IX Commissione - Marted́ 25 settembre 2007


Pag. 89

ALLEGATO

DL 117/07: Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (C. 3044 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Limite all'utilizzo delle apparecchiature per la rilevazione della velocità).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Sulle strade e sulle strade extraurbane principali, di competenza dell'ANAS ai corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168.
01. 01. Ceroni.

Al comma 1, capoverso 13, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.257 a euro 9.032, con le seguenti: euro 3.000 a euro 10.000.
1. 1. Uggè, Sanza.

Al comma 1, capoverso 13, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.257 con le seguenti: euro 3.000.
1. 2. Uggè, Sanza.

Al comma 1, capoverso 13, primo periodo, sostituire le parole: euro 9.032 con le seguenti: euro 10.000.
1. 3. Uggè, Sanza.

Al comma 1, capoverso 13, primo periodo, dopo le parole: euro 9.032 aggiungere le seguenti: e con l'arresto fino ai sei mesi.
1. 4. Uggè, Sanza.

Al comma 1, capoverso 13, primo periodo, sostituire le parole: la stessa sanzione si applica con le seguenti: la sanzione è raddoppiata.
1. 5. Tassone.

Al comma 1, capoverso 13, secondo periodo, sopprimere le parole: nel biennio.
* 1. 6. Uggè, Sanza.

Al comma 1, capoverso 13, secondo periodo, sopprimere le parole: nel biennio.
* 1. 7. Tassone.


Pag. 90

Al comma 1, premettere il seguente:
01) All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al comma 1-quater, secondo periodo, le parole: «Fino alla data del 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida».
1. 8. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h».
2. 1. Uggè, Sanza.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
* 2. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
* 2. 3. Beltrandi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
2. 4. Beltrandi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 50 kw/t con le seguenti: 70 kw/t.
2. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 50 kw/t con le seguenti: 60 kw/t.
2. 6. Beltrandi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 50 kw/t con le seguenti: 55 kw/t.
2. 7. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: da euro 148 a euro 594 con le seguenti: da euro 150 a euro 600.
2. 11. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: euro 148 con le seguenti: euro 150.
2. 12. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: euro 594 con le seguenti: euro 600.
2. 13. Uggè, Sanza.

Al comma 2, sopprimere le parole: rilasciata, a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 15. Uggè, Sanza.

Al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire la parola: quattro con la seguente: otto.
2. 16. Tassone.

Al comma 3, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: da euro 148 a euro 594 con le seguenti: da euro 150 a euro 600.
2. 17. Uggè, Sanza.


Pag. 91

Al comma 3, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: euro 148 con le seguenti: euro 150.
2. 18. Uggè, Sanza.

Al comma 3, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: euro 594 con le seguenti: euro 600.
2. 19. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire la parola: sulla con le seguenti: su tutta.
2. 20. Tassone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: le apparecchiature di rilevamento della velocità e i relativi dispositivi di segnalazione devono essere sempre in funzione compatibilmente con le caratteristiche tecniche e le condizioni ambientali.
2. 21. Tassone.

ART. 3.

Al comma 1, lettera c), capoverso 9, primo periodo, sostituire le parole: da euro 370,00 a euro 1.458,00, con le seguenti: da euro 400,00 a euro 1.500,00.
3. 1. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera c), capoverso 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 370,00, con le seguenti: euro 400,00.
3. 2. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera c), capoverso 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 1.458,00, con le seguenti: euro 1.500,00.
3. 3. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo periodo, sostituire le parole: da tre a sei mesi, con le seguenti: da uno a tre mesi.
3. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 550 a euro 2.100.
3. 5. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 500, con le seguenti: euro 550.
3. 6. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.000, con le seguenti: euro 2.100.
3. 7. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, secondo periodo, sostituire le parole: da sei a dodici mesi, con le seguenti: da tre a sei mesi.
3. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 9. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.

Al comma 1, lettera e), capoverso 12, primo periodo, sostituire le parole: da otto a diciotto mesi, con le seguenti: da quattro a nove mesi.
3. 10. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.


Pag. 92

Al comma 1, lettera e), capoverso 12, primo periodo, sostituire le parole: da otto a diciotto mesi, con le seguenti: da sei a quindici mesi.
3. 11. Tassone.

Al comma 1, lettera e), capoverso 12, secondo periodo, sostituire le parole: la revoca della patente, con le seguenti: la sospensione della patente da dodici a diciotto mesi.
3. 12. Beltrandi.

Al comma 2, sostituire le parole: Punti 5, con le seguenti: Punti 2.
3. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il parere degli enti proprietari e concessionari delle strade, può individuare con decreto dei tratti della rete stradale nazionale dove, in deroga ai vigenti limiti, stabilire una velocità superiore o minore in rapporto allo stato ed alla conformazione del tratto stradale. La deroga ai limiti di velocità deve essere opportunamente segnalata, in particolare nel punto iniziale e finale, lungo tutto il tratto stradale interessato, secondo modalità da individuarsi con successivo decreto del Ministro dei trasporti.
3. 15. Baldelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni dei limiti di velocità di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, confluiscono nel Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. 16. Baldelli.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. Le sanzioni elevate a seguito dell'accertamento delle violazioni del codice della strada sono ridotte automaticamente del 50 per cento per i titolari di redditi bassi la cui soglia è stabilita con successivo decreto da emanare entro 60 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
2-ter All'articolo 126-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «due punti», sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti».
3. 17. Baldelli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al comma 14 dell'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì vietata ai conducenti dei medesimi veicoli l'effettuazione di qualsiasi manovra di sorpasso su strade urbane, extraurbane e su autostrade che abbiano fino a due corsie per ogni senso di marcia.
3. 01. Tassone.


Pag. 93

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
7-bis. È fatto divieto, durante la sosta o fermata del veicolo di tenere il motore accesso allo scopo di mantenere l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro.
3. 02. Tassone.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: da euro 70,00 a euro 285,00, con le seguenti: da euro 100,00 a euro 300,00.
4. 1. Uggè, Sanza.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: euro 70,00, con le seguenti: euro 100,00.
4. 2. Uggè, Sanza.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: euro 285,00, con le seguenti: euro 300,00.
4. 3. Uggè, Sanza.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: da euro 148,00 a euro 594,00, con le seguenti: da euro 148,00 a euro 300,00.
4. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: da euro 148,00 a euro 594,00, con le seguenti: da euro 150,00 a euro 600,00.
4. 6. Uggè, Sanza.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 148,00, con le seguenti: euro 150,00.
4. 7. Uggè, Sanza.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 594,00, con le seguenti: euro 600,00.
4. 8. Uggè, Sanza.

Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
4. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: nel corso di un biennio.
4. 9. Uggè, Sanza.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2000, con le seguenti: da euro 250 a euro 1000.
5. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e l'arresto fino a un mese.
*5. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e l'arresto fino a un mese.
*5. 3. Beltrandi.


Pag. 94

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera a), primo periodo, sostituire le parole: e l'arresto fino a un mese, con le seguenti: e nel caso di incidenti con feriti, con l'arresto fino a tre mesi e nel caso di incidenti con vittime, con l'arresto da tre a sei mesi.
5. 4. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: da tre a sei mesi con le seguenti: da uno tre mesi.
5. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera b), primo periodo, sostituire le parole: da euro 800 a euro 3.200 con le seguenti: da euro 500 a euro 2000.
5. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: e l'arresto fino a tre mesi.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
5. 7. Beltrandi.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera b), primo periodo, sostituire le parole: fino a tre con le seguenti: da tre a sei mesi.
5. 8. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con le seguenti: È comminata la pena accessoria dell'.
5. 9. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: da due a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.
5. 10. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: da tre mesi a sei mesi.
5. 11. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera c), primo periodo, sostituire le parole: euro 1.500 con le seguenti: euro 2.000
5. 12. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera c), primo periodo, sostituire le parole: fino a sei mesi con le seguenti: da sei mesi ad un anno.
5. 13. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: La pena può essere sostituita a richiesta dell'imputato, con le seguenti: È comminata inoltre la pena accessoria.
5. 14. Uggè, Sanza.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «2-bis».
5. 15. Beltrandi.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, con le seguenti: Se il conducente in stato di ebbrezza, con un


Pag. 95

tasso alcolemico di cui alle lettere b) e c) del comma 2, provoca un incidente stradale causando lesioni a persone terze,.
5. 16. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, lettera c), capoverso «7», sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
5. 17. Beltrandi.

Al comma 1, lettera c), capoverso «7», terzo periodo, sostituire le parole: Dalla violazione con le seguenti: Dalle violazioni.
5. 18. Uggè, Sanza.

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», primo periodo, sostituire le parole: euro 1000 con le seguenti: euro 2.000.
5. 19. Uggè, Sanza.

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
5. 20. Uggè, Sanza.

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», secondo periodo, sostituire le parole: può essere sostituita a richiesta dell'imputato con le seguenti: è integrata.
5. 21. Uggè, Sanza.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «1-bis».
5. 22. Beltrandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti, promuove la predisposizione e la diffusione capillare presso tutti i punti vendita presenti sul territorio nazionale, compresi quelli dotati di meccanismi di self-service, di kit contenenti strumenti per la misurazione del tasso alcolico nel sangue e per l'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti.
5. 23. Baldelli.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È comunque sempre vietata la vendita di superalcolici ai minori.
6. 1. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.

Al comma 2, alinea dopo le parole: di somministrazione di bevande alcoliche, aggiungere le seguenti: devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test, inoltre.
6. 2. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il divieto di trasporto di alcolici su autovetture durante le ore notturne.
6. 3. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I predetti titolari e gestori di locali sono tenuti ad organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione del problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e del


Pag. 96

mondo dell'associazionismo e dei volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva.
6. 4. Tassone.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da euro 1.000 a euro 2.000.
6. 5. Uggè, Sanza.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. Sono esonerati dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito dall'articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli dello spettacolo viaggiante o circense impiegati per il trasporto di materiale da fiera.
2. Ai trasporti effettuati con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo, è del Consiglio, del 15 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo1, lettera h), del medesimo Regolamento.
6. 01. Soffritti.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero dei trasporti, che istituirà apposita commissione tecnica, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature devono impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. La valutazione della commissione tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti è propedeutica alla successiva eventuale omologazione.
6. 02. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si adottano misure volte a:
a) disporre per i minori di anni 18 il divieto d'ingresso nei locali notturni con licenza C;
b) prevedere l'apertura di appositi locali notturni per minori all'interno dei quali è sempre vietata la somministrazione di alcoolici;
c) stabilire una distinzione fra le diverse tipologie di locali notturni, compresi i circoli, con applicazione per tutti delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché tassativi orari di apertura e chiusura dei suddetti;
d) prevedere l'obbligo di abbassare il volume della musica un'ora prima della chiusura del locale notturno;
e) prevedere, all'interno dei locali con licenza C, la presenza obbligatoria, durante l'oraria di apertura, di un pubblico ufficiale, con eventuale costo a carico del titolare dell'esercizio stesso;


Pag. 97


f) prevedere la regolamentazione del personale addetto alla sicurezza dei locali notturni, con conseguente iscrizione in un albo professionale che abiliti anche alla prevenzione e al primo soccorso.
6. 03. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo contro l'incidentalità notturna).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 2.0 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Una volta l'anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il fondo viene ripartito tra la polizia stradale e le cinque province che hanno fatto rilevare la maggior frequenza di incidenti stradali dopo le ore 20 e prima delle ore 7, anche per quote diverse tra le province.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attuate mediante:
a) il potenziamento dei mezzi della polizia stradale, provinciale e locale;
b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;
c) il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico;
d) la promozione e il finanziamento nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista;
e) la promozione e il finanziamento del settore alberghiero che accoglie la clientela nelle vicinanze dei locali notturni.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 04. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo contro l'incidentalità notturna).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 2.85, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Una volta l'anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il fondo viene ripartito tra la polizia stradale e le cinque province che hanno fatto rilevare la maggior frequenza di incidenti stradali dopo le ore 20 e prima delle ore 7, anche per quote diverse tra le province.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di


Pag. 98

contrasto all'incidentalità notturna attuate mediante:
a) il potenziamento dei mezzi della polizia stradale, provinciale e locale;
b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;
c) il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico;
d) la promozione e il finanziamento nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista;
e) la promozione e il finanziamento del settore alberghiero che accoglie la clientela nelle vicinanze dei locali notturni;
f) le postazioni di controllo mediante etilometro e droga-test, sia all'ingresso, che all'uscita dei locali notturni.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 05. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade e degli enti locali in materia di installazione di segnalatori luminosi).

1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari e gli enti locali competenti provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica, attraverso l'installazione di segnalatori luminosi che indichino la velocità del mezzo in corso ed invitino il conducente del mezzo di trasporto a ridurre la velocità nel caso in cui sia stato superato il limite in vigore su quel tratto stradale, senza la previsione di nessuna sanzione per la trasgressione.
7. 01. Baldelli.