I Commissione - Resoconto di marted́ 2 ottobre 2007


Pag. 29

SEDE REFERENTE

Martedì 2 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e finanze Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 10.05

Comunicazioni del Presidente.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che l'esame del testo unificato delle proposte di legge in materia di riforme costituzionali (C. 553 e abbinate) è stato rinviato alla seduta già convocata per domani, mercoledì 3 ottobre, alle ore 9.30, anche in considerazione dell'elevato numero di emendamenti presentati, che richiedono un adeguato esame da parte dei relatori. Con riferimento all'indagine conoscitiva sulle spese attinenti al funzionamento della Repubblica e alla garanzia delle sfere di autonomia costituzionale, comunica che, in data 28 settembre 2007, il Segretario generale della Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera di risposta alla richiesta di dati sulle spese della propria amministrazione. Avverte infine che, avendo acquisito informalmente l'assenso dei rappresentanti di gruppo, avrà luogo, alle ore 12.15, l'audizione dell'associazione nazionale archivistica italiana, in relazione all'esame dello schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (Atto n. 157).

Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti.
Testo unificato C. 1593 Pedrizzi, C. 2048 De Simone, C. 2327 Mazzoni e C. 2469 Forgione.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 2 agosto sul provvedimento in esame, il rappresentante del Governo aveva segnalato un problema di copertura finanziaria, esprimendo tuttavia l'auspicio che tale problema potesse essere superato, eventualmente distribuendo l'onere complessivo dell'intervento su più anni e prevedendo quindi la corresponsione di più ratei, in luogo di una somma una tantum. Gli interventi svoltisi sul provvedimento avevano fatto presente l'opportunità che l'Esecutivo rendesse nota la propria posizione al riguardo in quanto era stata sottolineata l'importanza di porre rimedio a situazioni di ingiustificata sperequazione. Era stato fatto presente ad esempio che ai familiari dei giudici Falcone e Borsellino è stato riconosciuto il vitalizio previsto per i casi di vittime del terrorismo, mentre ai parenti degli agenti delle rispettive scorte non è stato riconosciuto, in quanto gli stessi sono considerati vittime del dovere.
Avverte pertanto che, raccogliendo l'invito formulato dalla Commissione, è presente alla seduta il sottosegretario all'economia e finanze Nicola Sartor, che invita ad intervenire.

Il sottosegretario Nicola SARTOR ribadisce l'importanza che l'Esecutivo attribuisce al provvedimento in esame. Al riguardo fa presente che all'interno del decreto-legge in materia finanziaria, approvato lo scorso venerdì 28 settembre dal Consiglio dei ministri, è contenuto uno stanziamento di 170 milioni di euro a favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata, riconosciute alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso. Le misure si estendono ai familiari superstiti,
In proposito evidenzia come si tratta di un intervento parziale, non ancora sufficiente a garantire una integrale estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e ai loro superstiti dei benefici


Pag. 30

riconosciuti alle vittime del terrorismo. Peraltro, il Governo si riserva di prevedere in futuro ulteriori interventi.

Marco BOATO (Verdi) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Esecutivo siano volte a coprire eventi verificatisi a partire da una data iniziale prestabilita.

Il sottosegretario Nicola SARTOR si riserva di approfondire la questione sollevata dal deputato Boato, dichiarandosi tuttavia disponibile a prevedere anche altre forme di copertura, qualora ciò si rendesse necessario sulla base del seguito dell'esame del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, al fine di dare luogo ad una corretta quantificazione degli òneri recati dal provvedimento in esame, ritiene essenziale chiarire quale sia il termine iniziale a cui debba riferirsi l'operatività del provvedimento stesso. Sottolinea inoltre che la disposizione illustrata dal rappresentante del Governo si limita a garantire alle categorie interessate solo le speciali elargizioni previste dalla legislazione vigente. Alla luce di ciò, chiede al Governo se i fondi stanziati, qualora risultassero più che sufficienti a dare copertura finanziaria alle speciali elargizioni, possano essere utilizzati, per la parte residua, al fine di garantire ai beneficiari anche il riconoscimento dell'assegno vitalizio.

Il sottosegretario Nicola SARTOR si riserva di valutare l'opportunità di prevedere, in un secondo momento, adeguati stanziamenti di fondi volti ad assicurare l'attribuzione di un assegno vitalizio alle categorie di persone interessate. In attesa di tali interventi, si potrebbe valutare se impiegare gli eventuali stanziamenti eccedenti ai fini dell'estensione dei benefici anche a favore dei soggetti che acquistassero il diritto al beneficio in data successiva a quella prevista dalla disposizione del decreto-legge o al fine di avviare l'intervento di attribuzione agli aventi diritto dell'assegno vitalizio.

Marco BOATO (Verdi) ricorda che, dopo l'attentato al contingente militare italiano di Nassiriya nel 2003, fu approvata la legge n. 206 del 2004, volta ad estendere la tutela prevista a favore delle vittime italiane per fatti di terrorismo accaduti in Italia a partire dal 1961, anche alle vittime italiane per fatti di terrorismo verificatisi all'estero a partire dal 2003, restando pertanto privi di tutela, per ragioni verosimilmente di natura finanziaria, le vittime italiane per fatti di terrorismo verificatisi all'estero tra il 1961 ed il 2003. Sul finire della scorsa legislatura, la deputata Mazzoni presentò una proposta di legge volta a sanare questa disparità di trattamento, che tuttavia non concluse il proprio iter, mentre fu approvata la proposta di legge, da lui stesso presentata, volta ad assicurare benefici economici ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961, che diventò la legge 20 febbraio 2006, n. 91. All'inizio di questa legislatura, il deputato Mazzoni ha presentato la proposta di legge C. 616, recante «Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci per le vittime del terrorismo», volta ad assicurare benefici economici in favore delle vittime del terrorismo, anche agli eventi accaduti all'estero a partire dal 1961. Questo provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, si trova ora all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. Nel corso dell'esame, tuttavia, da parte del Governo sono stati espressi dubbi sulla copertura finanziaria del provvedimento ed il relativo iter è stato sospeso.
Anche in considerazione della notevole attenzione riposta dall'opinione pubblica su tale provvedimento, il Governo potrebbe valutare, in occasione dell'imminente manovra di bilancio, l'opportunità di stanziare adeguati fondi volti a sanare le disparità esistenti.

Erminia MAZZONI (UDC), dopo avere apprezzato la puntuale ricostruzione fatta


Pag. 31

dal deputato Boato, dichiara di condividere la necessità che si ponga tempestivo rimedio rispetto alle evidenti situazioni di sperequazione tra le persone vittime di fatti terroristici in momenti diversi, dovute soprattutto al disordine legislativo presente nell'ordinamento giuridico sulla materia. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di eventuali interventi.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, fa presente che la finalità del provvedimento in esame riveste una portata più ampia, essendo esso volto a prevedere l'estensione di tutti i benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti. Ritiene pertanto che sarebbe opportuna una previa verifica dei beneficiari che potrebbero essere potenzialmente interessati e, valutato il complessivo ònere finanziario richiesto, definire le misure concrete.

Jole SANTELLI (FI), relatore, fa presente che, nel corso della passata legislatura, era stato costituito, in seno al Ministero dell'interno, un apposito organismo che aveva approfondito la complessiva questione in discussione, giungendo anche a quantificare il complessivo ònere finanziario richiesto per l'adozione dei benefici a vantaggio delle vittime del dovere e della criminalità organizzata.
Ricorda inoltre che di recente il Governo, nell'ambito di un incontro con i sindacati stessi, si è impegnato a garantire adeguati benefici alle vittime del dovere nell'ambito del Patto per la sicurezza.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che la legge 28 novembre 2005, n. 246, di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, all'articolo 3, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace.

Il sottosegretario Nicola SARTOR fa presente che l'incontro a cui ha fatto riferimento il deputato Santelli era volto esclusivamente ad illustrare ai sindacati i contenuti della manovra finanziaria. L'impegno assunto nei confronti delle vittime del dovere è stato tradotto nella norma contenuta nel decreto-legge in materia finanziaria, approvato lo scorso venerdì 28 settembre dal Consiglio dei ministri che, come da lui già illustrato, contiene uno stanziamento di 170 milioni di euro a favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita le relatrici del provvedimento in esame a verificare la relazione tecnica trasmessa dal Governo e, sulla base di essa, a valutare le opportune misure da intraprendere anche sulla base della norma in favore delle vittime del dovere contenuta nel decreto-legge illustrata dal rappresentante del Governo, tenendo altresì conto dell'esigenza di indicare un termine da cui far decorrere l'efficacia del provvedimento stesso. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
C. 2808 Gozi.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco RUSSO (RC-SE), relatore, introduce l'esame chiarendo innanzitutto che lo scopo del provvedimento è di rivedere le competenze del cosiddetto «Comitato Schengen», ossia del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività


Pag. 32

di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, aggiornandole alla luce del mutato quadro normativo e politico europeo: la revisione consisterebbe nel sopprimere le competenze del Comitato che non hanno più ragion d'essere e nell'attribuirne altre, più consone al nuovo contesto europeo. Più precisamente, il Comitato assumerebbe una specifica competenza in materia di immigrazione, che non sarebbe però una competenza ad intervenire sulla delicatissima disciplina dell'immigrazione o sulle relative politiche, bensì a monitorare le questioni dell'immigrazione, così da poter stimolare su di esse un dibattito politico informato e completo, in una prospettiva nazionale ed europea, e da poter assicurare al Parlamento una effettiva partecipazione alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario in materia di immigrazione e asilo: in questo modo, quindi, a suo avviso, il Parlamento si doterebbe di uno strumento conoscitivo utile e importante su un fenomeno complesso come quello dell'immigrazione e sull'altrettanto complesso intreccio delle iniziative comunitarie e nazionali sulla materia.
Ciò premesso, si sofferma sull'evoluzione del quadro normativo europeo che ha reso inattuali e superate le competenze originarie del Comitato Schengen, ricordando come, negli anni ottanta, dopo un ampio dibattito circa l'opportunità di creare spazi di libera circolazione delle persone all'interno degli Stati europei, Belgio, Francia, Germania federale, Lussemburgo e Olanda avessero firmato, il 14 giugno 1985, a Schengen, un accordo per la creazione, entro il 1o gennaio 1990, di uno spazio comune mediante la progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere sia delle merci sia delle persone. La soppressione dei controlli doveva essere accompagnata da misure di compensazione, soprattutto in materia di sicurezza, attraverso una collaborazione nei campi della giustizia, della polizia e dell'immigrazione. Fu pertanto necessaria una Convenzione di applicazione che individuasse le modalità della soppressione del controllo delle persone: tale convenzione, firmata il 19 giugno 1990 a Schengen, prevedeva un organo esecutivo, denominato appunto Comitato esecutivo, competente, tra l'altro, all'adozione di decisioni attuative degli accordi di Schengen, i quali, in estrema sintesi, prevedevano la soppressione dei controlli effettuati alle frontiere interne dei Paesi contraenti, previo rafforzamento di quelli operati alle frontiere esterne; misure finalizzate al reciproco riconoscimento dei visti rilasciati; forme di cooperazione giudiziaria e di pubblica sicurezza; la possibilità di definire norme comuni in materia di armi, stupefacenti, immigrazione e diritto di asilo, regime giuridico dei dati informatizzati.
Ricorda che all'Accordo di Schengen e alla relativa Convenzione aderirono successivamente anche l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia e la Svezia. Per quanto riguarda l'Italia, la legge n. 388 del 1993, di ratifica dell'accordo di Schengen e della relativa convenzione di applicazione, prevede, accanto alle disposizioni immediatamente attuative dei due trattati, l'istituzione di un Comitato parlamentare, composto da 10 deputati e 10 senatori, nominati dai Presidenti di ciascuna Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione. In particolare, il Comitato esamina i progetti di decisione vincolanti per l'Italia pendenti innanzi al Comitato esecutivo, esprimendo su di essi un parere vincolante.
Fa presente che tali attribuzioni hanno consentito al Parlamento, per il tramite del Comitato Schengen, di intervenire, oltre che con una funzione di controllo, anche con una funzione di indirizzo politico nei processi decisionali legati alla materia Schengen che riguardavano espressamente l'Italia: infatti dal 20 marzo del 1997, data in cui si è costituito il Comitato, sino al 1o maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che, come dirà, incorpora l'acquis di Schengen nel quadro giuridico comunitario e dell'Unione europea, vengono


Pag. 33

espressi 66 pareri, di cui 57 favorevoli, 7 favorevoli con osservazioni e 2 contrari. Il Comitato ha fatto altresì ricorso a documenti finalizzati ad esporre considerazioni al Governo o a promuovere iniziative dell'Italia nelle materie collegate allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Comitato ha approvato inoltre due risoluzioni, la prima relativa all'inserimento nel sistema informativo SIS dei dati dei minori a rischio di scomparsa e la seconda relativa all'armonizzazione delle politiche nazionali dei Paesi Schengen in materia di visti.
Ricorda poi che, nel 1999, con il Trattato di Amsterdam, il pacchetto di misure di Schengen è stato inserito all'interno del Trattato sull'Unione europea: l'acquis di Schengen ha pertanto cessato di essere materia di cooperazione intergovernativa per essere incorporato nel quadro giuridico comunitario e dell'Unione europea. Per la prima volta, inoltre, libertà di circolazione delle persone, visti, asilo, immigrazione e frontiere nonché cooperazione giudiziaria in materia civile sono diventate materie comunitarie, passando al primo pilastro, regolato dal diritto comunitario: su tali materie, quindi, il ruolo dei Governi nazionali si riduce a vantaggio delle istituzioni comunitarie, che agiscono con gli strumenti giuridici comunitari: direttiva, regolamento e decisione. Il Trattato di Amsterdam ha previsto quindi l'abolizione del Comitato esecutivo Schengen, sostituito dal Consiglio che, allo scopo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, diviene competente per l'adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone, nonché di ulteriori misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi. Il processo appena descritto ha come conseguenza la scissione tra le cosiddette basi giuridiche e tra le materie dell'area Schengen: una base giuridica è rappresentata dal Trattato dell'Unione europea, in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia; un'altra è rappresentata dal Trattato sulla Comunità europea, in materia di visti, immigrazione, asilo e cooperazione giudiziaria civile. Tuttavia, pur essendo dinanzi a pilastri o a basi giuridiche diverse, la considerazione dei profili UE e CE contenuta nel trattato di Amsterdam e nei suoi sviluppi, prevede una connotazione comune individuabile nella costruzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e giustizia.
Osserva quindi che, nonostante tale evoluzione del quadro normativo europeo, che, come detto, ha visto la soppressione del Comitato esecutivo degli accordi di Schengen, non c'è stata una ridefinizione del ruolo del Comitato parlamentare Schengen. La legge italiana di ratifica del Trattato di Amsterdam non ha infatti dato alcuna indicazione circa la permanenza o la cessazione dei poteri consultivi attribuiti al Comitato Schengen dalla legge istitutiva, neanche in relazione ad alcuni dispositivi del sistema Schengen ai quali ancora si applica la cooperazione intergovernativa, quale il Sistema d'Informazione Schengen (SIS). Al riguardo segnala, incidentalmente, l'importanza del Sistema d'informazione Schengen, sia nella sua forma originaria (SIS I), sia in quella nuova (SIS II), che dovrebbe essere attivata a dicembre 2008. Ricorda che il SIS è un importante sistema d'informazione condiviso dalle autorità degli Stati membri al fine di rafforzare il controllo dell'ordine pubblico e della sicurezza a bilanciamento dell'istituzione di uno spazio senza controlli alle frontiere interne.
Ricorda poi che al Comitato sono state successivamente attribuite alcune ulteriori competenze, che ne hanno in parte modificato l'originaria natura. In particolare, la legge n. 93 del 1998, nel ratificare la Convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, ha attribuito al Comitato Schengen funzioni di vigilanza sull'Unità nazionale Europol: in conseguenza di ciò il Comitato ha assunto la denominazione di Comitato Parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol. A sua volta, la legge n. 189 del 2002, cosiddetta Bossi-Fini, ha assegnato al Comitato


Pag. 34

Schengen funzioni di vigilanza e controllo sulla concreta attuazione della normativa sull'immigrazione e l'asilo e sugli accordi internazionali in materia ed ha inoltre previsto che il Governo presenti una relazione annuale al Comitato e che quest'ultimo riferisca alle Camere sulla propria attività.
Si sofferma quindi sulla proposta di legge in esame, la quale intende appunto aggiornare le competenze del Comitato Schengen alla luce dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo europeo. Rileva quindi che la proposta conferma, in primo luogo, le competenze già previste in capo al Comitato, vale a dire quelle residuali relative al controllo dell'attuazione e del funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, quelle relative alla vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL e quelle di indirizzo, controllo e vigilanza in materia di immigrazione e asilo, disponendo nel contempo l'abrogazione delle norme ormai superate per l'evoluzione del quadro giuridico comunitario e dell'Unione europea, ed in particolare di quella che prevede il parere vincolante del Comitato Schengen sui progetti di decisione vincolanti per l'Italia pendenti dinanzi al Comitato esecutivo, che è stato soppresso. In secondo luogo, la proposta rende più esplicite e puntuali le funzioni del Comitato in materia di immigrazione, collegandole alla prospettiva europea di progressiva istituzione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia. Da una parte, infatti, si prevede che i compiti di indirizzo, controllo e vigilanza riguardino, oltre che, come già oggi previsto, l'attuazione della legislazione italiana e degli accordi internazionali sull'immigrazione e l'asilo, anche l'attuazione delle previsioni del Titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea, vale a dire quelle in materia di visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone. Dall'altra parte si prevede, innovando rispetto ad oggi, che il Comitato possa esercitare una funzione di indirizzo al Governo in materia di immigrazione, oltre a poter presentare relazioni alle Camere, senza l'attuale obbligo di cadenza annuale. Per effetto di tale revisione delle competenze, il Comitato assumerebbe la denominazione di Comitato parlamentare in materia di immigrazione.
In conclusione, rileva che l'attribuzione di uno specifico potere di indirizzo ad un organo parlamentare specializzato in materia di immigrazione permetterebbe di superare, sulle delicatissime questioni dell'immigrazione, che rivestono in prospettiva europea un'importanza sempre crescente, l'attuale problema della mancanza di un pronunciamento parlamentare nella fase ascendente della decisione comunitaria, anche a causa della frammentazione delle competenze tra più commissioni permanenti di entrambi i rami del Parlamento. Segnala, da ultimo e incidentalmente, che la legge del 1993 istitutiva del Comitato Schengen ha previsto che esso abbia un presidente ed un vicepresidente, ma non un segretario: nella XIII legislatura, però, la composizione dell'ufficio di presidenza del Comitato è stata integrata con l'elezione di un segretario. A questo riguardo esprime l'avviso che la presenza di un segretario di presidenza non sia indispensabile e sottolinea, anche nell'ottica del contenimento dei costi della politica, l'esigenza che l'istituzione di ulteriori organi parlamentari, diversi dalle Commissioni permanenti, non diventi l'occasione per attribuire incarichi ai membri del Parlamento.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che la figura del segretario di presidenza è funzionale alle verifiche in sede di votazione. Nel merito del provvedimento, esprime alcune perplessità, sotto il profilo di costituzionalità, in relazione alla ipotesi di attribuire al Comitato parlamentare uno specifico potere di indirizzo al Governo. Fa presente infatti che in questo modo verrebbe invasa una competenza che spetta, in ciascun ramo del Parlamento, alle Commissioni permanenti competenti per materia e all'Assemblea. Osserva inoltre che il Comitato è un organo che, per la ristrettezza della sua composizione, non assicura necessariamente la


Pag. 35

presenza di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento.

Franco RUSSO (RC-SE), relatore, ritiene che le funzioni di segretario nelle votazioni possano essere svolte anche dal vicepresidente. Quanto alla questione di costituzionalità sollevata dal presidente, si dice d'accordo ad avviare una riflessione di approfondimento, facendo peraltro presente che le funzioni di indirizzo in materia di immigrazione sono già previste in capo al Comitato, assieme a quelle di vigilanza, dall'attuale articolo 37 della legge n. 189 del 2002.

Marco BOATO (Verdi), dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia relazione ed aver premesso di non avere alcuna pregiudiziale contrarietà al provvedimento, che peraltro è sottoscritto da tutte le forze politiche rappresentate nell'attuale Comitato, rileva che l'attuale articolo 37 della legge n. 189 del 2007 si limita a prevedere, genericamente, «compiti di indirizzo e vigilanza» in capo al Comitato nelle materie già indicate dal relatore, laddove la proposta di legge in esame prevede, innovando, che il Comitato, oltre a tali compiti di indirizzo, possa esercitare una funzione di indirizzo nei riguardi del Governo. Nota quindi che questo elemento dell'indirizzo al Governo rappresenta una novità della proposta di legge. Premesso quindi che l'esame della proposta di legge potrebbe costituire l'occasione per una riflessione complessiva sulle articolazioni interne delle Camere, osserva che sarebbe più corretto prevedere un comitato all'interno della Commissione affari costituzionali, specializzato sulle materie dell'immigrazione, il quale proponga eventualmente alla Commissione l'adozione di atti di indirizzo al Governo o relazioni all'Assemblea. Diversamente, esprime il timore che un Comitato parlamentare composto da deputati e senatori finisca col configurarsi come un organo intermedio tra le due Camere, espropriando queste ultime di una funzione che spetta loro per Costituzione. Rileva peraltro che della questione i presentatori della proposta di legge hanno avuto contezza, in quanto nella relazione fanno riferimento alla necessità di non incidere le competenze normative e consultive delle Commissioni permanenti e di prevedere quindi forme di raccordo tra esse e il Comitato, delle quali peraltro non v'è traccia nell'articolato. A suo avviso, tuttavia, l'attribuzione al Comitato di un potere di indirizzo al Governo su una materia di competenza della I Commissione inciderebbe fortemente su di essa, tanto più che si tratta di una materia la cui importanza e complessità sono crescenti.

Jole SANTELLI (FI) ritiene che la proposta di legge in esame possa costituire l'occasione per riflettere su un problema che effettivamente si pone. Fa presente che, su materie della massima rilevanza, come quelle della sicurezza e della giustizia, il Governo si trova spesso a dover assumere in sede europea una posizione senza aver prima potuto acquisire al riguardo l'orientamento del Parlamento. Sarebbe pertanto necessario definire strumenti procedurali e normativi che consentano alle Camere un effettivo intervento nella fase ascendente delle decisioni di livello europeo, soprattutto nelle materie non comunitarie del terzo pilastro, che sono della massima importanza, vale a dire quelle della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Propone pertanto che la questione sia affrontata dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera e del Senato, in modo da individuare una soluzione condivisa per stabilire una interlocuzione col Governo per quanto riguarda, in particolare, la fase ascendente delle decisioni sulle materie del terzo pilastro. Invita inoltre il relatore a valutare se le competenze del Comitato in relazione ad Europol non debbano essere ampliate a comprendere Eurojust, che è strettamente collegato ad Europol.

Roberto COTA (LNP), premesso di essere tra i sottoscrittori della proposta di legge in esame, anche in quanto componente del Comitato Schengen, esprime


Pag. 36

l'avviso che, data la complessità e delicatezza della materia dell'immigrazione, sia giusto ed opportuno prevedere un organo parlamentare specializzato che possa affrontarla in tutte le sue implicazioni. Fa del resto presente che non si tratta di istituire un organo nuovo, bensì di razionalizzare le competenze di un organo già esistente e funzionante.

Graziella MASCIA (RC-SE) condivide i dubbi di costituzionalità espressi dal presidente. Ritiene inoltre che l'ipotesi di deferire le questioni dell'immigrazione ad un organo specializzato debba essere valutata con la massima prudenza.

Sandro GOZI (Ulivo) chiarisce che la proposta di legge in esame, della quale è primo firmatario, non intende espandere le competenze del Comitato da lui presieduto né incidere su quelle delle Commissioni permanenti, bensì solo prendere atto del mutamento intervenuto nel quadro normativo comunitario dopo l'istituzione del Comitato Schengen. Fa presente che dal 1993 ad oggi si è venuta a creare, nell'ambito delle attività europee, una sorta di zona d'ombra che sfugge al controllo sia dei Parlamenti nazionali che del Parlamento europeo. In particolare, osserva che la materia dell'immigrazione coinvolge oggi la competenza di più commissioni permanenti, sotto diversi profili, e che manca però una sede unitaria di raccordo e di confronto.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che non è in discussione l'utilità di una sede di confronto unitaria sulle questioni dell'immigrazione, bensì il punto se il Comitato possa esercitare una funzione di indirizzo politico. Ribadisce che, a suo avviso, si tratta di una funzione che la Costituzione riserva alle Camere.

Sandro GOZI (Ulivo) fa presente che la funzione di indirizzo è già prevista nell'attuale articolo 37 della legge n. 189 del 2002.

Luciano VIOLANTE, presidente, rileva che, nella norma citata dal deputato Gozi, si parla genericamente di compiti di indirizzo, che devono intendersi nei confronti delle Assemblee, mentre la novella all'articolo proposta dal provvedimento innova stabilendo in capo al Comitato una funzione di indirizzo al Governo. Ribadisce che la funzione di indirizzo spetta all'organo che rappresenta ed esercita la sovranità nazionale.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) condivide le perplessità espresse dal presidente, notando altresì che la stessa Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi definisce indirizzi non nei confronti del Governo, ma della società pubblica.

Marco BOATO (Verdi) si chiede se non sarebbe più opportuno, dal punto di vista sistematico, collocare la revisione dell'articolo 37 della legge n. 189 del 2002 nel provvedimento di delega al Governo per la riforma della disciplina dell'immigrazione, attualmente all'esame della Commissione (C. 2976).

Franco RUSSO (RC-SE), relatore, rileva che il dibattito ha confermato la complessità del provvedimento, dovuta al fatto che esso affronta, sia pure indirettamente, le delicate questioni dell'immigrazione. Si dice poi d'accordo con il deputato Santelli sul fatto che occorre un maggior controllo parlamentare sull'azione delle istituzioni comunitarie e del Governo nazionale in sede europea, nella fase della formazione della decisione, tanto più che le decisioni assunte a livello europeo incidono ormai sui diritti fondamentali dei cittadini e sulla materia penale. Non condivide invece la proposta del deputato Boato di inserire la revisione delle competenze del Comitato parlamentare nella delega al Governo per la riforma della normativa sull'immigrazione, in quanto la costituzione di Comitati costituisce materia naturalmente riservata all'autonomia del Parlamento. In conclusione, chiede alla presidenza di poter disporre di un certo margine di tempo per poter approfondire le questioni emerse nella seduta odierna.


Pag. 37

Luciano VIOLANTE, presidente, premesso di essere d'accordo sull'opportunità prevedere un sistema di indirizzo parlamentare realmente efficace sulla fase ascendente delle decisioni comunitarie, invita il relatore a riflettere anche sull'ipotesi prospettata dalla deputata Santelli in relazione ad Eurojust. Quanto al raccordo tra il Comitato per l'immigrazione e le commissioni permanenti, ipotizza che si potrebbe prevedere che il Comitato segnali alle Presidenze delle Camere le questioni che ritiene rilevanti e sulle quali reputa necessario la formulazione di atti di indirizzo politico al Governo, di modo che i Presidenti delle Camere possano poi deferire le questioni alle Commissioni permanenti interessate. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
C. 519 cost. d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che è pervenuto il parere del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sulle proposte di legge costituzionale C. 840, C. 1166 e C. 1816, abbinate alla proposta C. 508, di iniziativa dello stesso consiglio regionale. Nessuno chiedendo di intervenire, si riserva di presentare alla Commissione una proposta di testo unificato che tenga conto delle osservazioni che già sono emerse nel corso dell'esame e delle quali ricorda di avere discusso informalmente con i presidenti dei gruppi del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Si tratta, in particolare, del valore normativo da conferire al preambolo; della riproduzione, nel testo dello Statuto, di disposizioni già contenute nella Costituzione ed, infine, della procedura di modifica dello Statuto stesso, tenendo conto del fatto che la Commissione ha già esaminato in sede referente il provvedimento volto a disciplinare proprio le procedure di modifica degli Statuti delle regioni a Statuto speciale (C. 203 ed abb.). Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE, indi del vicepresidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale e di politiche antidroga.
Atto n. 148.
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, illustra lo schema in esame, evidenziando in particolare che esso contiene disposizioni concernenti la ricognizione di strutture, e relative risorse finanziarie, umane e strumentali, trasferite dalla Presidenza del Consiglio al Ministero della solidarietà sociale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 181 del 2006. Tale decreto-legge ha operato un ampio riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, nell'ambito del quale il menzionato comma 6 ha attribuito al Ministero della solidarietà sociale, di nuova istituzione, il coordinamento delle


Pag. 38

politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. È di conseguenza soppresso, con l'abrogazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999, il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga istituito presso la Presidenza del Consiglio, mentre l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze è trasferito al Ministero della solidarietà sociale.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale.
Atto n. 156.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, illustra il contenuto dello schema in esame, volto a definire l'assetto organizzativo del Ministro del commercio internazionale, istituito nell'ambito del riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, disposta dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. Al Ministero sono state assegnate le competenze in materia di commercio internazionale, già attribuite al Ministero delle attività produttive. Osserva quindi che il provvedimento si compone di 9 articoli. Gli articoli 1 e 2 si riferiscono alla organizzazione del nuovo Ministero e alla sua articolazione in quattro direzioni generali; gli articoli da 3 a 6 definiscono le competenze, rispettivamente, delle direzioni generali per la politica commerciale, per le politiche di internazionalizzazione, per la promozione degli scambi e per gli affari generali. L'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale. L'articolo 8 rinvia ad una tabella allegata allo schema relativa alla rideterminazione delle dotazioni organiche prevista dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). L'articolo 9, infine, recante disposizioni finali, abroga il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2001 di organizzazione del Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti aventi ad oggetto le funzioni trasferite.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente che sullo schema in esame la Commissione deve attendere, prima dell'espressione del proprio parere, che la Commissione bilancio formuli i rilievi prescritti. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Atto n. 157.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, illustra il contenuto dello schema in esame, volto a definire l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Al riguardo fa presente che elementi per la elaborazione della proposta di parere potranno emergere dalla imminente audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale archivistica italiana.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che l'audizione dei rappresentanti dell'associazione nazionale archivistica italiana avrà luogo alle ore 12.15 di oggi, martedì 2 ottobre 2007. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.


Pag. 39

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 ottobre 2007.

Audizione dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, in relazione all'esame dello schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (Atto n. 157).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 13.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 147/2007: Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.
(Emendamenti C. 3025-A Governo).
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, rileva che l'emendamento delle Commissioni 2.102 non presenta profili di incostituzionalità con riferimento al riparto di competenza legislativa sancito dall'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione.
(Emendamenti C. 2272-ter-A Governo).
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili di incostituzionalità con riferimento al riparto di competenza legislativa sancito dall'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
C. 2861 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Riccardo MARONE, presidente, considerato che il relatore designato, deputato Frias, ha comunicato che non potrà prendere parte alla seduta, invita il deputato Naccarato ad assumere la funzione di relatore.

Alessandro NACCARATO (Ulivo), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Rilevato, quindi, che esso non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Marco BOATO (Verdi), nel preannunciare il proprio voto favorevole, auspica una rapida conclusione dell'iter del provvedimento da parte della Commissione di merito, soprattutto in considerazione del periodo trascorso dalla sottoscrizione dell'accordo. Conclude ricordando che, nella scorsa legislatura, l'esame del provvedimento era stato ostacolato dalla maggioranza di allora.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.