V Commissione - Resoconto di mercoledì 26 settembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 8.40.

DL 147/2007: Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008.
C. 3025-A Governo.
(Parere all'Assemblea),
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.300 (nuova formulazione), 1.301 e 2.300 del Governo, e i subemendamenti 0.2.300.1, 0.2.300.2 e 0.2.300.3. In proposito, segnala che l'emendamento 1.300 (nuova formulazione), riproduce, sostanzialmente, il contenuto di due distinti emendamenti. L'emendamento 1.7 e, nella parte consequenziale, l'emendamento 1.76. Sui suddetti emendamenti, la Commissione ha espresso rispettivamente un parere contrario ed un parere favorevole nella giornata di ieri, in questo ultimo caso, revocando il parere contrario precedentemente espresso. Rileva che il testo dell'emendamento 1.300 (nuova formulazione) prevede la soppressione della previsione in base alla quale il modello didattico del tempo pieno deve essere realizzato secondo quanto previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo n. 59 del 2004 e la soppressione, nel testo dell'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, dell'inciso in base al quale, le attività di tempo pieno potranno proseguire a determinate condizioni, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989. Chiede pertanto di acquisire nuovamente l'avviso del Governo su tale emendamento. Gli emendamenti 1.301 e 2.300 riproducono invece il contenuto degli emendamenti 1.100 e 2.100 delle Commissioni ritirati nel corso dell'esame in Assemblea nella giornata di ieri. Su tali proposte emendative la Commissione bilancio ha espresso, nella seduta di ieri, un parere di nulla osta. I subemendamenti 0.2.300.1, 0.2.300.2 e 0.2.300.3 riproducono invece il contenuto dei subemendamenti 0.2.100.1, 0.2.100.2 e 0.2.100.3 su cui pure la Commissione bilancio si è espressa nella seduta ieri con un parere contrario. Anche su tali emendamenti


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e subemendamenti chiede comunque nuovamente l'avviso del Governo. Avverte che le Commissioni di merito hanno altresì richiesto in Assemblea il riesame del parere contrario espresso sull'emendamento 1.29 e sull'emendamento 1.75. In proposito ricorda che l'emendamento 1.29 sopprime la previsione per cui l'organizzazione del tempo pieno deve essere realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto, previsione già inserita al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge C. 2272-ter-A, recependo una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio. L'emendamento 1.75 sopprime la previsione per cui il numero dei posti attivati a livello nazionale per il tempo pieno deve essere individuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio. Su entrambe le questioni sollevate dalle Commissioni di merito chiede comunque di acquisire l'avviso del Governo. Da ultimo, segnala che è stato richiesto il riesame della condizione inserita, nel parere espresso sul testo del provvedimento dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento alla clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 1, terzo periodo. La condizione era finalizzata ad una parziale riformulazione della clausola al fine di riferire la stessa alla finanza pubblica, anziché al bilancio dello Stato, in considerazione delle competenze attribuite agli enti locali in materia. La richiesta di riesame è stata argomentata con riferimento alla previsione per cui i limiti di spesa sono quelli previsti a legislazione vigente. In sostanza, vi sarebbe il timore che il riferimento alla legislazione vigente possa impedire la destinazione alle finalità indicate di eventuali risorse aggiuntive che dovessero essere stanziate con provvedimenti successivi a quello in esame. In proposito osserva che la formulazione della clausola prospettata dalla Commissione bilancio corrisponde alla prassi ampiamente consolidata e, ovviamente, non preclude la possibilità di destinare alla finalità indicata risorse aggiuntive che dovessero essere successivamente reperite. Il richiamo alla legislazione vigente deve infatti intendersi con riguardo alla normativa che risulterà in vigore alla data di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Per questo motivo non ritiene opportuna una modifica della clausola.

Alba SASSO (SDpSE) invita a riflettere ulteriormente sul parere contrario espresso sull'emendamento 1.29, in quanto la distinzione tra organico di diritto ed organico di fatto per il settore dell'istruzione non è applicabile e risulta comunque fuorviante risultando comprese nell'organico di fatto ad esempio anche gli insegnanti di sostegno. Per quanto riguarda l'emendamento 1.75, rileva che in ogni caso risulterebbe più opportuno collocare la clausola di invarianza con il riferimento alla legge di bilancio alla fine del comma, e non solo con riferimento al numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per il tempo pieno e per il tempo prolungato.

Lino DUILIO, presidente, rileva che il riferimento all'organico di diritto e non al semplice organico costituisce il recepimento di una condizione inserita nel parere reso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge C. 2272-ter, che conteneva la medesima disposizione, proprio su esplicita richiesta del Governo.

Alba SASSO (SDpSE) ricorda che nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo in Commissione bilancio in occasione dell'esame del disegno di legge C. 2272-ter, cui il presidente ha fatto riferimento, il termine «organico di diritto» era stato non a caso collocato tra virgolette, a conferma del fatto che si tratta di un'espressione impropria per il mondo scolastico.

Gaspare GIUDICE (FI) rileva che l'emendamento 1.300 del Governo pone due problemi. Il primo, quello sostanziale, è del suo eventuale costo. A tale proposito


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invita il rappresentante del Governo a pronunciarsi in termini chiari. Il secondo attiene alla tecnica legislativa, in quanto è scandaloso che si faccia rivivere un singolo comma di una norma in precedenza abrogata, ingenerando una notevole confusione tra gli interpreti e i cittadini.

Il sottosegretario Mario LETTIERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.300, 1.301 e 2.300 e parere contrario sui subemendamenti 0.2.300.1, 0.2.300.2 e 0.2.300.3. Ribadisce il parere contrario sugli emendamenti 1.29 ed 1.75 e rileva la necessità di mantenere la condizione di cui è stato chiesto il riesame nella sua attuale formulazione.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
premesso che la riformulazione della clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, prospettata dalla Commissione bilancio, mediante una condizione motivata ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, nel parere reso in data 25 settembre, non preclude la possibilità di destinare alle finalità indicate eventuali risorse aggiuntive che dovessero essere successivamente reperite. Il richiamo alla legislazione vigente, infatti, deve intendersi con riferimento alla normativa che risulterà in vigore alla data di attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 1;
conferma la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, nella seduta del 25 settembre 2007, con riferimento all'articolo 1, comma 1, terzo periodo,
esprime

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.2.300.1, 0.2.300.2 e 0.2.300.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Si intende confermato il parere contrario sugli emendamenti 1.29 e 1.75 espresso nella seduta del 25 settembre 2007.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 117/2007 recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
C. 3044 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Antonio MISIANI (Ulivo) ricorda che il provvedimento, recante misure urgenti al Codice della strada, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 25 settembre 2007. In quella occasione, la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del provvedimento approvato dal Senato, un parere di nulla osta nel presupposto che all'attuazione del provvedimento si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Avverte che nella medesima data, la IX Commissione ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo. Rileva che il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che l'emendamento 3.36 presenta evidenti profili


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problematici in ordine alla quantificazione e alla copertura in quanto si prevede la soppressione del comma 3, che prevede che all'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 3 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Chiede quindi chiarimenti per quel che concerne ulteriori proposte emendative. Ricorda l'emendamento 3.31, che prevede che le postazioni mobili di controllo devono essere segnalate ricorrendo a dispositivi luminosi; l'emendamento 3.21, che dispone che le apparecchiature di rilevamento della velocità e i relativi dispositivi siano sempre in funzione; l'emendamento 3.32, che prevede che sui veicoli di servizio nei quali siano impiegati i rilevatori di velocità che funzionano anche in movimento devono essere installati appositi segnali di indicazione; l'emendamento 3.33, che prevede che le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie sono dovute dai trasgressori che hanno dichiarato un reddito imponibile tra 30.001 euro e 90.000 euro; l'emendamento 3.17 riduce del 50 per cento la misura delle sanzioni per violazione del codice della strada a favore dei titolari dei redditi bassi; l'emendamento 3.16, che destina al Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi per le sanzioni applicate per violazioni dei limiti di velocità. Con riferimento a quest'ultimo emendamento ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, stante la previsione di cui all'articolo 208 del codice della strada, che assegna specifiche destinazioni ai proventi derivanti dalle suddette sanzioni. Ricorda ancora l'emendamento 3.15, che prevede che il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, possa variare i limiti di velocità di alcuni tratti stadali e che provveda alla opportuna segnalazione di tali variazioni, l'emendamento 5.23, che prevede che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti, promuova la predisposizione e la diffusione capillare presso tutti i punti vendita presenti sul territorio nazionale di kit per la misurazione del tasso alcolico; l'articolo aggiuntivo 5.010, che prevede che il 20 per cento dei proventi derivanti dalle modifiche al codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza siano destinate ad un fondo mirato al finanziamento di progetti educativi nelle scuole per favorire comportamenti virtuosi sulle tematiche della sicurezza; l'articolo aggiuntivo 5.011, che prevede che la quota delle sanzioni spettante allo Stato sia destinata, anche alla sperimentazione di moderne tecnologie come, tra le altre cose, i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro; l'emendamento 6.30, che prevede che ai fini della promozione di una maggiore sensibilizzazione per la sicurezza stradale siano adottate misure di prevenzione ad hoc anche attraverso campagne di educazione, l'articolo aggiuntivo 6.02, che prevede che il ministro dei trasporti istituisca una commissione tecnica che valuti progetti o prototipi di apparecchiature che misurino il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture; l'articolo aggiuntivo 6.03, che prevede l'adozione di differenti misure tra cui si segnalano: la presenza obbligatoria, durante l'orario di apertura dei locali, di un pubblico ufficiale con eventuale costo a carico del titolare dell'esercizio stesso, e la regolamentazione del personale addetto alla sicurezza con l'iscrizione in un apposito albo professionale; gli articoli aggiuntivi 6.05 e 6.04, che prevede l'istituzione di un fondo contro l'incidentalità notturna al cui finanziamento si provvede con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative aggiuntive previste al comma 1 e mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge finanziaria per il 2007, che stanziava risorse per la sicurezza stradale. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 1390 del ministero dei trasporti. Da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria Generale dello Stato, il capitolo reca le necessarie disponibilità. Con riferimento a tale emendamento ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle suddette risorse pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione


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vigente. Ricorda anche gli articoli aggiuntivi 6.010, 6.011 e 6.012, che stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal presente decreto siano destinate a diverse finalità quali l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al finanziamento di corsi di educazione stradale e l'articolo aggiuntivo 6.06, che prevede che gli enti proprietari e concessionari di strade, nonché gli enti locali provvedano ad immediati interventi di natura manutentiva volti al miglioramento della condizione delle strade e delle autostrade.

Il sottosegretario Mario LETTIERI esprime parere contrario sugli emendamenti richiamati dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento 3.21 e gli articoli aggiuntivi 6.05, 6.04 che non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi.

Marino ZORZATO (FI) chiede le ragioni del parere contrario espresso sugli articoli aggiuntivi 6.010, 6.011 e 6.012, che destina le maggiori entrate provenienti dal decreto ad un'altra finalità rispetto a quella prevista dal testo del provvedimento.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) chiede al rappresentante del Governo di precisare a quali finalità siano già state destinate le maggiori entrate previste dal decreto, perché solo in questo caso si giustifica il parere contrario reso dal Governo.

Lino DUILIO, presidente, ritiene opportuno procedere ad una sospensione dell'esame per approfondire i profili problematici emersi.

La seduta, sospesa alle 9.35, riprende alle 9.40.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva che effettivamente gli articoli aggiuntivi 6.010, 6.011 e 6.012 non presentano immediate carenze dal punto di vista finanziario.

Lino DUILIO, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione economica,
sul testo del provvedimento,
esprime

NULLA OSTA

nel presupposto che all'attuazione del provvedimento si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17, 3.31, 3.32, 3.33, 3.36, 5.23, 6.4, 6.30 e sugli articoli aggiuntivi 5.010, 5.011, 6.02, 6.03 e 6.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.45.


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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/41/CE, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE.
Atto n. 126.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

Il sottosegretario Mario LETTIERI deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato 1).

Lino DUILIO, presidente, rileva che non è possibile procedere alla conclusione dell'esame in quanto non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Atto n. 135.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

Il sottosegretario Mario LETTIERI deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato 2).

Lino DUILIO, presidente, rileva che non è possibile procedere alla conclusione dell'esame in quanto non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/40/CE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) durante il lavoro.
Atto n. 125.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento).

Il sottosegretario Mario LETTIERI deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato 3).

Lino DUILIO, presidente, rileva che anche in questo caso non è possibile procedere alla conclusione dell'esame in quanto non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri e per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Atto n. 130.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).


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La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, segnala che l'articolo 5 prevede che sia il Ministero della giustizia a costituire il punto di contatto centrale ai sensi e per gli effetti della direttiva 2004/80/CE e che la relativa attività sia svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, accogliendo così il rilievo segnalato dalla Ragioneria generale dello Stato, nella nota prot. n. 99815 del 26 luglio 2007. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa l'adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione del Ministero della giustizia a far fronte alle attività poste a carico dello stesso Ministero. Rileva poi che l'articolo 8 prevede che per le finalità di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di euro 56.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede: per l'anno 2007, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla pertinente unità previsionale di base del Ministero della giustizia; per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Al riguardo, segnala preliminarmente che il recepimento della direttiva 2004/80/CE è previsto dalla stessa legge n. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005), la quale, all'articolo 3, lettera d), consente di attingere alle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro, per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione delle direttive oggetto della medesima legge, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già a disposizione delle competenti amministrazioni. Rileva inoltre che la clausola di copertura presenta alcuni profili problematici. In primo luogo, essa non indica a quali specifiche disposizioni dello schema di decreto siano riconducibili gli oneri indicati. Tale indicazione è tuttavia contenuta nella relazione tecnica, che individua negli articoli 1 e 2 le disposizioni aventi conseguenze onerose. Peraltro, rileva che la relazione tecnica fornisce una stima prudenziale dei predetti oneri, mentre la clausola di copertura è configurata come limite di spesa. Inoltre, a fronte di adempimenti onerosi posti a carico dell'amministrazione pubblica aventi carattere permanente, l'articolo 8 prevede una autorizzazione e una modalità di copertura limita al triennio 2007-2009.
Chiede, quindi, che il Governo chiarisca la natura degli oneri indicati, vale a dire se gli stessi siano effettivamente configurabili in termini di limite di spesa o se invece sia preferibile che siano indicati in forma di stima, inserendo, in quest'ultimo caso, una clausola di salvaguardia per gli oneri che dovessero eccedere le previsioni e provveda a modificare l'articolo 8 al fine di assicurare la coerenza temporale tra l'onere, di carattere permanente, e la relativa copertura finanziaria. Con riferimento all'utilizzo del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, ricorda che nella tabella F allegata alla legge finanziaria per il 2007, sono previsti i seguenti stanziamenti: 4,204 miliardi di euro per il 2007, a 5,700 miliardi di euro per il 2008, 4,899 miliardi di euro per il 2009 e 5,000 miliardi di euro dal 2010 fino al 2015. Rileva inoltre che tra la documentazione allegata allo schema di decreto, è presente una nota della Ragioneria generale dello Stato, datata 26 luglio 2007, la quale segnala l'esigenza di una riformulazione sostanziale della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 8. Le modifiche proposte dalla Ragioneria generale dello Stato sembrerebbero volte a configurare gli oneri di cui all'articolo 8 in termini di previsione, prevedendo l'utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, e rinviando alla tabella C della legge finanziaria a decorrere dall'anno 2010. La RGS propone


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infine di inserire una clausola di salvaguardia, redatta secondo la prassi consolidata, attribuendo al Ministro della giustizia il compito di monitorare gli oneri del presente decreto e di informare tempestivamente il Ministro dell'economia per l'adozione dei provvedimenti necessari. Dal tenore della nota della RGS richiamata, tali modifiche sembrerebbero avere carattere necessario al fine dell'ulteriore corso del provvedimento. A tale proposito, rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 8 non recepisce integralmente le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato. Qualora si dovesse assumere una formulazione che accolga i rilievi suddetti, appare opportuno che il Governo chiarisca se il presente provvedimento abbia i requisiti per essere inserito nella tabella C e se il rinvio alla predetta tabella C a decorrere dal 2010 corrisponda all'esigenza di modulare gli oneri del provvedimento che pertanto non sarebbero quantificabili nella misura indicata dalla relazione tecnica.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva che il provvedimento non comporta l'emersione di nuovi oneri rispetto a quanto già stanziato.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno), relatore, rileva che non è stata data risposta ai rilievi avanzati, in particolare per quanto concerne l'articolo 5. Ritiene pertanto opportuno procedere ad un rinvio dell'espressione del parere.

Lino DUILIO, presidente, nel concordare con quanto osservato dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Atto n. 132.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 19 settembre 2007.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, prevede che l'articolo 1, capoverso Art. 55-quater, comma 5, prevede che l'ISVAP provveda allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ISVAP, disponibili a legislazione vigente, a far fronte agli adempimenti previsti dal presente articolo. Segnala ancora che l'articolo 2 prevede che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate, inoltre, provvederanno alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza, prevista dall'articolo 2, a garantire che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente, a far fronte agli adempimenti previsti da decreto legislativo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva che all'attuazione del provvedimento potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva


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2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (atto n. 132);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui all'attuazione del provvedimento potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul patrimonio pubblico.

Audizione di rappresentanti dell'ENEL.
(Svolgimento e conclusione).

Lino DUILIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Il presidente dell'ENEL Piero GNUDI, e il direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo Luigi FERRARIS svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Lello DI GIOIA (RosaNelPugno), Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), Francesco PIRO (Ulivo) e Massimo GARAVAGLIA (LNP).

Lino DUILIO, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri e per i trasporti Andrea Annunziata.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Atto n. 131.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva, in ordine alla percentuale di familiari utilizzata come parametro per la quantificazione degli oneri connessi all'estensione delle forme di assistenza considerate dalla relazione tecnica, che andrebbe chiarito quali dati ed elementi, anche riferiti al numero medio dei componenti dei nuclei familiari, giustifichino l'ipotesi del 20 per cento adottata dalla relazione tecnica. Ciò al fine di valutare il carattere di prudenzialità dell'ipotesi medesima. Sempre con riferimento agli oneri assistenziali e sanitari


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quantificati dalla relazione tecnica (articoli 22 e 27), andrebbe chiarito se nel calcolo delle quote di familiari interessati alle forme di tutela previste dal provvedimento sia stata considerata la possibilità di un'accelerazione di flussi di nuove unità dall'estero a seguito dell'approvazione della disciplina in esame. In ordine all'accesso all'istruzione disposto dall'articolo 26, comma 1, per i titolari status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale previsione possa recare nuovi oneri a carico del sistema scolastico. Con riferimento all'attribuzione al Ministero dell'interno delle funzioni di punto di contatto (articolo 31) e alla previsione, per il personale addetto, di un'attività di formazione ed aggiornamento funzionale all'applicazione delle norme del decreto (articolo 32), appare opportuno che il Governo confermi che gli eventuali oneri connessi allo svolgimento delle attività previste trovino capienza nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio. Per quanto riguarda, infine, le spese per l'opuscolo di cui all'articolo 21, la RT fornisce una quantificazione della spesa annua ma non delle spese complessive, che viceversa si deducono soltanto dalla clausola di copertura che ripete l'onere annuo per tre anni; in proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo. Ricorda poi che l'articolo 28, comma 1, dispone che i minori che abbiano espresso la volontà di richiedere la protezione internazionale, nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, possano anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo o rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 nei limiti dei relativi finanziamenti. Al riguardo, ricorda che per il finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 è stato istituito, presso il ministero dell'interno, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (articolo 1-septies). Tale fondo il cui stanziamento è pari 5.160.000 euro è iscritto nel capitolo 2351 del ministero dell'interno, piano di gestione 06. A tale proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la disposizione prevedendo che il minore possa beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale, all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del suddetto decreto-legge e non nei limiti dei finanziamenti, come, più genericamente, previsto dal testo. Ricorda poi che l'articolo 32 dispone che il personale che provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceva una formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attività. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi quanto indicato nella relazione tecnica e nelle note del ministero dell'economia e delle finanze allegate allo schema di decreto legislativo, in ordine al carattere meramente ricognitivo della disposizione di cui al presente articolo e, quindi, alla non onerosità della attività di formazione previste dall'articolo 32. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere, esplicitamente, nel testo, quanto indicato nella nota del ministero dell'economia e delle finanze, vale a dire che le suddette attività formative siano limitate al solo personale componente delle Commissioni territoriali, attualmente realizzata dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004. Ricorda che l'articolo 33 autorizza le seguenti spese: 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la redazione di un opuscolo informativo di cui all'articolo 21; 2.031.510 euro per l'anno 2007, 11.901.820 euro per l'anno 2008, 15.677.600 euro per l'anno 2009, euro 19.453.380 euro per l'anno 2010 e euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2011, per le finalità di cui agli articoli 22 e 27, recanti disposizioni in materia di mantenimento del nucleo familiare


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e misure di assistenza sanitaria e sociale. Al relativo onere si provvede per l'anno 2007 mediante utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5, della legge n. 183 del 1987 e, a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 183 del 1987. È prevista, infine, una clausola di monitoraggio degli oneri con relativo prelievo di risorse dal Fondo spese obbligatorie e d'ordine ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978. Al riguardo, osserva che la clausola di copertura finanziaria presenta diversi profili problematici, in particolare, mentre le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono formulate in termini di limiti massimi di spesa, la relativa clausola di copertura finanziaria, prevista dal comma 3, è espressa in termini di previsione di spesa. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo chiarisca tale incongruenza. A tale proposito, data la natura delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sembra potersi ritenere che solo gli oneri derivanti dal comma 2, in quanto suscettibili di determinare il riconoscimento di diritti soggettivi, possano essere formulati in termini di previsione di spesa. Rileva poi che non appare chiaro, dalla formulazione del testo, il motivo per cui la durata degli oneri di cui al comma 1, concernenti la redazione e la traduzione di opuscoli informativi contenenti i principali diritti e doveri connessi allo status di rifugiato, sia limitata al triennio 2007-2009 e non abbia natura permanente. Dalla lettura della relazione tecnica sembra potersi desumere che tali risorse sono volte ad integrare gli stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo, ed in particolare le risorse iscritte nel capitolo 2155 del Ministero dell'interno. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo confermi che tale norma si limiti a prevedere una integrazione, per il solo triennio 2007-2009, delle risorse già previste a legislazione vigente. In tal caso, potrebbe essere opportuno riformulare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, prevedendo che per le finalità di cui all'articolo 21 gli ordinari stanziamenti di bilancio sono integrati di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, osserva che la procedura di versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione sembra volta ad evitare il rischio che si verifichi una dequalificazione della spesa. Infatti, a fronte di oneri di natura corrente quali quelli derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 27, si prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, le quali, in quanto iscritte nel capitolo 7493 del Ministero dell'economia e delle finanze, hanno natura di conto capitale. Ricorda, comunque, che in numerose occasioni, anche recenti, il legislatore ha disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per la copertura di oneri di parte corrente. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse possa pregiudicare l'attuazione di interventi già finanziati a legislazione vigente. Al tale proposito, ricorda, infatti, che in seguito all'utilizzo di quota parte delle risorse del suddetto Fondo, previsto dal decreto-legge n. 23 del 2007, questo è stato recentemente rifinanziato, nella misura di 411 milioni di euro per l'anno 2007, dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007. Non appare, invece, chiaro, a quali risorse la norma faccia riferimento laddove prevede, per la copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2008, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n.183 del 1987. Infatti, la suddetta legge, che prevede l'istituzione del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, non reca alcuna ulteriore esplicita autorizzazione di spesa. Al riguardo chiede di acquisire l'avviso del Governo. Infine, con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 4, si ricorda che questa, ai sensi della vigente disciplina contabile, deve essere prevista laddove l'autorizzazione di spesa sia formulata in termini di mera previsione. Quindi, qualora il Governo confermi che solo l'autorizzazione di spesa di cui al


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comma 2 possa essere formulata nei suddetti termini, segnala l'opportunità di modificare la disposizione riferendo la clausola di salvaguardia ai soli oneri di cui al comma 2 e non all'intero decreto come previsto dal testo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con l'ipotesi, prospettata dal relatore, di estendere a tutto il testo la clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 33. Fornisce poi assicurazioni in ordine al fatto che all'attuazione del provvedimento, in particolare per quanto riguarda gli opuscoli di informazione e le spese per le istruzione, si potrà provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Assicura anche la correttezza delle stime assunte per l'individuazione degli oneri, fermo restando il loro carattere di stima e l'impossibilità di provvedere ad una precisa quantificazione.

Lino DUILIO, presidente, osserva che a fronte di un onere di natura permanente la copertura individuata risulta limitata al triennio finanziario in corso.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conviene con le osservazioni del presidente; in tal senso ritiene necessario un rinvio dell'esame al fine di acquisire i necessari elementi di chiarimento. Al tempo stesso, osserva che una definizione troppo generosa degli stanziamenti potrebbe rappresentare un incentivo a scegliere l'Italia come luogo di asilo, con conseguente non prevedibile incremento degli oneri.

Lino DUILIO, presidente, preso atto della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i princìpi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.
Atto n. 133.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, per quanto concerne i profili finanziari, osserva, con riferimento all'articolo 5, che i nuovi compiti attribuiti ai Comitati etici sembrano incidere in modo significativo sulle attività degli stessi e sui relativi costi amministrativi. Chiede, pertanto, una conferma in merito alla neutralità finanziaria della disposizione. Osserva che l'articolo 5, comma 3, prevede che la trasmissione delle informazioni tra i Comitati etici e tra i Comitati etici e le autorità competenti è svolta tramite l'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 211 del 2003, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione della norma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento agli articoli 15 e 16 ritiene opportuno che siano forniti dati ed elementi volti a consentire una verifica circa l'effettiva possibilità di finanziare, con gli introiti complessivi derivanti dalle tariffe per le ispezioni le attività in questione, tenendo conto delle ulteriori spese poste a carico delle medesime risorse dalla vigente normativa, nonché dal decreto in esame. Con riferimento agli articoli 18 e 19, ritiene opportuna una conferma circa l'idoneità dei fondi richiamati nella relazione tecnica alla copertura degli oneri inerenti la conservazione e il trasferimento dei documenti, dal momento che detti fondi sembrano essere principalmente destinati al finanziamento delle spese per ispezioni. Tali considerazioni sono valide


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anche in relazione all'articolo 19, nel caso in cui il proprietario dei documenti sia una struttura pubblica.
Ricorda poi che l'articolo 18 prevede che le spese relative alle attività di conservazione dei documenti essenziali non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva che la relazione tecnica afferma che le eventuali attività aggiuntive per la conservazione da parte delle strutture pubbliche della documentazione relativa alle sperimentazioni sono coperte dai fondi dell'industria farmaceutica che promuove la sperimentazione; nei casi di sperimentazioni a fini non industriali tale attività rientra nella normale pratica organizzativa della struttura e inoltre si tratta di conservare documenti che costituiscono una parte del tutto irrilevante rispetto alla complessiva documentazione della struttura stessa. Pertanto non vi sono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attività di conservazione dei documenti non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento agli articoli 22 e 23, nel richiamare le osservazioni già svolte con riguardo agli articoli precedenti, ribadisce la necessità di dati ed elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per l'AIFA di garantire l'espletamento dei compiti di formazione e il funzionamento dei gruppi ispettivi nell'ambito delle risorse finanziarie indicate, senza compromettere la realizzazione di ulteriori interventi già previsti dalla vigente normativa e dal decreto in esame a valere sulle medesime risorse. Con riferimento agli articoli da 26 a 31, ravvisa, anche con riferimento all'articolo in esame, la necessità di elementi e dati circa l'effettiva possibilità di finanziare le attività in esame mediante le risorse derivanti dalle tariffe per le ispezioni. Con riferimento agli articoli da 40 a 43, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni di cui agli articoli 40 e 43 non appaiono coordinate fra loro: infatti, mentre l'articolo 40 fa riferimento all'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'articolo 43 dispone l'assenza di oneri con riferimento al solo bilancio dello Stato. A tale proposito osserva che tra la documentazione allegata allo schema di decreto è presente una nota della Ragioneria generale dello Stato, datata 2 agosto 2007, la quale segnala l'esigenza di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 43 al fine di fare riferimento alla finanza pubblica anziché, come attualmente previsto, al bilancio dello Stato. Ritiene pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla necessità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 43 nel senso prospettato dalla Ragioneria generale dello Stato. Inoltre rileva l'esigenza di una conferma da parte del Governo sia in merito all'idoneità delle disposizioni indicate a garantire che dall'attuazione del presente provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica sia in ordine all'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni interessate, previste a legislazione vigente, a far fronte agli adempimenti derivanti dallo schema di decreto. Osserva che la disposizione di cui all'articolo 40 è individuata dalla relativa rubrica come «Clausola di salvaguardia». Tuttavia, ai sensi della vigente disciplina contabile e della prassi consolidata, per clausola di salvaguardia si intende una disposizione in base alla quale il Ministro dell'economia (o altro Ministro) provvede al monitoraggio degli effetti finanziari di un provvedimento al fine di far fronte ai maggiori oneri che dovessero eccedere le previsioni di spesa. La norma in esame andrebbe più opportunamente identificata come clausola di invarianza, come da disposizioni analoghe previste a legislazione vigente. Dal punto di vista formale rileva inoltre che la clausola di cui all'articolo 40 dovrebbe essere riformulata al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata in casi analoghi, ai «nuovi o maggiori oneri» anziché agli «oneri aggiuntivi» per la finanza pubblica.


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Lino DUILIO, presidente, rileva che, per procedere all'espressione del parere, risulta necessario attendere l'espressione della Conferenza unificata per i rapporti con le autonomie locali. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
Atto n. 136.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, per quanto concerne i profili di carattere finanziario, rileva che le norme in esame, pur disciplinando attività ispettive che rientrano nell'ambito dei compiti istituzionalmente svolti dall'ENAC, dettano prescrizioni specifiche per l'effettuazione dei controlli che potrebbero determinare un aggravio del numero e della complessità delle operazioni che l'Ente è chiamato a svolgere. Pertanto, ai fini di una verifica del rispetto degli obblighi di invarianza finanziaria, andrebbe chiarito se gli adempimenti richiesti al fine di armonizzare a livello europeo le procedure di ispezione nazionali (armonizzazione alla quale è finalizzato il provvedimento in esame) possano determinare un'estensione o un'articolazione di interventi suscettibile di incidere sul fabbisogno finanziario dell'ENAC e, quindi, di generare un incremento della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Si fa riferimento, per esempio, allo sviluppo di un sistema di raccolta e gestione delle informazioni (articolo 6), nonché alla specifica qualificazione necessaria per il personale incaricato delle ispezioni a terra (articolo 4). Ricorda poi che l'articolo 8, commi 1 e 2, dispone, al comma 1, che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC svolge i compiti previsti agli articoli 4, 5 e 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli articoli 4, 5 e 6 dello schema di decreto pongono una serie di adempimenti a carico dell'ENAC e in particolare: la predisposizione di un programma di ispezioni a terra degli aeromobili; le azioni da svolgere a seguito delle ispezioni; lo sviluppo di un sistema di raccolta e di gestione delle informazioni sulla sicurezza degli aeromobili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sulla adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell'ENAC a far fronte agli adempimenti posti a suo carico dagli articoli 4, 5 e 6 dello schema di decreto. La relazione tecnica conferma che lo schema di decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e specifica che l'attività ispettiva effettuata dall'ENAC ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 citati, rientra nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo n. 250 del 1997, istitutivo dell'ente. Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 250 del 1997, le fonti di finanziamento dell'ENAC, sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato iscritti nell'ambito della tabella C allegata alla legge finanziaria; dalle tariffe per prestazioni di servizi; dai proventi previsti dall'articolo 7 della legge n. 449 del 1985, come successivamente integrata e modificata (si tratta dei canoni per le concessioni aeroportuali totali o parziali direttamente dovuti allo Stato in base alle disposizioni vigenti; delle sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici; di altri introiti per servizi resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile nonché di recuperi di spese e somme anticipate dalla stessa Direzione generale); dai proventi derivanti da entrate diverse. Per quanto concerne la


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quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, si ricorda che nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2007, sono stanziate, con riferimento al predetto articolo 7 della legge n. 250 del 1997, rispettivamente 62,227 milioni di euro per l'anno 2007, 61,410 milioni di euro per l'anno 2008 e 62,674 milioni di euro per l'anno 2009.

Il sottosegretario Andrea ANNUNZIATA precisa che le attività, descritte nello schema di recepimento della direttiva in oggetto sono già attualmente svolte dall'ENAC in quanto, come evidenziato nella relazione illustrativa, previste dalla normativa internazionale di settore. Infatti, l'ENAC partecipa al programma SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) adottato dal 1996 dalla Conferenza europea dell'aviazione civile. Al programma SAFA che prevede la verifica degli aeromobili esteri tramite effettuazione di un'ispezione a terra si basa su una prerogativa, consentita dall'articolo 16 della Convenzione di Chicago, partecipano un numero rilevante di autorità dell'aviazione civile (37 su 42 nel 2006) che hanno già svolto oltre 40000 ispezioni. L'ENAC, che partecipa per l'Italia, contribuisce al programma in maniera consistente (854 ispezioni a terra nel 2006). Identico discorso per l'«attività di raccolta e scambio dati con le altre autorità dell'aviazione civile dati». Ribadisce pertanto che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (atto n. 136);
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui l'ENAC potrà far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste per cui può escludersi l'emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
Atto n. 137.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva che il provvedimento non comporta nuovi oneri.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (atto n. 137);


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preso atto dei chiarimenti del Governo per cui l'ISVAP potrà far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste per cui può escludersi l'emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.10.