V Commissione - Resoconto di marted́ 2 ottobre 2007


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU
ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 12.10.


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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/40/CE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) durante il lavoro.
Atto n. 125.
(Rilievi alle Commissione XI e XII).
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2007.

Il sottosegretario Mario LETTIERI avverte che il Governo ha provveduto a trasmettere il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui dalle attività innovative previste dallo schema di decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto integrative di una più complesse attività di controllo previste a legislazione vigente e già svolte dalle amministrazioni competenti;
preso atto del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. All'attuazione del titolo V-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dal presente decreto, le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2007 - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri e per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i princìpi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.
Atto n. 133.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2007.

Lino DUILIO, presidente, avverte che è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate, rileva che l'articolo 5 non presenta profili problematici di carattere finanziario, trattandosi di adempimenti amministrativi che rivestono carattere di ordinarietà,


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per i quali, tra l'altro, è prevista apposita clausola di neutralità finanziaria, correttamente formulata. Per quanto concerne poi l'idoneità del sistema tariffario previsto dagli articoli 15 e 16 a finanziare le attività ispettive, rileva che tali tariffe vanno individuate con il criterio della copertura dei costi delle prestazioni. Per quanto sopra, le spese devono pertanto costituire parametro di riferimento per la determinazione delle tariffe, al fine di consentire lo svolgimento delle attività sottostanti. Ciò vale anche per quanto riguarda gli articoli 18 e 19. Con riferimento poi alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 18, conferma che la formulazione della norma deve essere ritenuta esaustiva per evitare effetti finanziari in sede di applicazione. Concorda infine con l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni di cui agli articoli 40 e 43. A tale proposito rileva che l'articolo finale del decreto potrebbe essere riformulato prevedendo che dall'attuazione del decreto medesimo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i soggetti interessati provvedano agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sopprimendo conseguentemente l'articolo 40.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i princìpi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (atto n. 133);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui all'attuazione delle disposizioni dello schema di decreto si potrà far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
rilevata l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza di cui all'articolo 43 e di ricomprenderne il contenuto nell'ambito di quella già prevista all'articolo 40;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che all'attuazione delle eventuali integrazioni al testo del decreto prospettate nel parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si faccia fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente;
e con la seguente condizione:
all'articolo 40 sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le Amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente decreto non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi.
Atto n. 138.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).


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La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2007.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, ad integrazione dei chiarimenti forniti nella precedente seduta, rileva che le operazioni disciplinate dalla direttiva e recepite tel quel nell'ordinamento nazionale sono caratterizzate dal principio del tax deferral. In base a tale principio, la tassazione che lo Stato membro avrebbe eventualmente diritto di attuare su una certa operazione viene, per così dire, «impedita» dalla direttiva per favorire il processo di ristrutturazione intracomunitaria delle aziende. Allo stesso tempo, tuttavia, la direttiva non pregiudica in nulla gli interessi finanziari dello Stato «impedito», poiché garantisce a tale Stato di effettuare il prelievo in caso di successivo realizzo dei beni trasferiti in neutralità. La corretta interpretazione di tali regole, dunque, comporta l'inesistenza in generale di perdite di gettito per l'erario, che invece dovrebbero essere stimate se si trattasse di un regime di esenzione definitivo sulle plusvalenze latenti. D'altra parte, la stessa direttiva subordina il regime di tax deferral proprio alla circostanza che lo Stato «impedito» conservi la possibilità successiva di acquisire a tassazione i plusvalori latenti sottoforma di plusvalenze realizzate o di minori ammortamenti. Quanto alla osservazione concernente le perdite della stabile organizzazione, lo schema di attuazione della direttiva non fa che attuare una regola già pienamente operante nel caso di cessione dello stabile: quando infatti un soggetto italiano vende un'azienda detenuta all'estero scatta la tassazione ordinaria sulla plusvalenza e nessun dubbio esiste sul diritto del contribuente a utilizzare le perdite fiscali, generatesi in precedenza, in abbattimento della plusvalenza da acquisire a tassazione. Le disposizioni introdotte con lo schema di decreto attuativo, pertanto, non fanno altro che estendere tale regola al trasferimento della sede all'estero: dato che questa operazione viene ad essere assimilata, negli effetti sostanziali, ad una sorta di realizzo virtuale delle aziende estere detenute dalla società che si trasferisce. In breve, le norme del decreto assegnano al trasferimento di sede all'estero lo stesso trattamento riservato a una società italiana che senza trasferire la sede sociale e la residenza fiscale vende o conferisce una sua stabile organizzazione a un'altra società comunitaria.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi (atto n. 138);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
allo stato, non è ascritto in bilancio alcun gettito riferibile specificamente alle società europee e alle società cooperative europee;
le operazioni oggetto della direttiva sono caratterizzate dal principio cosiddetto tax deferral, che non esclude l'eventualità di una successiva tassazione dei plusvalori latenti;
con il decreto in oggetto si attribuisce al trasferimento di sede all'estero lo stesso trattamento riservato ad una società italiana che, senza trasferire la sede sociale e la residenza fiscale, vende o conferisceuna sua stabile organizzazione ad un'altra società comunitaria;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».


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La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Atto n. 134.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2007.

Lino DUILIO, presidente, avverte che è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, rileva che la disposizione dell'articolo 24-bis, nel riferirsi all'articolo 11, intende confermare il principio, già presente nell'ordinamento, che gli oneri delle misure compensative (tirocinio di adattamento e prova attitudinale) sono posti a carico dei soggetti interessati. Ciò premesso, ritiene che, per motivi di completezza, il riferimento agli articoli 11 e 12 della disposizione in esame, sia correttamente sostituito dal riferimento all'articolo 23. Comunica quindi che la disposizione dell'articolo 35 non risulta innovativa, in quanto la materia in questione è già interamente disciplinata dalla legislazione vigente. Fornisce quindi assicurazioni in ordine all'effettività della clausola di invarianza di cui all'articolo 60. Comunica in fine che il Ministero della giustizia ha fatto pervenire alcune proposte di integrazione al testo del decreto.

Lino DUILIO, presidente, rileva che tali proposte di integrazione possono essere più utilmente esaminate dalla Commissione di merito, a meno che non abbiano riflessi finanziari. Formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (atto n. 134);
preso atto della conferma fornita dal Governo circa l'effettività della clausola di invarianza di cui all'articolo 60;
preso atto del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Atto n. 130.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 26 settembre 2007.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata nella precedente seduta, in ordine ai rilievi formulati dalla Commissione con riferimento all'articolo 8, fa preliminarmente presente che gli oneri derivanti dal provvedimento hanno carattere permanente. Con riferimento dunque al rilievo circa la mancata coerenza temporale tra la predetta permanenza dell'onere finanziario derivante dalla norma e la copertura


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limitata al triennio 2007-2009, sottolinea che si tratta di un mero errore materiale. Osserva che conseguentemente l'articolo 8 va modificato, al comma 1, nel senso di prevedere che per le finalità di cui al decreto è autorizzata la spesa di euro 56.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e successivi. Osserva inoltre che il dispositivo di copertura fa riferimento ad un tetto massimo di spesa e non ad una previsione di spesa, di conseguenza non occorre prevedere alcuna clausola di salvaguardia.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (atto n. 130);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
gli oneri derivanti dal provvedimento hanno carattere permanente;
occorre conseguentemente modificare l'articolo 8, che per mero errore materiale reca una clausola di copertura limitata al triennio 2007-2009, al fine di assicurare la coerenza temporale tra gli oneri aventi carattere permanente del provvedimento e la relativa copertura finanziaria;
gli oneri del provvedimento sono effettivamente configurabili in termini di limite massimo di spesa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole»: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.» con le seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2007»;
al medesimo articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2007», con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2007»;
conseguentemente, al medesimo articolo 8, comma 1, sopprimere le parole da: «per gli anni 2008 e 2009» fino a «n. 183».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Atto n. 131.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 26 settembre 2007.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta precedente, rileva che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del sistema scolastico in quanto le vigenti disposizioni in materia già prevedono che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e sono comunque soggetti all'obbligo scolastico. Concorda poi con le osservazioni della Commissione in merito alla riformulazione della disposizione dell'articolo 28, comma 1, nel senso di rendere esplicito l'accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989. Con riferimento all'articolo 32, rileva che il personale interessato è il personale componente delle Commissioni territoriali. Con riferimento


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all'articolo 33, in merito alla formulazione della clausola di copertura finanziaria di cui al comma 3, segnala che la stessa è relativa ad un tetto di spesa, quale quello formulato dai commi 1 e 2, che recano la parte sostanziale della norma. In merito al possibile pregiudizio di attuazione di interventi già finanziati dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, quali quella di cui al testo, e dunque il suo recepimento con oneri a carico del suddetto fondo non integra alcun vulnus per alcuno degli altri interventi. Osserva infine che gli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 33 sono configurabili in termini di limite di spesa mentre quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo devono essere configurati come previsione di spesa e che la clausola di salvaguardia di cui al comma 4 del medesimo articolo deve essere pertanto riferita unicamente agli oneri di cui al comma 2.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (atto n. 131);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del sistema scolastico in quanto le vigenti disposizioni in materia già prevedono che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e sono comunque soggetti all'obbligo scolastico;
si concorda con l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 28, al fine di prevedere che il minore possa beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale, all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del suddetto decreto-legge n. 416 del 1989 e non nei limiti dei relativi finanziamenti, come genericamente previsto dal testo;
si conferma che le disposizioni in materia di formazione di cui all'articolo 32, sono limitate al solo personale componente delle Commissioni territoriali e si conviene sull'opportunità di inserire tale specificazione nel testo;
gli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 33 sono configurabili in termini di limite di spesa mentre quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo devono essere configurati come previsione di spesa;
la clausola di salvaguardia di cui al comma 4 del medesimo articolo deve essere pertanto riferita unicamente agli oneri di cui al comma 2;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «nei limiti dei relativi finanziamenti» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989;
all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: «Il personale» aggiungere le seguenti: «componente delle Commissioni territoriali»;


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all'articolo 33, sostituire il comma 2 con il seguente: «Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro 2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2011»;
all'articolo 33, comma 3, sostituire le parole: «per l'anno 2007» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2007»;
conseguentemente, al medesimo articolo 33, comma 3, sopprimere le parole da: «a decorrere dall'anno 2008» fino a «n. 183»;
all'articolo 33, comma 4, sostituire le parole: «di cui al presente decreto» con le seguenti: «di cui al comma 2 del presente articolo».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.45.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 232 di giovedì 27 settembre 2007, a pag. 48, seconda colonna, terza riga siano aggiunte le seguenti parole:
«Inoltre, alla fine dell'elenco A devono essere inserite le seguenti voci: «357 - Comunità montana Alta Valmarecchia Novafeltria - Interventi di riqualificazione e valorizzazione borghi storici Valmarecchia - 25.000; 358 - Comune di Bologna - Ripristino e apertura della casa del pittore Morandi - 80.000».