IV Commissione - Giovedì 4 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01561 Cossiga: Sulla Caserma Cesare Battisti di Sulmona.

TESTO DELLA RISPOSTA


La questione sollevata con l'atto in discussione rientra nel più ampio quadro del processo di ristrutturazione e snellimento dell'organizzazione militare, caratterizzato da vari provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle strutture, avviato da alcuni anni e tuttora in divenire, in attuazione di una serie di atti normativi, tesi a meglio modulare le Forze Armate alle nuove esigenze, adeguandole, nel contempo, alle riduzioni dei livelli organici (190.000 unità) stabilite dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Tale processo è volto ad ottimizzare tutte le componenti delle Forze Armate, ossia quelle di vertice, dell'area operativa-logistica, dell'organizzazione territoriale e della formazione.
In sostanza, si intende perseguire soluzioni tese ad ottenere un migliore rapporto costo/efficacia, attraverso la soppressione di strutture ormai non più funzionali, nonché la ridefinizione delle funzioni di Comandi/Enti ed il loro accorpamento, per quanto possibile, in chiave interforze e comunque di non sovrapponibilità funzionale e territoriale.
L'obiettivo finale, in sintesi, è quello di calibrare uno strumento militare di ridotta entità, ma di più elevato profilo qualitativo in termini di capacità di proiezione, flessibilità e supporto logistico-amministrativo, ad un tempo pienamente integrabile ed interoperabile dal punto di vista interforze e multinazionale.
Fatta questa opportuna premessa, si fa rilevare come l'intervenuta sospensione della leva (1o gennaio 2005) in coincidenza della progressiva trasformazione dell'intero strumento militare su base volontaria, abbia reso sovradimensionata l'attuale organizzazione della componente addestrativa dell'Esercito Italiano.
Ciò trova ulteriore conferma nel programmato piano dei reclutamenti dei Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), che individua una graduale riduzione degli arruolamenti da 16.000 unità per il 2007 a 4.000 unità nel 2020.
Pertanto, la normativa vigente in materia di riforma strutturale delle Forze Armate (decreto legislativo 15 dicembre 2005 n. 253) ha previsto, per l'Esercito, la riduzione degli attuali Enti addestrativi, da 10 a 3 e, contestualmente, la soppressione o riconfigurazione dei 7 restanti.
Nell'ottica del riordino della suddetta componente addestrativa dell'Esercito, hanno inciso, ulteriormente e significativamente, la riduzione degli stanziamenti sul bilancio della Difesa operata nella precedente legislatura, nonché il taglio delle risorse stanziate per la trasformazione delle Forze Armate su base volontaria di cui alla «legge finanziaria 2007».
Venendo, ora, al caso di specie, la limitata capacità ricettiva del 57o btg. «Abruzzi» (200 unità) determina un rapporto costo/efficacia sfavorevole rispetto ad altre unità addestrative che in un'unica sede possono ricevere sino a 1500 unità.
Ciò impone, inevitabilmente, di orientarsi - con le limitate risorse disponibili - sulle esigenze operative ritenute prioritarie, non potendo garantire lo sviluppo di progetti che non presentino concreti margini di fattibilità.
Si soggiunge, in ultimo, che la Caserma «Cesare Battisti», sede del 57o btg., non risulta inserita, allo stato, in alcun accordo di programma.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01560 Deiana: Sull'inchiesta formale disciplinare a carico di un maresciallo dell'Aeronautica militare.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in discussione affronta la delicata questione riguardante un Maresciallo dell'Aeronautica Militare nei cui confronti l'Alto Comando competente di Forza Armata ha recentemente disposto l'avvio di un'inchiesta formale disciplinare, ai fini della verifica della rilevanza dei comportamenti ad esso contestati.
Prima di entrare nel merito della specifica questione sollevata, è necessario fare alcune preliminari considerazioni di carattere generale.
Ai militari la legge 11 luglio 1978, n. 382 recante «Norme di principio sulla disciplina militare», attribuisce i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce a tutti i cittadini. Tuttavia, per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate, la stessa legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.
Infatti, la disciplina del personale sottende alla indispensabile salvaguardia della compagine militare, struttura organizzativa dotata di intrinseci e peculiari valori, deputata a prioritari compiti istituzionali.
Anche in merito alla libertà di pensiero e di espressione del personale militare, l'Amministrazione ha sempre tenuto un atteggiamento improntato alla massima trasparenza e coerenza nell'applicazione delle disposizioni di legge e nell'ambito delle limitazioni sopra indicate.
In particolare, l'articolo 9 della citata legge postula che «... i militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione».
La ratio delle disposizioni normative succitate, quindi, non risiede nel voler sottoporre a censura preventiva l'espressione del libero pensiero dei militari, bensì nell'evitare l'indebita trattazione di argomenti di tal fatta, la cui divulgazione potrebbe arrecare nocumento all'istituzione militare.
Peraltro, il fenomeno delle libere manifestazioni di pensiero mediante internet ha elevatissima capacità di diffusione e limitata possibilità di preventivo controllo da parte delle Forze Armate, sicché potrebbe causare ricadute di particolare rilevanza.
Fatta questa doverosa premessa, si fa osservare che nella specifica fattispecie la predetta iniziativa dell'avvio dell'inchiesta formale disciplinare, si è resa necessaria allo scopo di accertare, in virtù della potestà disciplinare che la legge attesta all'autorità militare competente, la compatibilità dei comportamenti contestati all'interessato - e che da evidenze mediatiche risultano tuttora perduranti - con le prescrizioni stabilite dalla legge 382/78, dal Regolamento Disciplina Militare e dal Regolamento di Attuazione della Rappresentanza Militare (articolo 12), nonché adottare, ove ne siano eventualmente ravvisabili i presupposti, le iniziative previste (titolo VII e VIII della legge 599/54) dalle norme sullo stato giuridico.
Tale tipologia di inchiesta - va precisato - essendo caratterizzata da una speciale ampiezza del contraddittorio, consente


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di assicurare ai diretti interessati, nell'ambito del suo svolgimento, tutte le garanzie previste dall'ordinamento vigente, ai fini della difesa e tutela dei propri diritti e legittimi interessi, diversamente che in altre sedi.
Ne è conferma il fatto che, allo stato, l'inchiesta di cui si tratta è sospesa, in quanto il militare è attualmente assente dal servizio attivo.
Conseguentemente, le richiamate «proposte ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 599 del 1954» - che l'autorità militare competente potrà eventualmente adottare sulla base degli esiti dell'inchiesta svolta in piena ed esclusiva autonomia dall'Ufficiale Inquirente incaricato - non sono state ancora formulate e potranno esserlo solo al termine dell'inchiesta in parola.
Con riferimento, infine, agli asseriti positivi giudizi espressi «dai propri superiori gerarchici», l'esame degli atti relativi all'interessato conduce ad una valutazione del quadro d'insieme (qualifiche riportate nella documentazione caratteristica e profilo disciplinare) discordante da quanto, invece, descritto dagli Onorevoli interroganti.