I Commissione - Marted́ 9 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato e C. 2715 cost. Boato e C. 2865 cost. Casini).

ULTERIORI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente: Art. 5 - 1. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.
5. 100. I Relatori.

ART. 7.

Subemendamenti all'emendamento 7. 100 dei Relatori

Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera d), dopo le parole: 117, commi aggiungere la seguente: terzo,.

Conseguentemente al medesimo comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: 117, terzo comma.
0. 7. 100. 1. Boato.

Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera d), dopo le parole: 117, commi aggiungere le seguenti: terzo, ultimo periodo.
0. 7. 100. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera d), sopprimere le parole: 117, commi quinto e nono;.
0. 7. 100. 3. D'Alia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera d), dopo le parole: 117, commi quinto e nono aggiungere le seguenti: 118, commi secondo e terzo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: 118, commi secondo e terzo.
0. 7. 100. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera d), dopo le parole: 117, commi quinto e nono aggiungere le seguenti: 119, commi terzo, quinto e sesto.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: 119, commi terzo e quinto.
0. 7. 100. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Al comma 1, capoverso, primo comma, lettera d), dopo le parole: 117, commi quinto e nono aggiungere le seguenti: 120, secondo comma;.
0. 7. 100. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la lettera e).
* 0. 7. 100. 7. Boscetto, Bruno, Brancher, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la lettera e).
* 0. 7. 100. 8. D'Alia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni.
0. 7. 100. 9.Adenti.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e vigilanza.
0. 7. 100. 10.Adenti.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
disegni di legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
0. 7. 100. 11.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Subemendamento all'emendamento 7. 100.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Il Presidente della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, d'intesa tra loro, assegnano al Senato federale della Repubblica i disegni di legge che determinano i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: 117, terzo comma.
0. 7. 100. 16. I Relatori.

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo comma con i seguenti:
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera può richiedere, a maggioranza dei componenti, entro trenta giorni dalla trasmissione, di esaminare il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva.
In tutti gli altri casi la funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato federale non proponga modifiche entro il termine previsto, la legge è promulgata. Il termine di cui al presente comma è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
0. 7. 100. 12.Cota, Stucchi.


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Al comma 1, capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: un quinto con le seguenti: due quinti.
0. 7. 100. 13.Boscetto, Bruno, Brancher, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: commi terzo e quinto, con le seguenti: commi terzo, quinto e sesto,.
0. 7. 100. 14.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: 119, commi terzo e quinto, aggiungere le seguenti: 120, secondo comma,.
0. 7. 100. 15.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
b) disegni di legge in materia elettorale;
c) disegni di legge in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
d) disegni di legge concernenti l'esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
e) disegni di legge in materia di ordinamento della comunicazione.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo e quinto, la Camera può respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge è promulgata.
Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».
7. 100.I Relatori.

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
b) disegni di legge in materia elettorale;
c) disegni di legge in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;


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d) disegni di legge concernenti l'esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
e) disegni di legge in materia di ordinamento della comunicazione.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo e quinto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge è promulgata.
Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».
7. 100.(Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 77. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70.
10. 60. (Nuova formulazione) (ex 10.1) Mascia, Franco Russo, Frias.

ART. 14.

Subemendamento all'emendamento 14.66.

All'emendamento 14.66. apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sopprimere le parole: e il programma di Governo;
b) al secondo comma, sostituire le parole: un decimo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni con le seguenti: un quarto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di cinque giorni;
c) sostituire il terzo comma con il seguente: Se la mozione di sfiducia costruttiva è approvata, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Presidente del Consiglio dei ministri indicato nella mozione e, su proposta di questi, i ministri. Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
0. 14. 66. 1. I Relatori.


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ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale (Atto n. 156).

PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero del commercio internazionale (atto n. 156)
visto il parere espresso, in data 27 agosto 2007, dal Consiglio di Stato;
visti e condivisi i rilievi formulati dalla V Commissione Bilancio, che formano parte integrante del presente parere:
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano recepiti i rilievi espressi dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati.


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ALLEGATO 3

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Atto n. 161).

PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Atto n. 161);
visto il parere espresso, in data 27 agosto 2007, dal Consiglio di Stato;
visti e condivisi i rilievi formulati dalla V Commissione Bilancio, che formano parte integrante del presente parere;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano recepiti i rilievi espressi dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati.