II Commissione - Mercoledì 26 settembre 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01502 Balducci: Sulle nuove disposizioni relative alla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati introdotte dalla legge n. 111 del 2007.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Balducci, si fa presente, quanto ai dati statistici richiesti con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, che la competente Direzione Generale ha comunicato che sono 322, alla data del 27 gennaio 2008 di efficacia delle norme sulla temporaneità degli incarichi direttivi introdotte dalla legge n. 111 del 2007, i magistrati interessati al mutamento di funzioni.
Nel dettaglio si evidenzia che i magistrati il cui incarico direttivo o semidirettivo ha avuto durata pari o superiore a otto anni al 27 gennaio 2008 sono:
29 i direttivi con età superiore ai 71 anni, di cui 15 giudicanti e 14 requirenti;
111 i direttivi con età inferiore ai 71 anni, di cui 61 giudicanti e 50 requirenti;
42 i semidirettivi con età superiore ai 71 anni, di cui 36 giudicanti e 6 requirenti;
140 i semidirettivi con età inferiore ai 71 anni, di cui 127 giudicanti e 13 requirenti.

Voglio sottolineare che la legge 30 luglio 2007, n. 111 ha introdotto la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi per due finalità: da un lato, responsabilizzare i magistrati investiti di compiti di direzione o di collaborazione direttiva, sottoponendoli anche ad una valutazione per accertare, sulla base del servizio prestato e dei risultati conseguiti, l'idoneità degli stessi a continuare a svolgere la relativa funzione; dall'altro, di limitare la possibilità di svolgimento della relativa funzione nel medesimo ufficio, per non oltre otto anni al fine di prevenire il formarsi di possibili incrostazioni.
Deve precisarsi, inoltre, che il disegno di iniziativa governativa prevedeva uno scaglionamento nel tempo della scadenza degli incarichi in relazione alla loro pregressa durata al fine di consentire un graduale avvicendamento.
In tal modo si era tenuta in considerazione la complessità delle operazioni di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura per il rinnovo degli incarichi direttivi e semidirettivi interessati all'avvicendamento.
Il Parlamento in sede di approvazione della legge n. 111 del 2007 ha ritenuto di ridurre a sei mesi il termine di proroga dell'incarico di coloro che abbiano superato il termine massimo previsto dai novellati articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, accogliendo l'emendamento all'uopo presentato in Senato.
Allo stato, peraltro, sono in corso di studio gli interventi normativi ed organizzativi necessari per dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 111 del 2007.
Va peraltro aggiunto che il 17 settembre ultimo scorso ha avuto luogo, fra Ministero della Giustizia e C.S.M., un ampio approfondimento sulle problematiche aperte dall'entrata in vigore del nuovo Ordinamento giudiziario ed in tale occasione si è deciso di proseguire i contatti per realizzare un'effettiva sinergia in


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grado di risolvere i problemi che si pongono nei tempi previsti dall'entrata in vigore del nuovo Ordinamento.
In conclusione, benché sia rilevante il numero di magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive interessati all'avvicendamento, il tempestivo avvio delle procedure, unito all'utilizzazione coordinata delle facoltà che la legge attribuisce rispettivamente al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro della giustizia, consente, allo stato, di affermare che non sussiste una situazione tale da imporre l'adozione di provvedimenti destinati a garantire l'ordinato funzionamento degli uffici giudiziari.


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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-01503 Mazzoni: Sull'applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Mazzoni, relativa all'applicazione dell'affido condiviso di cui alla legge 8 febbraio 2006, n. 54, faccio presente che il Ministro ha già compiuto i necessari passi per avviare una verifica sull'attuazione della nuova normativa.
In particolare, ha dato disposizioni alla Direzione Generale di Statistica di effettuare un monitoraggio sull'affidamento dei figli nell'ambito dei processi di separazione ed ha anche assegnato al Dipartimento per la Giustizia Minorile il compito di provvedere al commento dei dati rilevati.
Una tale rilevazione - che finora sarebbe stata intempestiva e poco significativa, stante l'entrata in vigore della normativa da poco più di un anno - richiede, però, i suoi tempi fisiologici, anche perché, nella fase iniziale, è necessario impostare le modalità informatiche per la raccolta dei nuovi dati nei vari uffici giudiziari.
Peraltro, secondo quanto comunicato dalla Direzione Generale di Statistica, è in corso a cura dell'ISTAT una rilevazione dei procedimenti esauriti di separazione e divorzio, i cui risultati relativi all'anno 2006 dovrebbero essere diffusi a breve.
Inoltre, come comunicato dal Ministero delle Politiche per la Famiglia, anche a livello locale sono state già avviate alcune rilevazioni, a cura, ad esempio, di associazioni di avvocati.
Premesso tutto ciò, interessa evidenziare che il legislatore, nel prevedere l'affidamento condiviso, ha inteso introdurre uno strumento di composizione delle crisi della coppia dei genitori volto a garantire il concreto e specifico interesse dei minori, ma non ha certo ritenuto di indicarlo come l'unico o il migliore.
In questo settore, infatti, e forse ancor più che in altri, è necessario evitare qualsiasi generalizzazione, poiché ogni decisione deve risultare adeguata alla realtà del caso concreto ed ad ogni sua sfaccettatura.
Appare, pertanto, impropria sia la denuncia di «inosservanza» della legge 54/06, sia la richiesta di un'applicazione «omogenea» della stessa e ciò non solo per le considerazioni svolte, ma anche perché, come risulta dall'esame delle raccolte giurisprudenziali, gli uffici giudiziari hanno, comunque, dato un'interpretazione e un'attuazione assolutamente favorevole all'affidamento condiviso.


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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-01504 Consolo: Problematiche relative al procedimento d'ingiunzione nell'ambito del processo civile.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogante chiede se la procedura per l'emissione di un decreto ingiuntivo possa essere semplificata attraverso il deposito delle sole copie autentiche delle fatture.
Va osservato, però, che la tematica sollevata si riferisce esclusivamente all'ipotesi di crediti relativi a somministrazioni di merci e forniture di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, non assistiti da prove documentali riconducibili ad un contratto scritto.
Infatti, gli imprenditori di cui sopra, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, sono soggetti Iva per cui, per ciascuna operazione imponibile effettuata, emettono fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.
La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione, coincidente con la consegna o la spedizione del bene. Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro.
Con il decreto ministeriale 23 gennaio 2004, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità operative per l'archiviazione dei documenti fiscali e contabili su supporto digitale, dando attuazione all'articolo 7-bis del decreto-legge 357/1994.
L'interrogante denuncia un prolungamento dei tempi della procedura monitoria conseguente al venir meno dell'obbligo della tenuta dei registri in forma tradizionale, atteso che gli stessi devono essere stampati su supporto cartaceo solo in coincidenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, l'assunto secondo cui le nuove forme di tenuta dei registri avrebbero oltremodo appesantito il procedimento di ingiunzione per cui sarebbe necessario un intervento normativo di snellimento non sono del tutto condivisibili.
Infatti, il problema della esibizione degli estratti autentici delle scritture contabili ai fini dell'integrazione della prova scritta del credito va letto alla luce della nuova normativa in materia, per cui, invece dell'attestazione notarile di autenticità degli estratti dei libri, da cui verificare la regolare registrazione delle fatture, potrà bastare l'attestazione del responsabile del procedimento di conservazione digitale (quasi sempre il commercialista) che le fatture poste a base della richiesta di pagamento sono regolarmente registrate nell'archivio digitale da lui tenuto.
Non è necessario, quindi, attendere la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per la stampa dei registri contabili, potendo essere sufficiente l'attestazione di cui sopra, che richiede soltanto una consultazione dell'archivio digitale ed il riscontro tra le fatture cartacee emesse e documentanti la prestazione e quelle registrate in via informatica.


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Quanto alle iniziative allo studio di questa Amministrazione, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo 2007 uno schema di disegno di legge recante: «Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile» che introduce, come alternativa al normale procedimento di ingiunzione, un procedimento sommario non cautelare ante causam, circoscritto alle domande di condanna al pagamento di somme di denaro o alla consegna o rilascio di cose, e finalizzato all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo, suscettibile di conservare efficacia nel caso in cui il giudizio di merito non venga iniziato oppure si sia estinto.
Si tratta di un provvedimento a contenuto di condanna a cognizione sommaria e ad effetto anticipatorio, non connotato da strumentalità rispetto alla decisione con sentenza e quindi dotato della possibilità di rimanere efficace se nessuna delle parti ha interesse ad un accertamento a cognizione piena.


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ALLEGATO 4

Interrogazione 5-01505 Costa: Problematiche relative alla revisione della geografia giudiziaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogante si precisa che non vi sono iniziative nel senso indicato, richiedendo esse un intervento legislativo da parte del Parlamento.
In merito all'attribuzione ai Comuni delle spese ed oneri relativi al funzionamento degli Uffici Giudiziari, si rappresenta che la legge 24 aprile 1941, n. 392 pone a carico dei Comuni sede di uffici giudiziari le spese di gestione degli uffici medesimi, prevedendo un rimborso successivo da parte dello Stato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dell'Interno.
Tale determinazione avviene sulla base dei consuntivi di spesa sostenuti dai Comuni nel corso del singolo anno di riferimento.
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 ha disciplinato i procedimenti relativi alla concessione ai Comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, al fine di evitare eccessivi ritardi nel rimborso delle spese di gestione in considerazione di possibili difficoltà finanziarie delle Amministrazioni locali, il predetto decreto del Presidente della Repubblica prevede che il contributo «è corrisposto in due rate: la prima in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre.
La rata di acconto è erogata in favore dei Comuni all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, dell'ottantacinque per cento dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa nell'esercizio finanziario in corso.
La rata a saldo è determinata tenendo presenti le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai Comuni, il parere delle Commissioni di manutenzione nonché gli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero della Giustizia». In definitiva, per evitare eccessive esposizioni finanziarie dei Comuni ed eventuali ritardi burocratici nell'esame dei rendiconti da parte delle Commissioni di Manutenzione, è stato previsto il meccanismo in questione che prevede l'erogazione immediata di un acconto.
Al fine di mantenere per il futuro tale percentuale di rimborso o di aumentarla in modo da non gravare eccessivamente con le spese di gestione degli uffici giudiziari sul bilancio delle Amministrazioni comunali sarebbe opportuno aumentare il finanziamento del capitolo destinato al rimborso di tali spese o ripartirle, almeno in parte, con gli altri Comuni facenti parte della stessa circoscrizione giudiziaria.
Né, per risolvere la problematica in oggetto, è possibile, per come da alcuni ipotizzato, abrogare la legge 392/41, con la conseguenza che le spese necessarie per il funzionamento degli Uffici Giudiziari dovrebbero essere sostenute direttamente dal Ministero della Giustizia.


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Una soluzione più adeguata appare, invece, l'istituzione di strutture a livello distrettuale idonee a gestire il funzionamento e la manutenzione degli uffici giudiziari (decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).
In tale quadro la questione relativa alla distribuzione territoriale degli uffici giudiziari ed eventuale soppressione di alcuni tribunali minori (radicati sul territorio e fortemente sostenuti dalle comunità locali) al di fuori dei casi tassativamente previsti, riguardanti le sezioni distaccate di tribunale e gli uffici del giudice di pace, non può essere disposta con atto amministrativo, bensì con atto avente forza di legge.
In proposito, il Ministro già in sede di interpellanza n. 2-00518 del Dep. Marinello (res. n. 154 del 9 febbraio 2007) affermò di non avere intenzione di assumere iniziative in tal senso, potendo ipotizzare il mantenimento degli attuali uffici con ricorso all'impegno degli enti locali, ottenendo la concessione di strutture logistiche e servizi e ricorrendo, altresì, ad eventuali distacchi di personale amministrativo.