Commissioni Riunite II e X - Mercoledì 10 ottobre 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. (Atto n. 134).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/37/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
rilevato che la suddetta direttiva si presenta come norma quadro diretta al consolidamento e alla semplificazione di una serie di direttive che, fin dagli anni '70, hanno assicurato la mobilità professionale nel mercato interno, e di fatto sostituisce alcune di esse;
considerato in particolare che la direttiva 2005/36/CE e il relativo schema di attuazione non prevedono cambiamenti di rilievo nei meccanismi di riconoscimento relativi alle direttive settoriali ma modifica completamente l'organizzazione formale della materia;
sottolineato che lo schema di decreto legislativo non recepisce alcune disposizioni della direttiva 2005/37/CE, come quelle relative agli articoli 6, ultimo periodo, ove si prevede che colui che esercita una presentazione temporanea di servizi, sebbene dispensato dall'iscrizione all'ente di previdenza sociale di diritto pubblico, deve comunque informare il predetto ente della sua prestazione di servizi sul territorio, 52, comma 1, inerente all'uso del titolo professionale, e 54, in materia di uso del titolo di studio;
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 25, relativo alla piattaforma comune, ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «gli ordini, i collegi e le associazioni di categoria» con le seguenti: «gli ordini, i collegi e le associazioni di professionisti regolamentate e non regolamentate» nonché sostituire le parole: «di professioni non regolamentate del territorio nazionale, le associazioni di categoria» con le seguenti: «di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni sindacali di categoria»;
b) all'articolo 25, comma 3, dopo le parole: «rappresentatività a livello nazionale» inserire le seguenti: «delle professioni non regolamentate»;
c) all'articolo 25, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;»;
d) all'articolo 25, comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti: «b-bis) della


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presenza di elementi di deontologia; b-ter) della previsione dell'obbligo della formazione permanente»;
e) all'articolo 25, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente, sono individuate, previo parere del CNEL, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie. Le associazioni individuate con decreto ministeriale rilasciano l'attestato di competenza agli iscritti, in attuazione della direttiva 92/51/CEE.»
f) all'articolo 59, comma 2, sopprimere le parole: «,il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
g) siano inserite nel provvedimento disposizioni volte a recepire i richiamati articoli 6, 52 e 54;
e le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera c), affinché il principio della libera circolazione dei professionisti sia bilanciato da sufficienti garanzie circa i livelli qualitativi delle prestazioni, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «da altro organismo abilitato secondo particolari discipline» con le seguenti: «da altro organismo abilitato da pubblica autorità di settore secondo specifiche discipline»;
b) in relazione a quanto previsto in particolare dagli articoli 4, comma 1, lettera g) (tirocinio professionale) e 11 (verifica preliminare) si valuti l'opportunità di adottare, nelle relative procedure, un principio di sussidiarietà da parte degli Ordini professionali, consentendo la loro partecipazione nella valutazione dell'idoneità del tirocinio svolto e della qualifiche professionali, pur nella permanenza del compito di vigilanza in capo alle autorità competenti;
c) in considerazione che, ai sensi dell'articolo 7, la conoscenza della lingua italiana non è requisito di legittimazione bensì di esercizio della professione, si valuti l'opportunità di inserire all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «verifica della qualifica professionale del prestatore», le seguenti: «e delle sue conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio», nonché di aggiungere al medesimo articolo i seguenti commi: «1-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su iniziativa del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri aventi competenze di cui all'articolo 5 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i livelli di conoscenza della lingua italiana necessari per l'esercizio delle singole tipologie professionali e le modalità di accertamento della stessa. 1-ter. Nel caso di prestazione temporanea o occasionale il requisito della conoscenza della lingua italiana per l'esercizio della attività può essere sostituito dalla utilizzazione di idoneo interprete»;
d) prevedere, nel caso dell'iscrizione automatica del professionista nell'ordine o collegio professionale, ai sensi dell'articolo 13, prevedere una esplicita sottoscrizione del codice deontologico relativo;
e) all'articolo 24 si valuti l'opportunità di precisare che il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale di cui agli articoli 22 e 23, si svolgono in lingua italiana, ove realizzati in Italia;
f) appare opportuno, in relazione alla formulazione dell'articolo 25, comma 5, correggere il riferimento al comma 5 con il corretto riferimento al comma 4;
g) all'articolo 31 appare opportuno chiarire la dizione «e che non subiscono all'insieme dei requisiti di formazione di cui...»;
h) all'articolo 33, relativo alla formazione medica specialistica, appare necessario recepire la disposizione della direttiva ove si prevede che la formazione implichi la partecipazione anche alle guardie e che i posti siano adeguatamente retribuiti;


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i) all'articolo 42, relativo ai diritti acquisiti degli odontoiatri, valutare l'opportunità di inserire anche il riferimento alla Romania fra i Paesi interessati, come indicato dall'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva;
j) all'articolo 43, relativo alla formazione del medico veterinario, valutare la congruità di quanto previsto dal decreto con le disposizioni originarie della direttiva (articolo 38, paragrafo 1);
k) all'articolo 46, comma 1, lettera a), numero 2), appare opportuno sostituire la dizione «paragrafo» con la dizione corretta «comma»;
l) all'articolo 47, al fine di evitare dubbi interpretativi circa i rapporti tra l'esercizio della professione medica e quello della professione di ostetrica, si valuti l'opportunità di sostituire al comma 2 la lettera b) con la seguente: «b) seguire la gravidanza normale come accertata dal medico;», alla lettera c) del medesimo comma di sostituire la parola: «prescrivere» con la seguente: «consigliare», nonché di precisare che restano ferme le competenze professionali del medico di medicina generale e del medico di settore specialistico»;
m) in relazione all'articolo 48, concernente i diritti acquisiti delle ostetriche, non appare il riferimento, presente nella direttiva all'articolo 43-bis, al titolo rumeno di ostetrica; allo stesso articolo, ai commi 3 e 4, occorrerebbe sostituire il riferimento all'articolo 40 con il corretto riferimento all'articolo 45;
n) all'articolo 52, comma 1, sarebbe opportuno sostituire il riferimento all'articolo 46 con il corretto riferimento all'articolo 51.