XI Commissione - Mercoledì 19 settembre 2007


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ALLEGATO 1

5-01457 Motta: Benefici previdenziali per i lavoratori addetti ad attività di perforazione petrolifera.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Motta nell'atto ispettivo che passo a discutere solleva l'attenzione sulla rilevante tematica dei lavori usuranti che, posso affermare in via preliminare, costituisce oggetto di una particolare attenzione da parte del Governo.
L'Accordo del 23 luglio tra Governo e Parti sociali, in materia di previdenza, lavoro e competitività, dedica, infatti, una particolare attenzione, proprio in ragione della loro valenza sociale, ai lavori usuranti, nell'ambito della sezione inerente la previdenza che, al riguardo, individua risorse massime disponibili su base annua pari a 252 milioni di euro, da distribuire nei confronti di circa 5.000 lavoratori, ai quali garantire una anticipazione del pensionamento.
In relazione a tale specifica disponibilità economica si sta procedendo alla individuazione dei gruppi di lavoratori beneficiari, per mezzo di una commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali e sulla base delle indicazioni del citato Protocollo il quale prevede che detto beneficio possa essere concesso esclusivamente a:
lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministro del Lavoro del 1999 (decreto Salvi);
lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal decreto legislativo n. 66 del 2003;
lavoratori addetti a linea catena individuati sulla base di questi tre criteri;
lavoratori dell'industria addetti a produzioni di serie;
lavoratori vincolati all'osservanza di un determinato ritmo produttivo collegato a lavorazioni o a misurazioni di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni;
lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;
conducenti di mezzi pubblici pesanti.

Coloro che risultano nelle condizioni suddette al momento del pensionamento di anzianità potranno conseguire su domanda, entro i limiti sopra definiti, il diritto a pensione con requisito anagrafico ridotto di tre anni rispetto a quello previsto (con il requisito minimo di 57 anni) purché abbiano svolto tale attività a regime per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel periodo transitorio) almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa.
Per quanto concerne lo specifico quesito posto dall'onorevole Motta, relativo ai lavoratori addetti alla perforazione petrolifera, come anticipato, le concrete determinazioni saranno affidate alla citata Commissione Governo-parti sociali che provvederà a definire le ipotesi tecniche, sulla base della rigorosa osservanza dei


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tetti numerici e di risorse indicati, al fine di consentire che gli oneri connessi con il riconoscimento delle agevolazioni alla platea dei beneficiari siano coerenti con la somma stanziata. Ovviamente tutte le proposte del Governo saranno poi affidate al dibattito in Parlamento che, nella sua sovranità, potrà adottare le modifiche che riterrà più opportune.
Vorrei chiudere ricordando che l'Accordo, conclusivo di una lunga fase di contatti tra Governo e parti sociali, è stato raggiunto solo recentemente e che quella attuale è una fase molto dinamica nella quale si sta già provvedendo a trasporre, per rendere operative al più presto, gli interventi in quella sede delineati.


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ALLEGATO 2

5-01458 Burgio: Diritto alla continuità contrattuale dei lavoratori dell'impianto di rifiuti di proprietà della Net SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione oggi all'esame, passo ad illustrare l'esito degli accertamenti ispettivi effettuati dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro di Udine.
Presso l'impianto della Società NET di Udine non risultano problematiche di natura occupazionale, in quanto con la gestione della precedente affidataria della gestione dell'impianto stesso (fino al maggio 2007) erano in forza presso tale unità operativa 19 lavoratori e con il passaggio alla Ditta LADURNER S.p.A. sono confluiti in organico 17 lavoratori in quanto due lavoratori hanno preferito rimanere in forza alla DANECO.
Riguardo al contratto Collettivo applicato dalla Ditta LADURNER si evidenzia che nella declaratoria del contratto collettivo Metalmeccanici/Confapi risulta che le ditte che applicano tale contratto possono occuparsi di impianti ecologici.
Presso la Società NET si è appreso, poi, che la Ditta LADURNER si è impegnata a corrispondere le differenze salariali eventuali per i lavoratori dell'impianto di Gonars qualora esistessero delle differenze tra il contratto sopra detto e il contratto collettivo valido per le imprese e Società esercenti servizi di igiene ambientale.
Concludo, facendo presente che agli atti della Direzione Provinciale del Lavoro di Udine, sia per quanto riguarda il settore ispettivo sia per quanto riguarda l'Ufficio Conciliazioni, non sussistono a tutt'oggi istanze di intervento da parte dei lavoratori interessati alla questione succitata né da parte di loro Organizzazioni Sindacali.


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ALLEGATO 3

5-01459 Baldelli: Tempi e modalità di attuazione del protocollo in materia di welfare.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'interrogazione presentata dall'onorevole Baldelli, si chiede, in particolare, quali siano i tempi e le modalità che il Governo intende adottare per l'attuazione del protocollo del 23 luglio che, come è noto, prevede una serie di interventi che comporteranno, coerentemente con gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del patto di stabilità, un importante impiego di risorse per migliorare il sistema pensionistico, le tutele contro la disoccupazione, la condizione dei giovani e il governo del mercato del lavoro e le sue regole, garantendo e rafforzando la stabilità finanziaria del sistema.
In proposito, il richiamato documento, nella consapevolezza di ridefinire il sistema di Welfare affinché i lavoratori siano accompagnati e dotati degli strumenti necessari per affrontare i cambiamenti e cogliere nuove opportunità, pone, tra l'altro, particolare attenzione ai giovani coinvolti, più di altri, da forme di lavoro discontinuo, all'occupazione femminile e ai lavoratori al di sopra dei 50 anni.
In rapporto a ciò, l'Accordo prospetta, analiticamente, una serie di interventi relativi al sistema pensionistico, agli ammortizzatori sociali ed al mercato del lavoro che dovranno essere accompagnati da un forte rilancio della produttività attraverso un'azione sinergica con le parti sociali. Il Governo terrà conto, in concreto, della diversa natura delle misure che sono state decise, nonché della diversa decorrenza temporale da attribuire a ciascuna di esse, al fine di individuare gli strumenti normativi più idonei a consentire non solo il pieno ed integrale recepimento dell'accordo, ma anche la tempestiva entrata in vigore delle singole disposizioni in ragione della loro specificità.
A decorrere dal prossimo mese di ottobre, in attuazione della concertazione tra Governo e parti Sociali, come previsto della legge n. 127 del 2007, più di 3 milioni di pensionati riceveranno insieme alla pensione di ottobre la somma aggiuntiva, cosiddetta «quattordicesima».
Posso, quindi, affermare che attualmente il Governo nella sua interezza è impegnato a tradurre in concrete disposizioni normative tutti gli impegni assunti nel suddetto Accordo, al fine di dare operatività alle misure delineate, tutte concordemente dirette alla definizione di un importante disegno riformatore, capace di coniugare lo stato sociale e la competitività, nel segno dell'equità e dell'equilibrio.


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ALLEGATO 4

5-01460 Compagnon: Erogazione del saldo dell'attività 2004 in favore dei patronati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione oggi in discussione faccio presente, in via preliminare, che riguardo al finanziamento degli Istituti di Patronato, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 7, della legge n. 152/2001, si applicano, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della medesima legge, i criteri di ripartizione del Fondo patronati, individuati dal decreto del Ministro del lavoro del 13 dicembre 1994, n. 764.
Tutti gli Istituti in questione sono stati oggetto di visita ispettiva, al fine di accertare, secondo le prescrizioni di legge, il loro grado organizzativo e di funzionalità nonché l'attività svolta, adempimenti preliminari al fine della definitiva ripartizione delle risorse finanziarie affluite al Fondo patronati. In mancanza degli stessi non si può procedere, infatti, all'emanazione del decreto di ripartizione dei contributi affluiti al Fondo patronati.
Per quanto riguarda le verifiche ispettive relative all'attività 2004, oggetto specifico del presente atto ispettivo, sono in grado di informare che l'ultima relazione in merito è pervenuta agli uffici competenti nel mese di gennaio 2007. Nello stesso mese si è provveduto, quindi, ad elaborare il saldo definitivo, ai fini della stesura del successivo decreto interministeriale, Ministero del lavoro e dell'economia e delle finanze firmato il 26 giugno 2007, con il quale si è provveduto alla ripartizione definitiva.


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ALLEGATO 5

Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili (testo unificato C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902 Bellillo, C. 2208 Satta, C. 2444 Zanotti).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: venti annualità con le parole: ventiquattro annualità.
1. 1.Satta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci annualità con le seguenti: quattro annualità.
1. 2.Satta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci annualità con le seguenti: cinque annualità.
*1. 3.Buffo, Zanotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci annualità con le seguenti: cinque annualità.
*1. 4. Prestigiacomo, Porcu, Baldelli, Compagnon.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: si applica aggiungere le seguenti: anche pro quota.
1. 5.Il relatore.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per ogni cinque anni di contribuzione effettiva con le seguenti: per ogni quattro anni di contribuzione effettiva.
1. 6.Satta.

Al comma 1, secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per i primi dieci anni, e di un anno ogni quattro anni di contribuzione effettiva versata nel periodo di assistenza al familiare convivente, a partire dall'undicesimo anno.
1. 7.Rocchi, Bellanova.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: si applica aggiungere le seguenti: anche pro quota.
1. 8.Il relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la presenza di tali soggetti in famiglia sia superiore ad una unità, possono dividere il prepensionamento entrambi i genitori.
1. 9. Compagnon, Baldelli, Porcu, Prestigiacomo.


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ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. 1.Il relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine, il periodo seguente: In ogni caso la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, garantisce le risorse determinate dalla presente legge.
2. 2. Buffo, Zanotti.


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ALLEGATO 6

Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili (testo unificato C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902 Bellillo, C. 2208 Satta, C. 2444 Zanotti).

ULTERIORE EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: continua aggiungere le seguenti: e costante.
1. 10.Il relatore.