VI Commissione - Resoconto di marted́ 2 ottobre 2007


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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 ottobre 2007.

Audizioni sulle problematiche relative alle agevolazioni fiscali e contributi per il sostegno del settore cinematografico e dell'audiovisivo: Dottor Gaetano Blandini, Direttore della Direzione generale per il Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.45.

Rappresentanti dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA), dell'Associazione nazionale esercenti Cinema (ANEC), dell'Associazione Cento autori, e dell'Unione italiana editoria audiovisiva (UNIVIDEO).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 13.10.


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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/14/CE, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli.
Atto n. 137.
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2007.

Ivano STRIZZOLO (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
Atto n. 162.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo DEL MESE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto (Atto n. 162), predisposto ai sensi della delega legislativa conferita dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 77 del 2007.
La direttiva 2004/25/CE stabilisce misure di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, dei codici di condotta e degli altri regimi degli Stati membri, ivi compresi quelli stabiliti da organismi ufficialmente preposti alla regolamentazione dei mercati, riguardanti le offerte pubbliche di acquisto di titoli di una società di diritto di uno Stato membro, quando una parte o la totalità di detti titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, in uno o più Stati membri (articolo 1).
Al legislatore comunitario è apparso infatti necessario, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del Trattato, coordinare, al fine di renderle equivalenti in tutta la Comunità, talune garanzie che gli Stati membri esigono dalle società disciplinate dalle leggi di uno Stato membro ed i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di uno Stato membro, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi (considerando n. 1).
La direttiva evidenzia in questo senso (considerando n. 3) la necessità di creare un contesto chiaro e trasparente a livello comunitario per quanto riguarda i problemi giuridici da risolvere nel caso di offerte pubbliche di acquisto e prevenire distorsioni nei processi di ristrutturazione societaria a livello comunitario causate da diversità arbitrarie nelle culture di regolamentazione e di gestione.
Gli Stati membri dovrebbero adottare quindi (considerando n. 9) le misure necessarie per tutelare i possessori di titoli, in particolare quelli con partecipazioni di minoranza, quando è stato acquisito il controllo delle loro società. Gli Stati membri dovrebbero assicurare tale tutela obbligando chiunque acquisisca il controllo di una società a promuovere un'offerta rivolta a tutti i possessori di titoli di tale società, proponendo loro di acquisire la totalità dei loro titoli ad un prezzo equo definito in comune. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire altri strumenti per la tutela degli interessi dei possessori di titoli, come l'obbligo di promuovere un'offerta parziale quando l'offerente non acquisisce il controllo della società o l'obbligo di promuovere un'offerta simultaneamente all'assunzione di controllo della società.
Al fine di evitare poi atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, si ritiene necessario limitare i poteri dell'organo di amministrazione della società emittente in ordine al compimento di atti od operazioni


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di carattere straordinario, senza ostacolare indebitamente tale società nella sua attività normale (considerando n. 16). Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire a qualsiasi offerente la possibilità di acquisire una partecipazione di maggioranza in altre società e di esercitarvi il pieno controllo (considerando n. 19). A tale scopo, le restrizioni al trasferimento di titoli, le restrizioni al diritto di voto, i diritti straordinari di nomina e i diritti di voto plurimi dovrebbero essere soppressi o sospesi durante il periodo entro il quale l'offerta deve essere accettata e quando l'assemblea generale degli azionisti decide su misure di difesa, su modifiche dello statuto o sulla revoca o la nomina di membri dell'organo di amministrazione nella prima assemblea generale degli azionisti che segue la chiusura dell'offerta. Se i detentori di titoli subiscono perdite a seguito della soppressione di diritti, occorre prevedere un equo indennizzo, secondo modalità tecniche definite dagli Stati membri.
Secondo la direttiva (considerando n. 20), tutti i diritti speciali detenuti nelle società dagli Stati membri dovrebbero essere considerati nel quadro della libera circolazione dei capitali e delle pertinenti disposizioni del trattato. I diritti speciali, previsti dal diritto nazionale privato o pubblico detenuti nelle società da Stati membri dovrebbero essere esclusi dalla regola di neutralizzazione qualora siano compatibili con il trattato. Agli Stati membri viene consentito di non esigere che le società stabilite nel loro territorio applichino le disposizioni della presente direttiva che limitano i poteri dell'organo di amministrazione della società emittente nel periodo entro il quale l'offerta deve essere accettata, e le disposizioni che rendono inefficaci le barriere previste dallo statuto o da accordi specifici. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero perlomeno conferire alle società stabilite nel loro territorio la facoltà, che deve essere reversibile, di applicare queste disposizioni. Fatti salvi gli accordi internazionali di cui la Comunità europea è parte contraente, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non obbligare le società che applicano queste disposizioni conformemente agli accordi opzionali ad applicarle quando sono oggetto di un'offerta lanciata da una società che non applica le stesse disposizioni in conseguenza del fatto che si avvale di questi accordi opzionali (considerando n. 21).
Fra l'altro, la direttiva (considerando n. 22) impone agli Stati membri di provvedere a che siano adottate norme intese a disciplinare i casi in cui l'offerta decade, il diritto dell'offerente di modificare l'offerta, la possibilità di promuovere offerte concorrenti sui titoli di una società, la pubblicità dei risultati dell'offerta, l'irrevocabilità dell'offerta e le condizioni ammissibili.
Nel dettaglio, per quanto riguarda le prescrizioni più rilevanti della direttiva, con riferimento all'OPA obbligatoria, la direttiva prescrive agli Stati membri di imporre, in sede di offerta, a tutti gli azionisti un prezzo uguale a quello più alto pagato dall'offerente in un periodo compreso tra i sei e i dodici mesi antecedente la data dell'offerta stessa. Per quanto riguarda, invece, la soglia, la direttiva lascia libertà agli Stati membri di stabilire quella che ritengono opportuna.
Con riguardo alla passivity rule, la direttiva comunitaria consente ai singoli Stati membri di prevederla in via opzionale, ferma restando, però, la facoltà per le singole aziende di prevedere in statuto l'obbligo della passivity rule.
Per quanto concerne la regola di neutralizzazione e la cosiddetta breakthrough rule, vale a dire la regola secondo cui, a fronte di un'OPA di successo che ecceda in termini di adesioni il 75 per cento del capitale, vengano automaticamente meno le barriere di tipo difensivo che possono esistere nello statuto di una società (tipicamente azioni a voto plurimo), la direttiva l'ha prevista, lasciando ai singoli Stati membri la decisione di avvalersene obbligatoriamente, oppure in via facoltativa, salva sempre la facoltà per le singole aziende di prevedere obbligatoriamente la


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breakthrough rule nel loro statuto qualora nell'ordinamento del loro paese non sia obbligatoria.
Con riguardo alla clausola cosiddetta di squeeze out, che sostanzialmente consente ad un compratore che acquisisce una parte preponderante del capitale di un'azienda di acquisire, di diritto, le azioni residue, in modo tale da arrivare al 100 per cento del capitale, la direttiva impone che lo squeeze out debba scattare, in termini di soglia, tra il 90 e il 95 per cento del possesso azionario.
Per quanto concerne il cosiddetto il sell out, vale a dire il diritto per i soci di minoranza di una società partecipata da un socio in misura preponderante di vendere le poche azioni che sono rimaste in loro possesso, la direttiva prevede che lo si possa fare e che il prezzo venga stabilito con delle procedure che ne assicurino la trasparenza e la correttezza. La soglia al di sopra della quale scatta l'obbligo per il soggetto di controllo di comprare le azioni offerte dagli azionisti di minoranza è il 95 per cento.
Con riguardo alla reciprocità, la direttiva prevede che laddove le società siano vincolate alla passivity rule o alla breakthrough rule, possano invocare il principio di reciprocità qualora ricevano offerte da parte di società che non abbiano gli stessi vincoli e che quindi, per effetto del loro ordinamento o per effetto del loro statuto, non siano obbligatoriamente nelle condizioni di applicare la passivity rule oppure la breakthrough rule.
Nel caso in cui una società dovesse invocare la reciprocità per i motivi appena indicati, questa società potrà adottare le misure difensive stabilite dalla sua assemblea di azionisti nei diciotto mesi precedenti.
Anche per quanto riguarda la reciprocità, la direttiva consente ai singoli Stati membri di stabilire se adottare o meno la clausola di reciprocità.
Lo schema di decreto legislativo in esame tende a recepire la direttiva comunitaria nell'ordinamento interno, apportando una serie di modifiche alle norme del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
Per quanto riguarda le modalità di recepimento, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto richiama la consultazione pubblica svolta dal Governo prima della predisposizione dello schema di decreto, osservando che «l'impostazione prescelta, con la quale concordano tutte le risposte alla consultazione 2007, mira a preservare gli indirizzi di fondo che ispirano la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto del TUF, anche in ragione dell'assenza di specifici criteri di delega per il recepimento della Direttiva. È innegabile, infatti, che il TUF abbia come obiettivo prioritario, insieme alla protezione degli azionisti minoritari, quello di favorire la contendibilità del controllo. Pertanto, anche a seguito dell'ampio dibattito sollecitato nella comunità scientifica e negli operatori economici, lo schema di decreto legislativo conferma la regola della passività, già introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 104 del TUF, e l'obbligatorietà della peculiare regola di neutralizzazione già prevista dall'ordinamento nazionale con riferimento ai sindacati di blocco, di cui all'articolo 123, comma 3 del TUF (che consente al partecipante al patto di recedere senza preavviso per aderire all'offerta pubblica di acquisto). In questo contesto, lo schema di decreto legislativo propone di adottare un regime obbligatorio anche circa l'adesione alla breakthrough rule.
Data la decisione di non rendere gli articoli 9 e 11 della direttiva opzionali, si prevede l'adozione della clausola della reciprocità, alla quale viene affidato il ruolo di ovviare al differente grado di contendibilità delle imprese assicurato dalla legislazione nazionale degli altri Paesi UE. Tale scelta potrebbe sembrare in contrasto con quella dell'innalzamento del livello di contendibilità del controllo societario e di protezione degli azionisti di minoranza dato che questi non traggono particolari vantaggi dall'attribuire all'amministratore il diritto di contrastare l'offerta per il solo fatto che lo scalatore non sia contendibile. Tuttavia la regola della reciprocità è stata


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concepita proprio quale strumento per incentivare le società comunitarie ad adottare tutte gli articoli 9 e 11 della Direttiva, rendendo ad esse più difficoltosa la realizzazione di offerte pubbliche di acquisto ostili nei confronti delle società che si sono rese più contendibili. Né è pretermesso il diritto degli azionisti di decidere nel merito dell'offerta, dato che la Direttiva prevede che, comunque, le misure difensive adottate, una volta eccepita la reciprocità, siano solo quelle autorizzate dagli azionisti con delibera dell'assemblea straordinaria nei 18 mesi precedenti l'offerta.
L'impostazione prescelta nell'attuazione della Direttiva mira anche a creare un quadro normativo omogeneo per le società nazionali, garantendo nel contempo alle società italiane di difendersi dall'offerente estero che non applichi le medesime regole in materia di passivity rule e di neutralizzazione. Inoltre, alle società italiane che promuoveranno un'offerta pubblica di acquisto nei confronti dì società estere non potrebbe mai essere opposta la reciprocità».
Per quanto riguarda le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1, comma 1, modifica innanzitutto l'articolo 1 del TUF, recante le definizioni rilevanti ai fini della disciplina contenuta nel TUF medesimo, specificando, al comma 1, lettera v), che non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari.
Secondo la relazione illustrativa, la modifica tende a recepire l'articolo 1, comma 3 della Direttiva, ed è più ampia del dettato della Direttiva, che si limita ad escludere i titoli emessi dalle banche centrali dal proprio ambito di applicazione, riferito esclusivamente a titoli ammessi alla negoziazione su uno o più mercato regolamentati, in quanto volta ad assicurare la coerenza della norma con la situazione nazionale, in cui le azioni della banca centrale non sono quotate.
Il comma 1 modifica inoltre l'articolo 4 del TUF, in tema di collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio, prevedendo che le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla Consob di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel decreto legislativo, un'indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti i provvedimenti da esse adottati.
La modifica tende a recepire l'articolo 4, comma 4, della Direttiva, il quale prevede che ciascuna autorità di vigilanza competente debba disporre del potere di notificare gli atti necessari per l'esecuzione delle misure adottate dalle altre autorità competenti in relazione all'offerta.
L'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto introduce un nuovo articolo 101-bis del TUF, recante le definizioni e l'ambito applicativo, al fine di recepire l'articolo 1 (Ambito di applicazione) e l'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2 (Definizione di persone che agiscono di concerto) della Direttiva.
Nel dettaglio, il nuovo articolo 101-bis del TUF stabilisce che si intendono per «società italiane quotate» le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario (comma 1). Ai fini anche dell'articolo 123-bis, per «titoli» si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria (comma 2).
Ai sensi del comma 3 gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, del TUF, ed ogni altra disposizione del TUF stesso che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonché gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle: a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli; b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3; c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi


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dispone, individualmente, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società; d) alle offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.
In base al comma 4 per «persone che agiscono di concerto» si intendono: a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122; b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o consiglieri di gestione o di sorveglianza o direttori generali. Ai sensi del comma 5 le fattispecie indicate al comma 4 assumono rilievo anche congiuntamente fra di loro.
L'articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema di decreto introduce nel TUF un nuovo articolo 101-ter, in tema di Autorità di vigilanza, il quale recepisce l'articolo 4, commi 1 e 2, della Direttiva in relazione al riparto di competenze fra le autorità di vigilanza del Paese dove ha sede la società emittente e quella del Paese dove i titoli oggetto di offerta sono quotati e al criterio di collegamento con il diritto dello Stato membro dove la società emittente ha sede e quello dello Stato membro dell'autorità di vigilanza competente.
Nel dettaglio, il nuovo articolo 101-ter del TUF stabilisce che la Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, la Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche: a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani; b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani; c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione.
Secondo il comma 3 la Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente per la vigilanza sull'offerta.
Il comma 4 stabilisce che, nei casi in cui la Consob sia l'autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti il corrispettivo dell'offerta, la procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, il contenuto del documento di offerta e la divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario nonché per quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.
In base al comma 5, nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel


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territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo, e viene indicata nella Consob l'autorità competente in relazione ad esse.
L'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto modifica l'articolo 102 del TUF, al fine di recepire gli articoli 6, commi 1 e 2 (Informazione sull'offerta) e 13, lettera a) (Decadenza dall'offerta) della Direttiva, che prevedono tre distinte fasi temporali: a) la comunicazione alla Consob e al mercato della decisione di promuovere l'offerta; b) la trasmissione alla Consob del documento d'offerta e approvazione da parte dell'autorità di vigilanza; c) la pubblicazione del documento d'offerta.
Una importante innovazione consiste nella necessità, posta dalla Direttiva, che, al fine del riconoscimento negli altri Paesi membri, il documento di offerta sia sottoposto ad approvazione da parte della Consob. Attualmente, infatti, il documento di offerta è soggetto ad una comunicazione alla Consob che può eventualmente imporre talune integrazioni del documento di offerta, senza comunque una approvazione in senso tecnico.
Nel dettaglio, la nuova formulazione dell'articolo 102 del TUF (Obblighi degli offerenti e poteri interdettivi) stabilisce che la decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici, con le modalità previste dall'articolo 114. La Consob, ai sensi del comma 1, stabilisce con regolamento i contenuti della comunicazione. In base al comma 2, non appena l'offerta sia stata resa pubblica, gli organi di amministrazione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.
Il comma 3 stabilisce che, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine, il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.
In tale contesto il comma 4 prevede che, entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle stesse. Decorsi i termini sopra richiamati, il documento d'offerta si considera approvato.
Il comma 5 impone agli organi di amministrazione della società emittente e dell'offerente di trasmettere ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi, il documento, non appena sia stato reso pubblico. Ai sensi del comma 6, in pendenza dell'offerta la Consob può: a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari; b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire un fondato


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giudizio sull'offerta; c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).
L'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 103 del TUF che tendono a recepire gli articoli 4, comma 4 (Cooperazione fra le autorità di vigilanza), 5, comma 4, ultimo periodo (Best price rule), 6, comma 2, secondo alinea (Documento di offerta già approvato da autorità di vigilanza di altro Stato membro) e comma 3 (Contenuto del documento d'offerta), 7 (Termini per l'accettazione dell'offerta), 9, comma 5 (Comunicato dell'organo di amministrazione della società emittente; informazione ai rappresentati dei lavoratori e parere di questi ultimi), 13, lettere b), c) ed e) (Revisione dell'offerta, offerte concorrenti, irrevocabilità dell'offerta) della Direttiva.
Nel dettaglio, la nuova formulazione dell'articolo 103 del TUF prevede che agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano l'articolo 114, commi 5 e 6, e l'articolo 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta (comma 2).
Il comma 3 prevede che l'organo di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il modello dualistico il comunicato è approvato dal consiglio di sorveglianza, salvo che lo statuto disponga diversamente.
Ai sensi del comma 3-bis, il comunicato contiene altresì una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi della società, nonché sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato è trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se l'organo di amministrazione riceve in tempo utile il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione, quest'ultimo è allegato al comunicato dell'organo di amministrazione.
La Consob, ai sensi del comma 4, detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina: a) il contenuto del documento d'offerta nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta; b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta; c) gli effetti sul corrispettivo all'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o da persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa; d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo; e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorità di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorità di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione; f) le modalità di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione.
L'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 104 del TUF al fine di recepire l'articolo 9 della Direttiva, in tema di passivity rule.
La novella conferma la regola imperativa della necessaria autorizzazione dell'assemblea all'adozione di misure difensive, adottata dopo la promozione dell'offerta, e viene specificato qual è il momento dal quale è vietato all'organo di amministrazione di intraprendere misure difensive. Viene confermata la previsione vigente che prevede un determinato quorum deliberativo sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria, la cui ratio è quella di limitare la possibilità per l'azionista di controllo di assumere con il solo peso delle proprie quote la decisione di adottare misure difensive.
Nel dettaglio, la nuova formulazione dell'articolo 104 del TUF prevede, al


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comma 1, che, salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dal momento in cui l'organo di amministrazione della società emittente viene a conoscenza della comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
Ai sensi del comma 1-bis le società italiane quotate possono emettere azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria un'autorizzazione assembleare ai sensi del comma 1. In base al comma 1-bis l'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
Il comma 2 prevede che i termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della Giustizia, sentita la Consob.
L'articolo 2, comma 5, lettera a), dello schema di decreto in esame introduce il nuovo articolo 104-bis del TUF al fine di recepire l'articolo 11 (Regola di neutralizzazione) e l'articolo 12 (Accordi opzionali) della Direttiva, rendendo imperativa la regola di neutralizzazione.
Con riferimento alla sorte dei patti parasociali in pendenza di offerta, limitatamente ai sindacati di voto, l'ordinamento vigente prevede la neutralizzazione dei patti parasociali recanti restrizioni al trasferimento dei titoli in pendenza di offerta (articolo 123, comma 3, del TUF), cui si accompagna, diversamente da quanto previsto dalla Direttiva, il diritto di recesso del paciscente al fine di aderire all'offerta stessa.
Secondo la relazione illustrativa, «si è ritenuto di confermare la disposizione di cui all'articolo 123, comma 3, dato il peso del modello coalizionale nel controllo delle società quotate italiane.».
Nel dettaglio, il nuovo articolo 104-bis del TUF prevede, al comma 1, che, fermo quanto previsto dagli articoli 123, comma 3, del presente decreto nonché dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 332 del 1994, nonché fermi i diritti speciali di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, quando è promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli emessi da società italiane quotate, ad esclusione delle società cooperative, si applicano le seguenti disposizioni: a) nel periodo di adesione all'offerta le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto non si applicano nei confronti dell'offerente; b) le limitazioni al diritto di voto previste negli statuti medesimi non hanno effetto nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104. Sono peraltro salve le limitazioni al diritto di voto collegate ad azioni munite di privilegio nella ripartizione degli utili ovvero in sede di liquidazione; c) i patti parasociali aventi ad oggetto il diritto di voto conclusi non hanno effetto in relazione alle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104; d) quando, a seguito di un'offerta, l'offerente venga a detenere il settantacinque per cento o più del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina e/o la revoca degli amministratori, nella prima


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assemblea generale che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto societario o revocare o nominare i membri dell'organo di amministrazione, sono prive di efficacia le eventuali limitazioni ai diritti di voto previsti nella lettera b) del presente comma, nonché qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca di membri dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, previsto nello statuto della società emittente; e) nel medesimo caso di cui alla lettera d), sono prive di efficacia le eventuali limitazioni al diritto di voto derivanti da patti parasociali.
Ai sensi del comma 2, nei casi previsti dal comma 1, l'offerente è tenuto ad un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti sui quali l'applicazione di tali disposizioni abbia avuto incidenza purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1.
L'articolo 2, comma 5, lettera b) dello schema di decreto introduce un nuovo articolo 104-ter del TUF, al fine di recepire l'articolo 12, commi 3, 4 e 5 della Direttiva. Esso prevede innanzitutto la clausola di reciprocità in base alla quale gli Stati membri possono consentire alle società nazionali di disapplicare le disposizioni con le quali è stata data attuazione agli articolo 9 e 11, qualora l'offerente non ne sia a sua volta soggetto, al fine di rimediare al differente grado di contendibilità delle società regolate da altri ordinamenti.
Si affida alla Consob la valutazione dell'equivalenza fra gli statuti della società emittente e offerente; secondo la relazione illustrativa, «sembra questa l'unica alternativa a rimettere la valutazione sulla reciprocità ai soli azionisti di maggioranza per il tramite degli amministratori.».
Nel dettaglio, il nuovo articolo 104-ter del TUF prevede in primo luogo, al comma 1, che le disposizioni di cui all'articolo 104 e all'articolo 104-bis, comma 1, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, anche per quanto riguarda le regole per l'approvazione della delibera assembleare, ovvero da una società o ente controllata da quest'ultimo. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti. La Consob determina su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, se le disposizioni applicabili all'offerente siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente.
Ai sensi del comma 2 qualsiasi misura adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea straordinaria, in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tale autorizzazione è tempestivamente comunicata al mercato.
L'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 105 del TUF, al fine di recepire gli articoli 1, comma 1 (Campo di applicazione); 2, comma 1, lettera e) (Definizione di titoli), 5, comma 1 (Partecipazione di controllo) della Direttiva.
In particolare, si prevede che sia la Consob a determinare, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui le azioni di cui al medesimo comma risultino private, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto.
Il comma 2 apporta modificazioni all'articolo 106 del TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria, al fine di recepire gli articoli 5, comma 1 (Partecipazione di controllo; obbligo di offerta), comma 2 (Esenzione dall'obbligo di offerta), comma 3 (Soglia), comma 4 (Prezzo equo) e 4, comma 5 (Deroghe). In particolare, si recepisce la diversa regola di determinazione del prezzo di offerta imposta dalla direttiva, che ha adottato il criterio del prezzo massimo pagato dall'offerente per titoli della stessa categoria di quelli oggetto di offerta. Sono stati


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indicati criteri suppletivi per il caso in cui non siano stati effettuati acquisti per una o più delle categorie di titoli emessi dalla società.
Poiché la Direttiva prevede in ogni caso il potere dell'autorità di vigilanza di modificare il prezzo così determinato verso l'alto o verso il basso, nel rispetto di condizioni e criteri predeterminati, la norma di recepimento indica i casi nei quali la Consob può esercitare tale potere, determinando la stessa autorità di vigilanza i criteri di fissazione del prezzo.
È inoltre attribuito alla Consob il potere di disporre in casi individuali, pur se non ricompresi nei casi individuate con il regolamento di cui al comma 5, l'esenzione dall'obbligo di offerta.
Nel dettaglio, la nuova formulazione dell'articolo 106 del TUF prevede, al comma 1, che chiunque venga a detenere a seguito di acquisti una partecipazione superiore al trenta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso. Ai sensi del comma 2, per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con lui, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.
Ai sensi del comma 2-bis il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questo abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.
In base al comma 4 la Consob disciplina, fra l'altro, con proprio regolamento le ipotesi in cui l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, possa essere promossa a un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze: 1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o siano stati oggetto di manipolazione; 2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente nel periodo di cui al comma 2 è il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate dall'offerente a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica. La Consob disciplina altresì, ai sensi del comma 5, i casi in cui l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob stessa, possa essere promossa a un prezzo superiore a quello più elevato pagato, purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze: 1) l'offerente abbia pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria; 2) vi sia stata collusione tra l'offerente e uno o più venditori; 3) l'offerente abbia posto in essere operazioni volte ad eludere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto; 4) i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione. Tali provvedimenti sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f). Salvo quanto previsto dall'articolo 107, l'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un


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mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.
In tale contesto il comma 6 prevede che la Consob può, con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1, o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.
L'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 108 del TUF al fine di recepire l'articolo 16 della direttiva, in materia di sell out.
Nel dettaglio, si stabilisce, al comma 1, che l'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento. Salvo quanto previsto al comma precedente, chiunque venga a detenere, una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. In base al comma 2, qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.
Il comma 3 prevede che, nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il comma 4 stabilisce che il corrispettivo è determinato dalla Consob tenendo conto anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente.
Il comma 5 prevede invece che, nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento. In base al comma 6, se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.
Ai sensi del comma 7, la Consob detta con regolamento norme di attuazione dell'articolo, e, in particolare, riguardanti: - la trasparenza per l'adempimento dell'obbligo; - i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli; - la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.
L'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 109 del TUF, in materia di acquisto di concerto, che tengono conto dell'introduzione dell'articolo 101-bis, che definisce coloro che agiscono di concerto, e delle modifiche in materia di OPA obbligatoria.
In particolare si chiarisce, al comma 2, che gli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 non si applicano quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'articolo 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.


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L'articolo 3, comma 6, dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 110 del TUF, inserendovi un nuovo comma 2, al fine di inasprire le conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo di promuovere un'OPA, prevedendo in alternativa all'alienazione di cui al comma 1 che la Consob possa imporre, con provvedimento motivato, la promozione dell'offerta di cui all'articolo 106 al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.
L'articolo 3, comma 7, dello schema apporta modifiche all'articolo 111 del TUF, al fine di recepire le prescrizioni della Direttiva in materia di squeeze-out.
Nel dettaglio, al comma 1 si stabilisce che l'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
L'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 122 del TUF, in tema di patti parasociali, al fine di recepire la definizione delle persone che agiscono di concerto data dalla Direttiva.
Nel dettaglio, la nuova lettera d-bis) del comma 5 stabilisce che la relativa disciplina si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati, volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.
L'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto introduce invece un nuovo articolo 123-bis del TUF, al fine di recepire l'articolo 10 della Direttiva, concernente le informazioni da fornire sugli assetti proprietari.
Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 123-bis prevede che la relazione sulla gestione delle società con azioni quotate debba contenere in una specifica sezione informazioni dettagliate riguardanti:
a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;
b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;
c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;
d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;
f) qualsiasi restrizione al diritto di voto;
g) gli accordi tra azionisti che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;
h) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione nonché alla modifica dello statuto, ove diverse da quelle applicabili in via suppletiva;
i) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ovvero del potere in capo agli amministratori di emettere strumenti


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finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie;
j) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;
k) gli accordi tra la società ed i membri dell'organo di amministrazione o dipendenti, che prevedono indennità se i membri dell'organo di amministrazione o i dipendenti si dimettono o sono licenziati senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Il comma 2 del nuovo articolo 123-bis consente che le informazioni richieste dal comma 1 possano figurare in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione, consentendo che in alternativa la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito web dell'emittente ove tali informazioni si trovano pubblicate.
L'articolo 5 dello schema di decreto modifica talune disposizioni degli articoli 173 e 192 del TUF, con particolare riferimento all'entità delle sanzioni attualmente previste da tali norme.
Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 173 del TUF, sanziona con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni gli amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121. Le citate sanzioni sono state successivamente raddoppiate dall'articolo 39, comma 1, della legge n. 262 del 2005.
L'articolo 192 del TUF sanziona, invece, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire un miliardo chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, comma 1 e 3.
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 5 aumenta l'importo della multa prevista dal citato articolo 173 che diventa così variabile da un minimo di venticinquemila euro ad un massimo di duemilioni cinquecentomila.
Il comma 2 dell'articolo 5 interviene, invece, alla lettera a), sulle sanzioni previste dal successivo articolo 192 del TUF. Al riguardo, la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista da lire cinquanta milioni a lire un miliardo è sostituita da una sanzione non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore alla metà del corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.
Inoltre, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 5, la sanzione attualmente prevista dal comma 1 dell'articolo 192 è estesa anche al caso di fondato sospetto di violazioni delle disposizioni contenute nel Capo II del TUF.
Da ultimo, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 abroga il comma 3 del citato articolo 192, che attualmente prevede specifiche sanzioni nei confronti degli amministratori di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, del TUF.
L'articolo 6 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 332 del 1994 (recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), riguardante la decadenza del limite di possesso azionario previsto negli statuti di talune società privatizzate nel caso di OPA.
Al riguardo si ricorda che il richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 332 stabilisce, al comma 1, che le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonché le


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banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all'articolo 2, al cinque per cento. Ai sensi del comma 2, con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Ai sensi del comma 3, le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del TUF.
La modifica proposta al comma 3 dell'articolo 3 tende a specificare che la clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto a condizione che l'offerente venga a detenere, a seguito dell'offerta, una partecipazione almeno pari al settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina e/o la revoca degli amministratori.
A tal proposito la stessa relazione illustrativa allegata allo schema evidenzia il carattere fortemente innovativo della disposizione, e pone implicitamente il problema se essa sia congruente con il dettato comunitario. Peraltro, la medesima relazione rileva come la compatibilità con l'ordinamento comunitario della norma sembri assicurata dall'articolo 11 della Direttiva, il quale condiziona la neutralizzazione delle barriere difensive al fatto che l'offerente abbia conseguito la percentuale di capitale con diritto di voto del settantacinque per cento. In questo senso, la modifica apportata al decreto - legge n. 332 sarebbe motivata dall'esigenza di uniformare tale disciplina speciale al dettato della Direttiva comunitaria.
L'articolo 7 dello schema di decreto modifica il comma 384, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), riguardante la cosiddetta poison pill.
A tale proposito si ricorda che l'articolo 1, commi 381-384, della legge finanziaria per il 2006 ha introdotto la facoltà, per le società in cui lo Stato detenga una partecipazione rilevante, di emettere azioni e strumenti finanziari partecipativi che attribuiscono il diritto a chiedere l'emissione di nuove azioni o strumenti partecipativi muniti di diritto di voto. In tal modo si è introdotto nell'ordinamento italiano uno strumento di difesa (detto, appunto, poison pill), esistente anche in ordinamenti esteri, rispetto a tentativi di scalata considerati ostili, attraverso il quale, in caso di offerta pubblica di acquisto riguardante società partecipate dalla mano pubblica, è possibile deliberare un aumento di capitale, con cui l'azionista pubblico potrebbe accrescere la propria quota di partecipazione.
La richiamata disposizione di cui al comma 384 prevede, nel dettaglio, che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 332 del 1994, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte, ove costituita, dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. Con l'approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383, e a seguito delle modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi, cessa di avere effetto l'articolo 3 del decreto-legge n. 332.
La modifica apportata dall'articolo 7 elimina il riferimento all'approvazione comunitaria,


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al fine, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, di far diventare «in conseguenza della modifica proposta, la disciplina della poison pill come ora congegnata ... giuridicamente efficace».
A tale riguardo potrebbe essere opportuno verificare se la previsione risulti congruente con l'ambito della delega, vale a dire se essa possa ritenersi connessa in qualche modo con il recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva 2004/25/CE.
L'articolo 8 reca le disposizioni transitorie e finali, e tende in primo luogo a recepire l'articolo 4, comma 2, lettera c), secondo alinea della Direttiva, al fine di individuare l'autorità di vigilanza competente in caso di società già ammessa alla negoziazione su più mercati regolamentati alla data del 20 maggio 2004 qualora l'ammissione su detti mercati sia avvenuta contemporaneamente.
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che se i titoli di una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia sono già ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano e su quelli di altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo alla data di entrata in vigore della presente legge, e vi sono stati ammessi contemporaneamente, la Consob e le autorità di vigilanza di tali Stati convengono a quale tra di loro competa la vigilanza sull'offerta entro quattro settimane da tale data. In mancanza di una decisione delle autorità di vigilanza entro detto termine, la società emittente determina quale sia l'autorità competente il primo giorno della negoziazione successivo alla scadenza del termine.
Il comma 2, recependo l'articolo 11 della Direttiva, che fa riferimento ai soli accordi conclusi dopo l'adozione della Direttiva stessa, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, comma1, lettere c) ed e) del TUF, si applicano ai patti parasociali conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Ai sensi del comma 3, le disposizioni del decreto non si applicano alle offerte pubbliche comunicate alla Consob prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, nonché ai trasferimenti di partecipazioni effettuati prima di tale data.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame,

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.
C. 2221.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VII Commissione Cultura sul nuovo testo della proposta di legge C. 2221 Lusetti ed altri, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.
Il provvedimento, che si compone di due articoli, specifica, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, la natura giuridica della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La SIAE, attualmente identificata come «ente pubblico a base associativa» dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 419 del 1999, verrebbe infatti qualificata come ente pubblico economico a base associativa, cui sono affidate le funzioni indicate nella legge n. 633 del 1941.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala


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il secondo periodo del medesimo comma 1, in base al quale la SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.
A tale proposito evidenzia come la disposizione risulti sostanzialmente ricognitiva della normativa vigente in materia, la quale già prevede, all'articolo 181, comma 2, della legge n. 633 del 1972, che la SIAE possa assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e percezioni di tasse, contributi e diritti.
In particolare, in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è già affidata alla SIAE la collaborazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA nell'accertamento delle imposte che riguardano le attività di spettacolo (cinema, sport, teatro, musica, mostre e fiere, pay-tv) e d'intrattenimento, come le discoteche e gli apparecchi da divertimento (biliardi, biliardini, videogiochi, casinò), nonché il compito di monitorare e fornire al Ministero dati sull'andamento delle varie attività di spettacolo.
Pertanto, rispetto alla normativa vigente, la citata previsione del secondo periodo del comma 1 si limiterebbe a far riferimento alla nozione di «imposte» anziché a quella di «tasse», ad estendere l'ambito soggettivo dei soggetti affidanti anche alle regioni ed agli enti locali, nonché ad esplicitare il ricorso a convenzioni per lo svolgimento del servizio.
Il terzo periodo del comma 1 prevede altresì che la SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
Il comma 2 dispone in merito all'attività della SIAE, prevedendo che essa sia disciplinata dalle norme di diritto privato. Il secondo periodo del comma precisa che tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'opportunità di precisare che, relativamente all'attività di accertamento e riscossione di imposte, che può essere svolta dalla SIAE ai sensi del richiamato secondo periodo del comma 1, restano ferme le attuali competenze giurisdizionali connesse alle attività di natura tributaria svolte dalla SIAE, al fine di evitare di introdurre ogni elemento di squilibrio nell'ambito del sistema della giustizia tributaria.
Il comma 3 indica che le risultanze della gestione economica e finanziaria della SIAE non concorrono né al fabbisogno né all'indebitamento di pubbliche amministrazioni; alla gestione economica e finanziaria dell'ente non si applicano i princìpi della finanza pubblica.
La disposizione indica inoltre che la vigilanza sulla SIAE sia esercitata dal Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza; la disposizione specifica peraltro che la quale si concretizza nell'approvazione annuale del bilancio consuntivo.
Il comma 4 stabilisce le modalità di approvazione dello statuto della SIAE, che è adottato dall'assemblea della stessa SIAE su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La disposizione regola anche la nomina del presidente, la quale avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su


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proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.
Il comma 5 dispone l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999, le cui previsioni risultano superate dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, mentre il comma 6 specifica che dalle disposizioni della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 1-bis introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 70 della legge n. 633 del 1941, in materia di diritto di autore, in base al quale si consente la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
I limiti all'uso didattico o enciclopedico sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.30.