Commissioni Riunite II e X - Marted́ 9 ottobre 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Atto n. 134)

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/37/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
rilevato che la suddetta direttiva si presenta come norma quadro diretta al consolidamento e alla semplificazione di una serie di direttive che, fin dagli anni '70, hanno assicurato la mobilità professionale nel mercato interno, e di fatto sostituisce alcune di esse;
considerato in particolare che la direttiva 2005/36/CE e il relativo schema di attuazione non prevedono cambiamenti di rilievo nei meccanismi di riconoscimento relativi alle direttive settoriali ma modifica completamente l'organizzazione formale della materia
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 25, relativo alla piattaforma comune, ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «gli ordini, i collegi e le associazioni di categoria» con le seguenti: «gli ordini, i collegi e le associazioni di professionisti regolamentati»;
b) all'articolo 25, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;»;
c) all'articolo 59, comma 2, sopprimere le parole: «, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

e le seguenti osservazioni:
a) in relazione a quanto previsto in particolare dagli articoli 4, comma 1, lettera g) (tirocinio professionale) e 11 (verifica preliminare) si valuti l'opportunità di adottare, nelle relative procedure, un principio di sussidarietà in favore degli Ordini professionali, consentendo la loro partecipazione nella valutazione dell'idoneità del tirocinio svolto e della qualifiche professionali, pur nella permanenza delle funzioni di vigilanza in capo alle autorità competenti;
b) prevedere, nel caso dell'iscrizione automatica del professionista nell'ordine o collegio professionale, ai sensi dell'articolo 13, una esplicita sottoscrizione del codice deontologico relativo;
c) appare opportuno, in relazione alla formulazione dell'articolo 25, comma 5, correggere il riferimento al comma 5 con il corretto riferimento al comma 4;
d) all'articolo 31 appare opportuno chiarire la dizione «e che non subiscono all'insieme dei requisiti di formazione di cui...»;


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e) all'articolo 33, relativo alla formazione medica specialistica, appare necessario recepire la disposizione della direttiva ove si prevede che la formazione implichi la partecipazione anche alle guardie e che i posti siano adeguatamente retribuiti;
f) all'articolo 42, relativo ai diritti acquisiti degli odontoiatri, valutare l'opportunità di inserire anche il riferimento alla Romania fra i Paesi interessati, come indicato dall'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva;
g) all'articolo 43, relativo alla formazione del medico veterinario, valutare la congruità di quanto previsto dal decreto con le disposizioni originarie della direttiva (articolo 38, paragrafo 1);
h) all'articolo 46, comma 1, lettera a), numero 2), appare opportuno sostituire la dizione «paragrafo» con la dizione corretta «comma»;
i) in relazione all'articolo 48, concernente i diritti acquisiti delle ostetriche, non appare il riferimento, presente nella direttiva all'articolo 43-bis, al titolo rumeno di ostetrica; allo stesso articolo, ai commi 3 e 4, occorrerebbe sostituire il riferimento all'articolo 40 con il corretto riferimento all'articolo 45;
j) all'articolo 52, comma 1, sarebbe opportuno sostituire il riferimento all'articolo 46 con il corretto riferimento all'articolo 51.