Commissioni Riunite VII e XI - Mercoledì 19 settembre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 25 SETTEMBRE 2007


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ALLEGATO

DL 147/2007: Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
* 1. 1. Goisis, Grimoldi, Bodega.

Sopprimerlo.
* 1. 3. Aprea, Garagnani.

Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di migliorare la ricerca didattico - pedagogica ed una distribuzione più distesa dei tempi se scolastici nella scuola primaria, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto a:
a) individuare misure di incentivazione e di risorse umane e finanziarie, finalizzate all'incremento dell'offerta di tempo pieno e di tempo prolungato da parte delle istituzioni scolastiche, anche al fine di garantire condizioni di accesso omogeneo su tutto il territorio nazionale, nonché di pari dignità tra i medesimi istituti scolastici;
b) sostenere maggiormente le istituzioni scolastiche che presentano esigenze particolari, determinate dalla presenza di classi con alunni disabili;
c) prevedere che le richieste di tempo pieno e di tempo prolungato siano formulate all'atto dell'iscrizione degli alunni, consentendo alle istituzioni scolastiche di esercitare, nell'ambito della loro autonomia, lo svolgimento delle attività integrative, comprensive dello studio della lingua inglese, anche in rete.
1. 2. Goisis, Grimoldi, Bodega.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 4. Aprea, Garagnani.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 5. Barbieri.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 8. Frassinetti, Bono, Lo Presti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere, l'orario annuale delle lezioni della scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie ed alle conseguenti intese, è di 891 ore. Le istituzioni scolastiche,


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al fine di realizzare la personalizzazione dei piani di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenuto conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività formative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi in rete. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui sopra nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, è costituito l'organico di istituto.
1. 9. Aprea, Garagnani.

Al comma 1, sostituire le parole da: secondo il modello fino a: bilancio, con le seguenti: confermando per l'anno scolastico 2007-2008, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2006-2007 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme vigenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto all'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
1. 10. Aprea, Garagnani.

Al comma 1, sopprimere le parole da: già previsto fino a: n. 59.
1. 7. Aprea, Garagnani.

Al comma 1, sopprimere le parole da: dedicato alla mensa aggiungere le seguenti: previa autorizzazione e ministero dell'economia e delle finanze.
1. 6. Aprea, Garagnani.

Al comma 1, dopo le parole: dotazione complessiva dell'organico sopprimere le parole: di diritto.
1. 29. De Simone, Burgio.

Dopo il comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:
1-bis. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e dì programmazione dell'offerta formativa, volto in particolare a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.
1. 35. De Simone, Ghizzoni, Buffo, Folena, Benzoni, Di Salvo, Rusconi, De Biasi, Froner, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.


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Dopo il comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:
1-bis. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e dì programmazione dell'offerta formativa, volto in particolare a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.
1. 35 (Nuova formulazione)De Simone, Ghizzoni, Buffo, Folena, Benzoni, Di Salvo, Rusconi, De Biasi, Froner, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13, comma 1-quinquies e del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini della continuità e integrazione con i sistemi formativi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, è attuato per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, un regime di stabilizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione, realizzati dalle strutture della formazione professionale, accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma. 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1. 11. Goisis, Grimoldi, Bodega.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 12. Aprea, Garagnani.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 34. De Simone, Burgio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame;
b) all'articolo 4, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
c) i professori universitari di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di servizio di ruolo.
1. 36. Froner, De Simone, Ghizzoni, Buffo, Benzoni, Di Salvo, Rusconi, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Colasio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4, comma 10, ultimo periodo, della legge n. 425 del 1997, come modificata dalla legge n.1 del 2007, la parola: «esterni» è soppressa.
1. 37. Rusconi, Ghizzoni, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.

Sopprimere il comma 3.
1. 13. Aprea, Garagnani.

Al comma 3, sostituire le parole: è elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007, con le seguenti: è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, e sostituire le parole: pari ad euro 40.200.000 annui, con le seguenti: pari ad euro 45.000.000 annui.
1. 38. Rusconi, Di Salvo, Ghizzoni, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono confermati nell'organico regionale dei dirigenti scolastici preposti a capo di un'istituzione scolastica gli ex presidi di ruolo che riammessi in servizio dietro specifica istanza, con sentenza del


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giudice non ancora definitiva, hanno acquisito la qualifica di dirigente scolastico.
1. 14. Barbieri, Mereu.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I dirigenti scolastici che sono a capo di un'istituzione scolastica autonoma dal momento che sono stati riammessi in servizio in quanto ex presidi di ruolo a seguito di ordinanze dei giudici territoriali, le cui sentenze non sono ancora definitive e che hanno acquisito la qualifica di dirigente scolastico assolvendo all'obbligo formativo partecipando al corso di formazione secondo le disposizioni di cui al D.D.G. 20 gennaio 2003, sono confermati in servizio con incarico a tempo indeterminato. Per effetto dei presente comma cessa ogni contenzioso in atto dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.
I direttori generali degli Uffici scolastici regionali assicurano l'emanazione dei provvedimenti necessari per assicurare la conferma in servizio con incarico a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici di cui al comma precedente su richiesta degli interessati.
I dirigente scolastici che si avvalgono di quanto disposto dai precedenti commi rinunciano a richiedere ogni eventuale danno nei confronti dell'Amministrazione.
Gli ex presidi di ruolo, già riammessi in servizio a seguito di ordinanze dei giudici territoriali, che hanno acquisito la qualifica di dirigente scolastico assolvendo all'obbligo formativo partecipando al corso di formazione secondo le disposizioni di cui al D.D.G. 20 gennaio 2003, che non si trovano in servizio per effetto di contrastanti sentenze nei diversi gradi di giudizio e che sono in attesa di ulteriore sentenza, possono rivolgere istanza di essere reintegrati in servizio con incarico a tempo indeterminato al competente Ufficio scolastico regionale, compatibilmente con la disponibilità del posto nella dotazione organica regionale, dal momento dell'entrata in vige della presente legge. I relativi provvedimenti, adottati dai direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, hanno effetto dall'anno scolastico successivo alla data di emanazione.
Gli ex presidi di ruolo che si avvalgono di quanto disposto dal precedente comma rinunciano al contenzioso in atto e a richiedere ogni eventuale danno nei confronti dell'amministrazione.
1. 15. Barbieri, Mereu.

Sopprimere il comma 4.
1. 16. Villetti, Buemi.

Al comma 4, alla lettera b), aggiungere il seguente comma:
4-ter. L'esame di Stato, comprende una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti.
1. 39. Ghizzoni, Di Salvo, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 17. Aprea, Garagnani.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 18. Villetti, Buemi.

Al comma 5, dopo la parola: Presidente, aggiungere le seguenti: secondo le modalità previste all'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 2002, n. 286.
1. 20.Goisis, Grimoldi, Bodega.


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Al comma 5, sostituire le parole da: determinando fino a: ciclo con le seguenti: per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti al termine di ogni biennio del primo e del secondo ciclo e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente.
1. 19.Aprea, Garagnani.

Sopprimere il comma 6.
* 1. 21.Villetti, Buemi.

Sopprimere il comma 6.
* 1. 32.De Simone, Burgio.

Al comma 6, sostituire le parole: Sistema nazionale d'istruzione con le seguenti: Sistema d'istruzione statale e paritario.
1. 22.Goisis, Grimoldi, Bodega.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nell'anno scolastico 2007-2008 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.
1. 23.Goisis, Grimoldi, Bodega.

Sopprimere il comma 8.
* 1. 24.Villetti, Buemi.

Sopprimere il comma 8.
* 1. 33.De Simone, Burgio.

Al comma 8, sostituire le parole: nelle scuole materne riconosciute paritarie con le seguenti: nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie.
1. 25.Garagnani, Aprea.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Nel decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 25 e l'allegato D-bis
1. 40. Froner, Ghizzoni, Buffo, Cinzia Maria Fontana, Benzoni, Bellanova, Di Salvo, Codurelli, Schirru, Del Bono, Rusconi, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di riconoscere il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione promosse da enti pubblici e privati, nonché da istituzioni e associazioni private che abbiano personalità giuridica, possono richiedere la parità le istituzioni pubbliche o private che, anche se non riconosciute, siano dotati di statuti dai quali emergano ordinamenti coerenti con le finalità nazionali del sistema educativo e di formazione.
1. 26.Goisis, Grimoldi, Bodega.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 427 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo:
4. Su richiesta dell'interessato il Ministero della pubblica istruzione può limitare gli effetti del riconoscimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ai soli tini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.
1. 27.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 1, il seguente:

Art. 1-bis.
(Insegnamento della tradizione culturale cristiana).

Nell'ambito dei programmi delle scuole di ogni ordine e grado deve essere inserito


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l'insegnamento degli elementi fondamentali della tradizione culturale cristiana, anche come strumento di integrazione degli alunni e degli studenti extracomunitari.
1. 01.Garagnani.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.
2. 1. Goisis, Grimoldi, Bodega.

Al comma 1, lettera a), premettere al numero 1) i seguenti:
01) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, lettere b), c) d) ed e), è il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale;
02) Il comma 2 è abrogato.
2. 19.Bellanova, Codurelli, Cinzia Fontana, Schirru, Delbono, Ghizzoni, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere le parole da: e parole fino a: acquisito il parere;.
2. 27.De Simone, Burgio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 2. 28.De Simone, Burgio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 2. 2.Villetti, Buemi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d)
all'articolo 23, comma 7, dopo le parole: «e nei consigli per il contenzioso» sono aggiunte le seguenti: «e di disciplina».
2. 3.Aprea, Garagnani.

Sopprimere il comma 2.
2. 13.Frassinetti, Bono, Lo Presti.

Sopprimere il comma 3.
2. 5.Villetti, Buemi.

Al comma 3, dopo le parole: i dirigenti scolastici provvedono aggiungere la seguente: direttamente.
* 2. 6.Barbieri, Garagnani.

Al comma 3, dopo le parole: i dirigenti scolastici provvedono, aggiungere la seguente: direttamente.
* 2. 7. Goisis, Grimoldi, Bodega, Frassinetti.

Al comma 3, dopo le parole: Centro per l'impiego territorialmente competenti aggiungere le seguenti: fermo restando che tale modalità di conferimento delle supplenze si applica.
** 2. 9. Goisis, Grimoldi, Bodega, Frassinetti.

Al comma 3, dopo le parole: Centro per l'impiego territorialmente competenti aggiungere le seguenti: fermo restando che tale modalità di conferimento delle supplenze si applica.
** 2. 8.Barbieri, Garagnani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con


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il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego.
* 2. 22. Codurelli, Bellanova, Cinzia, Fontana, Schirru, Del Bono, Ghizzoni, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, concerto con i Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sorto definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime, ai competenti centri per l'impiego».
* 2. 11. Goisis, Grimoldi, Bodega, Frassinetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le eventuali nomine conferite sulla base delle graduatorie permanenti andranno comunicate ai centri per l'impiego per la verifica della corretta applicazione normativa e salvaguardia dei diritti degli iscritti nelle liste di collocamento.
2. 25.Frassinetti, Bono, Lo Presti.

Sopprimere il comma 4.
2. 26.Frassinetti, Bono, Lo Presti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: trasformazione.
* 2. 12. Goisis, Grimoldi, Bodega, Frassinetti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: trasformazione.
* 2. 14.Barbieri, Garagnani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine dell'accelerazione delle procedure per la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo ai fini pensionistici del personale dipendente della Scuola, presentate prima del 31 agosto 2000 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati possono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva delle informazioni contenute in tali istanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli oneri di riscatto e di ricongiunzione verranno calcolati sulla base delle retribuzioni tabellari e delle norme vigenti alla data di presentazione della domanda originaria, risultante dalla dichiarazione. Le dichiarazioni devono essere inoltrate, per via telematica, entro la data del 30 settembre 2009 al Ministero della pubblica istruzione. I termini, le modalità operative e la frequenza dei controlli sono fissati, con apposito decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma n. 634 della legge 27 dicembre 2006.
2. 15.Cordoni, Lenzi, Bellanova.


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Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge, con le seguenti: ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché alle indennità di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo.
2. 20.Cinzia Fontana, Bellanova, Codurelli, Schirru, Del Bono, Ghizzoni, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge con la seguente: ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001.
2. 16.Barbieri, Garagnani.

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 con le seguenti: ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001.
2. 17. Goisis, Grimoldi, Bodega, Frassinetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza idonea a garantire. l'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il medesimo decreto determina i criteri per la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata, con priorità per i docenti di sostegno e per i docenti impegnati nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti negli ospedali. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente periodo sono definite in sede di contrattazione collettiva. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-ter. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei comuni 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione prima nello stesso settore e, ove non sia possibile, nell'altro settore formativo solo dopo aver esaurito le graduatorie degli utilmente graduati del 1o e 2o settore formativo in ambito regionale.
5-quater. I diplomi di educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Rorna e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, costituiscono titoli validi per l'accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente a quelle relative al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, al corso-concorso di formazione ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.
5-quinquies. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
2. 21. Benzoni, Ghizzoni, Bellanova, Cinzia Maria Fontana, Di Salvo, Codurelli, Buffo, Schirru, Delbono, Rusconi, Froner, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è data possibilità ai dirigenti scolastici che ne facciano richiesta di permanere in servizio fino al 70 anno di età, a prescindere dal numero di anni di contribuzione versata. La permanenza del servizio è garantita, a richiesta, previa autorizzazione del Ministero competente.
2. 24.Porfidia, Raiti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. I Direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative, che hanno acquisito il ruolo il 1o settembre 2000 con il passaggio dal profilo professionale di Responsabile amministrativo, sono inquadrati nelle posizioni stipendiali previste dal CCNL del comparto scuola, con il riconoscimento delle anzianità maturate al 31 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 4, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988. Il nuovo inquadramento decorre dal 1 settembre 2007. L'onere derivante dall'applicazione dell'inquadramento di cui al presente comma è determinato in euro 8 milioni.
2. Al relativo onere, stimati in 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per il 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e quanto l'anno 2008 l'accantonamento relativo del Ministero della Solidarietà sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01.Porfidia, Benzoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Valorizzazione della professione docente).

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.


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2. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
3. All'interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli.
4. L'attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a:
a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa;
b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa;
c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
d) i titoli professionali acquisiti in servizio.

5. La valutazione non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente documentato, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente.
6. La commissione di valutazione è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, è composta da tre docenti esperti, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica o formativa, e da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
7. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
8. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.
9. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli di docente ordinario e di docente esperto. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche, cui possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche.
10. In attuazione dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro della pubblica istruzione provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l'avanzamento di livello previste al comma 7 del presente articolo, le procedure di valutazione e i tempi per il loro espletamento nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle medesime commissioni.


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Le disposizioni del regolamento adottato ai sensi del presente comma relative alle istituzioni formative sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. 2.Aprea, Garagnani.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Barbieri, Garagnani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 1, comma 137, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione è ripetuta dopo ulteriori tre anni.
3. 4. Tocci, Tessitore, Ghizzoni, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
3-bis. (Clausola di salvaguardia) - 1. «Sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».
3. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.
(Provvedimenti Urgenti in materia di corsi speciali ex lege 143/04).

1. Le Università (Facoltà di Scienze della Formazione Primaria e SSIS) erogatrici dei corsi abilitanti di cui al Decreto Ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005, che alla data di entrata in vigore della presente Legge, non abbiano ancora concluso i corsi abilitanti, dovranno disporre, con un decreto urgente, la data di fine dei corsi medesimi. Tale data non dovrà essere posteriore ai 31 ottobre 2007, intendendo tale termine come Inderogabile.
2. Le Università (Facoltà di Scienze della Formazione Primaria e SSIS) che non siano in grado di garantire il rispetto di tale termine perentorio e inderogabile, perdono il diritto ad organizzare I corsi medesimi con effetto immediato e sono tenute all'immediato rimborso totale (omnicomprensivo di tasse governative) delle quote di iscrizione e frequenza già versate dai corsisti, senza che questi debbano provvedere a farne richiesta.
3. I corsisti afferenti alle Università che ricadano nel comma 2 del presente articolo, potranno beneficiare dei riconoscimento dei crediti formativi eventualmente acquisiti, proseguendo il corso secondo le modalità di cui ai successivo comma 6.
4. Gli Uffici Scolastici Regionali che, ai sensi dei DM 85/05, articolo 5, comma 1, hanno l'onere di nominare le Commissioni giudicatrici per l'esame finale, avranno cura di adempiere alle operazioni di loro competenza, sovrintendendo alle operazioni di valutazione della commissione, in modo che queste siano concluse entro il termine improrogabile dei 10 novembre


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2007, ivi inclusa la trasmissione degli elenchi degli abilitati alla competente Direzione Regionale ed alle Università di afferenza.
5. Gli Uffici Scolastici Provinciali (ex Centri Servizi Amministrativi, già Provveditorati agli Studi), avranno cura di:
a) in prima istanza (luglio/agosto 2007), effettuare le nomine a tempo indeterminato (ruolo) e/o le nomine a tempo determinato (supplenze annuali) con la clausola contrattuale «salvo avente diritto»;
b) accettare le domande di scioglimento delle riserve degli abilitati entro e non oltre il termine improrogabile del 20 novembre 2007;
c) pubblicare gli elenchi aggiornati delle Graduatorie ad Esaurimento entro il termine perentorio del 30 novembre 2007;
d) provvedere alla riconvocazione dei docenti che, sciogliendo la riserva, risultino aventi diritto alla nomina in ruolo ovvero alla nomina a tempo determinato (supplenza annuale).

6. I corsisti di cui al comma 3, potranno iscriversi al corso erogato, per tutte le classi di concorso, in modalità blended dalla SSIS Lazio-Roma III, già previsto per i corsi ex decreto ministeriale 21/05 non ancora attivati, cui verranno accorpati i corsi non attivati o non conclusi, per effetto dei comma 2 del presente articolo) ex decreto ministeriale 85/05 che si concluderanno, improrogabilmente, entro il termine perentorio di cui al comma 1 di predetto articolo di Legge. Tale accordo è da intendersi immediatamente operativo, tenuto conto che i corsi, ai sensi della legge 143/04 non incidono sul bilancio dello Stato e, di conseguenza, non si ritiene necessario procedere a verifica di copertura finanziaria.
3. 02.Barbieri.