II Commissione - Resoconto di mercoledì 26 settembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.
Nuovo testo C. 2221 Lusetti.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento.
Rileva quindi che la proposta di legge in esame detta disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori (Siae), in relazione ad alcuni aspetti fondamentali: natura giuridica dell'ente; funzioni; normativa applicabile alle attività di competenza dell'ente; gestione economico-finanziaria e controlli; organizzazione.
Il provvedimento, in particolare, dispone l'integrale sostituzione della vigente


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disciplina (articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419), di cui contestualmente si dispone l'abrogazione.
La proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, si compone di due articoli.
Il comma 1 definisce la natura giuridica della Siae e ne individua le funzioni.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la proposta di legge qualifica la Società come «ente pubblico economico a base associativa», introducendo una specificazione rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, in base alla quale la Siae è definita come «ente pubblico a base associativa».
Il riconoscimento esplicito della natura economica dell'ente trova conferma in numerose pronunzie giurisprudenziali, che hanno definito la Società come «ente pubblico economico», in quanto esercita a scopo di lucro un'attività imprenditoriale retribuita nel campo della intermediazione dei servizi, curando l'interesse generale alla tutela della proprietà intellettuale, considerata patrimonio culturale del Paese.
Per quanto riguarda le funzioni della Siae, il comma 1 dell'articolo in commento opera un rinvio a quanto prescritto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni (recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»). Inoltre, prevede che la Siae: esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge; possa effettuare la gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati; promuove, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
Il comma 2 prevede che l'attività della Siae sia disciplinata dalle norme di diritto privato, in analogia a quanto stabilito dalla disciplina vigente, che però esclude dall'applicazione della disciplina privatistica l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alla Siae dalla legge, conformemente agli indirizzi della giurisprudenza in materia, per la quale il regime giuridico applicabile ad un ente pubblico viene individuato in riferimento alle finalità perseguite e agli interessi tutelati.
In conseguenza della «privatizzazione» completa dell'attività dell'ente, la proposta intende altresì chiarire la natura della giurisdizione applicabile alla Siae. Si specifica, pertanto, che tutte le controversie concernenti le attività dell'ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (mentre, attualmente, la giurisdizione in materia di controversie concernenti l'attività della Siae è ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla base del criterio costituzionale che fa riferimento alla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi). La portata della regola è generale, rientrandovi anche le controversie riguardanti l'intermediazione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali.
Il comma 3 specifica la natura della gestione economica e finanziaria della Siae e disciplina le forme di vigilanza ministeriale sull'ente.
Il comma 4 disciplina la procedura di adozione dello statuto della Siae, confermando sostanzialmente la disciplina vigente, e le modalità di nomina del presidente.
Il comma 5 dispone l'abrogazione esplicita dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni.
Il comma 6 prevede che dalle disposizioni della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 1-bis, aggiunto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, inserisce il comma 1-bis nell'articolo 70 della legge n. 633 del 1941.
La disposizione prevede che è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nel


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caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti al predetto uso didattico o enciclopedico.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Edmondo CIRIELLI (AN) esprime una serie di perplessità di natura giuridica sul provvedimento in esame. In primo luogo, osserva che al comma 1 si opera una indebita commistione tra definizioni giuridiche che, per acclarata dottrina, sono diverse: Ente a base associativa (associazioni di primo e secondo grado, originariamente private e solo successivamente pubblicizzate) e Ente pubblico economico, che esercita attività imprenditoriale, ma connessa all'ente pubblico di riferimento (Stato o Enti locali).
Rileva come il legame con il Ministero dei beni culturali appaia incontestabile, atteso che la tutela dell'opera di ingegno, oltre ad un innegabile aspetto di interesse economico individuale, contiene anche un indiscutibile interesse pubblico, atteso che riguarda l'aspetto di più generale salvaguardia e sviluppo della cultura nel nostro Paese, che costituisce un valore costituzionalmente garantito ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione. Ricorda, a tale proposito, che la legge assegna alla SIAE la tutela del diritto d'autore in regime di monopolio.
Il comma 2 appare derogare ai principi costituzionali, di cui agli articoli. 24 e 113 della Costituzione, in materia di giurisdizione applicabile ad un ente pubblico, in quanto non opera alcuna distinzione tra finalità e interessi tutelati, essendo, invece, evidente che le funzioni svolte dalla SIAE sono alcune di natura privatistica, altre di rilevanza pubblica. Né si opera una distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi.
Osserva poi che la procedura di nomina del presidente deroga la disciplina generale concernente gli atti approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
Conclude osservando che appare non equilibrato il potere di controllo ministeriale che nelle proposta in esame si riduce a semplice valutazione formale del bilancio consuntivo, ma non garantisce alcun controllo sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti e della gestione dell'Ente. Inoltre, se non vi è dubbio che i proventi siano di spettanza degli aventi diritto (ma già oggi è così), non vi è altresì dubbio che la SIAE gode di un ingente patrimonio frutto di accumulazione (quindi pubblico), che verrebbe affidato alla discrezionalità degli amministratori pro tempore senza che il ministero possa esercitare alcuna forma di controllo.

Pino PISICCHIO, presidente, ribadisce la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 settembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01502 Balducci: Sulle nuove disposizioni relative alla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati introdotte dalla legge n. 111 del 2007.

Paola BALDUCCI (Verdi) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.


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Il sottosegretario Luigi LI GOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Paola BALDUCCI (Verdi), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'analisi particolarmente accurata, ma si dichiara solo parzialmente soddisfatta. La legge n. 111 del 2007 ha certamente apportato importanti e significative correzioni alla disciplina sull'ordinamento giudiziario. Tuttavia, l'articolo 5, comma 3, ne costituisce un elemento di criticità. In tale contesto, ricorda di avere presentato la proposta di legge C. 2977, volta ad ampliare il termine di 180 giorni previsto dalla predetta norma, che appare assolutamente inadeguato.

5-01503 Mazzoni: Sull'applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54.

Erminia MAZZONI (UDC) illustra la propria interrogazione, con la quale intende evidenziare come la legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante norme sull'affidamento condiviso dei figli nel caso di separazione tra i coniugi, a più di un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, risulti ancora scarsamente osservata nei diversi Tribunali.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Erminia MAZZONI (UDC), replicando, dichiara di comprendere l'esigenza, manifestata dal Governo, di dedicare ulteriore tempo alla raccolta dei dati necessari per valutare lo stato di applicazione di una legge piuttosto recente. Tuttavia, ricorda che la legge n. 54 del 2006 ha inteso porre fine alla prassi giurisprudenziale degli affidamenti esclusivi, che, nella maggior parte dei casi, porta ad un progressivo allontanamento del minore dal genitore non affidatario, con danno soprattutto per i minori che, come dimostrato da numerosi studi scientifici, per uno sviluppo armonico della propria personalità hanno bisogno di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. Nonostante quanto affermato dal Governo, tale legge non risulta ancora adeguatamente applicata ed appare necessario che il Governo stesso intervenga con gli strumenti più opportuni, eventualmente anche con apposite circolari, per garantirne una applicazione più diffusa e uniforme.

5-01504 Consolo: Problematiche relative al procedimento d'ingiunzione nell'ambito del processo civile.

Giuseppe CONSOLO (AN) illustra la propria interrogazione, con la quale evidenzia la necessità di semplificare la disciplina dell'ingiunzione di pagamento di cui agli articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, nel senso di considerare sufficiente, ai fini dell'accoglimento della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo, unicamente il deposito delle copie autentiche delle fatture per le quali si agisce

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giuseppe CONSOLO (AN), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto, atteso né la normativa vigente né le innovazioni che il Governo intenderebbe introdurre con lo schema di disegno di legge, approvato dal Consiglio del Ministri il 16 marzo 2007, appaiono idonei ad apportare le necessarie semplificazioni al procedimento monitorio disciplinato dal codice di procedura civile.

5-01505 Costa: Problematiche relative alla revisione della geografia giudiziaria.

Enrico COSTA (FI) illustra la propria interrogazione, con la quale evidenzia, in particolare, come sui quotidiani dei giorni scorsi il Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ed il Ministro della giustizia, abbiano palesato la volontà di porre a carico dei comuni talune spese di gestione dei piccoli tribunali. Chiede quindi iniziative


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intenda porre in essere il Governo, tenendo conto che le sedi giudiziarie minori costituiscono da sempre un presidio anche sociale in territori decentrati e che le amministrazioni locali, già dissanguate da pesanti tagli di risorse, non hanno certo la capacità finanziaria per sostenere esborsi finalizzati a coprire le spese di gestione delle sedi giudiziarie minori.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Enrico COSTA (FI), replicando, sottolinea come la risposta fornita dal sottosegretario confermi le parole e gli intendimenti del Ministro della giustizia, senza peraltro spiegare in base a quali criteri dovrebbero essere ripartite le spese fra i comuni facenti parte della stessa circoscrizione giudiziaria. In tale contesto, auspica che la prossima legge finanziaria non contenga interventi pregiudizievoli per gli enti locali.

Pino PISICCHIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 settembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Andrea Marcucci.

La seduta comincia alle 15.55.

Delega al Governo in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 2806 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda che l'esame del provvedimento è stato avviato il 1o agosto 2007 e che nel corso dell'esame è già intervenuto il Ministro Francesco Rutelli. Considerato che si sono poi svolte altre sedute dedicate all'esame preliminare del provvedimento e che, su richiesta del Governo, questo potrebbe essere inserito nel calendario dell'Assemblea a partire dall'ultima settimana di ottobre, ritiene opportuno fissare il termine per la presentazione di emendamenti martedì 9 ottobre alle ore 18. Ciò consentirà alla Commissione di esaminare gli emendamenti con tempi congrui rispetto alla data in cui dovrà essere concluso l'esame in sede referente.

Giuseppe CONSOLO (AN) non ritiene giustificata alcuna accelerazione dell'esame del provvedimento finché questo sia inserito nel calendario dell'Assemblea. Considerata, inoltre, la complessità del medesimo, dichiara di non condividere la scelta di concludere oggi l'esame preliminare.

Erminia MAZZONI (UDC) concorda con il deputato Consolo circa l'esigenza di non concludere oggi l'esame preliminare.

Manlio CONTENTO (AN), non ritenendo opportuno concludere già da oggi l'esame preliminare, ricorda di aver posto, a partire dalla seduta del 1o agosto, una serie di questioni al Governo circa alcuni aspetti relativi al contenuto del provvedimento.

Il sottosegretario Andrea MARCUCCI dichiara di essere pronto a fornire i chiarimenti richiesti dal deputato Contento nelle sedute precedenti. Ricorda che, in merito al disegno di legge in esame, l'onorevole Contento ha rilevato che l'articolo 3 costituisce un elemento non coerente con la restante parte del provvedimento e che la gestione e la fruibilità dei beni culturali possono essere migliorate non soltanto aumentando il personale, ma anche aumentando la superficie museale e delegando le attività di gestione ai privati,


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naturalmente con la previsione di adeguate garanzie. Inoltre, con riferimento alle innovazioni apportate al sistema sanzionatorio, è stato osservato che la mutata sensibilità culturale e sociale non giustifica necessariamente l'aumento delle pene e, in particolare, della sanzione prevista per il delitto di ricettazione. Sempre secondo l'onorevole Contento, appare dubbia l'opportunità di introdurre la fattispecie di danneggiamento colposo, sembrando preferibile intervenire sul piano delle sanzioni amministrative. È stato poi ritenuto che l'introduzione di una contravvenzione che punisca il possesso di strumenti di sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in area archeologica possa suscitare perplessità, come pure le modifiche che si intendono apportare all'articolo 181 del codice dei beni culturali.
In relazione alle predette osservazioni, rileva che l'articolo 3 del disegno di legge in esame appare del tutto coerente non soltanto con l'impianto del provvedimento, poiché si configura quale misura organizzativa necessaria all'attuazione del medesimo, ma anche con il processo di riorganizzazione complessiva del Ministero per i beni e le attività culturali, realizzato attraverso il regolamento attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari. Questo è inteso a perseguire obiettivi di maggiore efficienza delle strutture centrali e periferiche. Il contingente del personale di cui è prevista l'assunzione è infatti destinato a svolgere esclusivamente funzioni di tutela - ossia quei compiti per i quali maggiormente si avvertono carenze a livello centrale e periferico - contribuendo al perseguimento degli obiettivi che ispirano l'intero disegno di legge. Osserva, poi, che il concorso dei privati già oggi si estrinseca sia nella gestione di un cospicuo numero di musei privati, che affiancano i musei statali e comunali e concorrono con essi a formare il patrimonio culturale nazionale, sia in iniziative per la costituzione di fondazioni ed altre figure giuridiche di natura privata, per la valorizzazione del suddetto patrimonio. Quanto ai servizi aggiuntivi, introdotti dalla cosiddetta «legge Ronchey», generalmente dati in concessione a privati, saranno noti a breve i risultati dell'indagine svolta da una Commissione istituita dal Ministro e presieduta dal professor Montella che, tra i temi affrontati annovera anche quello del miglioramento della gestione di questa tipologia di servizi.
Quanto al sistema sanzionatorio, rileva che il provvedimento è volto all'introduzione di misure normative mirate e motivate. Per quanto riguarda, in particolare, il delitto di ricettazione, la sua introduzione nel sistema della tutela penale del bene culturale scaturisce dalla considerazione che, nel nostro campo, la ricettazione rappresenta la più diffusa forma di sostegno alle condotte delittuose più diffuse e dannose (il furto d'arte e la ricerca archeologica abusiva), tale addirittura da incentivarne la commissione e reiterazione. E proprio per adeguare al massimo grado la risposta punitiva all'offensività della condotta criminosa, si è richiesto di formulare la disposizione sanzionatoria in modo da ricomprendere nella definizione della condotta criminosa anche la detenzione del bene culturale da parte del ricettatore, così da conferire al reato una valenza permanente e contrastare più efficacemente i ridotti termini di prescrizione. Quanto alla pena, stante l'entità già consistente di quella prevista dal codice penale in termini di restrizione della libertà personale, si è scelto di intervenire solo sulla sanzione pecuniaria, prevedendone un aumento di due volte nel massimo, in coerenza con l'aumento delle sanzioni connesse ai reati presupposti.
Osserva che l'ipotesi di danneggiamento colposo è sembrata idonea a reprimere comportamenti irresponsabili a danno del patrimonio artistico del Paese, come gli atti vandalici, la cui crescita e diffusione tanto allarme stanno destando nell'opinione pubblica e che pertanto richiedono risposte adeguate anche in funzione dissuasiva.
Ritiene che l'introduzione di una contravvenzione per il possesso di strumenti


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di sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in area archeologica, fortemente voluta dai Carabinieri del Comando per la tutela del patrimonio culturale, appare giustificata dal fatto che il danno prodotto dalla ricerca archeologica abusiva non è soltanto potenziale, in quanto necessario prodromo di una probabile sottrazione del bene rinvenuto, bensì anche e soprattutto reale, poiché l'uso indiscriminato di strumenti di ricerca del tutto impropri da parte di soggetti non professionalmente qualificati pregiudica, nella gran parte dei casi, la possibilità di ricostruire correttamente il contesto archeologico nel quale la ricerca è effettuata, indipendentemente dall'esito della stessa.
Osserva, infine, che l'intervento sull'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio si giustifica con la necessità di rendere coerente la natura del reato di pericolo ivi punito, nonché il tipo e l'ammontare delle sanzioni per esso stabilite, con la disciplina sanzionatoria del reato di danno di cui all'articolo 734 del codice penale (distruzione o deturpamento di bellezze naturali), di cui pure si prevede la trasformazione in delitto e, di riformulare il testo della disposizione, che nel tempo è stata più volte oggetto di rimaneggiamenti, onde consentirne una più agevole lettura ed applicazione. Particolarmente sentita la prima esigenza, anche alla luce dei gravi rischi per l'incolumità fisica che possono scaturire dalla realizzazione di opere abusive in aree paesaggisticamente rilevanti, come fatti di cronaca della scorsa estate drammaticamente dimostrano.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che la programmazione dei lavori del provvedimento in esame sarà stabilita sulla base della programmazione dei lavori dell'Assemblea, così come questa sarà stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile.
C. 2873 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 settembre 2007.

Gaetano PECORELLA (FI) osserva che il disegno di legge in esame tratta di due temi tra loro non strettamente connessi, quali quelli relativi al processo e quelli inerenti al personale del Ministero della giustizia, che non possono essere parte di un unico provvedimento legislativo. Ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 5 del disegno di legge, aventi ad oggetto l'organizzazione del personale, siano urgenti e, quindi, previo stralcio, possano essere approvate in tempi celeri. Le altre disposizioni del disegno di legge, in tal caso, verrebbero esaminate separatamente, dedicandovi un tempo di esame congruo rispetto alla loro complessità. Qualora si dovesse procedere allo stralcio dell'articolo 5, a tale disposizione dovrebbero essere naturalmente abbinate le proposte di legge su identica materia attualmente all'esame della Commissione Lavoro.

Pino PISICCHIO, presidente, osserva che l'articolo 5, facendo espressamente riferimento all'istituto dell'ufficio del processo, non può essere stralciato dal disegno di legge complessivo.

Manlio CONTENTO (AN) dichiara di condividere l'osservazione del Presidente. Per venire incontro alle preoccupazioni del deputato Pecorella, circa il pericolo di non approvare in tempi celeri le disposizioni in materia di personale del ministero della giustizia, ritiene che si possa seguire una via diversa da quella dello stralcio. In particolare, la Commissione potrebbe sopprimere,


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in occasione dell'esame degli emendamenti, l'articolo 5. In tal caso il Governo potrebbe poi presentare presso la Commissione Lavoro un emendamento alle proposte di legge nn. 2056 e 2364, il cui contenuto sia analogo a quello di tale articolo.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ritiene che sia impraticabile la via dello stralcio, in quanto le scelte effettuate nell'articolo 5 in materia di personale sono giustificate dalle altre disposizioni del disegno di legge, che prevedono una vera e propria riforma del processo, sotto il profilo organizzativo. In sostanza, le deroghe contenute nell'articolo 5 relative al principio secondo cui al pubblico impiego si accede unicamente per pubblico concorso, così come solo attraverso tale strumento è possibile passare da una qualifica professionale ad un'altra, sono giustificate unicamente se vengono poste in una ottica di riforma complessiva del processo sotto il profilo organizzativo. Ricorda, a tale proposito, che la Corte costituzionale ha più volte affermato il principio secondo cui la deroga al principio del concorso pubblico è giustificata solamente nel caso in cui sia finalizzata a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione o altri principi costituzionali. Ciò significa che l'articolo 5 stralciato dal disegno di legge si trasformerebbe in una disposizione incostituzionale, in quanto non troverebbe alcuna giustificazione quale disposizione volta a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.

Luigi VITALI (FI) dichiara di non condividere quanto affermato dal rappresentante del Governo, in quanto la Corte costituzionale ha sancito che il principio del concorso pubblico vale in ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 5. Ritiene, pertanto, opportuno procedere allo stralcio dell'articolo 5.

Luigi COGODI (RC-SE) osserva che dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo non appare chiaro l'obiettivo che si vuole perseguire con il provvedimento. Auspica, in particolare, che l'Ufficio per il processo sia qualcosa di più di un mero espediente per giustificare, sotto il profilo costituzionale, un'operazione di riqualificazione del personale amministrativo del ministero della giustizia. L'ufficio del processo dovrebbe essere il cuore del provvedimento, un efficiente centro di coordinamento di tutte le funzioni che si svolgono all'interno degli uffici giudiziari, volto anche a dare concreta attuazione all'articolo 111 della Costituzione. Per questa sola ragione l'articolo 5 deve considerarsi strettamente connesso all'articolo 1. Ribadisce, infine, che per ottimizzare l'uso delle risorse umane nel settore della giustizia, non possono essere omessi interventi che valorizzino anche la magistratura onoraria.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

SEDE REFERENTE

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali.
C. 2665, approvato dal Senato.

Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
C. 2784, approvato dal Senato e C. 2873 Governo.


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Reati contro l'ambiente.
C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni, C. 2569 Franzoso e C. 2692 Governo.

ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno 2007.
Atto n. 151.

Schema di decreto legislativo recante attuazioni della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 Aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Atto n. 130.