XI Commissione - Marted́ 18 settembre 2007


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ALLEGATO

Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. (Testo unificato C. 71, C. 2208, C. 1841, C. 1902, C. 2444).

PROPOSTA DEL RELATORE ONOREVOLE PAGLIARINI

Art. 1.
(Collocamento anticipato in quiescenza).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi, che assistono un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al quale è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, possono, a domanda, chiedere di usufruire del collocamento anticipato in quiescenza, se hanno raggiunto il requisito minimo di venti annualità di contribuzioni versate, indipendentemente dall'età anagrafica, di cui almeno dieci annualità siano state versate nel periodo di assistenza al familiare convivente. Per i soggetti ai quali si applica il sistema retributivo di calcolo, l'anzianità contributiva è incrementata di un anno per ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata nel periodo di assistenza al familiare convivente. Per i soggetti ai quali si applica il sistema contributivo di calcolo, la contribuzione maturata con riferimento al periodo di contribuzione effettiva, versata nel periodo di assistenza al familiare convivente, è incrementata del 20 per cento. Se il soggetto che usufruisce del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi della presente legge ha un'età anagrafica inferiore all'età minima prevista per l'accesso al pensionamento e il relativo trattamento pensionistico sia calcolato con il sistema contributivo, si applica il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età anagrafica minima.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad un solo lavoratore per ciascun familiare convivente di cui al comma 1 presente all'interno del nucleo familiare e non è cumulabile con benefici analoghi a fini pensionistici.
3. Ai fini del comma 1 si intende per familiare convivente, il coniuge o il convivente more uxorio, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle del lavoratore.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui


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alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.