesa;
l'articolo aggiuntivo 18.075 Giudice, che estende le disposizioni in materia di stabilizzazione del personale a tempo determinato, introdotte dall'articolo 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, anche al personale precario che espleta attività presso le regioni. La proposta


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emendativa prevede inoltre: a) l'effettuazione da parte delle amministrazioni di una analisi annuale sul fabbisogno di personale e sulla necessità di interventi di formazione e riconversione; b) la predisposizione da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, di liste di dipendenti in esubero suddivise per competenze. La proposta emendativa reca infine una clausola di invarianza e la previsione per cui le amministrazioni pubbliche adottino tutte le misure affinché le eventuali spese siano determinate in base alle risorse finanziarie destinate a tali processi. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie dell'articolo aggiuntivo, segnalando, dal punto di vista formale, che la clausola di invarianza non appare conforme alla prassi consolidata;
l'articolo aggiuntivo 18.074 Giudice il quale aggiunge il comma 608-bis alla legge n. 296 del 2006 prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro della pubblica istruzione si provvede ad assegnare le risorse finanziarie in relazione agli inquadramenti effettuati in virtù del comma 608 della predetta legge n. 296, che dispone la predisposizione di un piano, da parte del Ministro della pubblica istruzione, di un piano organico di mobilità del personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. La proposta emendativa prevede inoltre che l'eventuale trattamento economico ad personam venga riassorbito con i successivi incrementi retributivi. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle conseguenze finanziarie dell'articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario Nicola SARTOR, in ordine agli emendamenti 1.77, 4.70, 7.6, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 8.72, 8.73, 10.71, 10.76, 10.77, 10.78, 11.30, 11.31, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.75 e 17.72, ed agli articoli aggiuntivi 2.031, 8.021, 8.035, 8.036, 8.037, 8.039, 9.030, 9.031, 10.020, 10.021, 10.023, 10.024, 10.025, 10.027, 10.029, 10.030, 10.031, 10.036, 10.037, 10.070, 10.071, 16.020, 18.08, 18.010, 18.013, 18.020, 18.030, 18.031, 18.032, 18.033 18.038, 18.070, 18.072, 18.076 18.077, 18.073, 18.075 e 18.074, esprime parere contrario in quanto gli stessi risultano privi di adeguata quantificazione degli oneri ovvero di idonea copertura.

Gaspare GIUDICE (FI) rammenta al rappresentante del Governo che il compito specifico della Commissione bilancio consiste nella verifica dei profili di carattere finanziario delle proposte emendative, esulando qualsiasi valutazione che attenga al merito politico delle disposizioni. Tanto premesso, in relazione agli emendamenti da lui presentati, e con specifico riferimento all'articolo aggiuntivo 18.073, dissente dalle considerazioni formulate in ordine alla asserita mancanza di copertura finanziaria. Invita pertanto il Governo a rivedere la sua posizione.

Il sottosegretario Nicola SARTOR ribadisce che l'articolo aggiuntivo testé richiamato dall'onorevole Giudice presenta criticità di ordine finanziario; la proposta emendativa risulta infatti carente sotto il profilo della quantificazione degli oneri, e la copertura finanziaria si limita al solo anno 2009.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, alla luce delle considerazioni svolte dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.77, 4.70, 7.6, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 8.72, 8.73, 10.71, 10.76,


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10.77, 10.78, 11.30, 11.31, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.75 e 17.72, e sugli articoli aggiuntivi 2.031, 8.021, 8.035, 8.036, 8.037, 8.039, 9.030, 9.031, 10.020, 10.021, 10.023, 10.024, 10.025, 10.027, 10.029, 10.030, 10.031, 10.036, 10.037, 10.070, 10.071, 16.020, 18.08, 18.010, 18.013, 18.020, 18.030, 18.031, 18.032, 18.033 18.038, 18.070, 18.072, 18.076 18.077, 18.073, 18.075 e 18.074, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6».

La Commissione approva la proposta di parere.

Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare UE.
Ulteriore nuovo testo C. 2197 e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che l'onere indicato dal testo in esame, limitato all'entità dello stanziamento, risulta in linea rispetto ai precedenti provvedimenti di esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare. Tenuto conto, tuttavia, del carattere vincolante dei parametri di calcolo della spesa connessa all'attuazione della Convenzione sull'aiuto alimentare (corrispondenti, per lo Stato italiano, ad una quota nazionale - concordata in sede comunitaria - dell'impegno complessivo di aiuti assunto a livello di Unione europea), appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere previsto dal testo in esame, considerato che la quantificazione individuata dall'articolo 2 coincide con quella indicata con la prima legge di attuazione della Convenzione (legge 413/2000). Andrebbe pertanto precisato se tale stima dell'onere, confermata in occasione dei precedenti provvedimenti di proroga, sia ancora pienamente utilizzabile, tenuto conto che il parametro di calcolo della spesa non è costituito da un ammontare monetario, ma dal corrispettivo in denaro di un quantitativo di cereali da fornire ai Paesi in via di sviluppo. Con riferimento all'articolo 2, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime avviso favorevole rispetto al contenuto del provvedimento per quanto concerne i profili finanziari a conferma che la quantificazione dell'onere risulta corretta.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
sull'ulteriore nuoto testo elaborato dalla Commissione di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che i parametri utilizzati per la stima dell'onere, già confermati in occasione dei precedenti provvedimenti di proroga, siano ancora pienamente utilizzabili».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 11.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
Atto n. 128.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia che non sussistono profili di criticità di ordine finanziario sullo schema di decreto legislativo in esame, nel presupposto che, secondo quanto precisato nella nota del Ministero dell'economia, la CONSOB possa far fronte attraverso forme di autofinanziamento agli oneri derivanti dall'attribuzione di nuove competenze, con particolare riferimento al servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni, e che pertanto non si determini un aumento dello stanziamento annuale fissato dalla legge finanziaria a favore della stessa CONSOB.

Il sottosegretario Nicola SARTOR assicura che la CONSOB può far fronte, nell'ambito della propria dotazione, agli oneri recati dal provvedimento. Esprime quindi il l'avviso favorevole del Governo sul testo in esame.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo nel presupposto che la CONSOB possa far fronte alle attività di cui al presente decreto legislativo attraverso le modalità di autofinanziamento già previste dalla normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

La Commissione approva la proposta del presidente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/108/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
Atto n. 127.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che sarebbe opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla neutralità finanziaria del provvedimento, con particolare riferimento: all'effettiva possibilità di far fronte con le tariffe all'integrale copertura dei costi sostenuti dalle amministrazioni, e ciò anche con riferimento alla coerenza temporale fra l'insorgenza degli oneri e l'acquisizione degli importi dovuti; all'effettiva possibilità che le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti previsti


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con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Valuta favorevolmente l'articolo 15, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma da parte del Governo, che dalla revisione delle sanzioni pecuniarie previste dalla norma non conseguano riflessi diretti di segno negativo per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 16 rammenta che l'articolo 47, comma 4, della legge n. 52 del 1996 (legge comunitaria per il 1994), prevede che le spese relative alle procedure di certificazione e di attestazione finalizzate alla marcatura CE ed i relativi controlli siano a carico dei richiedenti. I proventi derivanti dalle suddette attività, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati agli stati di previsione dei ministeri interessati. A tal fine con uno o più decreti dei ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate e aggiornate almeno ogni due anni le tariffe di cui al presente articolo. L'articolo 16 prevede che la suddetta normativa si applichi anche alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo e prevede che i decreti di cui all'articolo 47, comma 4, della legge n. 52 del 1996 siano adottati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e dell'economia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al riguardo, ferma rimanendo la clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 3 del medesimo articolo e la disciplina di cui all'articolo 47, comma 6, della legge n. 52 del 1996, la quale prevede, che, in caso di inerzia del Ministro competente, i decreti di definizione e di aggiornamento delle tariffe siano adottati dal presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità del termine previsto a consentire l'adozione dei decreti con cui si provvederà alla determinazione delle tariffe e che, eventualmente, decorso tale termine senza l'adozione esplicita dei suddetti decreti, possa comunque agli stessi provvedersi sulla base della vigente disciplina normativa senza che si determinino minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Reputa, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine: alla idoneità della clausola di invarianza, prevista dall'articolo 16, a garantire che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e alla adeguatezza delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente a far fronte agli adempimenti previsti da decreto legislativo; all'opportunità di modificare la disposizione di cui al comma 4, in maniera conforme alla prassi consolidata, facendo riferimento anche alle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, e non solo, come previsto dal testo, a quelle umane e strumentali.

Il sottosegretario Nicola SARTOR rileva che la formulazione del testo appare idonea a garantire l'integrale copertura degli oneri. Sostiene quindi che le amministrazioni competenti sono in grado di provvedere agli adempimenti previsti mediante l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Lino DUILIO, presidente, alla luce delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la formulazione del testo appare idonea a garantire che alla copertura integrale dei costi eventualmente sostenuti dalle amministrazioni si faccia fronte con le tariffe di cui al comma 1 dell'articolo 16, posto che con il decreto ministeriale cui lo stesso articolo 16 rinvia si provvederà a determinare l'entità delle tariffe in modo tale da garantire l'integrale copertura dei costi e ad evitare lo svolgimento delle


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attività ispettive in assenza del relativo versamento da parte dei soggetti obbligati;
le amministrazioni competenti potranno effettivamente provvedere agli adempimenti previsti con le dotazioni previste a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

La Commissione approva la proposta del presidente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/40/CE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) durante il lavoro.
Atto n. 125.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, sostiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, con particolare riferimento alla effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di far fronte agli adempimenti previsti dalla disciplina in esame nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio. In particolare, ravvisa la necessità, nell'ambito dei predetti chiarimenti, di acquisire maggiori dettagli soprattutto sull'impatto delle disposizioni in materia di identificazione dei rischi, di sorveglianza sanitaria, di cartella sanitaria nonché del programma d'azione per la prevenzione delle esposizioni superiori a valori minimi che, se riguardanti Pubbliche amministrazioni, sembrerebbero potenzialmente idonei a determinare a loro carico un aggravio in termini sia di risorse umane sia di risorse finanziarie. Con riferimento all'articolo 5, rileva che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine: alla idoneità della clausola di invarianza, prevista dall'articolo 5, a garantire che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; alla adeguatezza delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni pubbliche, disponibili a legislazione vigente, a far fronte agli adempimenti previsti da decreto legislativo.
Dal punto di vista formale, segnala l'opportunità di riferire la clausola di invarianza non tanto agli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies, come previsto dal testo, ma, più in generale, all'intero titolo V-ter del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il sottosegretario Nicola SARTOR, pur non registrando particolari profili di criticità sul testo in esame, ravvisa l'esigenza di acquisire ulteriori elementi informativi da parte dell'amministrazione competente. Si riserva quindi di esprimere l'avviso del Governo in esito alla valutazione degli ulteriori elementi di conoscenza che saranno successivamente acquisiti. Chiede quindi un rinvio dell'esame dell'atto in oggetto.

Lino DUILIO, presidente, preso atto della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Ricorda che sul provvedimento deve essere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Atto n. 135.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.


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Francesco PIRO (Ulivo), relatore, evidenzia l'opportunità di acquisire una conferma, da parte del Governo, in ordine all'effettiva possibilità di dare integrale copertura mediante tariffe ai costi tecnici e amministrativi che gli organismi competenti a livello statale e regionale sono chiamati a sostenere per le attività di controllo previste dalla disciplina in esame. Con riferimento all'articolo 10, commi 1 e 2, rileva che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine: alla idoneità della clausola di invarianza, prevista dall'articolo 10, a garantire che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; alla adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente, a far fronte agli adempimenti previsti dal decreto legislativo.

Il sottosegretario Nicola SARTOR si riserva di fornire quanto prima gli elementi informativi richiesti dal relatore. Propone quindi un rinvio dell'esame del testo in oggetto.

Lino DUILIO, presidente, preso atto della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Ricorda che anche in questo caso deve essere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/41/CE, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE.
Atto n. 126.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, ravvisa l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza, prevista dall'articolo 10, a garantire che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; alla adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente, a far fronte agli adempimenti previsti da decreto legislativo.

Il sottosegretario Nicola SARTOR chiede di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta al fine di predisporre i necessari elementi di risposta.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che anche in questo caso il parere della Commissione sul testo in esame sarà reso non prima che il Governo avrà acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 11.40.

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Emendamenti C. 2161-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

Lino DUILIO, presidente, comunica che l'Assemblea ha trasmesso ulteriori emendamenti della Commissione di merito.


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La Commissione inizia l'esame degli ulteriori emendamenti trasmessi.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai suddetti emendamenti, segnala che larga parte degli stessi sembrano rispondere a mere esigenze di carattere formale e non sembrano presentare profili problematici dal punto vista finanziario. Appare, invece, necessario, sulle seguenti proposte emendative, acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze di carattere finanziario:
l'emendamento 1.102 il quale reca alcune modifiche alla legge n .241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo. In particolare appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che dall'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 possano discendere minori entrate per la pubblica amministrazione e, più in generale, possa risultare pregiudicato lo svolgimento di attività amministrative di particolare rilievo. Ciò vale in particolare con riferimento al fatto che non risulterebbero più esclusi dalla previsione della sostituzione di una dichiarazione dell'interessato, anche per mezzo di autocertificazione, gli atti di autorizzazione, licenza o concessione, permesso o nullaosta imposti dalla normativa comunitaria. Analoghe considerazioni valgono per il capoverso 4, relativamente all'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina in oggetto anche alle dichiarazioni di inizio attività, così come per quanto concerne le modifiche riferite all'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, che, sostanzialmente, riduce le fattispecie per le quali si applica l'istituto del silenzio assenso;
l'articolo aggiuntivo 10.0100 il quale riproduce, in larga parte, il testo di un articolo già previsto nel testo della Commissione di merito e successivamente soppresso dalla stessa. La proposta emendativa prevede l'istituzione, presso il CNEL, di una Commissione indipendente di valutazione delle pubbliche amministrazioni. Tale Commissione sarebbe composta da 5 membri e potrebbe avvalersi di una struttura di supporto di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in posizioni di comando o fuori ruolo, nella misura massima di 40 unità. È, inoltre, previsto che la Commissione possa ricorrere ad esperti ed avvalersi dell'attività dell'ISTAT, della RGS e di altri istituti pubblici esplicitamente nominati. L'onere derivante dall'istituzione della suddetta commissione è quantificato in euro 2.110.000 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'università, che reca le necessarie disponibilità. Appare, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla correttezza della quantificazione dell'onere e sull'effettiva possibilità di utilizzare le risorse indicate senza pregiudicare eventuali altre finalità già previste. Dal punto di vista meramente formale occorre rilevare che la formulazione della clausola di copertura andrebbe corretta al fine di renderla pienamente coerente con la disciplina contabile.

Il sottosegretario Nicola SARTOR esprime una valutazione conforme a quella del relatore sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi in oggetto. In particolare esprime parere contrario sull'emendamento 1.102.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 2.100, 3.100, 4.100, 4.101, 5.100, 8.100, 8.101, 9.100, 9.101, 9.102, 14.100, 18.100, Tit. 1 e sull'articolo aggiuntivo 10.0100,
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.102, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori


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oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 10.0100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
nella parte consequenziale, alla lettera b), comma 2, sostituire le parole da: «per quanto riguarda» fino a: «Ministero dell'università e della ricerca» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2008 e 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.50.