Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 26 settembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo C. 2221 Lusetti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2221, in corso di esame presso la VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori;
considerato che il testo in esame regola profili riguardanti la natura giuridica dell'ente; le funzioni; la normativa applicabile alle attività di competenza dell'ente; la gestione economico-finanziaria ed i controlli; l'organizzazione;
evidenziato che la disciplina dell'organizzazione, delle funzioni e dei poteri di controllo della SIAE rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato nella parte in cui l'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera f), fa riferimento all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
rilevato in particolare che la proposta di legge qualifica la Società italiana degli autori ed editori come «ente pubblico economico»;
sottolineato che la SIAE, oltre alle funzioni ad essa attribuite dalla legge, può effettuare la gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati; e che la medesima Società, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, può promuovere studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 1, che la promozione di studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche, ivi prevista, possa avvenire anche in regime di convenzione con Regioni ed enti locali.


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ALLEGATO 2

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale. S. 1644 Governo, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 1644, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 10«sup»a«reset» Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 17 maggio 2007 alla X Commissione della Camera;
considerati gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, quali la promozione della concorrenza e lo sviluppo dei mercati e della tutela dei consumatori e degli utenti, in relazione ai quali le disposizioni del testo risultano prevalentemente connesse a profili afferenti alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevata la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del testo in esame, secondo cui le Regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, e a promuovere la diffusione di carburanti eco-compatibili e l'efficienza energetica anche nei nuovi impianti, nonché i criteri per la regolamentazione degli orari;
considerato che nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali rientra la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 6 recante misure tese a semplificare l'accesso a specifiche attività di intermediazione commerciale e di affari;
rilevato che rientrano nell'ambito della competenza concorrente Stato-Regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» le disposizioni di cui all'articolo 8 del disegno di legge, relative alla distribuzione del GPL, e quelle di cui all'articolo 15, riguardanti il riordino degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale;
considerato che l'articolo 9 pone il divieto rispetto ai nuovi affidamenti a soggetti privati dei servizi idrici al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque fino all'emanazione delle disposizioni attuative della legge 15 dicembre 2004, n. 308, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati;
valutato l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguardante la competenza concorrente Stato-Regioni in ordine alle


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«grandi reti di trasporto e di comunicazione», per quanto attiene alle disposizioni previste dagli articoli 10, 13 e 14 del disegno di legge, recanti misure, rispettivamente, in materia di servizi a terra negli aeroporti, trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale innovativo;
considerato che il nuovo comma 3-bis dell'articolo 38 della legge 1o agosto 2002 n. 166, introdotto dall'articolo 13, comma 3 del disegno di legge in esame, dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2008 i servizi ferroviari d'interesse locale sono attribuiti alla competenza delle regioni e province previa intesa con le stesse;
rilevato in particolare che l'articolo 14, comma 1, prescrive in particolare che gli enti locali, in adesione alle finalità di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni anche a favore di soggetti ed aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di trasporto innovativo;
evidenziato che il comma 3 dell'articolo 14 del testo in esame demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Citta ed autonomie locali l'individuazione delle specifiche categorie di utenti alle quali si rivolgono i servizi di trasporto pubblico locale innovativo e dei requisiti di ordine generale cui devono rispondere i prestatori dei servizi medesimi;
rilevato che il comma 3 dell'articolo 17 del testo in esame dispone che l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di normative tecniche, certificazioni di qualità, accreditamento e vigilanza del mercato, con riferimento alla commercializzazione dei prodotti, debba avvenire su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con il concerto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca e previo parere della Conferenza Stato-Regioni;
considerato che le specifiche disposizioni recanti delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, cui si riferisce in particolare l'articolo 18 del disegno di legge, impongono, ai fini dell'esercizio della delega ivi prevista, l'individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione;
evidenziato che l'articolo 27 del disegno di legge prevede che il Governo, le Regioni e gli Enti locali promuovano intese o concludano accordi affinché la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio degli enti locali sia eseguita anche in via informatica;
rilevato che le disposizioni recate dall'articolo 36 del testo in esame, che dispone la nullità della clausola di massimo scoperto, dall'articolo 39, in materia di mutui e operazioni di finanziamento, dall'articolo 40, in tema di obbligo di comunicazione sui depositi giacenti, dall'articolo 41, sulla scadenza della garanzia fideiussoria, dall'articolo 42 sui prestiti vitalizi ipotecari, dall'articolo 43, che disciplina i mezzi di pagamento, e dall'articolo 44 recante disposizioni in materia bancaria entrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione «tutela del risparmio e mercati finanziari»; preso atto altresì delle previsioni recate dagli articoli dal 47 al 52 del testo in esame, in materia di telecomunicazioni;


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rilevato che l'articolo 60 del testo dispone che il Governo e le Regioni promuovano intese o concludono accordi, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni recate dal testo in esame;
considerata la previsione di cui all'articolo 61, che dispone l'applicabilità del testo in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 60, relativo alla collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie locali, che le disposizioni recate dal testo in esame, quali in particolare quelle di cui all'articolo 24 in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa e quelle di cui all'articolo 26, recante interventi a favore delle imprese di spettacolo e di cultura, nonché di istituti culturali, non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, e si configurano quale disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni.


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ALLEGATO 3

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. S. 1517 Di Virgilio, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 1517, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 12a Commissione Igiene e sanità del Senato, recante nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 21 febbraio 2007 alla XII Commissione della Camera;
considerato che il testo reca norme tese a promuovere la diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni, a fissare criteri per l'individuazione dei luoghi nei quali se ne prescrive l'obbligatoria detenzione, nonché a disciplinare i corsi di formazione e di addestramento per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida definite tra il Ministro della Salute e le Regioni con l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
rilevato che la proposta di legge investe specifici profili relativi alla materia ordinamento civile, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 3, lettera l), della Costituzione;
considerato che il testo reca disposizioni finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riconducibili alla «tutela della salute», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;
rilevato che l'articolo 2 del testo in esame, nel regolamentare i corsi di formazione e di addestramento, prevede che le università, le organizzazioni medico-scientifiche, gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongano di una specifica rete di formazione provvedano, in collaborazione con le Regioni e le aziende sanitarie locali e ospedaliere, alla realizzazione dei predetti corsi;
considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del testo, è prevista l'istituzione, presso ogni Regione o Provincia autonoma, del registro dei soccorritori e degli istruttori di Basic Life Support Defibrillation (BLSD), in cui sono iscritti i soggetti in possesso della idonea certificazione e quelli abilitati, in base alla disciplina della Regione o della Provincia autonoma, all'insegnamento nei corsi di cui agli articoli 1 e 2 del testo in esame;
considerato che l'articolo 5 del testo stabilisce che i criteri e le condizioni in presenza dei quali è obbligatoria la detenzione e consentito l'utilizzo dei defibrillatori siano definiti, mediante lo strumento dell'intesa stipulata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute e le Regioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE