Commissioni Riunite XI e XII - Mercoledì 3 ottobre 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/40/CE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Atto n. 125).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/40/CE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) durante il lavoro;
osservato che lo schema di decreto è stato adottato in ragione della delega al Governo, contenuta nella legge 25 gennaio 2006, n. 29, (legge comunitaria 2005), a dare recepimento alla citata direttiva;
rilevato, in particolare, che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame provvede a modificare il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, aggiungendo all'elenco delle direttive il riferimento alla citata direttiva 2004/40/CE;
l'articolo 2 non solo modifica la rubrica del Titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, prevedendo un'integrazione della stessa con l'inserimento della parola «Rumore» in modo da specificare a quale agente fisico si applicano le disposizioni contenute nel medesimo Titolo V-bis, ma introduce nel D.Lgs 626 del 1994 il Titolo V-ter «Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici», contenente le disposizioni per la protezione dei lavoratori esposti durante il lavoro ai rischi connessi ai campi elettromagnetici;
l'articolo 3 prevede, in relazione alle nuove previsioni normative, sanzioni penali provvedendo ad integrare gli articoli 89 (contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) e 92 (contravvenzioni commesse dal medico competente) del decreto legislativo n. 626 del 1994;
l'articolo 4 disciplina la clausola di cedevolezza, prevedendo, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, che le norme del nuovo Titolo V-ter del decreto legislativo n. 626 del 1994, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ove gli stessi enti non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2004/40/CE, trovano applicazione sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ogni regione e provincia autonoma;
l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui Titolo V-ter del decreto legislativo n. 626/1994, le pubbliche amministrazioni provvedano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio nella seduta del 2 ottobre 2007;


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preso altresì atto del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 20 settembre 2007, e delle proposte di modifica ivi contenute;
valutato che il prioritario interesse per la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, già testimoniato dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia», trova ulteriore conferma nello schema di decreto in esame per la parte che riguarda specificamente la tutela dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici. A tal proposito, è utile verificare la coerenza tra lo schema di decreto legislativo e la legge citata;
atteso che lo schema di decreto risponde altresì all'esigenza di adeguare la normativa nazionale agli obblighi che discendono all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea;

esprimono:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 5, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 come indicato nei rilievi espressi dalla V Commissione;
all'articolo 49-sexdecies, valuti il Governo l'opportunità di specificare che le operazioni di misurazione e calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici possano essere effettuate anche da personale specializzato esterno all'azienda, fermi restando i requisiti di professionalità di tale personale e la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
all'articolo 49-sexdecies, nella parte in cui si disciplina il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici da parte del datore di lavoro, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare i casi in cui nell'ambiente di lavoro «misurato» vi siano soggetti portatori di apparecchi elettronici a sostegno delle funzioni vitali (ad esempio pace makers);
all'articolo 49-septdecies, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere un comma in cui si preveda che ove, in seguito alla valutazione di cui all'articolo 49-sexdecies, la condizione degli impianti della rete elettrica di trasmissione nazionale non consenta il rispetto dei valori di azione e del limite di esposizione, il datore di lavoro debba, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, presentare il programma di azione di cui al comma 2 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro per l'approvazione entro i successivi 90 giorni;
all'articolo 49-novodecies, relativo alla sorveglianza sanitaria, valuti il Governo se non sia più opportuno fare riferimento all'articolo 49-quindecies, comma 2, che fissa i valori di azione, anziché all'articolo 49-quindecies, comma 1, che invece fissa i limiti di esposizione;
si valuti infine l'opportunità di accogliere le citate proposte emendative formulate dalle regioni.