XII Commissione - Mercoledì 26 settembre 2007


Pag. 167


ALLEGATO

Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia. (C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO ALLA PSICOTERAPIA

Art. 1.
(Diritto al trattamento psicoterapeutico).

1. Il Servizio sanitario nazionale assicura ai cittadini l'accesso ai trattamenti psicoterapeutici, nei casi in cui questi risultino utili per la salvaguardia della salute.

Art. 2.
(Modalità di accesso al trattamento psicoterapeutico).

1. Le richieste di accesso ai servizi di psicoterapia presentate dal cittadino o, in sua vece, dai servizi sociali o sanitari pubblici o accreditati sono indirizzate ai dipartimenti di salute mentale, ai servizi per le tossicodipendenze, ai servizi materno-infantili e agli altri dipartimenti delle Aziende sanitarie locali che hanno autonomia di spesa.
2. Il servizio o il dipartimento a cui perviene la richiesta di cui al comma 1 provvede alla formulazione di una diagnosi specialistica e di una valutazione di idoneità al trattamento. La diagnosi e la valutazione sono effettuate da un medico specialista in psichiatria, in neuropsichiatria infantile o in psicologia clinica o da uno psicologo specializzato in psicoterapia o in psicologia clinica, che forniscono altresì le indicazioni necessarie a definire il progetto terapeutico, il numero e i tempi delle sedute della terapia, la cui durata non può superare i 24 mesi.
3. Ai fini della diagnosi di cui al comma 2 sono considerate tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico trattabili mediante tecniche psicoterapeutiche.
4. Nel caso in cui le richieste siano accolte il trattamento psicoterapeutico viene effettuato presso i presidi della ASL o, quando la ASL non possa soddisfare rapidamente e direttamente le richieste, presso professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 o presso strutture private accreditate.
5. I costi del trattamento psicoterapeutico sono a carico della dotazione finanziaria del dipartimento di salute mentale o del servizio sanitario o sociosanitario che autorizza il trattamento psicoterapeutico e sono indicati con apposita voce nel relativo bilancio.

Art. 3.
(Elenco dei professionisti abilitati).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono l'elenco dei professionisti abilitati alla esecuzione dei trattamenti psicoterapeutici di cui all'articolo 2.
2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;


Pag. 168


b) annotazione, negli albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;
c) assenza di rapporti di lavoro dipendente del professionista con le strutture del SSN.

3. In una sezione speciale dell'elenco sono indicati i professionisti dotati dei requisiti di cui al comma 2 che siano in possesso di una adeguata e specifica formazione professionale nel settore della psicoterapia dei minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'accessibilità degli elenchi di cui al presente articolo ai servizi e dipartimenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 e agli utenti. Negli elenchi è indicato il tipo di formazione psicoterapeutica posseduto dai professionisti iscritti.

Art. 4.
(Supervisione e punteggi per l'educazione continua in medicina ECM).

1. Le supervisioni cliniche, individuali o di gruppo, effettuate da professionisti psicoterapeuti che possiedano comprovata esperienza in ambiti clinici specifici, iscritti come psicoterapeuti da almeno cinque anni negli albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi e degli odontoiatri e iscritti nell'elenco appositamente istituito dagli ordini regionali e provinciali degli psicologi e dei medici chirurghi, sono considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'educazione continua in medicina (ECM) per i professionisti iscritti a qualunque titolo nell'elenco regionale di cui all'articolo 3.
2. Il Ministro della salute disciplina con proprio decreto il punteggio ECM da attribuire alle supervisioni effettuate ai sensi del comma 1.

Art. 5.
(Costo delle prestazioni di psicoterapia).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) trattamenti psicoterapeutici prescritti singolarmente o per cicli ed effettuati presso i centri di psicoterapia accreditati e i professionisti abilitati».
2. Il nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali erogabili dal Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, indica l'importo del costo delle prestazioni che l'assistito paga direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettua il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.
2. La remunerazione e il rimborso dei costi delle prestazioni erogate dai centri di psicoterapia e dai singoli professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli ordini professionali, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le certificazioni valide ai fini dell'astensione dal lavoro relative ai pazienti in trattamento psicoterapeutico possono essere rilasciate, oltre che dai professionisti dipendenti del Servizio sanitario nazionale, anche dagli psicoterapeuti convenzionati.

Art. 6.
(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dei servizi di psicoterapia).

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dei servizi di psicoterapia sono effettuati dai soggetti che


Pag. 169

hanno accolto la richiesta di accesso ai servizi di psicoterapia.
2. Gli psicoterapeuti cui viene affidato un trattamento psicoterapeutico ai sensi della presente legge debbono documentare al servizio pubblico sanitario o sociosanitario che ha accolto la richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 2, mediante relazioni almeno semestrali, l'andamento del trattamento e la sua valutazione.
3. I servizi pubblici di cui al comma 1 esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2, al fine di verificare, controllare e valutare il trattamento psicoterapeutico eseguito.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le aziende sanitarie locali, i comuni, gli ordini professionali, le associazioni scientifiche nonché gli organismi ministeriali costituiti in materia, provvedono all'istituzione di un apposito organismo indipendente con funzioni di Osservatorio permanente sui dati relativi ai trattamenti psicoterapeutici effettuati ai sensi della presente legge. I soggetti che effettuano trattamenti psicoterapeutici sono tenuti a collaborare allo svolgimento delle attività di documentazione e di ricerca poste in essere da tale Osservatorio nel pieno rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali dei pazienti.

Art. 7.
(Formazione e tirocinio).

1. I presìdi delle ASL, i servizi sociali e psicosociali delle pubbliche amministrazioni, le strutture private accreditate o, nei casi in cui il sistema di accreditamento non sia attivo, convenzionate, che svolgono attività di tipo psicoterapeutico, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, provvedono, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio all'organizzazione dei tirocini su richiesta delle scuole di specializzazione universitaria in psicoterapia o degli istituti riconosciuti ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 e successive modificazioni, con le quali stipulano apposite convenzioni, definendo la durata oraria minima dei corsi ed il numero degli allievi. Le attività di tirocinio svolte dagli allievi delle scuole di psicoterapia sono sottoposte alla supervisione di professionisti del servizio aventi competenze in psicoterapia o dai docenti delle scuole medesime.

Art. 8.
(Equiparazione, ai fini dell'accesso al SSN, dei titoli di specializzazione in psicoterapia rilasciati dalle scuole di specializzazione universitaria e dagli istituti riconosciuti).

1. Il titolo di specializzazione in psicoterapia di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, rilasciato dalle scuole di specializzazione universitaria o dagli Istituti riconosciuti ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, sono validi ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, nonché dell'ammissione ai concorsi per l'accesso al SSN, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dai decreti del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della salute si provvede ad inserire nelle tabelle A e B allegate ai citati decreti del Ministro della sanità il titolo di specializzazione in psicoterapia e il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, tra i titoli e le discipline equipollenti per l'accesso al ruolo dirigenziale sanitario di I e II livello, tanto nell'area di Psicologia, quanto nell'area di Psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.


Pag. 170

Art. 9.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il modo in cui nell'ambito delle ASL si provvede all'attuazione delle disposizioni della presente legge, nei limiti delle risorse finanziarie e professionali complessivamente disponibili a legislazione vigente. Tali interventi debbono essere considerati infatti come integrativi o sostitutivi, parzialmente o in toto, degli altri interventi terapeutici oggi già disponibili.