I Commissione - Mercoledì 3 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Modificazioni di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato, C. 2715 cost. Boato e C. 2685 cost. Casini).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 60.(ex 1.2) Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. Al quarto comma dell'articolo 48 della costituzione le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto di elettorato attivo e passivo non può essere limitato anche ove previsto esplicitamente da statuti d'autonomia speciale e relative norme di attuazione».
1. 63.(ex 1.5) Biancofiore, La Loggia, Boscetto, Santelli, Carfagna, Bertolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al quarto comma dell'articolo 48 della Costituzione dopo le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono aggiunte le seguenti: «anche ove previsto esplicitamente da statuti d'autonomia speciale e relative norme di attuazione».
1. 61.(ex 1.7) Biancofiore, La Loggia, Boscetto, Bruno, Santelli, Carfagna, Bertolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al quarto comma dell'articolo 48 della Costituzione dopo le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono aggiunte le seguenti: «anche nelle province autonome di Trento e Bolzano e nelle regioni a statuto speciale».
1. 64.(ex 1.6) Biancofiore, La Loggia, Boscetto, Santelli, Carfagna, Bertolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il diritto di elettorato attivo e passivo non può essere limitato nemmeno se previsto esplicitamente da statuti d'autonomia speciale e relative norme d'attuazione».
1. 62. Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 49 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge».
1. 061. Benedetti Valentini.


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ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Senato della Repubblica.
* 2. 60.(ex 2.1) Franco Russo, Mascia, Frias.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Senato della Repubblica.
* 2. 61.(ex 2.2) Benedetti Valentini.

Al comma 1, sostituire la parola: federale con le seguenti: delle regioni e delle autonomie locali.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: federale con le seguenti: delle regioni e delle autonomie locali.
2. 62. Buemi, Dato.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: è di cinquecento fino alla fine del comma con le seguenti: è stabilito dalla legge in misura non inferiore a quattrocentocinquanta e non superiore a cinquecento».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: cinquecento con le seguenti: per il numero dei deputati.
3. 60. Franco Russo, Mascia, Frias, D'Alia.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: cinquecentocinquanta.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: cinquecento con la seguente: cinquecentocinquanta.
3. 68. (ex 3.4) Licandro, Tranfaglia, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere le parole: oltre ai deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione le parole: "Fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse.
1-ter. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione le parole: "salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse.
1-quater. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse.
1-quinquies. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse».
3. 61. Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , oltre ai deputati eletti nella circoscrizione Estero.
* 3. 62.(ex 3.3) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1 sopprimere le parole: oltre ai deputati eletti nella circoscrizione estero.
* 3. 63. Buemi, Dato.

Al comma 1, sostituire le parole: oltre ai deputati con le seguenti: oltre a nove deputati.
3. 64.(ex 3.1) Adenti.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso nel numero dei deputati nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
3. 65. Dato.

Sopprimere il comma 2.
3. 66. Buemi, Dato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al quarto comma dell'articolo 56 della costituzione sono soppresse le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero".
3. 67. Buemi, Dato.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

Art. 57.

«Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
In ciascuna Regione, i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali, tra gli eletti negli enti locali.
In ciascuna Regione il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:
cinque senatori nelle Regioni con meno di un milione di abitanti;
sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;
nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;
dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;
dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono due senatori per ciascuna provincia.
In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge, con voto limitato:
due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti;
un senatore nelle Regioni con meno di un milione di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono un senatore per ciascuna provincia. L'elezione ha luogo entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
4. 60. Zaccaria, Mascia, D'Antona, Dato, Boato, Costantini, Bressa, Franco Russo, Nicchi, Giovanelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
In ciascuna Regione, i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali, tra gli eletti negli enti locali, secondo modalità stabilite dalla legge elettorale. In ciascuna Regione il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:
cinque senatori nelle Regioni con meno di un milione di abitanti;
sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;


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nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;
dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;
dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono due senatori per ciascuna provincia.
In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge, con voto limitato: due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti;
un senatore nelle Regioni con meno di un milione di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono un senatore per ciascuna provincia.
L'elezione ha luogo entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
4. 60.(nuova formulazione)Zaccaria, Mascia, D'Antona, Dato, Boato, Costantini, Bressa, Franco Russo, Nicchi, Giovanelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono un proprio rappresentante».
4. 63.(ex 4.5) Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale. In ciascuna Regione, i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori con metodo proporzionale, nonché dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali secondo modalità stabilite dalla legge elettorale.
In ciascuna Regione sono eletti a suffragio universale e diretto:
a) cinque senatori nelle Regioni con meno di un milione di abitanti;


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b) sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;
c) nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;
d) undici senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;
e) tredici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti. Gli elettori della Valle d'Aosta e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; gli elettori delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono due senatori per ciascuna provincia.

Le elezioni dei senatori a suffragio universale e diretto si svolgono in ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e Bolzano contestualmente alle elezioni dei rispettivi consigli. I senatori eletti in ciascuna regione decadono al momento dello scioglimento del Consiglio regionale.
Nelle Regioni con più di un milione di abitanti, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali eleggono ciascuno due senatori. Nelle Regioni con meno di un milione di abitanti, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali eleggono ciascuno un senatore. Nella Valle d'Aosta solo il Consiglio delle autonomie locali elegge un senatore. In ciascuna delle due Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali eleggono un senatore. L'elezione ha luogo entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale.
4. 61. D'Alia.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale.
In ciascuna Regione, i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori, nonché dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali.
In ciascuna Regione sono eletti a suffragio universale e diretto:
a) cinque senatori nelle Regioni con meno di un milione di abitanti;
b) sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;
c) nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;
d) undici senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;
e) tredici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

Gli elettori della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna regione; gli elettori della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono tre senatori per ciascuna provincia.
Le elezioni dei senatori a suffragio universale e diretto si svolgono in ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e Bolzano contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli. I senatori eletti in ciascuna Regione decadono al momento dello scioglimento del Consiglio regionale o provinciale. Nelle Regioni con più di un milione di abitanti, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali eleggono ciascuno due senatori. Nelle Regioni con meno di un milione di abitanti, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali eleggono ciascuno un senatore. Nella Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste solo il Consiglio regionale elegge un senatore. In ciascuna delle due Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali eleggono ciascuno un senatore.
L'elezione ha luogo entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale o provinciale».
4. 62. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto su base Regionale ogni cinque anni.
Il numero dei senatori eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini delle Regioni, con sistema proporzionale, senza recupero nazionale, è di duecento. Ad essi si aggiungono cinquanta senatori eletti dai consigli regionali.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Il Trentino Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna provincia autonoma; il Molise ne ha quattro, di cui due eletti a suffragio universale e diretto e due eletti dal Consiglio Regionale; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha due, di cui uno eletto a suffragio universale e diretto e uno eletto dal Consiglio Regionale.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, sia per i senatori eletti a suffragio universale sia per quelli eletti dai consigli regionali, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
4. 64.(ex 4.16) Licandro.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a base regionale ed è composto da duecentocinquantuno delegati eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle autonomie locali».
Nessuna Regione può avere un numero dispari di senatori, che comunque non può essere inferiore a quattro. Il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha due per ciascuna provincia autonoma; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno, eletto con deliberazione congiunta del Consiglio Regionale e del Consiglio delle autonomie locali.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
In ogni Regione la metà dei senatori è eletta dal Consiglio Regionale e la restante metà dal Consiglio delle autonomie locali. I senatori sono eletti entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale, con voto limitato ad uno.
I senatori eletti in ciascuna Regione decadono al momento dello scioglimento del Consiglio regionale.
4. 66. (ex 4.4) Adenti.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
Art. 57. Il Senato federale della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, e con metodo proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.
La ripartizione dei seggi fra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Il Senato federale della Repubblica è eletto per sei anni».
4. 68.(ex 4.8) D'Alia.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57, con il seguente:
«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto di duecento membri, così individuati:
a) venti Presidenti delle Regioni;


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b) centoquaranta consiglieri regionali, eletti con voto limitato dai rispettivi Consigli, dei quali sessanta in ragione di tre per ogni Regione e ottanta in proporzione alla rispettiva popolazione;
c) quaranta consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane eletti dal Consiglio delle autonome locali».

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - 1. Gli articoli 58 e 59 della Costituzione sono abrogati».

dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato».
4. 67. (ex 4.1) Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. Il Senato federale della Repubblica è composto da membri dei governi delle Regioni, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi governi.
Ogni Regione ha almeno tre voti, con l'eccezione del Molise che ne ha due e della Valle d'Aosta che ne ha uno; le Regioni con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro, le Regioni con più di sei milioni di abitanti cinque, le Regioni con più di sette milioni di abitanti sei voti.
Ogni Regione può delegare tanti membri quanti sono i suoi voti. I voti di una Regione possono essere espressi soltanto in blocco e soltanto dai membri presenti o dai loro supplenti».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. - Sono soppressi gli articoli 58 e 59 della Costituzione.
4. 65.(ex 4.12) Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, aggiungere le seguenti parole: In ogni caso nel numero dei senatori elettivi nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
4. 69. Dato.

Al comma 1, capoverso Art. 57, secondo comma, aggiungere in fine le parole: di cui dodici eletti nelle circoscrizioni Estero.
4. 70. Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: tre per ciascuna provincia autonoma aggiungere le seguenti: . Nella provincia autonoma di Bolzano deve essere garantita l'elezione e la rappresentanza nel Senato federale al gruppo linguistico italiano.
4. 71.(ex 4.20) Biancofiore, Boscetto, Santelli, Carfagna, Bertolini.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: con sistema elettorale proporzionale.
4. 72.(ex 4.21) Biancofiore, Boscetto, Santelli, Carfagna, Bertolini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il sesto, settimo, ottavo e nono comma.
4. 73.(ex 4.15) Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso sopprimere il sesto comma.
*4. 74.(ex 4.6) Boscetto, Brancher, La Loggia, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il sesto comma.
*4. 75. Benedetti Valentini.


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Al comma 1, capoverso, sostituire il settimo comma con il seguente: I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini della Regione.
4. 76.(ex 4.7) Boscetto, Brancher, La Loggia, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, Art. 57, al settimo comma sopprimere le parole: con sistema elettorale proporzionale, senza recupero nazionale.
4. 77.(ex 4.23)Zaccaria, Bressa, Marone, Giovanelli.

Al comma 1, capoverso, Art. 57, al nono comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «in ciascuna Regione», aggiungere le seguenti: «o provincia autonoma»;
b) dopo le parole: «dello scioglimento del», aggiungere la seguente: «rispettivo»;
c) sopprimere la parola: «regionale».
4. 78.(ex 4.9)Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 60. Benedetti Valentini.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.
5. 61.(ex 5.1) Boscetto, Brancher, La Loggia, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, sostituire la parola: diciottesimo con la seguente: trentesimo.
5. 62. Benedetti Valentini.

Al comma 1, sostituire la parola: diciottesimo con la seguente: venticinquesimo.
* 5. 63.(ex 5.2) Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, sostituire la parola: diciottesimo con la seguente: venticinquesimo.
* 5. 64. Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. - Ogni membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni, rappresenta la Nazione e opera senza vincolo di mandato».
5. 061. Franco Russo, Mascia, Frias.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 60.(ex 6.1) Benedetti Valentini.


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ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere quando riguardi: ogni materia che la Costituzione affidi alla cura della Repubblica o comunque a leggi approvate dalle due Camere; le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138.
La funzione legislativa è esercitata esclusivamente dalla Camera dei deputati quando concerne le materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma.
Nelle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, la funzione legislativa è esercitata, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la quale, una volta approvati i progetti di legge, li trasmette al Senato della Repubblica. Il Senato, entro trenta giorni dalla trasmissione, può proporre emendamenti al testo già approvato dalla Camera dei deputati, sui quali si pronuncia in via definitiva la Camera stessa. Sui disegni di legge di conversione di cui all'articolo 77 il termine è di venti giorni.
La procedura di cui al terzo comma si applica anche nelle materie di cui al secondo comma qualora ne faccia richiesta il Senato della Repubblica a maggioranza dei suoi membri entro dieci giorni dall'approvazione dei progetti di legge da parte della Camera dei deputati.
I progetti di legge approvati dalla Carnera dei deputati che incidono contestualmente su materie di competenza esclusiva e di competenza concorrente sono trasmessi al Senato affinché si pronunci sulle disposizioni relative alla competenza concorrente o, previa deliberazione ai sensi del quarto comma, sul complesso del provvedimento.
Le controversie in materia di individuazione del titolo di competenza delle Camere nel procedimento legislativo sono risolte congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro quindici giorni dalla loro proposizione».
«Art. 70-bis. - I progetti di legge sono presentati alla Camera dei deputati dal Governo, da ciascun membro del Parlamento e dagli organi ed enti ai quali l'iniziativa delle leggi sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta alla Camera dei deputati, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

L'articolo 71 della Costituzione è abrogato;

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. - La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Si applica il quarto comma dell'articolo 70»;

Art. 10-ter.

1. Il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Camera dei deputati approva ogni anno le leggi di bilancio, finanziaria, di


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assestamento e di rendiconto finanziario. Al procedimento di approvazione della legge finanziaria si applica il quarto comma dell'articolo 70».

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione, che è effettuata ai sensi dell'articolo 70.
Nel caso la legge sia nuovamente approvata, deve essere promulgata».
7. 60. (ex 7.1) Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

Art. 70.

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo


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ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti.
La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».
7. 61.(ex 7.6) Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

Art. 70.

La Camera dei Deputati esamina i disegni di legge relativi alle materie assegnate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117, alla competenza esclusiva dello Stato.
Dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati, i disegni di legge di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può proporre modifiche sulle quali la Camera dei Deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 87 e 89. I termini di cui al presente comma sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117. Dopo l'approvazione da parte del Senato, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei Deputati che, entro sessanta giorni, su richiesta dei tre quinti dei componenti, può proporre modifiche sulle quali il Senato si pronuncia in via definitiva. Qualora la Camera dei Deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 87 e 89. I termini di cui al presente comma sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei Deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
d) esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 118, commi secondo e terzo; 119, commi terzo e quinto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;
f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;
g) autorizzazioni alla ratifica dei trattati internazionali.


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Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, il testo del disegno di legge modificato dalla Camera che lo esamina per seconda è assegnato ad una speciale Commissione formata da trenta deputati e da trenta senatori nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Il testo adottato dalla Commissione speciale di cui al comma precedente è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.
Nel caso in cui il Governo, al fine di dare attuazione al proprio programma approvato dall'Assemblea nazionale, ovvero per esercitare le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 120, ritenga di dover apportare modifiche a un disegno di legge sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del terzo comma del presente articolo, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti di costituzionalità, può autorizzare il Primo ministro ad esporre le proprie motivazioni al Senato, che si pronuncia entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei Deputati che si pronuncia in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei Deputati, d'intesa tra di loro, decidono sulle questioni di competenza sollevate, secondo le norme dei rispettivi regolamenti parlamentari, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del Comitato è insindacabile. I Presidenti stessi, d'intesa tra di loro e su proposta del Comitato, stabiliscono, in base ai rispettivi regolamenti parlamentari, i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
7. 80.(ex 7.2) La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere la lettera b).
7. 62.(ex 7.11) Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso Art. 70, al secondo comma, lettera d), dopo le parole: «117, commi» aggiungere la seguente: terzo,.
* 7. 63.(ex 7.3) Boato.

Al comma 1, capoverso Art. 70, secondo comma lettera d) dopo le parole: «117, commi» aggiungere la seguente: terzo.
* 7. 64. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, capoverso articolo 70, al secondo comma, lettera d), dopo le parole: «117, commi» aggiungere la seguente: terzo,.
* 7. 65. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, capoverso articolo 70 secondo comma, lettera d), sopprimere le parole: 118, commi secondo e terzo, 119, commi terzo e quinto.
7. 66. Zaccaria, Mascia, D'Antona, Dato, Boato, Costantini, Bressa, Franco Russo, Nicchi.

Al comma 1, capoverso articolo 70, secondo comma, sopprimere le lettere e), f), g).
7. 67.(ex 7.20) Bressa, Marone, Zaccaria, Giovanelli.

Al comma 1, capoverso, articolo 70, secondo comma, sopprimere le lettere e) e g).
7. 68.(ex 7.7) D'Alia.


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Al comma 1, capoverso, Art. 70, secondo comma, sopprimere la lettera e).
* 7. 69. (ex 7.12) Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso articolo 70, secondo comma sopprimere la lettera e).
* 7. 70. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, capoverso, Art. 70, secondo comma, sopprimere la lettera f).
7. 71.(ex 7.13) Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso articolo 70, secondo comma sopprimere la lettera g).

Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente: articolo 10-bis.
1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione sostituire le parole di ciascuna Camera con le seguenti della Camera dei deputati.
7. 72. Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 1, capoverso, Art. 70, secondo comma, sopprimere la lettera g).
7. 73.(ex 7.14) Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso articolo 70, secondo comma, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis)
norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni.
7. 74.(ex 7.5) Adenti.

Al comma 1, capoverso articolo 70, secondo comma, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e vigilanza.
7. 75.(ex 7.4) Adenti.

Al comma 1, capoverso Articolo 70, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera può richiedere, a maggioranza dei componenti, entro trenta giorni dalla trasmissione, di esaminare il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva.
7. 76.(ex 7.9) Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso, Art. 70, sopprimere il quarto comma.
* 7. 77.(ex 7.15) Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso sopprimere il quarto comma.
* 7. 78. Buemi, Dato.

Al comma 1, capoverso articolo 70, al quarto comma, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Per i disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117 terzo comma, 118, commi secondo e terzo, 119, commi terzo e quinto, qualora il Senato proponga modifiche, la Camera si pronuncia a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora, a maggioranza dei tre quinti dei componenti, il Senato non approvi o introduca emendamenti a tali disegni di legge, la Camera approva in via definitiva a maggioranza dei tre quinti il disegno di legge o gli emendamenti respinti dal Senato.
7. 79. Zaccaria, Mascia, D'Antona, Dato, Boato, Costantini, Bressa, Franco Russo, Nicchi.


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ART. 8.

Sopprimerlo.
* 8. 60. Franco Russo, Mascia, Frias.

Sopprimerlo.
* 8. 61. Benedetti, Valentini.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e, ove previsto, dalla Camera stessa, che l'approvano articolo per articolo e con votazione, finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. L'esame dei disegni di legge è deferito a commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, restando affidata alla Camera l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento stabilisce in quali casi anche l'approvazione finale è rimessa a dette commissioni.
In ogni caso, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo ovvero un terzo dei componenti della Camera o metà dei componenti della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Le deliberazioni delle Commissioni assunte ai sensi dei commi precedenti non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Il regolamento assicura la pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa per i quelli di conversione in legge dei decreti legge, nonché per i trattati internazionali che incidono sui diritti fondamentali dei cittadini o sulle attribuzioni degli organi costituzionali. I disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi, dopo l'esame in Commissione, sono sempre sottoposti alla Camera per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».
8. 62. Bressa, Zaccaria.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera, ai sensi dell'articolo 70, è esaminato e approvato articolo per articolo da una commissione permanente. Il disegno di legge è, quindi, approvato con sola votazione finale dalla Camera stessa.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera, ai sensi dell'articolo 70, e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge. Il regolamento stabilisce, inoltre, procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Il regolamento può, altresì, stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni permanenti.
I lavori delle commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione


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dei gruppi parlamentari, sono pubblici secondo le modalità stabilite dal regolamento.
La procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di conversione dei decreti legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione del bilancio dello Stato e del conto consuntivo».
8. 63.(ex 8.3) D'Alia.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e sia votato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: , nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti.
8. 64. Benedetti Valentini.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: al parere aggiungere la seguente: vincolante.
9. 60.(ex 9.1) Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il Governo non può, mediante decreto legislativo, disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalla due Camere, salvo che la delega non sia stata concessa da entrambe le Camere a norma dell'articolo 70, secondo comma.
9. 61.(ex 9.2) Adenti.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 77. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70.
Con legge della Repubblica sono definiti i limiti di contenuto dei decreti di cui al presente articolo».
10. 60.(ex 10.1) Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 1, capoverso articolo 77, al primo comma sopprimere le parole: e di immediata applicazione.
10. 61.(ex 10.7) Marone, Zaccaria, Bressa, Giovanelli.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere dalle parole: , concernenti sicurezza nazionale fino alla seguente: internazionali.
* 10. 62.(ex 10.2) Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.


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Al comma 1, capoverso articolo 77, primo comma, sopprimere dalle parole: concernenti sicurezza nazionale, fino alla seguente internazionali.
* 10. 63. Benedetti, Valentini.

Al comma 1, capoverso, Art. 77, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
** 10. 64.( ex 10.5) D'Alia.

Al comma 1, capoverso, Art. 77, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
** 10. 65. (ex 10.3) Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, Art. 77, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
** 10. 66.(ex 10.8) Giovanelli, Bressa, Marone, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
10. 67.(ex 10.4) Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso articolo 77, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.
10. 68. Benedetti Valentini.

ART. 11

Sopprimerlo.
* 11. 60.(ex 11.6) Zaccaria, Giovanelli, Bressa, Marone.

Sopprimerlo.
* 11. 61.(ex 11.1) Boato.

Sopprimerlo.
* 11. 62. D'Alia.

Sopprimerlo.
* 11. 63.Benedetti Valentini.

Sopprimerlo.
* 11. 64. Boscetto, Brancher, La Loggia, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.
* 11. 65. (ex 11.5) Licandro, Tranfaglia, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 11.66.(ex 11.2.)D'Antona, Nicchi.

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età e che godano dei diritti civili e politici».


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2. L'articolo 84, primo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:
«Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e che goda dei diritti civili e politici».

3. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto, per un mandato di cinque anni, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito al primo turno il maggior numero di voti.
L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica ha luogo tra il quarantesimo e il ventesimo giorno prima della scadenza dei poteri del Presidente in carica.
Il Presidente della Repubblica può essere rieletto una sola volta».
11. 061.(ex 11.01) La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

2. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati o, qualora questi si trovi nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, i vicepresidenti della Camera di intesa tra loro, indicono la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

3. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo»;
b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati».

4. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
11. 060.(ex 11.02) Franco Russo, Mascia, Frias.


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ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei Deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».
12. 61.(ex 12.1) La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera dei deputati.
12. 60.Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità nazionale.
Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei Deputati.
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca i ministri.
Può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di presentarsi di fronte alla Camera dei Deputati per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia.
Autorizza la presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se entrambe le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame; se il Governo li approva nuovamente, il decreto o il regolamento deve essere emanato.
Può inviare messaggi al Parlamento.
Indice le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato federale della Repubblica e fissa la prima riunione di entrambe le Camere.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, o su proposta congiunta delle Camere, può sottoporre a referendum ogni disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato che abbia incidenza sul funzionamento delle istituzioni. Se il referendum è favorevole all'adozione del disegno di legge, il Presidente della Repubblica promulga la legge.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato federale della Repubblica, i presidenti delle Autorità di garanzia e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione del Parlamento.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo per la politica estera e di difesa, istituito con legge dello Stato, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento.


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Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica».
12. 061.(ex 12.01) La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
12. 060.(ex 12.02) Boato.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge.
La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».
13. 60.(ex 13.3) Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Consiglio dei Ministri è presieduto dal Presidente della Repubblica».
13. 62.(ex 13.1) La Russa, Benedetti Valentini, Conte Giorgio, Holzmann.

Al comma 1, sopprimere le parole: valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati.
13. 61.(ex 13.2) Franco Russo, Mascia, Frias.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

All'articolo 93 della Costituzione alle parole «Presidente del Consiglio» sostituire le seguenti «Primo ministro».
13. 060.(ex 13.01) Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. Il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La mozione indica un candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica, il quale deve formare il Governo e ottenere la fiducia delle due Camere entro quindici giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri indicato nella mozione non ottenga la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice nuove elezioni».
14. 61.(ex 14.1) Franco Russo, Mascia, Frias.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. Il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La mozione indica un candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica, il quale deve formare il Governo e ottenere la fiducia della Camera dei deputati entro quindici giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri indicato nella mozione non ottenga la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice nuove elezioni».
14. 62.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

Art. 94.

«Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il


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Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».
14. 63.(ex 14.3) Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso articolo 94, primo comma, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Governo.
*14. 64.(ex 14.5.) Licandro, Tranfaglia, Sgobio.

Al comma 1, capoverso «Art. 94», primo comma sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti Il Governo.
*14. 65.Mascia, Franco Russo, Frias.

ART. 14.

Al comma 1, capoverso articolo 94, al secondo comma, sostituire la parola: o con la seguente: e.
14. 60.(ex 14.6) Zaccaria, Giovanelli, Bressa, Marone.

Al comma 1, capoverso, Art. 94, sostituire l'ultimo comma con i seguenti:
La Camera dei Deputati può revocare la fiducia presentando una mozione di sfiducia costruttiva che deve indicare il nome di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri e il programma di Governo.
La mozione di sfiducia costruttiva deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei Deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Se la mozione di sfiducia costruttiva è approvata, il Presidente della Repubblica provvede a nominare il Presidente del Consiglio indicato nella mozione.
Qualora la mozione di sfiducia venga approvata con il voto determinante di deputati che hanno votato contro la fiducia al momento della costituzione del precedente Governo, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera ed indice nuove elezioni entro diciotto mesi.
La Camera dei Deputati può procedere analogamente nel caso di dimissioni, morte o decadenza del Presidente del Consiglio dei ministri.
14. 66.D'Alia.

Al comma 1, capoverso articolo 94, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione.
14. 68.(ex 14.7) Costantini, Belisario.

Al comma 1, capoverso articolo 94, aggiungere, in fine, il seguente comma:
In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione


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delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata alla Camera dei deputati una mozione firmata da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera stessa entro i tre giorni successivi alla sua presentazione.
14. 69.(ex 14.2) Boato.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 95.

I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e, individualmente, degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
14. 060.(ex 14.01) Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

1. Al primo comma dell'articolo 96 della Costituzione le parole: «il Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti «il Primo Ministro» e le parole «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
15. 60.(ex 15.2) Boscetto, Brancher, La Loggia, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 114 della Costituzione, il primo comma è soppresso.
15. 060.Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1.All'articolo 114 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La legge dello Stato determina i casi e le condizioni per l'accorpamento delle elezioni amministrative e regionali in un unico turno all'interno della stessa legislatura».
15. 083. (ex 15.016) Violante.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 116 della Costituzione, il primo comma è soppresso.
15. 061.Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 116 della Costituzione, il secondo comma è soppresso.
15. 062.Benedetti Valentini.


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Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 116 il terzo comma della Costituzione è soppresso.
* 15. 063.(ex 15.01) Franco Russo, Mascia, Frias.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.
* 15. 064.Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».
2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;
3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le parole: politica monetaria; dopo le parole: tutela del risparmia sono inserite le seguenti: e del credito; dopo le parole: tutela della concorrenza sono inserite le seguenti: e organizzazioni comuni di mercato.
4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: polizia amministrativa sono inserite le seguenti: regionale e.
5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari.

6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le parole: sicurezza del lavoro;.
7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p)
sono aggiunte, in fine, le parole: ordinamento della capitale;.
8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento dalle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.

9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: e sicurezza;
b) sono soppresse le parole: tutela della salute;;
c) dopo le parole: ordinamento sportivo è inserita la seguente: regionale;
d)
le parole: grandi riti di trasporto e di navigazione sono sostituite dalle seguenti: reti di trasporto e di navigazione;


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e)
le parole: ordinamento della comunicazione sono sostituite dalle seguenti: comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche;
j)
le parole: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia sono sostituite dalle seguenti: produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
g) le parole: casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale sono sostituite dalle seguenti: istituti di credito a carattere regionale.

10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a)
assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni.
* 15. 065. (ex 15.017) Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».
2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;
3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le parole: politica monetaria,; dopo le parole: tutela del risparmia sono inserite le seguenti: e del credito; dopo le parole: tutela della concorrenza sono inserite le seguenti: e organizzazioni comuni di mercato.
4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: polizia amministrativa sono inserite le seguenti: regionale e.
5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari.

6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le parole: sicurezza del lavoro;.
7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le parole: ordinamento della capitale;.
8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;


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s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento dalle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.

9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: e sicurezza;
b) sono soppresse le parole: tutela della salute;;
c) dopo le parole: ordinamento sportivo è inserita la seguente: regionale;
d)
le parole: grandi riti di trasporto e di navigazione sono sostituite dalle seguenti: reti di trasporto e di navigazione;
e)
le parole: ordinamento della comunicazione sono sostituite dalle seguenti: comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche;
j)
le parole: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia sono sostituite dalle seguenti: produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
g) le parole: casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale sono sostituite dalle seguenti: istituti di credito a carattere regionale.

10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a)
assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni.
* 15. 082. (ex 15.020) La Russa, Benedetti, Valentini, Conte, Holzmann.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera n) é sostituita dalla seguente:
n) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente, all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sostituire le parole: istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale con le parole: istruzione e formazione professionale.
15. 066. (ex 15.25) Costantini, Belisario.


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Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera s) è soppressa.

All'articolo 117, terzo comma della Costituzione, dopo le parole: protezione civile; inserire le seguenti: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
15. 067. (ex 15.22) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le, seguenti:
t) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno per l'innovazione dei settori produttivi;
u) grandi reti di trasporto e di navigazione;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; w) ordinamento della comunicazione;
x) previdenza complementare e integrativa.

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno per l'innovazione dei settori produttivi», grandi reti di trasporto e di navigazione, «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «ordinamento della comunicazione» e «previdenza complementare e integrativa».
15. 068. (ex 15.07) Costantini, Belisario.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
t) tutela e sicurezza del lavoro;
u) istruzione, ad esclusione dell'istruzione e formazione professionale;
v) professioni;
z) tutela della salute;
aa) grandi reti di trasporto e di navigazione;
bb) ordinamento della comunicazione;
cc) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
dd) previdenza complementare e integrativa.

2. All'articolo 117 della Costituzione, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «tutela e sicurezza del lavoro» sono soppresse;
b) le parole: «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della» sono soppresse;
c) la parola: «professioni» è soppressa;
d) le parole: «tutela della salute» sono soppresse;
e) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;» sono soppresse.
15. 069.Benedetti Valentini.


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Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
t) norme di ordinamento e organizzazione sanitaria da valere su tutto il territorio nazionale.
15. 070.Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
t) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno per l'innovazione dei settori produttivi.

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: ricerca scientifica e tecnologica e sostegno per l'innovazione dei settori produttivi.
15. 071. (ex 15.09) Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
t) grandi reti di trasporto e di navigazione.

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: grandi reti di trasporto e di navigazione.
15. 072. (ex 15.010) Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
t) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
15. 073. (ex 15.011) Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
t) ordinamento della comunicazione.

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ordinamento della comunicazione».
15. 074. (ex 15.012) Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«t) previdenza complementare e integrativa.

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «previdenza complementare e integrativa».
15. 075. (ex 15.013) Costantini, Belisario.


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Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
t) professioni.

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «professioni».
15. 076. (ex 15.014) Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione dopo le parole: «governo del territorio» è inserita la seguente: «turismo.
15. 077. (ex 15.015) Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione).

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
«Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale».
15. 078. (ex 15.023) Cota Stucchi.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, le parole: «Il sistema di elezione e» sono soppresse.
15. 079.Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 16.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale, si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. In sede di prima applicazione, le elezioni dei senatori da parte dei cittadini di ciascuna Regione si svolgono in ogni Regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, contestualmente alle elezioni della Camera dei deputati. Le elezioni dei senatori di cui al sesto comma dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, si svolgono entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati.
15. 080. (ex 15.06) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Regioni a statuto speciale).

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia alle disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
15. 081. (ex 15.024) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

ART. 1.

1. Al terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 48 della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di cinquecento, oltre ai deputati eletti nella circoscrizione Estero».
2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

ART. 4.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. Il Senato federale della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna provincia autonoma; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.
Nel Trentino-Alto Adige/Südtirol tutti i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Nelle regioni che hanno più di quattro seggi, due senatori sono eletti dal Consiglio regionale e due senatori dal Consiglio delle autonomie locali entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale, con voto limitato ad uno.
Gli altri senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini della Regione con sistema elettorale proporzionale, senza recupero nazionale.
Le elezioni dei senatori da parte dei cittadini di ciascuna Regione si svolgono in ogni Regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.
I senatori eletti in ciascuna Regione decadono al momento dello scioglimento del Consiglio regionale».


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ART. 5.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età».

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».

ART. 7.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle due Camere.
La Camera dei deputati e il Senato federale della Repubblica esercitano collettivamente la funzione legislativa nei seguenti casi:
a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
b) disegni di legge o norme in materia elettorale;
c) disegni di legge o norme in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
d) disegni di legge o norme concernenti l'esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 118, commi secondo e terzo, 119, commi terzo e quinto; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
e) disegni di legge o norme in materia di informazione ed emittenza radiotelevisiva;
f) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;
g) disegni di legge o norme in materia di amnistia e indulto».

In tutti gli altri casi la funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati.
Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato federale non proponga modifiche entro il termine previsto, la legge è promulgata. Il termine di cui al presente comma è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge».

ART. 8.

1. All'articolo 72 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

ART. 9.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

ART. 10.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo può


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adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, adempimento di obblighi comunitari e internazionali.
Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
Il giorno stesso della sua adozione il decreto è presentato per la conversione in legge alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. La legge di conversione rispetta gli stessi limiti posti al decreto legge e non può introdurre materie nuove.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. I regolamenti di ciascuna Camera assicurano che la votazione finale avvenga nell'osservanza del termine.
Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

ART. 11.

1. Al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato federale della Repubblica».

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 86 della Costituzione, la parola: «Senato» è sostituita dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

ART. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

ART. 14.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

ART. 15.

1. Al primo comma dell'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».


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ALLEGATO 2

5-01541 Bocchino ed altri: Sullo sgombero dell'area dimessa dell'ex SNIA di Pavia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
la vicenda alla quale fa riferimento l'interpellanza è quella dello sgombero di circa duecento cittadini romeni di etnia rom che dimoravano senza titolo all'interno dell'ex Snia Viscosa di Pavia.
Ricordo che lo sgombero si è reso necessario il 30 agosto scorso al fine di consentire l'attuazione di un'ordinanza del Sindaco di Pavia relativa alla messa in sicurezza di alcuni edifici pericolanti ubicati all'interno dell'area industriale dismessa «ex Snia-Viscosa», ove i rom si erano da tempo insediati.
Nei giorni immediatamente successivi allo sgombero, l'impegno della Prefettura e delle istituzioni locali è stato orientato a prevenire che i risvolti della vicenda, che presentava profili di carattere umanitario ma anche di ordine pubblico, potessero determinare una situazione di più grave emergenza.
In attesa che le persone sgomberate provvedessero autonomamente alla ricerca di una soluzione alloggiativa, è stato inizialmente offerto loro un servizio di prima assistenza a cura della Croce Rossa Italiana e della struttura di protezione civile del Comune di Pavia coadiuvata dal Comune di Milano. L'Amministrazione del capoluogo, in particolare, si è fatta carico di dare ospitalità ai soggetti in condizione di particolare disagio (disabili, donne in stato di gravidanza, ecc..) presso propri locali, mentre le altre persone sono state inizialmente ospitate presso una struttura sportiva comunale, dove hanno sostato due giorni.
Successivamente, i nuclei familiari che non avevano frattanto autonomamente reperito una diversa sistemazione sono stati alloggiati in strutture a tal fine reperite: alcuni alloggi liberi nel capoluogo e nel Comune di Albuzzano, i locali messi a disposizione a Pavia da una struttura di accoglienza parrocchiale, nonché una struttura libera messa a disposizione dalla diocesi in Comune di Pieve Porto Morone, già utilizzata come comunità per tossicodipendenti.
In tale contesto, caratterizzato anche dalle resistenze organizzate di una parte della popolazione dei Comuni dove i rom erano stati ospitati, nei giorni seguenti si è assistito da un lato all'esodo spontaneo di una parte dei rom interessati dallo sgombero, tanto che il numero di coloro i quali si sono trattenuti sul territorio pavese si è rapidamente dimezzato; dall'altro ad una mobilitazione di soggetti privati che, avendo messo a disposizione beni e risorse finanziarie, hanno contribuito a sostenere la rete caritativa e del volontariato impegnata nell'assistenza ai rom durante la fase di emergenza conseguente allo sgombero.
In riferimento allo specifico quesito dell'interpellante, preciso, quindi, che nessun contributo è stato erogato dalla Prefettura, né risulta essere stato erogato dalle istituzioni locali per favorire l'espatrio dei soggetti sgomberati dall'area ex Snia. Quanto alle erogazioni private, di cui dicevo poc'anzi, la stessa Prefettura di Pavia ha peraltro precisato che in ogni caso non risulta che esse siano state destinate a favorire l'espatrio dei rom, ma


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solo a garantire loro nell'immediato un temporaneo autonomo sostentamento ed un'opportunità di inserimento sociale.
Si tratta di iniziative benefiche che, com'è evidente, non gravano in alcun modo sulle finanze pubbliche e che inoltre, proprio per la loro particolarità e per l'impronta di connotazione locale, fortemente legata allo specifico episodio di Pavia, non si ritiene possano incentivare alcuno dei comportamenti emulativi paventati nell'interpellanza.


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ALLEGATO 3

5-01542 Cota ed altri: Su un elenco di badanti redatto dal Comune di Nerviano (Milano).

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi,
nel Comune di Nerviano, dal 1997, il Servizio Sociale Comunale ha lavorato per gestire i problemi di assistenza - in particolare degli anziani - e promuovere l'integrazione degli stranieri presenti sul territorio.
A decorrere dal 2001, presso la Segreteria del Servizio Sociale sono stati posti in uso moduli prestampati attraverso i quali venivano raccolte informazioni sulle più varie esigenze sociali e occupazionali dei cittadini.
Tali moduli, compilati dagli interessati, contenevano indicazioni circa i dati anagrafici, la nazionalità, i titoli di studio e la qualifica professionale, oltre a eventuali notizie relative alla disponibilità a fornire collaborazioni e/o a svolgere lavori di pulizia e assistenza continuativa.
Il servizio offerto dagli assistenti sociali è sorto, quindi, per fornire una semplice e informale attività di orientamento ed incidentalmente ha fornito anche indicazioni in merito al possesso del permesso di soggiorno da parte dello straniero che offriva la prestazione di lavoro.
Venuta a conoscenza dell'esistenza degli stessi moduli, l'Amministrazione comunale di Nerviano ha peraltro ritenuto opportuno vietarne la distribuzione. Inoltre, in data 26 giugno 2007, la predetta Amministrazione ha provveduto - di fronte al sollevarsi del caso e per maggiore chiarezza - a segnalare l'esistenza dell'elenco, con le indicazioni fornite dallo stesso straniero, con particolare riferimento agli stranieri non forniti di permesso di soggiorno, alla locale stazione dei Carabinieri.
Nell'elenco in questione risultavano riportati 18 nominativi di persone (17 donne ed un uomo tra cui 17 extracomunitari ed una italiana); per sette di queste persone era indicato il mancato possesso dei permesso di soggiorno.
Il 10 luglio 2007 tre Consiglieri Comunali presentavano, sempre alla suddetta stazione dei Carabinieri, un esposto-denuncia indirizzato alla procura della Repubblica di Milano, con il quale rappresentavano il comportamento tenuto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nerviano.
La stazione dei Carabinieri ha informato dei fatti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano che fino ad oggi non ha disposto alcuna delega di indagine.
L'amministrazione comunale di Nerviano, pur ritenendo che il Servizio sociale abbia sempre svolto correttamente i propri compiti istituzionali, ha comunque attivato da subito un procedimento di verifica e revisione delle procedure in vigore. L'obiettivo del Comune è quello di arrivare in tempi brevi ad una formalizzazione delle procedure nel Servizio Sociale Comunale per continuare a promuovere le politiche volte all'assistenza degli anziani e all'integrazione degli stranieri regolari presenti sul territorio comunale.
In merito alla richiesta di avviare un apposito monitoraggio volto ad accertare se in altri comuni si verifichino tali violazioni


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di legge, i Prefetti sul territorio sono stati sensibilizzati a prestare la massima attenzione, alla gestione locale al fenomeno dell'immigrazione, anche tramite i consigli territoriali per l'immigrazione, sede nella quale svolgono una costante attività di analisi, approfondimento e supporto conoscitivo a favore di tutti i soggetti a vario titolo impegnati nella gestione delle problematiche connesse ai fenomeni migratori.
In ogni caso non risultano, al momento, essersi verificate iniziative analoghe in altri comuni italiani.


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ALLEGATO 4

5-01543 Frias: Sulla situazione delle famiglie rom rumene presenti sul territorio di Pisa e Livorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi,
vengo ora ad illustrare l'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'On.le Frias in merito ai presunti episodi di intolleranza nei confronti delle comunità rom nel territorio di Pisa e Livorno.
In particolare l'interrogante, partendo da una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica da parte del legale rappresentante dei cittadini rumeni coinvolti nell'incendio della notte tra il 10 e l'11 agosto 2007, ricordando una serie di eventi che hanno interessato la comunità rom delle due province, pone la questione della necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità di queste comunità.
Le risultanze investigative cui sono giunti gli inquirenti e che hanno formato oggetto di conferenze stampa sia da parte degli organi giudiziari che da parte della questura portano ad escludere, per quanto riguarda l'episodio ultimo citato, cioè l'incendio di agosto nel quale purtroppo sono deceduti quattro bambini, la natura dolosa.
Sulla vicenda, sulla quale peraltro io stessa ho riferito in data 13 settembre, e anche il Ministro della giustizia in un recente question time, sono tuttora in corso indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno.
Dall'attività investigativa svolta si evince che gli altri episodi di incendi dolosi e risse, citati nell'intervista, non sono risultati collegati da un unico disegno criminoso, ma si tratta di singoli episodi di violenza, maturati in varie realtà di degrado sociale, verso le quali quest'Amministrazione ha sempre prestato attenzione, intensificando anche ultimamente servizi di prevenzione e controllo mirati a monitorare le varie situazioni, fonti di possibili criticità, anche al fine di far percepire la prossimità delle Forze di polizia e tutti i cittadini.
Né del resto posso confermare che vi siano stati, nelle due province interessate, episodi di sgomberi coattivi eseguiti nei confronti di famiglie rom ed in particolare su persone in precarie condizioni di salute.
Il solo episodio segnalato è avvenuto in data 16 maggio 2007, quando la polizia municipale di Pisa ha proceduto all'allontanamento di alcuni nuclei familiari di rom rumeni che si erano insediati nella golena del fiume Arno in prossimità del quartiere «Barbaricina-CEP».
Il provvedimento è stato adottato non solo per le gravi condizioni igienico-sanitarie in cui si trovava il campo, ma anche e soprattutto a tutela dell'incolumità degli stessi interessati (complessivamente una ventina di persone), che utilizzavano come riparo i collettori per il deflusso delle acque fluviali, esponendosi, pertanto, a pericolo di vita, potendo essere travolti da un'eventuale onda.
Nell'occasione, in effetti, è stato allontanato da tale insediamento anche una persona, tale Damion Caldarar, affetto da una grave insufficienza renale.
Risulta, tuttavia, che il predetto e la sua famiglia siano stati immediatamente presi in carico dai servizi sociali del Comune di Pisa che hanno provveduto a fornire loro una sistemazione alberghiera.
Secondo quanto riferito dalla Direzione dell'A.S.L. di Pisa non sono mai state


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interrotte le cure specialistiche nei confronti del predetto.
Né risulta che decisioni simili siano state adottate nel corso di comitati di ordine e sicurezza pubblica o riunioni tecniche delle forze di polizia.
Peraltro il Caldarar dopo pochi giorni ha abbandonato spontaneamente la struttura nella quale era alloggiato.
In ogni caso non posso che fare presente che vi sono collettività che vivono in stato di disagio e che hanno problemi di integrazione così come vi sono comunità nelle quali il tema dei minori è molto presente.
Oggi come ieri la politica ha il compito di affrontare una questione che interessa tutto il territorio dello Stato, che non riguarda la singola comunità ma tutto il Paese.
Tuttavia non possiamo trascurare che esiste un tema che va governato nella direzione di possibili soluzioni che si possono individuare.
Credo che a partire dall'episodio di Livorno abbiamo il dovere politico di confrontarci e di cercare tutte le possibili soluzioni per risolvere un problema, quello dell'integrazione, che rappresenta una via obbligata.


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ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale e di politiche antidroga (Atto n. 148).

PARERE APPROVATO

PARERE, EX ART. 143, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE «LA RICOGNIZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE RISORSE FINANZIARIE ED UMANE TRASFERITE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DI POLITICHE ANTIDROGA» (Atto N. 148)

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale e di politiche antidroga» (Atto n. 148)
esprime

PARERE FAVOREVOLE