VI Commissione - Giovedì 4 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/19/CE, relativa al regime fiscale da applicare alle fusioni, alle scissioni e ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi. Atto n. 138.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/19/CE, relativa al regime fiscale da applicare alle fusioni, alle scissioni e ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi (Atto n. 138);
evidenziato come l'attuazione della direttiva 2005/19/CE consenta di integrare il quadro normativo tributario applicabile alle società per azioni europee ed alle società cooperative europee;
rilevato come le modifiche apportate al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) relativamente alla disciplina tributaria delle operazioni di ristrutturazioni aziendali risultino congruenti con i principi fondamentali già sanciti in materia dalla normativa nazionale vigente in materia;
evidenziato come alcune disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda il trasferimento della sede sociale da uno Stato membro all'altro, ed il trattamento delle riserve e fondi costituiti in franchigia d'imposta prima del trasferimento di sede, risultino già sostanzialmente attuate nell'ordinamento tributario nazionale;
preso altresì atto delle considerazioni del Governo, secondo cui, per alcuni aspetti della disciplina recata dalla direttiva, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento in capo alla stabile organizzazione «superstite» del riporto delle perdite fiscali generatesi in capo alla società trasferita, risultano applicabili, in via analogica, le disposizioni in materia di perdite fiscali previste dall'articolo 181 del TUIR;
evidenziato come, relativamente alle regole che gli Stati membri possono applicare per il trattamento delle plusvalenze latenti sui beni che non rimangano invece effettivamente connessi alla stabile organizzazione «superstite», in caso di trasferimento della sede sociale, su cui la direttiva non si esprime, il contenuto dello schema di decreto risulti coerente con le opzioni lasciate in materia agli Stati membri dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio del 19 dicembre 2006 COM(2006)825;
preso atto delle argomentazioni del Governo, secondo le quali il carattere retroattivo delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, sancito dall'articolo 2 dello stesso schema, che appare derogatorio rispetto al generale principio secondo cui le modifiche alla disciplina tributario dovrebbero applicarsi solo in un momento successivo alla loro entrata in vigore, trovi giustificazione nell'esigenza di assicurare il rispetto del termine di recepimento imposto dalla direttiva comunitaria;
rilevata l'urgenza di adeguare l'ordinamento italiano al contenuto della direttiva


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2005/19/CE, i cui termini di recepimento risultano già scaduti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di stabilire che la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale modifica l'articolo 37-bis, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di inserire tra le operazioni elusive anche il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società, si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2008, in quanto non direttamente vincolata al contenuto della direttiva 2005/19/CE.


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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00270 Ceccuzzi: Detraibilità degli interessi sui mutui per l'acquisto e la costruzione della prima casa.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 47 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica «favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione»;
l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (Testo unico delle imposte sui redditi) stabilisce che è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi dei mutui stipulati per l'acquisto della prima casa;
tale aliquota del 19 per cento è stata fissata dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contestualmente alla rimodulazione delle aliquote degli scaglioni IRPEF, equiparando tale aliquota di detrazione all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (18,50 + 0,50 quale addizionale regionale IRPEF);
l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, ha stabilito che la detrazione possa agire su una cifra non superiore a 7 milioni di lire; importo che è stato convertito, in euro, è attualmente fissato in euro 3.615,20, nonostante siano trascorsi oltre dieci anni; sia notevolmente aumentato il costo delle abitazioni e pertanto l'entità dei mutui che vengono contratti; e sia sensibilmente aumentato il costo della vita;
attualmente l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito è fissata al 23 per cento (senza considerare le addizionali comunali e regionali);
l'articolo 15, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 prevede che la detrazione pari al 19 per cento degli interessi passivi dei mutui stipulati per l'acquisto della prima casa venga applicata anche alla costruzione della casa principale, per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire;
tale importo è stato convertito in euro ed è attualmente fissato, senza alcuna rivalutazione nonostante siano trascorsi 10 anni, in euro 2.582,28;
l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 388 del 2000, introduce alcune norme applicabili ai mutui stipulati dal 1o gennaio 2001;
si è verificata in Italia, negli ultimi anni, una crescita esponenziale dei mutui per l'acquisto della prima casa: secondo quanto emerso da fonti di stampa, dai 180 miliardi di euro di fine 2004 si è passati ai 254 miliardi di euro di luglio 2007; occorre inoltre aggiungere che soltanto un quarto dei mutui è di tipologia «a tasso fisso», a fronte di una media europea del 50 per cento;
secondo indagini realizzate da organi di informazione, l'offerta di mutui ormai arriva a coprire anche il 100 per cento del costo di acquisto dell'abitazione, mentre la lunghezza media dei contratti è passata, rispetto al 1997, da 15 a 25 anni;
secondo le associazioni dei consumatori, oltre 3,2 milioni di famiglie italiane


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hanno stipulato e continuano a pagare un mutuo che prevede una rata variabile;
la Banca centrale europea, negli ultimi 18 mesi, ha aumentato per 8 volte il costo del denaro, passando dal 2 al 4 per cento;
i principali analisti internazionali prevedono che la Banca centrale europea aumenterà ulteriormente, nei prossimi mesi, il costo del denaro: secondo l'ISAE (Istituto di studi e analisi economica) i tassi saliranno al 4,25 per cento entro il 2007, e al 4,50 per cento nel 2008;
secondo un'indagine condotta dall'Audiconsum, nell'ultimo anno e mezzo il costo degli interessi dei mutui per la prima casa è aumentato di un terzo, passando mediamente da 4 al 6 per cento;
in seguito a tali evoluzioni si è verificato un conseguente aumento della rata mensile dei mutui a tasso variabile, che oscilla fra i 50 ed i 200 euro;
secondo informazioni diffuse dall'Adusbef, che ha elaborato i dati forniti dalla Banca d'Italia e dalla Banca centrale europea, i mutui italiani costano 0,89 punti percentuali in più rispetto alla media dell'Unione europea;
secondo l'annuale indagine sul mercato immobiliare italiano realizzata da Nomisma, i mutui sostengono in Italia per il 46 per cento l'acquisto della prima casa;
sempre secondo la medesima indagine, l'incremento medio annuo dei prezzi delle abitazioni si attesta al 5,6 per cento;
secondo quanto riportato da organi di informazione, è aumentato notevolmente, nei tribunali italiani, il numero di procedure esecutive immobiliari causate dalla incapacità, da parte dei contraenti, di far fronte all'aumento dell'importo economico della rata del mutuo (a Milano, ad esempio le esecuzioni sono state, da gennaio ad agosto 2007, 1591),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative normative volte a elevare dal 19 all'aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito la percentuale degli oneri ammessa in detrazione dall'imposta lorda; tale percentuale si applicherà agli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto e la costruzione della prima casa garantiti da ipoteca su immobili;
ad elevare gradualmente da euro 3.615,20 ad euro 6.000 l'importo massimo su cui calcolare la detrazione relativa ad interessi ed oneri accessori;
ad istituire un tavolo di concertazione fra i rappresentanti dell'ABI (Associazione bancaria italiana), il Ministero dell'economia e delle finanze e delle associazioni dei consumatori, per monitorare attentamente l'andamento dei mutui contratti per l'acquisto o la costruzione della prima casa.
(8-00085) «Ceccuzzi».