VI Commissione - Mercoledì 26 settembre 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, nonché in materia di sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori. Atto n. 117.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato di sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori (Atto n. 117);
evidenziato come lo schema di decreto legislativo in esame contribuisca a completare le iniziative poste in essere dal Governo per sviluppare ulteriormente il sistema delle tutele in favore dei risparmiatori nel settore dei servizi di investimento, colmando alcune delle lacune evidenziatisi nell'ordinamento in occasione degli scandali che hanno negli ultimi anni coinvolto i mercati finanziari;
rilevato, in particolare, come lo schema di decreto dia attuazione alle deleghe legislative conferite al Governo dall'articolo 27 della legge n. 262 del 2005, al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali cui sono tenuti gli intermediari nei confronti della clientela, e di introdurre forme di indennizzo in favore dei risparmiatori danneggiati dalla violazione delle disposizioni del Testo unico della finanza che disciplinano l'attività degli intermediari stessi;
rilevato come la creazione di un Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori debba inserirsi in un contesto normativo ed in una prassi regolamentare e di vigilanza che assicuri la massima trasparenza nei rapporti tra gli operatori professionali ed i risparmiatori, incentivando questi ultimi a compiere scelte di investimento il più possibile informate e responsabili, consapevoli del grado di rischiosità insito nell'acquisto dei diversi prodotti finanziari, evitando in tal modo che i sistemi di garanzia stessi siano intesi in termini impropri, tali da impedire una corretta visione dell'attività di investimento e da distorcere il funzionamento dei mercati finanziari;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 4, comma 6, provveda il Governo a sostituire le parole «nel procedimento sanzionatorio» con le seguenti: «nell'eventuale procedimento sanzionatorio», al fine di assicurare la migliore aderenza del testo al criterio di delega di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge n. 262 del 2005, il quale subordina l'applicazione delle sanzioni alla sussistenza dei relativi presupposti;
2) con riferimento all'articolo 9, comma 2, provveda il Governo a sostituire le parole «con risorse autonome» con le seguenti: «con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni», al fine di assicurare adeguate fonti di finanziamento al sistema, senza peraltro rendere eccessivamente oneroso per le parti, in particolare per i risparmiatori,


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l'accesso alle procedure regolamentate dallo schema di decreto, nonché per ragioni di sistematizzazione legislativa;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), la quale reca la definizione di «investitori», valuti il Governo l'opportunità di rivedere tale nozione, la quale, oltre a non essere contemplata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, cui fa riferimento la stessa lettera a), non sembra comprendere la più generale categoria dei risparmiatori, ai quali la norma di delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 62 del 2005 estende, oltre che agli investitori medesimi, l'operatività delle procedure di conciliazione ed arbitrato e del sistema di indennizzo istituiti dallo schema di decreto; valuti altresì il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione di tutte le disposizioni dello schema di decreto (articoli 2, 3, 4, 6) nelle quali si attribuiscono poteri e facoltà ai soli investitori;
b) con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio il rapporto tra procedura di conciliazione e procedura di arbitrato, tenendo conto del fatto che la corresponsione di un indennizzo sembra trovare la sua sede propria nell'ambito della procedura arbitrale: in tale contesto valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 3, il quale, nell'ambito delle disposizioni relative all'indennizzo, prevede che il conciliatore è tenuto a tenere conto dei criteri per la determinazione dell'indennizzo di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, inserendo piuttosto nel corpo dell'articolo 4, che disciplina le modalità della conciliazione stragiudiziale, una norma volta a prevedere che il conciliatore, nella redazione della proposta conciliativa, laddove si contempli la corresponsione di un indennizzo, tenga conto dei criteri per la determinazione dello stesso indicati dall'articolo 3, comma 2, ferma restando comunque la libera determinazione delle parti;
c) con riferimento all'articolo 4, comma 4, il quale stabilisce che il procedimento di conciliazione stragiudiziale attivato dagli investitori dinanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita dall'articolo 2 deve concludersi nel termine di 60 giorni, valuti il Governo l'opportunità di precisare da quale momento decorra il predetto termine, e quali siano le conseguenze derivanti dal suo spirare senza che il procedimento si sia concluso;
d) con riferimento all'articolo 8, comma 1, il quale stabilisce che il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori istituito dal medesimo comma è destinato all'indennizzo, oltre che dei danni patrimoniali accertati con sentenza passata in giudicato, anche di quelli accertati con lodo arbitrale non più impugnabile, valuti il Governo se l'estensione ai danni accertati con lodi arbitrali sia congruente con il criterio di delega di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge n. 262 del 2005, il quale si riferisce esclusivamente a danni accertati con sentenza passata in giudicato;
e) con riferimento all'articolo 8, comma 6, lettera a), la quale conferisce alla CONSOB il potere di individuare i soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del Fondo di garanzia, valuti il Governo se tale previsione risulti congruente con il criterio di delega di cui all'articolo 27, comma 2, lettera g), della legge n. 262 del 2005, il quale si limita ad attribuire alla CONSOB il potere di emanare disposizioni attuative, specificando invece esplicitamente, alla lettera f) del medesimo comma 2, che l'individuazione dei soggetti destinatari del Fondo è effettuata dai decreti legislativi di attuazione della delega;
f) con riferimento all'articolo 8, comma 6, lettera e), la quale condiziona l'ammissione della richiesta di indennizzo da parte del Fondo all'inutile esperimento delle procedure esecutive nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile del danno, valuti il Governo se tale previsione risulti congruente con il criterio


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di delega di cui all'articolo 27, comma 2, il quale non contempla tale elemento tra le condizioni per fruire dell'indennizzo del Fondo;
g) sempre con riferimento all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di coordinare in termini espliciti l'operatività del Fondo di garanzia istituito dalla medesima disposizione con quella dei sistemi di indennizzo, di cui all'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e con quella del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005.