Commissioni Riunite II e VI - Mercoledì 10 ottobre 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE, recante misure di esecuzione (Atto n. 129).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della medesima direttiva 2005/60/CE» (Atto n. 129);
evidenziato come lo schema di decreto legislativo contribuisca a completare il quadro delle disposizioni relative al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, rafforzando i meccanismi di prevenzione di tali fenomeni attraverso la collaborazione attiva di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in operazioni finanziarie utilizzabili a tal fine;
rilevato come uno dei princìpi sui quali è imperniata la direttiva 2005/69/CE è costituito dal concetto di gradualità delle misure, in base al quale gli obblighi di verifica della clientela sono proporzionati, sulla base della valutazione del rischio esistente nelle situazioni che, per la loro natura, possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
evidenziato come l'intervento legislativo realizzato dallo schema di decreto legislativo, ampliando l'estensione degli obblighi recati dalla normativa antiriciclaggio, accresca l'impatto di tale disciplina, che deve pertanto inserirsi armonicamente in un quadro giuridico più generale, tale da favorirne un'attuazione coerente, equilibrata e flessibile, nonché da garantirne la compatibilità con la tutela dei diritti delle persone, espressamente richiamati nei considerando della stessa direttiva 2005/60/CE;
considerati i rilievi espressi sullo schema di decreto legislativo dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali relativamente al rapporto tra le previsioni contenute nello schema di decreto ed i princìpi posti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alle premesse dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento alla direttiva 91/308/CE, abrogata dall'articolo 44 della direttiva 2005/60/CE;
b) con riferimento all'articolo 1, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire un'ulteriore lettera, nella quale fornire la specifica definizione di operazione frazionata, indicando che essa consiste in un'operazione il cui importo sia pari o superiore a 15.000 euro, anche se effettuata con più operazioni collegate ed


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effettuate in momenti diversi, entro un periodo di tempo fissato in sette giorni, ovvero entro il diverso periodo di tempo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, il quale prevede la collaborazione attiva dei destinatari delle disposizioni previste dallo schema di decreto, attraverso l'adozione di idonee e appropriate politiche e procedure, valuti il Governo l'opportunità di precisare, nel testo, che le iniziative assunte a tale titolo dai soggetti destinatari degli obblighi devono comunque svolgersi nel quadro delle prescrizioni e garanzie previste dallo stesso schema di decreto, nonché dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di dati o informazioni già in possesso dei soggetti interessati, i quali, ai sensi delle previsioni recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, potrebbero essere utilizzati solo se raccolti per finalità compatibili con quelle dello schema di decreto;
d) con riferimento all'articolo 6, comma 2, il quale prevede che la Banca d'Italia disciplini con regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unità di informazione finanziaria (UIF), anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni acquisite, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, in sede di emanazione del regolamento, sia acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, relativamente agli aspetti concernenti la tutela della riservatezza;
e) con riferimento all'articolo 6, comma 6, lettera c), la quale prevede che l'Unità di informazione finanziaria (UIF) acquisisce anche ulteriori dati e informazioni presso i soggetti obbligati alle segnalazioni di operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di definire in termini maggiormente specifici, nell'ambito della normativa secondaria, tale categoria di dati ed informazioni;
f) con riferimento all'articolo 6, comma 6, ed all'articolo 8, commi 4, lettera a), e 5, verifichi il Governo se sia opportuno consentire l'utilizzo dei dati contenuti nell'anagrafe tributaria da parte dell'UIF e delle altre amministrazioni competenti in materia di antiriciclaggio;
g) con riferimento all'articolo 6, comma 8, il quale prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione delle regole e dei criteri in base ai quali l'Unità di informazione finanziaria (UIF) istituita dall'articolo dello schema deve assicurare la collaborazione con analoghi organismi esteri, con l'Autorità giudiziaria, con gli organi investigativi e con le Autorità di vigilanza del settore, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere tale disposizione, in considerazione del fatto che gli ambiti di collaborazione tra la UIF e gli altri organismi italiani ed esteri, coinvolti nella lotta al riciclaggio, risultano sostanzialmente già disciplinati dall'articolo 9 dello schema di decreto;
h) con riferimento all'articolo 9, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di specificare che l'attività informativa nei confronti dell'UIF da parte degli ordini professionali relativamente alle ipotesi di omissione delle segnalazioni, nonché circa ogni fatto correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, avviene nell'ambito della relativa funzione disciplinare;
i) con riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di comprendere nel novero dei soggetti esclusi dagli obblighi di identificazione e registrazione stabiliti dal Titolo II, Capi I e II dello schema di decreto anche i promotori finanziari, prevedendo che anche a questo ultimi si applichino solo gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di cui al Capo III del Titolo II;
l) con riferimento all'articolo 11, valuti il Governo l'opportunità di ricomprendere anche le società fiduciarie nel novero degli intermediari finanziari di cui al comma 1 del medesimo articolo, in


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considerazione del fatto che tali soggetti risultano qualificati, sia ai sensi della disciplina nazionale, sia in forza della normativa comunitaria, ad essere compresi direttamente nella categoria degli intermediari finanziari; in tale contesto valuti altresì il Governo l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo tutte le correzioni conseguenti allo spostamento delle società fiduciarie nell'ambito del comma 1 dell'articolo 11;
m) con riferimento all'articolo 11, comma 4, il quale prevede che le succursali italiane degli intermediari finanziari osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati attraverso misure e procedure equivalenti a quelle stabilite dalla schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di coordinare tale previsione con quella dell'articolo 5 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale stabilisce che le garanzie e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali si applicano a qualunque soggetto stabilito nel territorio dello Stato che effettui il trattamento di tali dati;
n) con riferimento all'articolo 12, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la rubrica dell'articolo, facendo riferimento, oltre che ai professionisti, anche ad altri soggetti svolgenti attività analoghe;
o) con riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di apportare una correzione di natura formale alla disposizione, sostituendo la dizione: «nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali» con la seguente: «nell'albo dei ragionieri e periti commerciali»;
p) con riferimento all'articolo 12, comma 3, che esclude dall'applicazione degli obblighi di verifica della clientela e di registrazione le attività di mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazione dei redditi, valuti il Governo l'opportunità di estendere tale esclusione anche agli obblighi di segnalazione di cui al Capo III del Titolo II dello schema di decreto;
q) sempre con riferimento all'articolo 12, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di estendere l'ambito di esclusione anche agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 12 del 1979;
r) con riferimento agli articoli 15, comma 1, lettera c), 16, comma 1, lettera d) e 17, comma 1, lettera c), che regolano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, valuti il Governo l'opportunità di indicare alcuni criteri per valutare la sussistenza del sospetto stesso;
s) con riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera a), la quale prevede che l'identificazione del cliente possa avvenire sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, valuti il Governo l'opportunità di specificare ulteriormente tale categoria, esplicitando inoltre che il trattamento dei dati da parte di tale fonte deve risultare conforme alla normativa in materia;
t) con riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera b), la quale stabilisce l'obbligo di identificare l'eventuale titolare effettivo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere tale obbligo solo nei casi in cui esso risulti effettivamente necessario, in relazione al rischio associato al tipo di cliente, alla prestazione o all'operazione svolta, in armonia con i principi di necessità e proporzionalità sanciti in via generale dal diritto comunitario;
u) con riferimento all'articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3, non apparendo opportuno introdurre una deroga agli obblighi di identificazione del cliente con riferimento alle attività di assicurazione sulla vita;
v) con riferimento agli articoli 18 e 19, valuti il Governo l'opportunità di rendere maggiormente praticabili, in particolare


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per i professionisti, gli obblighi di identificazione del titolare effettivo, prevedendo, a tal fine, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19, che devono ritenersi misure adeguate per l'identificazione l'accertamento, da parte del professionista, degli assetti proprietari e degli assetti di controllo dei soggetti giuridici attraverso specifici registri pubblici, ovvero l'acquisizione dell'attestazione del rappresentante legale della persona giuridica con la quale si forniscono gli elementi identificativi del titolare effettivo;
z) sempre con riferimento all'articolo 19, comma 1, lettera b), la quale prevede che il titolare effettivo possa essere identificato anche attraverso il ricorso a registri disponibili al pubblico, ovvero ottenendo le informazioni in altro modo, valuti il Governo l'opportunità di modificare tale formulazione, facendo riferimento a registri, elenchi, atti o documenti disponibili al pubblico, nonché precisando maggiormente le modalità alternative di acquisizione delle informazioni medesime;
aa) con riferimento all'articolo 19, comma 2, il quale attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di modificare le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di verificare se tale previsione, nell'attribuire ad un atto normativo di natura secondaria il potere di modificare una norma di rango legislativo, senza peraltro specificare alcun criterio in merito, risulti congruente con i principi in materia di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
bb) con riferimento all'articolo 20, il quale prevede una graduazione degli obblighi di verifica della clientela in ragione del tipo di rischi associato al cliente, all'operazione o alla prestazione richiesta, valuti il Governo l'opportunità di individuare in termini più analitici i criteri per la valutazione del rischio stesso, non solo per quanto riguarda i soggetti e prodotti a basso rischio di riciclaggio, individuati dall'articolo 4 dell'allegato tecnico allo schema di decreto, ma anche per quanto riguarda i rischi più elevati, in particolare nel caso di operazioni realizzate o rapporti professionali intrattenuti nei confronti di soggetti residenti in Paesi con regime societario o fiscale privilegiato;
cc) con riferimento all'articolo 24, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di formulare in termini più chiari la disposizione ivi contenuta, anche al fine di assicurare la piena aderenza della previsione al disposto dell'articolo 10 della Direttiva 2005/60/CE, prevedendo che, per le case da gioco soggette a controllo pubblico, gli obblighi di identificazione e registrazione si considerano assolti con l'identificazione e la verifica dell'identità dei clienti al momento del loro ingresso nelle sale da gioco;
dd) con riferimento all'articolo 24, comma 4, lettera d), la quale prevede che gli operatori che svolgono attività di gestione di case da gioco on line debbano registrare l'indirizzo IP, la data, l'ora e la durata delle connessioni telematiche attraverso le quali il cliente apre o ricarica i conti di gioco, ovvero acquista o cambia i mezzi di gioco, valuti il Governo se tali previsioni risultino congruenti con le norme costituzionali in materia di libertà e segretezza della corrispondenza, nonché con la disciplina europea relativa al traffico telematico;
ee) con riferimento all'articolo 28, comma 2, alinea, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole «a titolo esemplificativo», che rischiano di rendere indeterminata la portata della previsione di cui al medesimo comma;
ff) con riferimento all'articolo 28, comma 2, lettera c), la quale impone che il primo pagamento del cliente nei confronti delle persone o enti soggetti al decreto sia effettuato mediante un conto intestato al cliente stesso presso un ente creditizio, valuti il Governo l'opportunità di consentire il ricorso anche ad altri mezzi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità;


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gg) con riferimento all'articolo 28, comma 5, lettera b), la quale prevede che, in occasione di operazioni, rapporti continuativi o prestazioni professionali con persone politicamente esposte, i soggetti tenuti agli obblighi stabiliti dallo schema di decreto devono ottenere l'autorizzazione del Direttore generale o di un suo incaricato, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti, valuti il Governo l'opportunità di precisare che tale previsione è subordinata all'effettiva esistenza di tale figura nell'ambito della struttura lavorativa o professionale;
hh) con riferimento all'articolo 35, il quale esclude dall'applicazione della Sezione IV del Capo I del Titolo II dello schema di decreto i rapporti di esternalizzazione o di mandato con rappresentanza, valuti il Governo se la formulazione della previsione risulti congruente con il dettato dell'articolo 19 della direttiva 2005/60/CE, il quale prevede espressamente che l'esenzione si applica ai rapporti di esternalizzazione e di agenzia;
ii) con riferimento all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), le quali prevedono che i soggetti obbligati debbano conservare copia o riferimenti dei documenti richiesti per l'identificazione della clientela, nonché i documenti originali, o le copie degli stessi, relativi alle operazioni o alle prestazioni professionali, per un periodo di almeno dieci anni, valuti il Governo l'opportunità di stabilire in termini inequivocabili tale termine, eliminando l'avverbio «almeno», nonché di ridurre il termine stesso, considerato che la stessa direttiva 2005/60/CE stabilisce una durata di almeno cinque anni; valuti altresì il Governo l'opportunità di estendere tale obbligo di conservazione anche ai dati registrati;
ll) con riferimento all'articolo 36, comma 6, il quale prevede che i dati e le informazioni registrate ai sensi dello schema di decreto possono essere utilizzati anche a fini fiscali, valuti il Governo se tale previsione risulti compatibile con il disposto dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale prevede che i dati personali devono essere raccolti per scopi determinati e possono essere utilizzati in altre operazioni in termini compatibili con tali scopi;
mm) con riferimento all'articolo 38, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche la descrizione dei mezzi di pagamento a norma dell'articolo 35, comma 22, del decreto-legge n. 223 del 2006, costituisce idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni;
nn) con riferimento all'articolo 41, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, prevedendo anche l'emanazione di indicatori di anomalia secondo specifici parametri tipologici, da aggiornare periodicamente;
oo) sempre con riferimento all'articolo 41, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la suddivisione delle competenze relativamente alla emanazione degli indicatori di anomalia, in particolare sopprimendo, all'alinea, il parere del Comitato di sicurezza finanziaria; sopprimendo, alla lettera a), l'intesa con le altre autorità di vigilanza del settore; prevedendo, alla lettera c), che il decreto ivi previsto sia emanato dal Ministro dell'Interno; introducendo inoltre un ulteriore comma, nel quale prevedere che i predetti indicatori di anomalia sono sottoposti al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento;
pp) con riferimento all'articolo 41, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di specificare che l'esclusione di responsabilità per le segnalazioni effettuate ai sensi del Capo III del Titolo II del decreto si estende anche all'ambito civilistico;
qq) sempre con riferimento all'articolo 41, valuti il Governo l'opportunità di stabilire che le segnalazioni effettuate ai sensi del medesimo articolo tengono luogo, limitatamente alle fattispecie contemplate


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dal decreto, del rapporto all'Autorità giudiziaria di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale;
rr) con riferimento all'articolo 45, il quale disciplina la tutela della riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, nella disposizione, la nozione di «riservatezza» con quella di «segretezza»; in particolare, per quanto riguarda il comma 4, che disciplina la trasmissione delle segnalazioni e gli scambi di informazioni relativi in via telematica, valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifiche misure volte a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse;
ss) con riferimento all'articolo 45, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il riferimento alle persone fisiche ivi contenuto, al fine di assicurare che la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni si applichi anche alle persone giuridiche;
tt) con riferimento all'articolo 46, comma 2, il quale prevede che il divieto di comunicazione circa l'avvenuta segnalazione non si applica anche negli «altri casi di comunicazione previsti dalla legge», valuti il Governo l'opportunità di precisare e limitare l'ambito della previsione, che, come formulata, rischia di pregiudicare la riservatezza delle segnalazioni;
uu) con riferimento all'articolo 46, comma 6, il quale prevede che, nei casi relativi al medesimo cliente o alle stesse operazioni che coinvolgano più intermediari finanziari o professionisti, il divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione non impedisce la comunicazione tra intermediari o professionisti, qualora essi siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dallo schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la comunicazione sia ulteriormente condizionata al fatto che il Paese terzo preveda nella propria legislazione norme analoghe a quelle contemplate dal Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trasferimento dei dati all'estero;
vv) con riferimento all'articolo 47, comma 1, lettera c), e 60, comma 5, i quali prevedono, rispettivamente, che l'UIF mantiene in evidenza per dieci anni le segnalazioni che ritiene infondate e conserva per dieci anni le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo, valuti il Governo se tale periodo non risulti eccessivamente esteso;
zz) con riferimento all'articolo 49, comma 6, il quale prevede che gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A., valuti il Governo l'opportunità di consentire alle società finanziarie iscritte negli elenchi di cui all'articolo 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) l'apposizione su tali titoli di una sola girata per l'incasso;
aaa) con riferimento all'articolo 49, comma 13, valuti il Governo l'opportunità di differire dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2009 il termine a partire dal quale sono estinti i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti alla data di entrata in vigore dello schema di decreto; nella medesima disposizione, valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere l'obbligo, per le banche e per Poste italiane S.p.A, di fornire la più ampia informazione al pubblico circa tale previsione;
bbb) con riferimento all'articolo 51, il quale stabilisce un generale obbligo, in capo a tutti i destinatari dello schema di decreto, di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni degli articoli 49 e 50, valuti il Governo l'opportunità di specificare che resta comunque fermo il rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto professionale;


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ccc) con riferimento all'articolo 52, il quale stabilisce gli obblighi di vigilanza e comunicazione ricadenti sugli organi di controllo, valuti il Governo l'opportunità di precisare che le persone fisiche appartenenti alle categorie professionali contemplate dal decreto, qualora componenti di tali organi di controllo, sono tenute al rispetto delle previsioni del medesimo articolo in quanto componenti dell'organo stesso, e che, in tale ultima veste, esse non sono gravati degli obblighi cui sono tenuti nell'esercizio dell'attività professionale;
ddd) con riferimento all'articolo 55, valuti il Governo l'opportunità di inserire un ulteriore comma, nel quale prevedere che l'esecutore dell'operazione il quale non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale, ovvero fornisce false informazioni al riguardo, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni, e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro;
eee) con riferimento all'articolo 58, valuti il Governo l'opportunità di inserire un nuovo comma, nel quale prevedere che la violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 13, in materia di estinzione dei libretti di deposito al portatore, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del saldo del medesimo libretto;
fff) con riferimento all'articolo 62, il quale disciplina la soppressione dell'Ufficio italiani dei cambi (UIC), valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 3, eliminando la previsione di una procedura di liquidazione dello stesso UIC, la quale risolta sostanzialmente superflua, in considerazione del fatto che la disposizione già prevede la successione della Banca d'Italia nei diritti e rapporti giuridici di cui il sopprimendo ente è titolare; valuti altresì il Governo l'opportunità di introdurre una previsione di natura transitoria, volta a stabilire che le disposizioni dell'articolo 62 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008;
ggg) sempre con riferimento all'articolo 62, comma 3, primo periodo, valuti il Governo l'opportunità di specificare che ai dipendenti del soppresso Ufficio italiani dei cambi è garantito anche il trattamento giuridico loro riconosciuto, al fine di consentire a tale personale l'inserimento nei ruoli della Banca d'Italia in condizioni di piena parità rispetto al personale della stessa Banca;
hhh) con riferimento all'articolo 63, commi 1 e 2, i quali intervengono a modificare la disciplina relativa alla comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti che intrattengono rapporti con intermediari finanziari, valuti il Governo se tale previsione, apparendo prioritariamente volta a realizzare finalità di carattere tributario, risulti congruente con il contenuto dello schema di decreto e con quello delle disposizioni di delega;
iii) con riferimento all'articolo 66, comma 1, il quale prevede che le disposizioni emanate in attuazione di norma abrogate o sostituite dallo schema di decreto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto stesso, verifichi il Governo se tale meccanismo transitorio non risulti eccessivamente indeterminato, rischiando di generare incertezze circa il regime effettivamente applicabile e di determinare conseguente contenzioso.