VI Commissione - Mercoledì 3 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (Doc. LVII, n. 2-bis)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (Doc. LVII, n. 2-bis);
rilevato come, anche a causa delle turbolenze determinatesi sui mercati internazionali a seguito della crisi dei mutui immobiliari negli Stati Uniti, il Governo ha preferito prudenzialmente rivedere le previsioni di crescita del PIL per l'anno in corso, nonché per il 2008 e gli anni considerati dal DPEF, che sono state pertanto abbassate all'1,5 per cento nel 2008, all'1,7 per cento nel 2009 ed all'1,8 per cento negli anni 2010-2011;
sottolineato, con riferimento agli ambiti di specifica competenza della Commissione Finanze, come le entrate tributarie abbiano registrato, nel periodo giugno-ottobre 2007, un risultato sensibilmente migliore di quanto ipotizzato nel DPEF, con un maggior gettito quantificato in circa 6 miliardi di euro, proseguendo ulteriormente nel miglioramento delle prospettive di entrata registratesi nella seconda parte del 2006 e nella prima metà dell'anno in corso;
rilevato come il miglioramento del gettito sia riconducibile in misura significativa agli interventi per l'allargamento delle basi imponibili ed il contrasto all'evasione fiscale posti in essere nel corso di questa legislatura, e testimoni pertanto della lungimiranza ed efficacia dell'azione di politica economica realizzata dal Governo;
sottolineato come il Governo confermi la scelta, già operata in precedenza con il decreto-legge n. 81 del 2007, di destinare una quota significativa delle maggiori risorse disponibili a finanziare interventi di sostegno sociale, in particolare per quanto riguarda le famiglie, nonché per rafforzare lo sviluppo economico, attraverso misure concrete volte a ridurre la pressione fiscale per i cittadini e per le imprese, ed a semplificare gli adempimenti di natura fiscale;
rilevato al tempo stesso come la Nota di aggiornamento confermi la volontà del Governo di rispettare gli obblighi derivanti dal Patto di stabilità europeo, al fine di proseguire nel processo di risanamento della finanza pubblica, operando una correzione complessiva del saldo, al netto della correzioni cicliche e delle misure una tantum, che risulta superiore a quanto richiesto dagli organismi comunitari;
evidenziato, in particolare, come le scelte di finanza pubblica prospettate dal Governo consentiranno comunque di ridurre dal 2,5 per cento al 2,4 per cento il rapporto tra indebitamento e PIL nel 2007, confermando inoltre nel 2,2 per cento il livello dell'indebitamento nel 2008, nel corso del quale circa 11 miliardi di euro saranno destinati al finanziamento delle misure per il rispetto degli impegni


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già sottoscritti, la conferma delle prassi consolidate e la realizzazione di nuove iniziative;
considerato che la manovra di finanza pubblica si articolerà, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, anche nel decreto-legge recante misure di semplificazione fiscale e di sostegno alla spesa per investimenti, il quale inciderà esclusivamente sui saldi di finanza pubblica per il 2007,
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PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

5-01527 Fluvi ed altri: Modifiche al regime di deducibilità delle erogazioni liberali in favore di università ed altre istituzioni universitarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame, le SS.LL. Onorevoli chiedono chiarimenti in ordine agli intendimenti del Governo quanto alla disciplina delle erogazioni liberali realizzate in favore di università ed istituzioni universitarie, ed in particolare in ordine alla possibilità del ripristino del previgente sistema di deducibilità ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successivamente abrogato dal comma 355 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché in relazione alla possibilità di realizzare un sistema di incentivazione fiscale a favore degli studenti.
È opportuno far presente che le modifiche normative recate in materia negli ultimi anni hanno ampliato l'agevolazione di cui trattasi in quanto lo spirito originario della normativa era fondamentalmente quello di incentivare le Università in virtù della loro vocazione istituzionale alla ricerca.
In tal senso, per quanto riguarda le società ed i soggetti passivi all'IRES, l'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendo l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, in favore di università o fondazioni universitarie, di istituzioni universitarie pubbliche, di centri di ricerca pubblici e delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, costituisce un valido strumento ed incentivo alle università e agli istituti universitari in quanto proprio in virtù delle finalità di ricerca, sono stati eliminati i limiti di deducibilità alle erogazioni liberali di cui trattasi.
Il ripristino di una deducibilità generica, come sembrerebbe emergere da quanto auspicato dalle SS.LL. Onorevoli, comporterebbe presumibilmente un ritorno alla fissazione di un limite di deducibilità, che era stabilito al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato.
Per comprendere meglio ed approfonditamente l'intero quadro normativo delle erogazioni liberali a favore delle università, è opportuno far presente che oltre alle disposizioni agevolative richiamate dalle SS.LL. Onorevoli, l'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR prevede per le persone fisiche la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di istituzioni universitarie pubbliche.
Per delineare un quadro completo della normativa agevolativa in materia, occorre per quanto attiene gli assegni e le borse di studio a favore di studenti universitari, segnalare che sono esenti:
1) le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario in base alla legge n. 390 del 1991, agli studenti universitari, e quelle corrisposte dalle regioni


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a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, allo stesso titolo;
2) le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria in base alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle Scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
3) le borse di studio bandite dal 1o gennaio 2000 nell'ambito del programma «Socrates», nonché le somme aggiuntive corrisposte alle università a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore ad euro 7.746,85;
4) le borse di studio corrisposte ai sensi del decreto legislativo n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle scuole di facoltà di medicina e chirurgia;
5) gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, dall'ENEA e dall'ASI.

Da ultimo è opportuno far presente che con la legge finanziaria per il 2008, il Governo ha introdotto un'apposita disposizione che intende elevare la misura agevolativa fissata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli investimenti in ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. In particolare, la misura dell'agevolazione riconosciuta sotto forma di credito d'imposta, viene elevata aumentando l'aliquota del credito fino al 40 per cento e l'importo massimo degli investimenti su cui calcolare, per ciascun periodo d'imposta, il credito stesso fino a 50 milioni.


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ALLEGATO 3

5-01528 Reina ed altri: Controlli sulle partite IVA effettuati nella Provincia autonoma di Bolzano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano l'ipotesi di un numero molto elevato di controlli eseguiti nella Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti dei contribuenti titolari di partita IVA.
In via preliminare, si fa presente che l'Agenzia delle entrate, in tale settore di intervento, assicura lo svolgimento di una serie strutturata di attività nell'ambito della Convenzione stipulata con il Ministro dell'economia e delle finanze, operando in attuazione delle scelte di politica fiscale espresse annualmente nell'Atto di Indirizzo del Ministro ed in coerenza con il consolidato principio di proficuità dell'azione amministrativa.
In risposta alle linee di politica fiscale ed agli obiettivi generali della gestione tributaria espressi nel citato Atto di indirizzo, per gli anni 2005, 2006 e 2007 è stato previsto un crescente impegno in termini di efficacia nell'attività di prevenzione e contrasto all'evasione.
In concreto, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti con la summenzionata Convenzione, l'Agenzia delle entrate, adottando un modello di pianificazione delle attività tipicamente aziendale, programma gli interventi di prevenzione e contrasto all'evasione ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane disponibili. A tal fine gli Uffici locali, che costituiscono la ripartizione periferica dell'Agenzia, sono annualmente destinatari dell'assegnazione di «obiettivi di produzione» intesi anche come numero di verifiche (suddivisi per fasce di volume d'affari dei soggetti da sottoporre a controllo), numero di accessi brevi, numero di controlli formali e sostanziali (atti di accertamento ed atti di irrogazione sanzioni) da eseguire. L'assegnazione delle attività da svolgere avviene, come anche riferito dal Comando Generale della Guardia di finanza, in via preventiva sulla base di una stima delle risorse disponibili e delle ore lavorabili dal personale addetto alle verifiche, agli accertamenti, al contenzioso tributario ed in generale a tutte le attività comprese nel processo di prevenzione e contrasto all'evasione.
Per la Provincia autonoma di Bolzano, la percentuale di ore destinate all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione, negli anni 2005 e 2006, è risultata inferiore alla media nazionale ed alla media delle altre Direzioni regionali del Nord ad eccezione della Valle d'Aosta, a causa del limitato numero di risorse umane disponibili che devono garantire le diverse attività di competenza ed in particolare i servizi al contribuente.
Tanto premesso, negli annessi inclusi vengono riportati i risultati dell'attività di contrasto all'evasione svolti negli anni 2005-2006; comunicati dalla stessa Agenzia, per i soli soggetti con volume d'affari dichiarato superiore a 5.164.570 euro e per le società di capitali distinti per tipologia di controllo svolta (accertamenti, verifiche, accessi, controllo dei crediti d'imposta, controllo del consolidato), categorie economiche accertate, tipologia di innesco dell'accertamento (iniziativa degli uffici o verbale della Guardia di Finanza).


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I dati allegati riguardano non solo i controlli sul complesso delle attività economiche operanti nei singoli territori di competenza degli Uffici locali, ma anche i controlli nei confronti di contribuenti non titolari di partita IVA; inoltre, si fa presente che l'attività di accertamento ed irrogazione sanzioni tiene conto delle risultanze delle attività istruttorie esterne svolte sia dagli Uffici locali dell'Agenzia, sia dai reparti della Guardia di Finanza, che, nel complesso, hanno eseguito nel 2006 un numero complessivo di 10.151 accessi (dato solo parzialmente contenuto nell'allegata scheda) presso soggetti titolari di partita IVA, finalizzati all'esecuzione di attività di verifica e di controlli strumentali in materia di emissione dei documenti di certificazione dei corrispettivi. \.


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ALLEGATO 4

5-01529 Leo: Attestazione delle ritenute operate a titolo di acconto dal sostituto d'imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in esame l'Onorevole interrogante chiede se non sia opportuno riconoscere, in maniera esplicita, che la certificazione emessa dai sostituti d'imposta non rappresenta l'unico documento idoneo a giustificare lo scomputo delle ritenute d'acconto operate, ciò anche in considerazione del termine ultimo del 1o ottobre 2007 per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e tenuto conto delle difficoltà riscontrate abitualmente dai professionisti nel raccogliere tutte le certificazioni relative alle ritenute operate nei loro confronti.
Al riguardo, dal quadro normativo vigente, come riferito dall'Agenzia delle entrate, emerge che il sostituito, in sede di dichiarazione dei redditi, può legittimamente autoliquidare l'imposta complessiva sul reddito scomputando gli importi corrispondenti alle ritenute subite a titolo d'acconto, purché le stesse siano state effettivamente operate dal sostituto d'imposta prima della presentazione di detta dichiarazione e sempre che tale circostanza sia da esso documentata attraverso apposita e personale certificazione.
Per quanto attiene le certificazioni sul reddito di lavoro autonomo, l'Agenzia ha evidenziato che l'Amministrazione finanziaria non ha previsto appositi modelli (come invece per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sugli utili da partecipazioni societarie e proventi equiparati), pertanto esse possono effettuarsi in forma libera da parte dei sostituti d'imposta purché il loro contenuto corrisponda a quello essenziale stabilito dall'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e siano da questi sottoscritte.
Tutto ciò considerato, l'Agenzia delle entrate è dell'avviso che, sulla base della normativa vigente, il lavoratore autonomo non è legittimato ad autoliquidare l'imposta complessiva scomputando le ritenute sulla base di documenti diversi dalla certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.


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ALLEGATO 5

5-01530 Galletti e D'Agrò: Modalità di esenzione dall'IRAP dei professionisti privi di autonoma organizzazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti, nel rilevare che la Corte di Cassazione con diverse pronunce ha superato l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria che riteneva applicabile l'Irap a tutti i soggetti che svolgono un'attività di lavoro autonomo, evidenziano che «le sentenze della Corte di Cassazione, pur chiudendo di fatto il contenzioso sull'Irap, hanno aperto... numerose questioni ed interrogativi, sia dal lato normativo che procedurale». Pertanto, le SS.LL. Onorevoli chiedono di sapere se non sia opportuno emanare una circolare che chiarisca, in modo definitivo, le modalità per l'esenzione dal pagamento dell'IRAP nei confronti dei professionisti che operano con beni strumentali minimali.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che la problematica in esame ha già formato oggetto di un precedente question time (n. 5-01059 dell'Onorevole Leo) discusso nella seduta del 30 maggio 2007.
La questione sembra ruotare intorno al concetto di «autonoma organizzazione» per il quale la stessa Corte di Cassazione non ha fornito indicazioni puntuali ed univoche, determinando, allo stato, a parere dell'Agenzia delle entrate, l'impossibilità di affrontare sistematicamente la problematica dell'IRAP dovuta dai professionisti, basandosi esclusivamente sulle pronunce della Suprema Corte fin qui depositate.
Si osserva, inoltre, che, a seguito della richiesta, da più parti formulata, di consentire ai professionisti l'invio del modello Unico senza compilare il quadro relativo all'IRAP, l'Agenzia delle entrate ha provveduto a rettificare le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei quadri IQ, dandone notizia con un apposito comunicato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2007.
Con la versione del software di Unico persone fisiche 1.2.0 del 5 giugno scorso, il controllo di congruenza tra il quadro IQ, relativo all'IRAP, ed il quadro RE della dichiarazione dei redditi è stato, quindi, ricondotto a semplice segnalazione che non inibisce la chiusura della dichiarazione.
In pari data sono stati aggiornati sia il prodotto di compilazione (Uniconline PF) sia il prodotto di controllo.
Per completezza di trattazione, è opportuno rappresentare che nel disegno di legge della finanziaria per l'anno 2008 sono previste disposizioni riguardanti il regime fiscale dei contribuenti marginali e minimi. Tali disposizioni, che si applicano a partire dal 1o gennaio 2008, prevedono l'introduzione di un particolare regime, agli effetti dell'IVA e delle imposte sul reddito, per le persone fisiche - esercenti attività di impresa ovvero arti o professioni - che nell'anno solare precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro (e che sono definiti, dalle disposizioni stesse, «contribuenti minimi»).


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Tale regime prevede, tra l'altro, l'esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP.
L'ambito soggettivo di tale regime è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nell'anno solare precedente, non hanno conseguito ricavi o percepito compensi in misura superiore a euro 30.000, non hanno effettuato cessioni all'esportazione, non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato e non hanno effettuato, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a euro 15.000.
In considerazione della nuova disciplina introdotta dal Governo nella legge finanziaria per i «contribuenti minimi», potrebbero trovare soluzione molte delle problematiche evidenziate dalle SS.LL. Onorevoli che incidono, tra l'altro, in materia di IRAP.


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ALLEGATO 6

5-01531 Fugatti e Filippi: Regime di ammortamento dei fabbricati strumentali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, le SS.LL. Onorevoli, con riferimento alla disposizione normativa di cui all'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha introdotto il principio della indeducibilità delle quote di ammortamento delle aree occupate dai fabbricati strumentali, ancorché detenuti in locazione finanziaria, osservano che, successivamente, il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, ad oggi non convertito, ha introdotto una norma di interpretazione autentica della disposizione contenuta nel terzo periodo, del citato comma 8, che alleggerisce l'onere per le imprese.
In base alla citata disposizione normativa del decreto-legge n. 118 del 2007, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti, calcolate sul costo complessivo dell'immobile, sono da riferirsi proporzionalmente al terreno e al fabbricato.
Ciò posto, viene chiesto di conoscere, nell'ipotesi di mancata conversione del citato decreto-legge n. 118 del 2007, quale sia l'orientamento dell'amministrazione finanziaria verso quei contribuenti che, essendosi adeguati all'interpretazione più favorevole introdotta dal medesimo decreto-legge, possono aver presentato una dichiarazione dei redditi infedele.
Con l'inserimento nella legge finanziaria per il 2008, di recente approvata dal Consiglio dei Ministri, della norma di carattere interpretativo contenuta nel decreto-legge n. 118 del 2007, il Governo ha manifestato il chiaro intendimento di accogliere l'interpretazione più favorevole per i contribuenti.
Infatti, la norma di cui al decreto-legge n. 118 del 2007, è stata riproposta nell'articolo 3, comma 32, del disegno di legge finanziaria per il 2008, conservando la sua natura interpretativa.
Tale carattere interpretativo la rende applicabile con effetto retroattivo sin dall'entrata in vigore del sopra indicato decreto-legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006).
Come auspicato dalle SS.LL. Onorevoli, l'approvazione del disegno di legge della finanziaria 2008 consentirà, pertanto, di legittimare i comportamenti dei contribuenti che, a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, abbiano imputato gli ammortamenti precedentemente dedotti in misura proporzionale al valore del fabbricato e a quello del terreno.


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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti (Atto n. 128).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti (atto n. 128);
rilevato come il recepimento della direttiva 2004/109/CE, operato dallo schema di decreto in esame, costituisca un ulteriore, importante passo avanti nel processo di integrazione dei mercati finanziari europei;
sottolineato, in particolare, come lo schema di decreto intervenga su un aspetto cruciale di tale processo di integrazione, quello della trasparenza dei mercati finanziari, facilitando l'accesso del mercato alle informazioni finanziarie, che costituisce un elemento essenziale, non solo per facilitare il libero, trasparente ed uniforme funzionamento dei mercati, ma anche per incrementare il livello di tutela dei risparmiatori, che devono essere posti nelle condizioni di compiere le loro scelte di investimento in un contesto di trasparenza, e di poter esercitare in piena consapevolezza i propri diritti;
evidenziato come l'introduzione del concetto di Stato membro di origine dei soggetti emittenti consenta di assicurare una migliore integrazione e collaborazione tra le autorità di vigilanza sui mercati finanziari operanti nei diversi Stati membri dell'Unione europea, contribuendo ad eliminare le difficoltà, emerse in recenti vicende, per le autorità stesse, di esercitare un adeguato livello di controllo relativamente a soggetti operanti ormai in contesti multinazionali, che travalicano le singole realtà nazionali;
rilevato come la disciplina dei mercati finanziari, ed in particolare il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, è stata oggetto di numerosi interventi normativi, volti nella maggior parte dei casi a recepire direttive comunitarie, che hanno inciso in modo significativo sul tessuto legislativo, rendendo auspicabile, all'indomani del completamento di tale processo di adattamento, procedere ad un'azione di revisione e coordinamento della normativa vigente, al fine di garantire la massima chiarezza del quadro regolamentare, a tutela dei diritti dei risparmiatori, ed a garanzia degli stessi operatori del settore;
rilevata l'opportunità di approfondire l'esigenza che, in sede di coordinamento delle disposizioni del TUF con le previsioni della direttiva di cui si dispone il recepimento, sia consentito anche agli Organismi di investimento collettivo del risparmio di carattere chiuso di adottare la forma societaria, al fine di consentire a questi


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ultimi di applicare pienamente le disposizioni in materia di trasparenza recate dallo schema di decreto,
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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) in relazione all'articolo 1, comma 3, che introduce nel TUF un nuovo articolo 113-ter, volto a dettare le disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 5, lettera c), del medesimo articolo 113-ter, la quale prevede che la CONSOB detti requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate, chiarendo che l'obbligo di garantire la registrazione dell'ora e della data deve intendersi riferito alla comunicazione, al soggetto gestore del servizio di stoccaggio, di tutte le informazioni regolamentate;
b) considerate le precisioni rese dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le quali dall'attuazione della direttiva 2004/109/CE, operata dallo schema di decreto in esame, non deriveranno comunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, valuti il Governo, con riferimento al nuovo articolo 113-ter del TUF, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1, l'opportunità di esplicitare la possibilità di applicare corrispettivi a copertura dei costi per i servizi di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate, sia nel caso in cui essi siano resi direttamente dalla CONSOB, siano nel caso in cui essi siano resi da soggetti autorizzati dalla CONSOB, al fine di garantire adeguate risorse per la piena funzionalità del sistema di stoccaggio stesso e di assicurare trasparenza circa i costi ricadenti sui soggetti obbligati;
c) con riferimento all'articolo 113-ter, comma 9, il quale prevede la sospensione dalla negoziazione sul mercato regolamentato nell'ipotesi di violazioni delle disposizioni relative alle informazioni regolamentate, commesse da soggetti obbligati, valuti il Governo l'opportunità di specificare ulteriormente l'ambito di applicazione della previsione, precisando che la sospensione dalla negoziazione si applica nel caso di violazioni commesse dai soggetti obbligati, ai sensi del medesimo articolo 113-ter, alla comunicazione delle informazioni stesse;
d) con riferimento alla riformulazione del comma 5 dell'articolo 154-bis del TUF, operata dal comma 8, lettera b), dell'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare, alla lettera b) del predetto comma 5, che la redazione dei documenti contabili è effettuata in conformità ai principi contabili internazionali applicabili, riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, nonché ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dei medesimi principi;
e) con riferimento all'articolo 1, comma 9, che introduce nel TUF un nuovo articolo 154-ter, volto a disciplinare la redazione della relazioni finanziarie, valuti il Governo se risulti opportuno circoscrivere ai soli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine la previsione di cui al comma 4, secondo periodo, del citato articolo 154-ter, secondo la quale la relazione intermedia sulla gestione contiene anche informazioni sulle operazioni rilevanti con parti collegate, e se non sia invece opportuno, utilizzando la previsione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, che consente agli Stati membri di introdurre obblighi più severi di quelli previsti dalla direttiva stessa, di estendere l'ambito di applicazione di tale obbligo agli emittenti titoli di debito, anche alla luce di recenti vicende che hanno coinvolto importanti gruppi nazionali, emittenti prestiti obbligazionari di ingenti dimensioni, i quali, grazie ad operazioni fraudolente poste in essere proprio con parti collegate, hanno potuto nascondere al mercato la propria effettiva situazione finanziaria, con gravissime ripercussioni sui risparmiatori, coinvolti dal successivo default di detti titoli;


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f) sempre con riferimento al nuovo articolo 154-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 9, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo 154-ter, il quale prevede che la relazione finanziaria semestrale è trasmessa al collegio sindacale ed alla società di revisione almeno quindici giorni prima della pubblicazione, sia nel senso di non far riferimento solo al collegio sindacale, che non è previsto nei modelli societari alternativi a quello tradizionale, ma anche alle altre tipologie di organo di controllo, sia riducendo il predetto termine, fissato in quindici giorni, al fine di evitare che un intervallo di tempo eccessivamente lungo tra l'elaborazione della relazione e la sua pubblicazione possa prestarsi a favorire l'insorgere di fenomeni atti a turbare i mercati;
g) con riferimento al comma 7 del nuovo articolo 154-ter, il quale attribuisce poteri alla CONSOB, nel caso in cui quest'ultima abbia accertato la non conformità dei documenti che compongono le relazioni finanziarie, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di specificare che si fa riferimento alle relazioni di cui al medesimo articolo 154-ter, e non all'intera Sezione V-bis del Capo II del Titolo III della Parte IV del TUF, atteso che le relazioni medesime risultano tutte disciplinate o richiamate all'interno dell'articolo 154-ter;
h) valuti il Governo l'opportunità di precedere ad una complessiva azione di coordinamento e revisione del TUF, sia alla luce dei numerosi interventi normativi sulla disciplina dei mercati finanziari intervenuti nel corso degli ultimi anni, sia alla luce dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.