XII Commissione - Resoconto di marted́ 18 settembre 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 settembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Dorina BIANCHI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Giampaolo Patta.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/41/CE che abroga alcune direttive sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE.
Atto n. 126.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Dorina BIANCHI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il 1o ottobre prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/41/CE che abroga alcune direttive sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE.
Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Tommaso PELLEGRINO (Verdi), relatore, nell'illustrare il contenuto dello schema di decreto in oggetto, fa presente che lo stesso è costituito da 13 articoli e un allegato ed è finalizzato a dare attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 1 della legge comunitaria 2005. Contestualmente, il provvedimento reca norme applicative delle disposizioni contenute in alcuni regolamenti comunitari, costituenti il cosiddetto «pacchetto igiene».


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Come sottolineato nella relazione illustrativa, per la mancata attuazione della direttiva 2004/41/CE, la Commissione europea ha emesso, in data 12 dicembre 2006, un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/283.
Passando a illustrare le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, si ricorda che l'articolo 1 definisce finalità ed ambito di applicazione del provvedimento, precisando che le nuove norme sono finalizzate ad abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie già abrogate dalla citata direttiva 2004/41/CE.
L'articolo 2 individua le Autorità competenti. In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, le Autorità competenti, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata dal successivo articolo 3 dello schema di decreto, sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le aziende unità sanitarie locali. Ai sensi del comma 2, i controlli ufficiali in materia di alimenti di origine animale previsti dal regolamento n. 854/2004 restano affidati alla Aziende sanitarie locali. Analogamente, restano ferme le competenze degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e quelle dei Posti d'ispezione frontaliera (PIF) di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
L'articolo 3, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva 2004/41/CE, dispone alcune abrogazioni. In particolare, viene esplicitamente abrogata la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie, a loro volta abrogate dall'articolo 2 della direttiva 2004/41/CE. Come precisato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-normativa, le disposizioni abrogate sono state già sostituite dalla nuova disciplina stabilita nel cosiddetto «pacchetto igiene» con i citati regolamenti nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004.
L'articolo 4 detta una peculiare disciplina per il latte e i prodotti a base di latte, prevedendo che le disposizioni del regolamento n. 853/2004 non si applicano alla vendita diretta da parte delle aziende di produzione al consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nella stessa azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute.
L'articolo 5 contiene norme relative ai prodotti a base di carne, statuendo che le disposizioni del regolamento n. 853/2004 non si applicano alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti vendita, ove la preparazione e il magazzinaggio sono effettuati al solo scopo della vendita diretta al consumatore.
L'articolo 6 disciplina la fattispecie delle macellazioni d'urgenza al di fuori del macello. Nella relazione illustrativa, si chiarisce che le disposizioni contenute nell'articolo in commento riproducono norme dei decreti legislativi 18 aprile 1994, n. 286, 10 dicembre 1997, n. 495 e 17 ottobre 1996, n. 607, che non risultano in contrasto con la nuova normativa comunitaria, al fine di fornire una disciplina più dettagliata relativamente alla commercializzazione delle carni fresche di ungulati domestici, dei volatili da cortile e della selvaggina allevata.
L'articolo 7 reca modifiche alla normativa in materia di scambi ed importazioni di prodotti alimentari di origine animale e di animali vivi.
L'articolo 8 disciplina le sanzioni in caso di infrazione dei nuovi obblighi comunitari in materia di igiene degli alimenti di origine animale. La relazione illustrativa chiarisce che le sanzioni previste dall'articolo in esame superano quelle contenute nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (che recepisce la direttiva 93/43/CE), implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 852/2004. Continua, invece, a trovare applicazione l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,


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n. 507, ove prevede la chiusura dello stabilimento per mancanza di requisiti igienico sanitari.
L'articolo 9 reca le disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti. In particolare, si precisa che gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della normativa abrogata si intendono riconosciuti anche ai sensi del regolamento n. 853/2004 (comma 1). Gli elenchi dei suddetti stabilimenti restano pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute e continuano ad essere aggiornati, mediante uno specifico sistema informatico, dalle regioni e dalle province autonome (commi 2 e 3).
L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dal decreto non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica (comma 1). Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti sono, infine, a carico delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento fissate a livello regionale, sulla base del costo effettivo del servizio (comma 3).
L'articolo 11 contiene la clausola di cedevolezza, prevedendo, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che le previsioni riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni si applicano nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e secondo il principio di cedevolezza, a decorrere dal termine previsto per l'attuazione della direttiva 2004/41/CE (la direttiva in questione prevede come «data pertinente», quella di entrata in vigore dei regolamenti nn. 852/2004, 853/2004 e 854/2004, ossia il 1o gennaio 2006), nelle regioni in cui non sia stata ancora adottata la normativa di recepimento. Le disposizioni del decreto perdono efficacia dall'entrata in vigore della suddetta normativa regionale, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
L'articolo 12 detta alcune disposizioni transitorie. In particolare, si stabilisce che i contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli veterinari dei prodotti indicati dalla citata normativa comunitaria, ottenuti sul territorio nazionale, sono quelli fissati dal regolamento n. 882/2004 (comma 1). Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative del suddetto regolamento n. 882/2004, si applicano, ove contemplino importi superiori a quelli previsti dallo stesso regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi (comma 2).
L'articolo 13, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, statuendo che esso si applichi a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il sottosegretario di Stato Giampaolo PATTA, concordando con la relazione testé svolta dal deputato Pellegrino, ribadisce che si tratta di un provvedimento volto ad abrogare una serie di disposizioni vigenti in materia ai fini di una armonizzazione della normativa nazionale con il cd. «pacchetto igiene».

Luigi CANCRINI (Com.It) esprime perplessità sulle disposizioni che demandano i controlli ufficiali in materia di alimenti di origine animale alle aziende sanitarie locali, ritenendo non realistico che tutte le ASL siano in grado di adempiere al meglio a tali compiti.

Il sottosegretario di Stato Giampaolo PATTA tiene a precisare che il regime attualmente vigente in materia di controlli sugli alimenti di origine animale già affida tali compiti alle ASL, che pertanto continueranno ad effettuarli. Tuttavia, fa presente che le modalità di espletamento di tale attività di controllo, nonché la sua efficacia, sono oggetto di un confronto in


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atto tra Ministero della salute e regioni, anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni si è notevolmente ridotta l'attività di controllo e supervisione da parte del Ministero della salute. È dunque necessario garantire che non vi sia diversificazione, tra le diverse regioni, nell'effettuazione di tali delicati compiti di controllo, pur nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 117 della Costituzione.

Dorina BIANCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.