VI Commissione - Resoconto di mercoledì 26 settembre 2007


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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 settembre 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul settore delle fondazioni bancarie.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (ACRI).
(Svolgimento e conclusione).

Paolo DEL MESE, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe GUZZETTI, Presidente dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti, i deputati Antonio BORGHESI (IdV), a più riprese, Maria Ida GERMONTANI (AN), Franco


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CECCUZZI (Ulivo), Maurizio LEO (AN) e Ivano STRIZZOLO (Ulivo), nonché il Presidente Paolo DEL MESE, a più riprese, ai quali replicano Giuseppe GUZZETTI, Presidente dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio, Gabriello MANCINI e Antonio MIGLIO, Vicepresidenti dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio, e Stefano MARCHETTINI, Direttore generale dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio.

Paolo DEL MESE, presidente, ringrazia il Presidente dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio, Giuseppe Guzzetti, per la sua partecipazione.
Dichiara quindi conclusa l'audizione, riservandosi peraltro di convocare per un'ulteriore audizione i rappresentanti dell'ACRI a conclusione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 16.25.

Schema di decreto legislativo recante istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, nonché in materia di sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori.
Atto n. 117.
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2007.

Alberto FLUVI (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti.
Atto n. 128.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2007.

Paolo DEL MESE, presidente, avverte che la Commissione Bilancio ha deliberato i propri rilievi sul provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), relatore, informa che sta predisponendo una proposta di parere sullo schema di decreto, che si riserva di presentare alla Commissione nella prossima seduta di esame del provvedimento.

Paolo DEL MESE, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/19/CE, relativa al regime fiscale da applicare alle fusioni, alle scissioni ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi.
Atto n. 138.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco CECCUZZI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/19/CE, relativa


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al regime fiscale da applicare alle fusioni, alle scissioni e ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi (Atto n. 138).
Lo schema di decreto recepisce la Direttiva 2005/19/CE del Consiglio, che modifica sostanzialmente alcune delle norme contenute nella precedente direttiva 90/434/CEE, attualmente recepite negli articoli da 178 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Vengono quindi introdotte una serie di integrazioni al TUIR, finalizzate alla trasposizione nel diritto interno della suddetta direttiva 2005/91/CE, che ha modificato la direttiva 90/434/CEE (di seguito «direttiva base»), concernente il regime fiscale comune da applicare alle operazioni di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, scissioni, conferimento di attivo e scambi di partecipazione, poste in essere tra società di Stati membri diversi. Viene, inoltre, apportata una modifica all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di accertamento, per inserire nell'elenco delle fattispecie ivi contenute il trasferimento di sede delle società e delle imprese.
La norma di delega è recata dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e Allegato B della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005».; il termine per l'esercizio della delega, scadente il 23 agosto 2007, è prorogato di 90 giorni in base all'articolo 1, comma 3, della legge n. 29 del 2006.
Con riguardo al termine di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, l'articolo 2 della stessa direttiva prevede, al comma 1, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE e di cui alla lettera a) dell'allegato della presente direttiva entro il 1o gennaio 2006. Il comma 2 dell'articolo 2 della direttiva prevede che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, per quanto concerne le disposizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, entro il 1o gennaio 2007.
La direttiva 2005/19/CE modifica la direttiva 90/434/CEE, ampliando l'ambito oggettivo e soggettivo della sua applicazione e disciplinando il trasferimento della sede sociale di una Società europea (SE) e di una Società cooperativa europea (SCE) nel territorio dell'Unione.
La citata direttiva 90/434/CEE ha dettato il regime fiscale da applicare alle cosiddette operazioni di riorganizzazione, ossia alle fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi d'azioni, con la principale finalità di favorire la circolazione delle imprese all'interno dell'Unione europea.
Per ciò che attiene alle fusioni essa individua tre tipi di operazioni: fusione propria, fusione per incorporazione con concambio e fusione per incorporazione con annullamento.
Per quanto riguarda invece le operazioni mediante scissione, due sono i tipi di operazione previsti: la scissione mediante costituzione di nuove società e quella mediante incorporazione. Tuttavia la direttiva considera soltanto la scissione totale, ovvero quella che prevede il trasferimento della totalità del patrimonio, attivamente e passivamente: restano pertanto escluse dalla direttiva 90/434/CEE le scissioni parziali, riconosciute invece dalla disciplina nazionale di taluni Stati.
Il conferimento di attivo si sostanzia, secondo la definizione recata dall'articolo 2 della direttiva, nell'apporto, ad opera di una società (conferente), della totalità o di uno o più rami della propria attività in un'altra società, a fronte della consegna di titoli rappresentativi del capitale di quest'ultima (beneficiaria).
Quarta e ultima operazione individuata dalla direttiva è lo scambio di azioni, consistente nelle sole operazioni che consentono


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alla società acquirente di conseguire la maggioranza dei diritti di voto nella società acquisita.
Le novità principali contenute nella direttiva 2005/19/CE sono le seguenti:
l'estensione del regime di neutralità fiscale alle operazioni di scissione parziale, nelle quali la società scissa non si scioglie, ma prosegue l'attività con un patrimonio ridotto, nonché alle operazioni effettuate dai soggetti costituiti nelle nuove forme di «società europea» (SE) e di «società cooperativa europea» (SCE). Per queste ultime, il termine di recepimento nelle leggi interne è ridotto di un anno;
l'applicazione del regime di neutralità fiscale anche alle società costituite nelle forme della società europea (SE) e della società cooperativa europea (SCE);
l'integrazione della disciplina sugli scambi di azioni. L'attuale definizione di scambio di azioni non precisa se in essa siano comprese le ulteriori acquisizioni che conferiscano più della maggioranza semplice dei diritti di voto. Viene pertanto chiarito che la neutralità fiscale della direttiva riguarda anche le operazioni di scambio di azioni in cui la società, che già dispone della maggioranza di un'altra società, acquisisce un'ulteriore partecipazione in cambio dell'assegnazione di azioni rappresentative del proprio capitale ai soci della società acquisita.

L'attuale disciplina tributaria recata dal TUIR in materia di rilevanza fiscale degli effetti derivanti da specifiche operazioni straordinarie, elencate dall'articolo 178, in particolar modo per alcune tipologie di fusioni, risulta improntata alla logica di inquadrare tali operazioni come una ristrutturazione, estranea alla gestione dell'impresa, che attiene al momento organizzativo, non a quello di produzione di reddito.
Per questo motivo la fusione è considerata dall'ordinamento tributario, nazionale e comunitario, un'operazione fiscalmente neutrale, sia per le società partecipanti all'operazione che per i rispettivi soci.
Per quanto riguarda l'imposizione diretta, il principale aspetto fiscale riguarda la tassabilità delle plusvalenze emergenti dalla fusione.
In via generale, l'attuale disciplina normativa prevede, al comma 1 dell'articolo 172 del TUIR, due principi fondamentali:
la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse;
le plusvalenze e minusvalenze evidenziate nelle situazioni patrimoniali previste dall'articolo 2504-bis del codice civile non concorrono a formare reddito imponibile, in quanto la situazione patrimoniale in oggetto si ritiene «neutra» ai fini fiscali.

Più in dettaglio ricorda che l'articolo 166 del TUIR disciplina la fattispecie di trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, prevedendo che tale operazione costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Specifiche disposizioni, che comunque si richiamano sostanzialmente ai principi sopra indicati, sono inoltre dettate dall'articolo 171 del TUIR, per le trasformazioni eterogenee, dall'articolo 172, per le fusioni, dall'articolo 173, per le scissioni, e dall'articolo 177 per gli scambi di partecipazioni.
In tale contesto l'articolo 179 stabilisce, al comma 3, che, nelle operazioni di fusione e scissione, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato, dove è situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva 90/434/CEE, precisando inoltre che il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari.


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L'articolo 181 del TUIR regola invece le cosiddette «perdite fiscali», stabilendo, al comma 1, che nelle operazioni di fusione e scissione le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente non oltre l'ammontare del patrimonio netto, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.
Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo, esso introduce nell'ordinamento le nuove disposizioni fiscali comunitarie in materia di ristrutturazioni aziendali transfrontaliere.
Fra l'altro, con riguardo alle operazioni societarie transnazionali, il regime di neutralità fiscale viene esteso alle scissioni parziali. Infatti si modifica l'articolo 178 del TUIR, che individua le operazioni straordinarie tra Stati diversi che possono usufruire della neutralità fiscale, venendo ora inserite, con effetto dal 1o gennaio 2007, le scissioni parziali, che comportano cioè il trasferimento ad una beneficiaria di altro Stato dell'Unione europea, di uno o più complessi aziendali della società italiana, senza che questa abbia ad estinguersi, come invece avviene nella scissione totale.
Vengono inoltre modificate le regole del trasferimento di sede all'estero, precisandosi la portata delle relative disposizioni contenute nell'articolo 166 del TUIR. Secondo la norma introdotta, se la società mantiene una stabile organizzazione in Italia, le eventuali perdite subite anteriormente alla data di trasferimento possono essere compensate nei cinque anni successivi, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 181 del TUIR.
Con riguardo al regime tributario delle società che possono essere costituite nel territorio dell'Unione ai sensi del Regolamento (CE) n. 2157/2001 e del Regolamento (CE) n. 1435/2003, nelle forme di società per azioni europea (SE) e di società cooperativa europea (SCE) lo schema introduce due distinte novità legislative:
provvede ad estendere le figure della soggettività tributaria passiva di cui all'articolo 73 del TUIR ricomprendendo in essa quelle della SE e della SCE;
inserisce nell'elenco dei tipi di società per le quali è applicabile la direttiva fusioni anche le SE e le SCE; per tali soggetti trovano applicazione regole particolari (contenute nel nuovo articolo 10-ter della direttiva e recepite nell'ambito dell'articolo 166, comma primo, del TUIR), con riguardo all'eventuale trasferimento di sede da uno ad altro Stato UE, con corrispondente modifica della residenza fiscale e mantenimento di attività e passività presso una stabile organizzazione nel Paese originario. La menzionata operazione non dà luogo ad imposizione delle plusvalenze latenti (differenza tra valore reale e valore fiscale delle attività e delle passività), a condizione che la società calcoli i nuovi ammortamenti rilevanti per il reddito della stabile organizzazione come se il trasferimento di sede non fosse mai avvenuto (in sostanza, la neutralità fiscale si realizza se permane un vincolo territoriale con lo Stato attraverso la stabile organizzazione).
Lo schema di decreto propone inoltre una modifica agli articoli 177 e 178 del TUIR, in materia di scambio di azioni e di partecipazione. L'attuale definizione non precisa se in essa siano, o meno, comprese le ulteriori acquisizioni che conferiscano più della maggioranza semplice dei diritti di voto. Viene pertanto chiarito che la neutralità fiscale della disciplina comunitaria riguarda anche le operazioni di scambio di azioni in cui la società, che già dispone della maggioranza di un'altra società, acquisisce una ulteriore partecipazione in cambio dell'assegnazione, ai soci della società acquisita, di azioni rappresentative del capitale della prima. La modifica proposta intende consentire l'accesso al regime di favore della neutralità nelle ipotesi di incremento della percentuale di controllo in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario.


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In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto aggiunge la SE e la SCE ai soggetti indicati nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, realizzando in tal modo l'inclusione della SE e della SCE fra i soggetti passivi dell'IRES.
La lettera b) del medesimo comma 1 aggiunge un nuovo comma 3 all'articolo 166 del TUIR, il quale stabilisce che le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della stabile organizzazione, negli ordinari termini, secondo le regole fissate nell'articolo 181 del TUIR.
Al riguardo, la relazione illustrativa al provvedimento ricorda che i regolamenti comunitari (CE) n. 2157/2001, relativa alle società europee, e (CE) n. 1435/2003, relativo alle società cooperative europee, garantiscono alla SE e da SCE la possibilità di trasferire la sede sociale da uno Stato membro all'altro senza che questa modifica comporti, sul piano civilistico, lo scioglimento e la messa in liquidazione.
Seguendo tale prospettiva, la direttiva 2005/19/CE intende a sua volta assicurare che la decisione della società di riorganizzare la sua attività mediante un trasferimento della sede sociale non sia ostacolata «...da norme fiscali discriminatorie né da restrizioni, svantaggi o distorsioni derivanti da disposizioni fiscali nazionali incompatibili con il diritto comunitario».
A tal fine, la direttiva stabilisce che, nei casi in cui, a seguito del trasferimento della sede sociale, gli assets della SE o della SCE rimangano effettivamente connessi a una stabile organizzazione appartenente alla stessa società trasferita situata nello Stato membro di origine, questa stabile organizzazione «superstite» goda degli stessi benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della «direttiva base» 90/434/CEE, impedendo, inoltre, che all'atto del trasferimento della sede siano prelevate imposte sui soci della società.
Per conseguire tali finalità, la direttiva 2005/19/CE ha aggiunto un nuovo Titolo IV-ter nel corpo della direttiva 90/434/CEE, nel quale sono state introdotte una serie di nuove prescrizioni.
Nel dettaglio, si è stabilito:
all'articolo 10-ter, la regola secondo cui il trasferimento della sede sociale da uno Stato membro all'altro (laddove in base alla legislazione interna, tale semplice circostanza costituirebbe ipotesi di tassazione) ovvero il trasferimento della sede sociale che comporti perdita della residenza fiscale (laddove in base alla legislazione interna, come in Italia, solo ciò costituirebbe ipotesi di tassazione) «non dà luogo all'imposizione delle plusvalenze, calcolate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro dal quale è trasferita la sede sociale, risultanti dagli elementi d'attivo e di passivo della SE o della SCE i quali, di conseguenza, rimangono effettivamente collegati con una stabile organizzazione della SE o della SCE nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale e contribuiscono agli utili o alle perdite presi in considerazione per scopi fiscali» nei successivi periodi di imposta, in regime di continuità;
all'articolo 10-quater, paragrafo 1, la regola che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché «gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla SE o dalla SCE prima del trasferimento della sede sociale, salvo quelli provenienti da stabili organizzazioni all'estero, siano ripresi alle stesse condizioni di franchigia di imposta, da una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nel territorio dello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale»;
all'articolo 10-quater, paragrafo 2, la regola secondo cui, «se una società che trasferisce la sua sede sociale entro l'ambito del territorio di uno Stato membro ha facoltà di riportare in esercizi successivi o anteriori le perdite che non erano state esaurite per scopi fiscali, detto Stato membro


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autorizza la stabile organizzazione, situata nel suo territorio, della SE o della SCE che trasferisce la sede sociale a rilevare le perdite della SE o della SCE che non sono ammortizzate dal punto di vista fiscale, a condizione che sia ammesso in analoghe circostanze il riporto delle perdite in esercizi successivi o anteriori da parte di una società che abbia mantenuto la sua sede sociale o la propria residenza fiscale nello Stato membro in questione»;
all'articolo 10-quinquies, la regola secondo cui il trasferimento da uno Stato membro all'altro della sede sociale di una SE o di una SCE non può dar luogo, di per se stesso, ad alcuna imposizione sia a titolo di utili che a titolo di capital gains nei confronti dei soci della società trasferita.

Il legislatore delegato, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, ha ritenuto, per quel che attiene alla prima delle regole concernenti il trattamento della società «trasferita», che la stessa trovasse già attuazione nel comma 1 del richiamato articolo 166 del TUIR, il quale, con una formula sostanzialmente equivalente a quella del richiamato articolo 10-ter della direttiva, stabilisce che il trasferimento all'estero della sede sociale da parte di una società dì capitali, nazionale - che comporti la perdita della residenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi - «costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato». Il realizzo è così idoneo a determinare la rilevanza reddituale non solo delle plusvalenze ma anche delle eventuali minusvalenze realizzate che saranno deducibili.
Si è anche ritenuto che la regola posta dal nuovo articolo 10-quater, paragrafo 1, concernente il trattamento delle riserve e fondi costituiti in franchigia d'imposta prima del trasferimento, trovasse corrispondenza nel disposto del comma 2 dello stesso articolo 166 del TUIR secondo cui i fondi in sospensione d'imposta «inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile delta predetta stabile organizzazione».
Con riguardo infine all'eventuale riconoscimento in capo alla stabile organizzazione «superstite» del riporto delle perdite fiscali generatesi in capo alla società trasferita e non ancora scadute per la compensazione, si rileva che l'articolo 166 del TUIR non contiene regole espresse.
Tale mancanza di previsione normativa avrebbe potuto indurre, in via di interpretazione, sia a considerare precluso per la stabile organizzazione «superstite» il diritto di riportare ulteriormente le perdite fiscali residue della società trasferita sia a ritenere salvo tale diritto.
Secondo la relazione illustrativa, sulla base di una interpretazione sistematica delle norme vigenti, si è invece ritenuto che, per il riporto delle perdite fiscali da parte della stabile organizzazione «superstite» si rendessero applicabili, in via analogica, le stesse disposizioni in materia di perdite fiscali previste dall'articolo 181 del TUIR in relazione alle operazioni di fusione o scissione «intra-comunitarie» di società di capitali nazionali, con mantenimento di una stabile organizzazione «superstite» nel territorio dello Stato.
Al fine comunque di eliminare eventuali incertezze, lo schema di decreto in esame ha ritenuto che l'attuazione delle altre disposizioni della direttiva 2005/19/CE costituiva un'opportuna occasione per integrare le norme in materia di trasferimento all'estero della residenza, di cui all'articolo 166 del TUIR.
Di conseguenza, l'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto aggiunge un nuovo comma 3 al suddetto articolo 166 del TUIR, con il quale si stabilisce che le perdite generate fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito


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della stabile organizzazione negli ordinari termini, secondo le regole fissate nell'articolo 181 del TUIR.
Con riguardo alle regole che gli Stati membri possono applicare per il trattamento delle plusvalenze latenti sui beni che non rimangano invece effettivamente connessi a detta stabile organizzazione «superstite», su cui la direttiva non si esprime, la Comunicazione al Consiglio del 19 dicembre 2006 COM(2006)825, richiamata nella relazione illustrativa, indica due possibili soluzioni: a) considerare il trasferimento di sede quale momento realizzativo del valore normale delle stabili organizzazioni all'estero, riconoscendo, tuttavia, immediatamente, in sede di calcolo dell'imposta italiana, a un credito d'imposta pari al prelievo che si effettuerebbe nello Stato estero se i beni venissero contestualmente ivi realizzati; b) in alternativa, considerare i plusvalori latenti maturati fino al momento del trasferimento di sede come redditi in sospensione e operarne la tassazione in corrispondenza all'effettivo successivo realizzo nello Stato di ubicazione delle stabili organizzazioni (sistema di «tax defferal»).
Il legislatore italiano, nello schema di decreto in esame, ha considerato preferibile la prima soluzione.
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, infatti, «tale impostazione appare coerente con l'assimilazione già fatta in precedenza dell'operazione del trasferimento di sede all'operazione dì fusione. E d'altra parte, sotto il profilo sostanziale, l'operazione di trasferimento di sede e quella di creazione di una società in un altro Stato membro e successiva incorporazione della società italiana da parte della società estera non appaiono facilmente e apprezzabilmente distinguibili agli effetti in questione. In secondo luogo, si tratta di un'impostazione che, al solo «costo» dell'immediata liquidazione degli effetti realizzativi, consente una notevole semplificazione, sia per gli operatori economici che per le Amministrazioni tributarle. Senza considerare che proprio in tale prospettiva, lo stesso documento della Commissione suggerisce anche la possibilità che gli Stati membri lascino alle società la facoltà dì opzione tra la tassazione immediata e quella differita.».
Pertanto, l'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2), dello schema integra l'articolo 179, comma 3, del TUIR, estendendosi così, al caso del trasferimento di sede, la regola prevista nell'ipotesi di incorporazione, da parte di una società residente in un altro Stato membro della UE, di una società italiana con stabile organizzazione situata anch'essa in uno Stato membro della UE.
L'articolo 1, comma 1, lettera d) estende la disciplina fiscale comune all'operazione di scissione parziale, fino ad oggi non contemplata dalla «direttiva base» 90/434/CEE, integrando a tal fine, con l'aggiunta della lettera b-bis), riferita appunto alle scissioni parziali, l'elenco delle operazioni contenute nell'articolo 178, comma 1, del TUIR.
Conseguentemente, il comma 1, lettera e), numero 1), del medesimo articolo 1 dello schema, integra il comma 1 dell'articolo 179 del TUIR, per aggiungere il richiamo alla nuova lettera b-bis) del comma 1 del citato articolo 178.
Con riguardo alla definizione dell'operazione di «scambio di azioni», la sostituzione della lettera d) dell'articolo 2 della «direttiva base», operata dall'articolo 1, comma 1, punto 3, lettera b), della direttiva 2005/19/CE, integra la definizione nel senso di ricomprendervi non più solo l'operazione mediante la quale una società «acquisisce nel capitale sociale di un'altra società un partecipazione il cui effetto sia quello di conferirle la maggioranza dei diritti di voto di questa società», ma anche quella in cui la società cosiddetta acquirente, pur detenendo già tale maggioranza, «acquisisce un'ulteriore partecipazione».
Si osserva nella direttiva (considerando n. 15), come non sia raro «che gli statuti delle società e le regole di voto siano formulati in modo che siano necessarie ulteriori acquisizioni prima che l'acquirente possa ottenere il controllo totale della società...»; donde l'esigenza di modificare


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la definizione di scambio di azioni «per precisare che questo termine copre tutte le ulteriori acquisizioni».
Pertanto l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2), dello schema di decreto integra, in attuazione di tale modifica, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 178 del TUIR, inserendovi, dopo le parole «acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile», le parole «ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo».
Analogamente opera la lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 1, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 177, concernenti la disciplina degli scambi di partecipazioni «interni», attuati, rispettivamente, con lo schema della permuta e con quello del conferimento.
Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto modifica l'articolo 37-bis, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di accertamento, inserendo il trasferimento di sede con perdita della residenza fiscale tra le operazioni «potenzialmente elusive».
La relazione illustrativa specifica che «pur traendo spunto dalla modifica che la direttiva n. 19/2005 ha apportato all'articolo 11, paragrafo 1, della «direttiva base», la nuova fattispecie ha portata generale, riguardando non solo i trasferimenti intra-UE, ma anche quelli extra-UE.».
L'articolo 2 dello schema regola la decorrenza delle disposizioni recate dallo stesso.
Nel dettaglio, si stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e) e comma 2, concernenti il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo, scambio di partecipazioni e trasferimento della residenza all'estero effettuate a partire dal 1o gennaio 2007.
Resta tuttavia ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e), numero 2, concernenti il recepimento delle disposizioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2005/19/CE, a far data dal 1o gennaio 2006.
Con riguardo alle disposizioni della direttiva da mettere in vigore entro il termine del 1o gennaio 2007, la relazione illustrativa evidenzia che, pur essendo destinato il presente provvedimento ad essere pubblicato solo successivamente a tale data, il rispetto del termine imposto dalla norma comunitaria è comunque garantito dall'apposita previsione di decorrenza retroattiva prevista dall'articolo 2 dello schema di decreto in esame.

Paolo DEL MESE, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/14/CE, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli.
Atto n. 137.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/14/CE, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli (Atto n. 137).
Lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 29 del 2006 (legge comunitaria 2005) successivamente integrata dalla legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria 2006), che, all'articolo 26-bis, reca specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2005/14/CE.
In particolare esso prevede i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione


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dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007, prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici-CONSAP Spa, in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone.
La direttiva 2005/14/CE modifica e integra alcune precedenti direttive in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Fra le disposizioni principali si segnalano quelle relative all'incremento della misura dei minimi di garanzia e al loro periodico aggiornamento, nonché quelle che impongono la validità della copertura assicurativa per l'intero territorio dell'Unione europea per l'intera durata del contratto, ed escludono la possibilità di limitare il risarcimento dei danni subìti da terzi trasportati, quando fossero a conoscenza dello stato di alterazione del conducente.
In particolare, l'articolo 1 della direttiva, modificando la direttiva 72/166/CEE, specifica la natura dei controlli che gli Stati membri possono effettuare sui veicoli provenienti da altro Stato membro, chiarendo che deve trattarsi di controlli non sistematici, non aventi carattere discriminatorio ed eseguiti in ambito non esclusivamente finalizzato al controllo dell'assicurazione. Per razionalizzare la disciplina sul territorio di stazionamento abituale, viene inoltre previsto, che, in caso di incidente che coinvolga veicolo privo di targa d'immatricolazione o recante una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo, si assuma come territorio in cui il veicolo staziona abitualmente il territorio dello Stato in cui si è verificato l'incidente.
La norma interviene altresì sulle fattispecie di deroga all'assicurazione obbligatoria, richiedendo la notifica delle deroghe nazionali - prima prescritta nei riguardi della Commissione e di tutti gli Stati membri - alla sola Commissione, che ne pubblica l'elenco. Inoltre, viene modificato il regime risarcitorio nel caso di deroga concessa a determinati tipi di veicoli o a determinati veicoli con targa speciale: l'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente può presentare richiesta d'indennizzo nei confronti del fondo di garanzia istituito nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. L'applicazione di questa nuova disposizione è soggetta a verifica da parte della Commissione dopo un quinquennio.
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE, che regola i limiti minimi della garanzia assicurativa obbligatoria:
nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per vittima o a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
nel caso di danni alle cose, euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

In precedenza erano previsti per i danni alle persone il limite di euro 350.000, moltiplicato per il numero delle vittime, e, per i danni alle cose, il limite di euro 100.000 per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Tuttavia,


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gli Stati membri avevano facoltà di prevedere un importo minimo di euro 500.000 per i danni alle persone, qualora vi fossero più vittime di uno stesso sinistro, ovvero, per i danni alle persone e alle cose, un importo minimo globale di euro 600.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni.
È consentito agli Stati membri di stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dal termine di recepimento, entro il quale adeguare i vigenti limiti minimi. Entro trenta mesi dal termine di recepimento, essi debbono comunque aumentare i limiti minimi ad almeno la metà dei nuovi importi.
Ogni cinque anni gli importi sono oggetto di revisione, mediante automatico adeguamento in base all'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati.
Relativamente all'organismo di risarcimento dei danni causati da veicolo non identificato o non assicurato, la nuova formulazione precisa che gli Stati membri non possono autorizzare l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.
È mantenuta la possibilità di limitare o escludere il pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo di risarcimento in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato. Tuttavia, rispetto a quest'ipotesi viene stabilito che quando l'organismo sia intervenuto per gravi danni alle persone nel medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non escludono l'indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo non è identificato. Tuttavia, essi possono prevedere una franchigia non superiore a euro 500, imputabile alla vittima che ha subìto i danni alle cose.
Si specifica altresì che i danni alle persone sono qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l'altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.
L'articolo 3 modifica la direttiva 88/357/CEE, allo scopo di permettere alle succursali delle compagnie di assicurazione di divenire rappresentanti nelle attività di assicurazione degli autoveicoli, come già avviene in altri servizi di assicurazione.
L'articolo 4 modifica la direttiva 90/232/CEE, prevedendo l'inefficacia di disposizioni di legge o clausole contrattuali che escludano un passeggero dalla copertura assicurativa quando sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro. Si dispone inoltre che l'assicurazione obbligatoria copra i danni alle persone e i danni alle cose subìti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Viene vietata l'opposizione di franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro ed è statuito il diritto di azione diretta delle persone lese nel sinistro nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro; si specifica infine la procedura per la definizione dei risarcimenti.
È stabilito che la copertura assicurativa vale per tutto il territorio dell'Unione europea, per l'intera durata del contratto, indipendentemente dalla durata di eventuali periodi di stazionamento fuori dello Stato d'immatricolazione; si disciplina altresì il caso particolare della spedizione di un veicolo da uno ad altro Stato membro. È inoltre riconosciuto al contraente il diritto di ottenere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, un'attestazione dello stato di rischio. I centri d'informazione nazionali debbono fornire le previste informazioni a tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato.


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L'articolo 5, modificando la direttiva 2000/26/CE, prescrive altresì agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni, anche rendendoli disponibili in forma elettronica presso un deposito centrale in ciascuno Stato membro, con accesso delle parti interessate su loro esplicita richiesta.
Viene infine precisato che la nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé apertura di una succursale e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento.
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto l'11 giugno 2007.
Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, esso è composto di tre articoli.
L'articolo 1 contiene modifiche al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
In particolare, il comma 1 novella l'articolo 1 del predetto Codice, recante le definizioni, modificando la definizione di Stato membro di ubicazione del rischio di cui alla lettera fff) del comma 1.
Le modifiche riguardano innanzitutto il punto 2), ove si precisa che l'ubicazione del rischio è determinata dall'immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva che con targa temporanea. Inoltre è aggiunto un punto 5), il quale prevede che Stato di ubicazione del rischio sia anche lo Stato membro di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione. Infine, è aggiunto un punto 6), il quale prevede che per Stato di ubicazione del rischio si intenda anche lo Stato membro in cui si è verificato un sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo.
Le modifiche di cui ai punti 2 e 6 corrispondono a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2005/14, mentre la modifica di cui al punto 5 corrisponde a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva.
Il comma 2 modifica l'articolo 25, comma 2, del Codice, sopprimendo il divieto per il rappresentante per la gestione dei sinistri di non svolgere per conto dell'impresa che lo ha nominato attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.
Tale abrogazione recepisce l'articolo 3 della direttiva 2005/14, il quale, a sua volta, ha abrogato tale divieto contenuto nell'articolo 12-bis, paragrafo 4, comma 4, secondo periodo, della direttiva 88/357/CEE.
Il comma 3 modifica l'articolo 125 del Codice, relativo ai veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri, inserendovi un comma 5-bis, il quale prevede che l'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata o indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Tale disposizione recepisce la modifica all'articolo 4-sexies della direttiva 90/232/CEE operata dall'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE. Secondo tale modifica, se l'impresa di assicurazioni non presenta un'offerta di indennizzo, essa deve fornire una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato.
Il comma 4, nel recepire l'articolo 2 della direttiva 2005/12/CE, modifica quasi integralmente l'articolo 128 del Codice, relativo ai importi minimi di garanzia per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Il nuovo articolo 128 prevede, al comma 1, un importo minimo di copertura pari a 5 milioni di euro per sinistro, nel caso di danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e


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pari ad 1 milione di euro per sinistro, nel caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime.
Il comma 2 del nuovo articolo 128 prevede che i relativi contratti di assicurazione debbano adeguarsi ai nuovi importi minimi entro l'11 giugno 2012.
Tuttavia il comma 5 del nuovo articolo 128 prevede che alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi debbano essere pari ad almeno la metà degli ammontari di cui al comma 1.
Il comma 3 del nuovo articolo 128 prevede l'indicizzazione automatica ogni cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2012, degli importi minimi di copertura previsti dal comma 1. L'indicizzazione è pari alla variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di 10.000 euro.
Il comma 4 dell'articolo 128 prevede che l'adeguamento di cui al comma 3 sia stabilito con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico.
Ricorda che il testo vigente dell'articolo 128 del Codice rimette ad un regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive la determinazione dei limiti minimi di copertura assicurativa obbligatoria («massimali di garanzia») riferiti a ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni. Gli importi possono essere incrementati con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica; deve essere comunque assicurato il rispetto dei limiti minimi previsti dall'ordinamento comunitario.
In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 128, i vigenti minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono determinati nei seguenti termini dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993:
a) per i veicoli del settore I (autovetture in servizio privato, autovetture da noleggio con conducente) e del settore II (autotassametri): euro 774.685,35 (lire 1.500.000.000);
b) per i veicoli del settore III (autobus): euro 2.582.284,50 (lire 5.000.000.000);
c) per i veicoli del settore IV (veicoli per trasporto di cose): euro 774.685,35 (lire 1.500.000.000);
d) per i veicoli del settore V (ciclomotori e motoveicoli ad uso privato): euro 774.685,35 (lire 1.500.000.000);
e) per i veicoli del settore VI (macchine operatrici e carrelli): euro 774.685,35 (lire 1.500.000.000);
f) per i veicoli del settore VII (macchine agricole): euro 774.685,35 (lire 1.500.000.000);
g) per i natanti ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto: euro 774.685,35 (lire 1.500.000.000);
h) per i natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone: euro 1.291.142,25 (lire 2.500.000.000);
i) per le gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti: euro 2.582.284,50 (lire 5.000.000.000).

Con la modifica recata all'articolo 128 dal comma 4, si determinerà pertanto una temporanea legificazione della materia, che dal 2017 (cinque anni dopo il 2012), attraverso il meccanismo dell'indicizzazione, tornerà ad essere determinata con atto di natura secondaria.
Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema aggiunge un comma 1-bis all'articolo 134 del Codice delle assicurazioni, relativo all'attestazione sullo stato del rischio.
Il comma 1 dell'articolo 134 citato prevede che l'ISVAP, con regolamento, determini le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in


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occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
Il nuovo comma 1-bis attribuisce ai soggetti di cui al comma 1 il diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.
La modifica recepisce quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE nel punto in cui inserisce l'articolo 4-ter alla direttiva 90/232/CEE.
Il comma 6 inserisce, al fine di recepire l'articolo 5, punto 4, della direttiva 2005/14/CE, in coda al Capo III (Risarcimento del danno) del Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) del Codice un nuovo articolo 142-bis, relativo alle informazioni sulla copertura assicurativa.
Il nuovo articolo riconosce al danneggiato il diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.
Ricorda che il Centro di informazione italiano previsto dall'articolo 154 è istituito presso l'ISVAP per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
Il comma 7 inserisce nel Codice delle assicurazioni un nuovo articolo 142-ter, concernente gli utenti della strada non motorizzati, il quale estende l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti ai danni alle persone e cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.
La disposizione recepisce l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2005/14/CE nel punto in cui inserisce un nuovo articolo 1-bis nella direttiva 90/232/CEE.
Il comma 8 modifica l'articolo 148 del Codice delle assicurazioni, concernente la procedura di risarcimento, in modo da prevedere l'obbligo di motivazione dell'offerta di risarcimento.
La modifica recepisce quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, nella parte in cui inserisce l'articolo 4-sexies, primo periodo, nella direttiva 90/232/CEE.
Il comma 9 aggiunge alla fine dell'articolo 155 del Codice, relativo all'accesso al Centro di informazione italiano, un comma 5-bis, il quale obbliga il Centro suddetto a rendere disponibili in formato elettronico i dati che il Centro è tenuto a fornire, qualora le parti interessate lo richiedano.
La modifica recepisce l'articolo 5, punto 4, della direttiva 2005/14/CE.
Ricorda che, in base al comma 1 dell'articolo 155 del Codice, i danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano, entro sette anni dalla data del sinistro: nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento.
La previsione appena richiamata si applica nei casi in cui: i danneggiati risiedono nel territorio della Repubblica; il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica; il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.


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Il comma 10 modifica i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 283 del Codice, concernente i sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica, che disciplina il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP.
Ricorda inoltre che la vigente formulazione del comma 1 dell'articolo 283 prevede che tale Fondo risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
Il comma 10 lettera a), aggiunge, attraverso l'inserimento di due nuove lettere e) ed f) nel corpo del comma 1 dell'articolo 283 del Codice, due ulteriori ipotesi di risarcimento da parte del Fondo:
e) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (articolo 1, lettera bbb)), e nel periodo di trenta giorni dall'accettazione della consegna (articolo 1, lettera fff), punto 5)), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
f) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Tali modifiche recepiscono l'articolo 1, paragrafo 1, punto 1), lettera b), e l'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE, nella parte in cui introduce l'articolo 4-bis nella direttiva 90/232/CE.
La lettera b) del comma 10 sostituisce inoltre i primi due periodi del comma 2 dell'articolo 283, estendendo, nel caso di danni occorsi in sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati, il risarcimento anche ai danni alle cose, in caso di danni gravi alla persona; qualora l'ammontare dei danni alle cose è superiore all'importo di euro cinquecento, il risarcimento spetta per la parte eccedente tale ammontare. Inoltre viene eliminata la franchigia di cinquecento euro e sono dunque resi risarcibili i danni alle cose indipentemente dal loro ammontare, nei casi di cui alle lettere b), e) ed f).
Tale modifica recepisce la raccomandazione, non avente valore cogente, contenuta nel considerando n. 13 della direttiva 2005/14/CE.
Ricorda che il vigente comma 2 dell'articolo 283, prevede al primo periodo, il risarcimento per incidente causato da veicolo non identificato soltanto relativamente ai danni alla persona (comma 1, lettera a)).
Il vigente secondo periodo del comma 2 dell'articolo 283 prevede, nel caso di danno provocato da veicolo o natante non coperto da assicurazione (comma 1, lettera b)), il risarcimento per i danni alla persona e per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento per la parte eccedente tale ammontare.
Ricorda inoltre che l'articolo 2 della direttiva 2005/14/CE, nel modificare l'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 84/5/CEE, dà facoltà agli Stati membri di limitare o escludere il pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato. Tuttavia, quando l'organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non escludono l'indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo non è identificato. Nondimeno, gli


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Stati membri possono prevedere una franchigia non superiore a 500 euro, che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose. Pertanto, l'applicazione della franchigia costituisce una scelta del legislatore italiano, che l'ha espressamente prevista come criterio di delega alla lettera c) dell'articolo 26-bis della legge n. 29 del 2006.
La lettera c) del comma 10 modifica invece il comma 4 dell'articolo 283, nel senso di prevedere che il risarcimento per i danni alle persone e alle cose, senza franchigia, è previsto anche per i due casi previsti dalle nuove lettere e) ed f) del comma 1.
I commi da 11 a 14 integrano alcuni articoli del Codice, in modo da comprendere nella loro disciplina anche le nuove lettere e) ed f) aggiunte dal comma 10 dello schema di decreto all'articolo 283, comma 1, del Codice.
In particolare:
il comma 11 integra l'articolo 286 (Liquidazione di danni a cura dell'impresa designata);
il comma 12 integra l'articolo 287 (Esercizio dell'azione di risarcimento);
il comma 13 integra l'articolo 290 (Prescrizione dell'azione);
il comma 14 integra l'articolo 292 (Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata).

Il comma 15 modifica il comma 3 dell'articolo 317 del Codice delle assicurazioni, inserendo l'articolo 125, comma 5-bis (introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello stesso schema di decreto), tra le disposizioni la cui inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro seimila.
La disposizione recepisce l'articolo 4 della direttiva 2005/14/CE, nel punto in cui aggiunge l'articolo 4-sexies alla direttiva 90/232/CEE. Tale articolo 4-sexies stabilisce, in caso di incidenti che possono essere definiti mediante il sistema degli uffici degli nazionali d'assicurazione, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2000/26/CE.
Tale ultimo articolo impone agli Stati membri di prevedere degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale la persona lesa ha presentato la sua richiesta d'indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri:
a) l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un'offerta d'indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato, ovvero
b) l'impresa di assicurazione a cui è stata indirizzata la richiesta d'indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato.

Gli Stati membri adottano norme al fine di assicurare che, qualora l'offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi.
Il comma 15 apporta inoltre un'ulteriore modifica al medesimo comma 3 dell'articolo 317 del Codice delle assicurazioni, sostituendo l'erroneo richiamo all'articolo 151, comma 5, del medesimo Codice con quello all'articolo 152, comma 5.
Rammenta che il comma 5 dell'articolo 151 prevede la facoltà per gli aventi diritto al risarcimento per sinistri avvenuti all'estero di agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità, mentre il comma 5 dell'articolo 152 prevede invece l'obbligo a carico dell'impresa di assicurazione del responsabile


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del sinistro o del suo mandatario di comunicare agli aventi diritto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, un'offerta di risarcimento motivata ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta civile del responsabile.
L'articolo 2, composto da un unico comma, prevede la clausola dell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 3 prevede l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, relativo ai minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, dalla data di applicazione dei nuovi minimi di garanzia previsti dal comma 4 dell'articolo 1 dell'atto in esame.
Si segnala che il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993 cesserebbe comunque di avere efficacia a partire dal 1o gennaio 2008, in quanto l'articolo 354 del Codice delle assicurazioni ne ha previsto espressamente l'abrogazione, facendone salva l'applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del Codice stesso nelle corrispondenti materie, e comunque non oltre il termine del 1o gennaio 2008.

Paolo DEL MESE, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI