XI Commissione - Marted́ 9 ottobre 2007


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ALLEGATO

Schema decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (Atto n. 169).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione alla direttiva 2002/15/CE in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;
considerato l'articolo 1 della legge n. 77 del 2007 che delega il Governo ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, tra l'altro, della richiamata direttiva 2002/15/CE;
premesso che:
l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, indicando le finalità della disciplina in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto introdotta dal provvedimento, non contempla la finalità di «ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza», prevista invece dall'articolo 1 della direttiva 2002/15/CE;
l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo non reca alcuna definizione di orario di lavoro nel caso di autotrasportatori autonomi, diversamente da quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), n. 2) della direttiva, a norma del quale per tali soggetti l'orario di lavoro fa riferimento al «periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso»;
l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/15/CE stabilisce che la deroga alle prescrizioni in materia di durata media e massima della settimana lavorativa non può in nessun caso estendere oltre i sei mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di quarantotto ore al massimo;
l'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto legislativo demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire, in presenza di ragioni tecniche nonché di esigenze riguardanti l'organizzazione del lavoro, nel rispetto dei principi generali della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, una durata massima e media dell'orario di lavoro diversa da quella indicata in via generale al comma 1 dello stesso articolo 4, senza peraltro indicare alcun limite alla deroga ivi contemplata;
l'articolo 6 della direttiva 2002/15/CE prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di periodi di riposo di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, anche agli apprendisti e ai tirocinanti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) all'articolo 4, laddove si demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire - in presenza di ragioni tecniche


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nonché di esigenze riguardanti l'organizzazione del lavoro, nel rispetto dei principi generali della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - una durata massima e media dell'orario di lavoro diversa da quella indicata in via generale dallo stesso articolo 4, si preveda un limite temporale massimo alla deroga, in attuazione di quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/15/CE.
acon le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, si valuti l'opportunità di contemplare tra le finalità della disciplina introdotta dallo schema di decreto legislativo anche la finalità di «ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza», in attuazione di quanto previsto all'articolo 1 della direttiva 2002/15/CE;
2) all'articolo 3, si valuti l'opportunità di inserire tra le definizioni ivi contemplate quella di orario di lavoro «nel caso di autotrasportatori autonomi», come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), n. 2, della direttiva 2002/15/CE;
3) all'articolo 6, relativo ai periodi di riposo, si valuti l'opportunità di contemplare, quali soggetti destinatari della disposizione, oltre agli apprendisti, anche i tirocinanti, come previsto dall'analoga disposizione di cui all'articolo 6 della direttiva 2002/15/CE.