Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 3 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007.
(C. 3062 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3062 Governo, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 2 maggio 2007 alla 14a Commissione del Senato;
rilevato che, in relazione all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale, l'articolo 1 del disegno di legge, al comma 6, prevede che, in ordine alle competenze legislative di Stato e Regioni in materia comunitaria, come definite dal Titolo V della Parte II della Costituzione, sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ove si riconosce, in attuazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza;
considerato che la disciplina dei poteri sostitutivi assegna allo Stato un potere sostitutivo delle Regioni e Province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, prefigurando peraltro un'articolata garanzia di rispetto per le loro specifiche competenze;
rilevato che il comma 7 dell'articolo 1 del testo prevede l'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e Province autonome nelle materie di loro competenza, secondo «modalità di individuazione» delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
considerato che l'articolo 2 del disegno di legge, che detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, alla lettera g) richiama il rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione; preso atto che i menzionati principi assumono rilievo costituzionale in virtù di quanto statuito dall'articolo 118 della Costituzione, che li pone alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, mentre la leale collaborazione, non espressamente menzionata nel testo costituzionale, è tuttavia riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale quale principio essenziale informatore dei rapporti tra Stato ed autonomie


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territoriali, come si evince, in primis, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003;
rilevate le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, che introducono l'articolo 16-bis nel testo della legge 4 febbraio 2005, n. 11, disciplinando il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o altri enti responsabili di violazioni del diritto comunitario, secondo cui, al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, sono tenuti ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria; preso atto che lo Stato esercita nei loro confronti i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, del testo in esame; che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati ed in caso di mancato raggiungimento dell'intesa predetta all'adozione del provvedimento esecutivo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 7 del testo in esame, che assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il ruolo di autorità nazionale responsabile dei controlli di conformità sulla commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo ed estendere la disciplina ad altri settori merceologici;
considerato che l'articolo 8 del disegno di legge in esame, relativo all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1028/2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, dispone che le Regioni e le Province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; e che le Regioni e le Province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongano, se necessario, il ritiro dell'autorizzazione;
rilevato che l'articolo 16 del testo, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze per l'importazione di legname nella Comunità europea, stabilisce che il predetto decreto legislativo venga adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni e nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia;
auspicato un più ampio coinvolgimento delle Regioni e del sistema delle autonomie territoriali nella fase di formazione del diritto comunitario;

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi. (C. 2861 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2861 Governo, di ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, in corso di esame presso la III Commissione della Camera;
considerato che la Convenzioneè finalizzata a perseguire la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni ivi residenti, sancendo i principi cui dovrà conformarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino;
rilevato che per il raggiungimento di tali obiettivi le Parti contraenti sono tenute ad adottare adeguate misure nei seguenti settori: popolazione e cultura; pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile; salvaguardia della qualità dell'aria; difesa del suolo; idroeconomia; protezione della natura e tutela del paesaggio; agricoltura di montagna; foreste montane; turismo e attività di tempo libero; trasporti; energia; economia dei rifiuti;
considerato che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del testo autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi: Foreste montane; Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile; Composizione delle controversie; Difesa del suolo; Energia; Protezione della natura e tutela del paesaggio; Agricoltura di montagna; Turismo; Trasporti;
considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione dei menzionati Protocolli, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
preso atto che il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali adottano gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, relativa alle attribuzioni della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino;

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PARERE FAVOREVOLE