XIV Commissione - Giovedì 4 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della medesima direttiva 2005/60/CE (Atto n. 129).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della medesima direttiva 2005/60/CE;
considerato che lo schema di decreto legislativo integra le disposizioni già recate dal decreto legislativo n. 109 del 2007 collocandosi in un solco già tracciato da tempo da una serie di provvedimenti successivi agli attentati terroristici che hanno colpito gli Stati Uniti e l'Europa a partire dal settembre 2001;
ribadita l'esigenza, già emersa nel dibattito presso la XIV Commissione della Camera nel febbraio 2007, di garantire che gli strumenti normativi di repressione del finanziamento del terrorismo siano efficaci anche nei confronti delle transazioni eseguite a favore delle cosiddette «cellule terroristiche dormienti», presenti in ipotesi sul territorio italiano, che possano ricevere sostegno finanziario attraverso operazioni di basso importo e a cadenze irregolari nel tempo, idonee ad eludere i controlli previsti anche ai sensi della normativa antiriciclaggio;
considerata pertanto la necessità di prevedere, anche nella definizione degli «indicatori di anomalia» ai sensi dell'articolo 41, comma 2, dello schema, gli opportuni strumenti di monitoraggio nei confronti dei «micro-finanziamenti», provenienti da paesi cosiddetti «non sicuri» in quanto sospettati di fiancheggiare, ospitare o proteggere sospetti terroristi, e disposti a favore di possibili cellule terroristiche presenti in Italia;
tenuto conto delle considerazioni svolte, nel proprio parere, dal Garante per la protezione dei dati personali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
in relazione all'articolo 19, comma 1, lettera b), vengano meglio definite, anche sulla scorta del «considerando» n. 19 della direttiva, le tipologie di informazioni, le forme ed i modi con i quali i soggetti destinatari degli obblighi di verifica possano acquisire dette informazioni, che invece, a mente della disposizione richiamata, potrebbero acquisirle in un non meglio precisato «altro modo»;


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si consideri, in relazione al combinato disposto degli articoli 24, comma 4, e 37, che il trattamento delle informazioni riguardanti le giocate effettuate presso le case da gioco on line, rientranti tout court in quelle relative al traffico telematico, è già disciplinato dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003);
valuti il Governo la compatibilità comunitaria della disposizione di cui all'articolo 35, riguardante i rapporti di esternalizzazione, in quanto lo schema di decreto fa riferimento alla figura contrattuale del mandato con rappresentanza mentre la direttiva, all'articolo 19, contempla la figura dell'«agenzia»;
in relazione all'articolo 36, comma 1, inteso a recepire l'articolo 30 della direttiva, si chiariscano e valutino con attenzione le ragioni per cui il termine finale di conservazione è stabilito in ogni caso in misura non inferiore al doppio del termine minimo armonizzato su scala europea;
in relazione all'articolo 36, attinente ai divieti di comunicazione, consideri il Governo con attenzione che la disposizione non sembra attuare puntualmente il principio della protezione dei dati di carattere personale, fissato dall'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva, nello scambio di informazioni utilizzate esclusivamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (Atto n. 135).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo la correttezza del richiamo, contenuto nel comma 3 dell'articolo 9, a tessuti e cellule specifici di cui all'articolo 6, comma 5, dal momento che il citato comma 5 non disciplina tale ambito e la norma potrebbe essere riferita ai tessuti e cellule specifici menzionati all'articolo 6, comma 6;
si preveda espressamente, all'articolo 12, comma 2, dello schema, la data entro cui debbono essere presentate le relazioni alla Commissione europea, previste dall'articolo 12 della direttiva 2004/23/CE;
in relazione all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/23/CE che prevede, tra i casi in cui è richiesta la sottoscrizione dell'accordo, anche l'ipotesi in cui «un istituto dei tessuti fornisca servizi a un istituto dei tessuti non accreditato», valuti il Governo l'opportunità di precisare la portata dell'esclusione di tale fattispecie dall'elencazione riportata all'articolo 24, comma 1, dello schema di decreto;
con riferimento ai profili sanzionatori, premesso che l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 29 del 2006 (comunitaria 2005), nell'elencare i principi e criteri direttivi generali della delega legislativa, individua come sanzioni penali esclusivamente l'arresto e l'ammenda (tipiche delle contravvenzioni), valuti il Governo la conformità alla legge delega del comma 1 dell'articolo 27 dello schema di decreto che contempla, invece, una fattispecie delittuosa per la quale sono comminate la reclusione e la multa.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Atto n. 134).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo il rapporto tra l'articolo 30 dello schema di decreto legislativo - che sancisce il principio di riconoscimento automatico dei titoli di formazione rilasciati a cittadini di Stati dell'Unione europea da altri Stati membri - e l'articolo 21 della direttiva 2005/36/CE, che sembra prevedere ulteriori disposizioni rispetto a quelle recate dal suddetto articolo 30 dello schema. In particolare, si considerino il comma 4, relativo alla creazione di nuove farmacie, e il comma 6, che subordina l'accesso e l'esercizio delle attività di medico chirurgo, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione indicato nell'allegato V, che assicura un determinato percorso formativo;
si valuti se l'articolo 33 dello schema, sulla formazione medica specialistica, recepisca la disposizione contenuta nell'articolo 25, comma 3, della medesima direttiva, ove si prevede, tra l'altro, che la formazione implichi la partecipazione anche alle guardie e che i posti siano adeguatamente retribuiti;
l'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE stabilisce, altresì, che la formazione pratica è effettuata, per almeno sei mesi, in un centro ospedaliero autorizzato e, per altri sei mesi, in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie. Tale previsione non sembra essere stata recepita dall'articolo 35 dello schema di decreto legislativo;
l'articolo 37, comma 1, della direttiva 2005/36/CE indica tra i paesi interessati dalla normativa sui diritti acquisiti anche la Romania, che non risulta inclusa tra i Paesi elencati all'articolo 42, comma 1, dello schema di decreto legislativo;
all'articolo 43 dello schema di decreto in esame sembrerebbe opportuno un chiarimento in ordine alla mancata trasposizione di alcune disposizioni recate dall'articolo 38 (commi 1 e 2) della direttiva 2005/36/CE, in materia di formazione del medico veterinario. In particolare, il comma 1 del citato articolo 38 specifica che la formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università. Al comma 2 si dispone, inoltre, che l'ammissione alla formazione di veterinario è subordinata al possesso di un diploma o certificato che


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dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori riconosciuti da uno Stato membro come di livello equivalente ai fini dello studio in questione;
con riferimento all'articolo 48, si rileva, inoltre, che la direttiva 2005/36/CE reca l'articolo 43-bis, concernente il titolo rumeno di ostetrica, le cui disposizioni non sembrano recepite dallo schema di decreto in commento;
l'articolo 45 (commi 3, 4 e 5) della direttiva 2005/36/CE contempla altre disposizioni, riguardanti l'esercizio delle attività professionali di farmacista, che non sembrano trasposte nello schema di decreto e, in particolare, nell'articolo 50;
l'articolo 36 della direttiva 2005/36/CE, relativo all'esercizio delle attività professionali di dentista, non sembra essere stato trasposto;
anche in considerazione del principio direttivo indicato all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f) della legge di delega, siano indicate espressamente le norme abrogate o sostituite dallo schema di decreto legislativo, dal momento che l'articolo 59 dello schema reca una parziale indicazione di tali abrogazioni;
individui il Governo le misure più idonee affinché le autorità preposte al riconoscimento utilizzino criteri flessibili di valutazione delle competenze linguistiche del professionista, senza dare luogo ad immotivate disparità di trattamento ma anzi promuovendo la mobilità intracomunitaria di tali soggetti, mediante un accertamento della padronanza linguistica, così come sancito dall'articolo 7, non di tipo astratto, o meramente certificatorio, ma realmente funzionale ai loro compiti ed ai loro ruoli; in particolare, si individuino le modalità più idonee affinché, per le professioni di cura delle persone, le competenze linguistiche siano orientate verso l'umanizzazione delle relazioni di cura.