V Commissione - Resoconto di giovedì 4 ottobre 2007


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU
ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.10.


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Schema di regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale.
Atto n. 156.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2007.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, ad integrazione dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Ministero del commercio internazionale nella seduta di ieri, rileva, in ordine all'istituzione della nuova Direzione generale per gli affari generali e personale presso il Ministero del commercio internazionale, che a tale struttura si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, considerato anche che la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, così come trasferita dal Ministero dello sviluppo economico in base al decreto-legge n. 181 del 2006, presenta le necessarie disponibilità. Inoltre, circa le perplessità sui risparmi conseguibili a seguito della prevista riduzione dell'organico, fa presente che gli stessi hanno natura di risparmi teorici, e corrispondono alla soppressione complessiva di nove posti di organico su cinquecentosedici, essendo la consistenza dei presenti al momento del trasferimento ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006 pari a trecentonovantotto. In merito alla mancata riduzione delle strutture di prima fascia del Ministero, fa presente che l'operato dell'amministrazione risulta conforme a quanto previsto dalle linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007, che ha esentato dall'applicazione delle misura in esame i Ministeri con un numero di posizioni apicali inferiori a cinque. In ogni caso, nonostante la mancata riduzione va rilevato che non possono comunque escludersi effetti di compensazione con le misure di razionalizzazione adottate dagli altri Ministeri. In proposito ricorda che i risparmi indicati dal comma 416 sono da riferirsi al complesso degli interventi di riduzione previsti dal comma 404 e seguenti che i Ministeri attuano, come espressamente previsto dalle citate linee guida, ciascuno in proporzione alla propria dimensione organizzativa. Sulle perplessità sollevate dalla Commissione in merito alla possibilità da parte dell'amministrazione di svolgere con efficacia i compiti attribuiti dal regolamento in esame, richiama gli elementi forniti nella seduta di ieri dal Ministero del commercio internazionale. Riguardo, infine, ai rilievi sul previsto incremento della dotazione organica relativa all'area C, che potrebbe costituire la premessa per lo svolgimento di procedure di riqualificazione e di passaggi dall'Area B, nel far presente che tale aumento, peraltro, di modesta entità, risulta correttamente compensato, sottolinea che le suddette progressioni sono sottoposte a specifiche discipline: infatti, le riqualificazioni possono avvenire nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili del Fondo unico di amministrazione, mentre i passaggi tra aree di inquadramento del personale sono assimilati ad assunzioni e conseguentemente assoggettati alla relativa disciplina limitativa.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto;
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:
la costituzione di una nuova direzione generale non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto la nuova struttura si avvarrà delle risorse già esistenti in seguito al trasferimento del personale dirigenziale e non della vecchia struttura del Ministero del commercio estero disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2007;
la previsione della nuova figura di direttore generale della suddetta direzione


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non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2007 sono state trasferite le risorse finanziarie adeguate alla copertura di tale posto. A tale proposito, si ricorda che lo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per il 2007, approvato con la legge n. 298 del 2006, già prevedeva gli stanziamenti relativi alle voci stipendiali necessarie alla copertura della suddetta ulteriore posizione dirigenziale di livello generale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 9, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Atto n. 157.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Salvatore RAITI (IdV), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni ed elementi quantitativi utili a verificare che la nuova articolazione proposta possa essere realizzata ad invarianza di spesa. A tale proposito, rileva che le norme in esame prevedono, fra l'altro, l'istituzione di nuovi enti e strutture amministrative suscettibili di determinare nuove spese, soprattutto di primo impianto. Andrebbero quindi acquisiti elementi volti a suffragare la neutralità della norma anche in ragione dell'eventuale compensatività delle predette spese aggiuntive rispetto a possibili risparmi derivanti dalla soppressione o dall'accorpamento di altre strutture. Ritiene, inoltre, necessario che il Governo confermi che la nuova elencazione dei compiti e delle funzioni assegnati alle Direzioni generali si sostanzi in una mera specificazione dei compiti già attualmente assolti e non sia suscettibile di determinare aggravi dell'attività amministrativa, con conseguenti maggiori costi o necessità di potenziamento del personale in servizio presso le strutture. Inoltre - rilevato che la riduzione delle dotazioni organiche disposta risulta coerente con l'applicazione delle recenti norme in materia, citate in premessa - in merito ai risparmi derivanti da tale riduzione, evidenziati dalla relazione tecnica, fa presente che gli stessi, essendo calcolati sulle dotazioni organiche di diritto, assumono necessariamente natura teorica, mentre dalla stessa relazione tecnica non si evincono elementi atti a verificare le possibilità di effettiva realizzazione dei risparmi stessi, in considerazione dell'attuale situazione dei contratti in essere.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, nel rilevare preliminarmente che non risultano recepite le modifiche richieste dal Consiglio di Stato con riferimento alla opportunità di riunificate le funzioni delle Direzioni generali del personale e del bilancio in un'unica struttura, fa rinvio, in merito alla richiesta di assicurazioni circa l'invarianza finanziaria della riorganizzazione prevista dal provvedimento, agli elementi di quantificazione contenuti nella relazione tecnica, dalla quale si evince che le norme in esame consentono di conseguire significativi risparmi di spesa. Segnala, inoltre, che tali risparmi non sono, comunque, vanificati da interventi di rimodulazione di alcune strutture del Ministero che risultano correttamente compensati,


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come si evince dalla citata relazione tecnica. Con riferimento ai possibili effetti onerosi derivanti dall'istituzione di nuove strutture previste dal provvedimento, fa presente che tali istituzioni avvengono a seguito di operazioni di accorpamento di uffici preesistenti che, effettuate nel rispetto dell'invarianza di spesa, consentono, inoltre, di determinare un contenimento dei costi di personale e di funzionamento. In merito alle perplessità espresse sulla prevista redistribuzione di competenze e funzioni assegnate alle Direzioni generali, segnala che la stessa costituisce un intervento di razionalizzazione che non risulta suscettibile di determinare aggravi rispetto all'attività già svolta. Infine, per quanto concerne i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale, fa presente che il relativo risparmio di spesa scaturisce dalla soppressione di uffici dirigenziali non generali, cui consegue la corrispondente e contestuale riduzione delle dotazioni organiche. Al riguardo, ritiene di precisare che nell'ipotesi di conferire tali incarichi per il futuro e, pertanto, sono soltanto teorici. Peraltro, la previsione risulta coerente con le linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge finanziaria per il 2007, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007. In tale direttiva si prevede che ai fini del computo della percentuale di riduzione del cinque per cento degli uffici dirigenziali non generali si possano considerare anche gli uffici non effettivamente coperti. Infine fa presente che i risparmi di spesa derivanti dalle misure adottate con il regolamento in esame sono da ritenersi congrui rispetto alle dimensioni organizzative del Ministero ed alla consistenza finanziaria del medesimo nell'ambito del bilancio dello Stato.

Salvatore RAITI (IdV), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
l'istituzione di nuove strutture avverrà attraverso la sostituzione o l'accorpamento di enti attualmente esistenti senza, quindi, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi con un conseguente contenimento dei costi di personale e di funzionamento;
la nuova elencazione dei compiti e delle funzioni assegnate alle direzioni generali corrisponde, sostanzialmente, a quelle già svolte dalle stesse, limitandosi a prevedere una loro diversa distribuzione tra le direzioni stesse senza, quindi, determinare aggravi delle attività amministrativa previste a legislazione vigente;
la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale si tradurrà in un risparmio di spesa in quanto la stessa comporterà un corrispondente e contestuale ridimensionamento delle dotazioni organiche,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento, nel presupposto che la nuova articolazione proposta per il Ministero per i beni e le attività culturali sia realizzata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.
Atto n. 158.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.


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Andrea RICCI (RC-SE), relatore, ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni ed elementi quantitativi atti a verificare che la nuova articolazione proposta possa essere realizzata ad invarianza di spesa rispetto al precedente assetto amministrativo, costituito dal Ministero a competenze unificate (scuola e università). Rileva in proposito che il decreto-legge n. 181 del 2006 ha sancito che l'intero processo di riordino dei Ministeri da esso previsto sia soggetto a vincoli di invarianza di spesa con riferimento sia alla riorganizzazione complessiva sia ai singoli Ministeri. L'effettivo rispetto di tali criteri può pertanto essere verificato soltanto sulla base di elementi quantitativi che diano conto dello stato di realizzazione del complessivo processo di riordino riferito alle singole strutture interessate. Peraltro il provvedimento in esame non risulta corredato di relazione tecnica, né elementi di informazione in ordine all'effettiva invarianza della spesa possono essere tratti dalla documentazione riferita al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2006, tenuto conto che quest'ultimo non è stato sottoposto all'esame della Commissione bilancio (e, pertanto, non è stato possibile verificarne gli effetti finanziari). Sulla base di queste considerazioni, evidenzia la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, nonché dati di carattere quantitativo idonei a suffragare il rispetto dei suddetti vincoli di invarianza della spesa. Rileva che tale esigenza di chiarimenti appare necessaria anche con riferimento a quanto affermato dalla relazione illustrativa, secondo la quale la separazione dal Ministero della pubblica istruzione comporta necessariamente - dovendosi assolvere a compiti in precedenza svolti trasversalmente per entrambi i Ministeri separati - la costituzione di Direzioni generali (quale ad esempio quella del personale). Andrebbe quindi chiarito in che modo sia stata conseguita la finalità di disporre di nuove articolazioni amministrative pur rispettando l'obbligo di garantire la neutralità finanziaria. Ciò premesso con riguardo alla necessità di documentare l'effettiva invarianza della spesa rispetto all'assetto amministrativo previgente, ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in ordine alla riduzione del 10 per cento del numero degli uffici di livello dirigenziale generale, alla quale erano stati attribuiti in sede di manovra finanziaria per il 2007 effetti di risparmio della spesa di personale, nonché in ordine alla riduzione del 5 per cento degli uffici di livello dirigenziale non generale. Sul punto la relazione illustrativa, pur affermando che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto tenendo conto delle Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, commi 404-416, della legge finanziaria 2007, non fornisce elementi quantitativi atti a dimostrare l'avvenuta applicazione delle richiamate prescrizioni. La relazione illustrativa infatti definisce la norma posta alla base della previsione di 8 posizioni di livello dirigenziale generale (articolo 2, comma 137, del decreto-legge n. 262 del 2006) come «norma speciale» rispetto a quelle previste dalla legge finanziaria per garantire il contenimento della spesa, limitandosi a dare conto di una compensazione per il mancato rispetto della riduzione disposta con la legge finanziaria 2007 effettuata mediante la riduzione di due uffici di livello dirigenziale non generale «in più» rispetto a quelli previsti. Tuttavia, al fine di verificare l'effettivo risparmio conseguito, nonché la sua idoneità a garantire la compensazione necessaria, occorrerebbe acquisire più puntuali elementi informativi che consentano un raffronto fra le riduzioni di organico prescritte ai sensi del citato comma 404 e quelle effettivamente realizzate con il provvedimento in esame. Andrebbe inoltre chiarito se tutte le funzioni assegnate alle Direzioni generali dagli articoli 2-8 possano essere attuate ad invarianza di spesa rispetto al precedente assetto amministrativo. Fa riferimento, in particolare, alle attività volte all'integrazione del sistema universitario a livello europeo ed internazionale (articolo 4), nonché alle funzioni in materia di aggiornamento degli insegnanti


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(articolo 4), di attuazione del diritto allo studio (articolo 5), di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro (articolo 5), di sostegno alla formazione (articolo 5), di cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati (articolo 8) e di cura dell'anagrafe della ricerca (articolo 8). Andrebbe infine acquisito un chiarimento in ordine ai possibili effetti conseguenti al transito al Ministero dell'università - consentito ai sensi dell'articolo 9, comma 3 - del personale già appartenente ai ruoli non dirigenziali del Ministero della pubblica istruzione. Infatti non è chiaro se tale previsione possa determinare un incremento della dotazione organica o, comunque, un utilizzo di personale in soprannumero presso il medesimo Ministero.

Il sottosegretario Mario LETTIERI fa presente che lo schema di regolamento, nel testo diramato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi risultava corredato di relazione tecnica. In merito alla richiesta di chiarimenti concernenti il rispetto dell'invarianza della spesa prevista dal decreto-legge n. 181 del 2006, osserva che l'articolo 2, comma 137, del decreto-legge n. 262 del 2006, modificando il citato decreto-legge n. 262 del 2006, modificando il citato decreto-legge ha previsto una diversa configurazione organizzativa del Dicastero rispetto a quella derivante dallo «scorporo» dal Ministero di origine, articolando la macrostruttura in un segretariato generale, sei uffici dirigenziali generali e un posto di funzione dirigenziale generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Rispetto a tale assetto organizzativo lo schema di regolamento in esame conferma il numero delle strutture organizzative fatta salva l'attuazione degli interventi della legga finanziaria 2007 di seguito illustrati. Per quanto concerne la mancata riduzione degli uffici dirigenziali generali prevista dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, fa presente che la mancata applicazione della misura è stata oggetto di apposita valutazione politica. In particolare, il Consiglio dei ministri nella riunione del 4 maggio 2007 ha ritenuto di poter applicare la particolare esimente prevista dalle linee guidia approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, che consentono di escludere l'applicazione della riduzione, qualora vi sia il pericolo di compromettere la gestione e la corretta funzionalità delle strutture ministeriale. Tale impostazione è stata sostanzialmente condivisa dal Consiglio di Stato nel parere n. 2149 del 2007 concernente il regolamento in esame. D'altra parte, al fine di assicurare l'entità del risparmio previsto dalla legge finanziaria 2007 il provvedimento, nel dare attuazione all'intervento di riduzione nella misura minima pari al 5 per cento degli uffici dirigenziali non generali, corrispondente a tre uffici, provvede a ridurne la consistenza di ulteriori posti di seconda fascia effettivamente coperti per compensare la mancata riduzione innanzi menzionata. Conseguentemente la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, pari a cinquantasette posti come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2007, è stata ridotta a cinquantadue posti. Con riferimento, infine, a quanto richiesto circa l'articolo 9, comma 3, relativo alla previsione della possibilità di trasferimento, a domanda nei ruoli del Dicastero in oggetto di personale non dirigenziale già appartenente al Ministero della pubblica istruzione, fa presente che la disposizione costituisce attuazione del decreto-legge n. 181 del 2006 che prevede il trasferimento delle esistenti risorse umane e finanziarie conseguenti allo scorporo delle strutture amministrative. In ogni caso, nonostante l'imprecisa formulazione della norma, il transito nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca del personale che ne faccia richiesta dovrà avvenire, in ogni caso, nei limiti della dotazione organica, senza possibilità di dare luogo a situazioni di soprannumerarietà.

Andrea RICCI (RC-SE), relatore, rileva l'esigenza di procedere ad ulteriori approfondimenti.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


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Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
Atto n. 161.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).
La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva che andrebbero acquisiti elementi di carattere quantitativo direttamente finalizzati alla verifica sia del rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa prescritto dal decreto-legge n. 181 del 2006 sia degli effetti di risparmio derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006. Infatti dalle tabelle allegate alla relazione tecnica non appaiono chiari alcuni elementi, necessari per consentire una sintetica comparazione delle spese connesse alla riorganizzazione amministrativa. Ricorda i costi sostenuti prima del riassetto effettuato con il decreto-legge n. 181 del 2006; i costi sostenuti dopo lo scorporo da ciascuna delle strutture interessate; i minori costi conseguenti all'applicazione delle riduzioni di personale disposte dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006. Da tale comparazione dovrebbe potersi ricavare la dimostrazione sia dell'invarianza della spesa dopo la ristrutturazione amministrativa, sia del successivo risparmio conseguente alla riduzione del personale di livello dirigenziale. In particolare, riguardo alla riduzione del 10 per cento del numero dei dirigenti di prima fascia, previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, andrebbe precisato in che modo si intenda comunque assicurare l'acquisizione integrale dei medesimi risparmi. Infatti, mentre la riduzione del 10 per cento prevista dalla richiamata disciplina corrisponde a 2,2 posizioni, i risparmi stimati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria considerano il numero complessivo dei dirigenti di prima fascia dell'intero comparto Ministeri. In ordine alla nuova elencazione di compiti e funzioni assegnati alle direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, ritiene opportuno che il Governo confermi che tale riorganizzazione non sia suscettibile di determinare aggravi dell'attività amministrativa, con conseguenti maggiori costi o necessità di potenziamento del personale in servizio, tenuto conto - come peraltro sottolineato dalla stessa relazione illustrativa - del carattere innovativo di alcune di queste funzioni nel settore dello sviluppo economico, nel comparto energetico e nel settore della tutela del cittadino consumatore e della promozione della concorrenza e della competitività. In ordine all'organizzazione in Dipartimenti prevista dallo schema di regolamento in esame, tenuto conto della maggiore onerosità della spesa per retribuzioni connessa all'attribuzione dell'incarico di Capo Dipartimento rispetto a quello di direttore generale, andrebbe chiarito se il nuovo assetto previsto dal provvedimento in esame possa determinare modificazioni in aumento del numero delle posizioni apicali già operative (incarichi di Capi Dipartimento), con un conseguente incremento della spesa di personale. Ricorda che l'articolo 22, comma 2, dispone che l'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla necessità di riformulare la clausola di invarianza in modo da prevedere, in conformità alla prassi consolidata, che dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma l'effettività della clausola di invarianza di cui all'articolo 22 del provvedimento.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma


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2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto;
preso atto della conferma da parte del Governo della effettività della clausola di invarianza di cui all'articolo 22,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Atto n. 166.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Andrea RICCI (RC-SE), relatore, per quanto concerne i profili finanziari, con riferimento all'articolo 2, comma 6, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se gli oneri connessi agli scambi di esperienze ed informazioni, previsti dalla norma in esame, possano intendersi ricompresi nella previsione di cui al successivo articolo 13, comma 2, (spese per consulenze o collaborazioni esterne) cui la relazione tecnica attribuisce un effetto oneroso pari a euro 700.000, o se si tratti di collaborazione rientrante nel normale funzionamento dell'Agenzia e che pertanto possa essere ricompresa nell'ambito delle risorse destinate alla copertura di spese generali (articolo 13, comma 5). Con riferimento agli articoli da 8 a 12, opportuno che il Governo chiarisca se gli oneri connessi agli scambi di esperienze ed informazioni, previsti dalla norma in esame, possano intendersi ricompresi nella previsione di cui al successivo articolo 13, comma 2, (spese per consulenze o collaborazioni esterne) cui la relazione tecnica attribuisce un effetto oneroso pari a euro 700.000, o se si tratti di collaborazione rientrante nel normale funzionamento dell'Agenzia e che pertanto possa essere ricompresa nell'ambito delle risorse destinate alla copertura di spese generali (articolo 13, comma 5). Con riferimento agli articoli da 8 a 12, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se gli oneri connessi agli scambi di esperienze ed informazioni, previsti dalla norma in esame, possano intendersi ricompresi nella previsione di cui al successivo articolo 13, comma 2, (spese per consulenze o collaborazioni esterne) cui la relazione tecnica attribuisce un effetto oneroso pari a euro 700.000, o se si tratti di collaborazione rientrante nel normale funzionamento dell'Agenzia e che pertanto possa essere ricompresa nell'ambito delle risorse destinate alla copertura di spese generali (articolo 13, comma 5). Con riferimento all'articolo 13, segnala preliminarmente che la somma degli oneri elencati dalla relazione tecnica ammonta a 5.120.000 euro annui, mentre la stessa relazione tecnica fa riferimento ad un totale annuo di 5.000.000, come peraltro previsto dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge n. 262 del 2006. Le disponibilità previste da tale norma costituiscono, come già indicato, un limite di spesa. Pertanto andrebbero acquisiti chiarimenti circa la differenza di importi sopra evidenziata, al fine di evitare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Inoltre, con riferimento al comma 2, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione, necessari ai fini di una verifica della stessa. Tali elementi appaiono necessari anche in considerazione della non chiara formulazione della norma riguardo al numero di


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consulenze previsto e al periodo al quale andrebbe rapportato. In proposito ritiene quindi opportuno acquisire un chiarimento dal Governo. Ricorda poi che l'articolo 13, comma 5, prevede che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) provveda all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge n. 262 del 2006. Al riguardo, ricorda che l'articolo 2, comma 142 del decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2006, stabilisce che agli oneri derivanti dall'istituzione dell'ANVUR, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU, nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, concernente il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università e dei consorzi interuniversitari, la cui dotazione è determinata annualmente dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. Osserva inoltre che la relazione tecnica precisa che i costi di istituzione e funzionamento dell'Agenzia ammontano a 5 milioni di euro e graveranno, a regime, sul capitolo 1659, articoli 8 e 9, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dove attualmente sono allocate le risorse per spese di funzionamento del comitato nazionale di valutazione sistema universitari (CNVSU). In particolare, l'articolo 8 del citato capitolo 1659, concernente le spese per studi reca uno stanziamento di competenza pari a 2.443.879 euro, mentre l'articolo 9, concernente le spese per consulenze, reca uno stanziamento di competenza pari a 2.556.121 euro. L'ammontare complessivo delle risorse iscritte nei predetti articoli 8 e 9 del capitolo 1659 è pari a 5 milioni di euro. A tale proposito ritiene opportuno che il Governo precisi se per la costituzione e il funzionamento dell'Agenzia saranno utilizzate unicamente le risorse del soppresso CNVSU, come indicato dalla relazione tecnica, ovvero anche le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università e dei consorzi interuniversitari, come previsto dal citato articolo 1, comma 142, del decreto-legge n. 262 del 2006.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva l'esigenza di procedere ad alcuni approfondimenti sul provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza segnalata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
Atto n. 155.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 219 del 2006, che ha provveduto all'attuazione della direttiva 2001/83/CE in materia di medicinali per uso umano. Le modifiche riguardano per lo più adempimenti di natura amministrativa in capo a soggetti privati (produttori, distributori e farmacisti, ivi compresi gli addetti alla vendita di medicinali al di fuori delle farmacie, ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2007. Le modifiche riguardanti soggetti pubblici, in particolare l'AIFA, l'Agenzia italiana per il farmaco, non appaiono incidere in modo significativo rispetto ai compiti già ad essa assegnati e non sembrano quindi suscettibili di


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recare effetti a carico della finanza pubblica. Pertanto rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che l'AIFA possa far fronte agli adempimenti previsti sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già previste dalla vigente normativa.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma che l'AIFA può far fronte agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla normativa vigente.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, nel presupposto che l'AIFA possa far fronte agli adempimenti previsti sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 9.50.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01465 Garavaglia: Applicazione di disposizioni di contenimento della spesa contenute nella legge finanziaria per il 2007.

Massimo GARAVAGLIA (LNP), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che il disegno di legge finanziaria per il 2008 presentato dal Governo da pochi giorni contiene disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa. A maggior ragione risulta quindi indispensabile ottenere informazioni in ordine all'applicazione di analoghe misure contenute nella legge finanziaria dello scorso anno, quali quelle richiamate nell'interrogazione, vale a dire il comma 605 che prevede l'adozione di nuovi criteri e parametri alla base della formazione delle classi e del comma 427 che introduce criteri e principi finalizzati alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze per la soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), rilevando altresì come il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia si trovi attualmente al vaglio del Consiglio di Stato.

Massimo GARAVAGLIA (LNP), replicando, si dichiara insoddisfatto in quanto, in questa come in altre occasioni, il Ministero dell'economia non ha fornito cifre precise sui risparmi conseguiti. Osserva che, per ridurre una significativa riduzione della spesa pubblica, anziché costruire normative di cui poi non si riesce a valutare gli effetti concreti, si potrebbe adottare una misura molto più semplice: l'abolizione delle prefetture.


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5-01556 Raiti: Sospensione dei versamenti contributivi a seguito degli eventi sismici del 2002.

Salvatore RAITI (IdV), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, segnala che, a dispetto dell'impegno assunto dal Governo in risposta di un'interpellanza urgente in Assemblea e dagli stessi Istituti previdenziali, è stato posto in essere un recupero dei contributi sospesi in termini che stanno riducendo significativamente le buste paga dei dipendenti pubblici interessati.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), assicura l'impegno del Governo a porre rimedio alla situazione determinatasi.

Lino DUILIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.20.