XIV Commissione - Mercoledì 10 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Atto n. 141).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
rilevata la problematicità di predisporre un efficace sistema di prevenzione e repressione degli scarichi illegali in mare aperto effettuati dalle navi, anche in relazione alla difficoltà di effettuare controlli diffusi e tempestivi;
considerato che la direttiva 2005/35/CE si inserisce nel contesto della decisione-quadro 2005/667/GAI, volta a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di adeguare al criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge di delega, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 dello schema di decreto in esame, che disciplinano rispettivamente i reati di inquinamento doloso e di inquinamento colposo, configurandoli quali delitti, piuttosto che quali contravvenzioni.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (Atto n. 144).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) siano precisati i rapporti e il coordinamento tra le competenze attribuite al Ministero dei Trasporti e quelle attribuite al Ministero dell'Interno in materia di sicurezza pubblica;
b) valuti il Governo se l'invarianza della spesa sia compatibile con le nuove soluzioni organizzative contenute nello schema di decreto legislativo.


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ALLEGATO 3

Ratifica Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e l'Albania (C. 3043 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3043 Governo, recante ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e l'Albania;
considerato che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione costituisce uno strumento volto a promuovere l'applicazione di standard comunitari in settori cruciali quali, ad esempio, la giustizia e gli affari interni, l'integrazione dei mercati, la cooperazione economica e finanziaria, l'institution building;
rilevato che l'Accordo è altresì uno strumento per favorire il dialogo su questioni di rilievo internazionale, che interessano anche l'equilibrio complessivo dell'area balcanica, con particolare riguardo al Kosovo;
sottolineato che, in particolare, il dialogo politico troverà un'importante sede nell'ambito del Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 122 dell'Accordo;
considerate le conseguenze che l'Accordo potrà positivamente determinare sul piano dello sviluppo delle varie politiche sociali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Indagine conoscitiva «Italia e Unione europea dopo la legge n. 11 del 2005: bilanci e prospettive».

PROGRAMMA

1. Presupposti dell'indagine conoscitiva.

L'indagine conoscitiva intende approfondire le diverse questioni relative alle due fasi in cui si articola il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'UE: la cosiddetta fase ascendente e la cosiddetta fase discendente. La prima interessa le diverse modalità di partecipazione delle istituzioni nazionali alla formazione del diritto comunitario e dell'UE. La seconda, invece, riguarda le modalità e le procedure relative all'adeguamento del nostro ordinamento al diritto comunitario.
Sono trascorsi poco più di due anni dall'entrata in vigore della legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».
Si tratta di una riforma importante, che tra l'altro ha potenziato il ruolo del Parlamento - ma anche quello del Governo - nella fase ascendente ed ha tenuto conto del nuovo assetto costituzionale a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. La legge n. 11 del 2005.

Pur confermando l'impostazione generale seguita dalle precedenti leggi 16 aprile 1987, n. 183, e 9 marzo 1989, n. 86, la legge n. 11 ha complessivamente accentuato i livelli di coordinamento e di raccordo tra dimensione nazionale e comunitaria.
A tale scopo, la legge:
ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea;
ha disciplinato in modo più diffuso la partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'UE, definendo in modo più stringente gli obblighi di trasmissione e di informazione da parte del Governo;
ha espressamente previsto il procedimento relativo alla riserva di esame parlamentare da parte delle Camere, con limitati effetti sospensivi delle attività governative in seno all'UE;
ha disciplinato più diffusamente la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari, nonché il raccordo tra Stato e Regioni al riguardo;
ha valorizzato il mondo delle parti sociali e delle categorie produttive nella formazione del diritto comunitario;
ha rivisto la fase discendente, sia per lo Stato sia per le autonomie territoriali, modificando tra l'altro il contenuto proprio della legge comunitaria ed introducendo una disciplina ad hoc per le misure urgenti di recepimento;
ha meglio disciplinato l'attuazione in via regolamentare e amministrativa;


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ha stabilito in via generale la delegificazione dei cosiddetti adeguamenti tecnici, laddove norme comunitarie modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
ha precisato i contenuti della relazione annuale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

L'avvio della trasmissione degli atti UE al Parlamento da parte del Governo - tenuto per legge a fornire «un'informazione qualificata» - ha senz'altro costituito un'importante novità per il rafforzamento del controllo parlamentare.

3. Finalità dell'indagine conoscitiva.

Appare pertanto quanto mai utile effettuare una verifica relativamente al processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché all'applicazione dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, che sono espressamente richiamati dalla stessa legge n. 11.
La XIV Commissione intende quindi procedere, con l'indagine conoscitiva, ad un approfondimento:
delle principali novità introdotte dalla legge n. 11 e dalle successive modifiche;
dello stato della sua attuazione;
degli effetti prodotti nella sua prima applicazione;
delle principali questioni che sono emerse nel corso di questi primi due anni;
dell'opportunità di eventuali aggiornamenti o modificazioni della normativa vigente.

4. Il metodo d'indagine.

Le linee di indagine si svolgeranno secondo tre diverse direzioni:
a) la prima, la più tradizionale, sarà quella di approfondire i profili giuridici e, in senso più generale, istituzionali delle due fasi (ascendente e discendente), attraverso l'audizione dei diversi esperti e operatori del settore. Si tratterà quindi di verificare, in primo luogo, modelli normativi e prassi seguite in quest'ultimo periodo come pure di approfondire i diversi livelli di governo e di responsabilità interessati dalla fase ascendente e discendente: il livello nazionale, regionale e locale; quello dei legislatori, degli esecutivi e delle amministrazioni;
b) la seconda sarà quella di approfondire i diversi profili di fase ascendente e discendente con le principali categorie sociali e produttive interessate (imprese, sindacati);
c) la terza coinvolgerà esperti ed operatori di diverse discipline, per verificare sul campo i principali punti di snodo e di difficoltà connessi all'attuazione della legge n. 11, fuoriuscendo dal solo ambito giuridico. Potrebbero allora essere sentiti esperti di politiche pubbliche, economisti, sociologi, statistici, demografi. L'intento dovrebbe essere quello di non svolgere un esame generico bensì di approfondire i principali e specifici problemi legati ai rapporti tra ordinamento nazionale e comunitario, con riguardo a materie e politiche cruciali quali ad esempio l'energia, i cambiamenti climatici, la strategia di Lisbona, l'ambiente, l'immigrazione, la politica agricola comune, la concorrenza, la politica di coesione. E così occorrerà verificare quali siano stati i principali snodi e problemi, dal punto di vista degli esperti e degli operatori, in ciascuna di queste materie, sia con riferimento alla fase ascendente sia a quella discendente. In tal modo dovrebbe essere possibile registrare quali siano state le principali innovazioni ed i primi effetti prodotti dalla riforma.


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È evidente che tutti questi temi sono attraversati in modo trasversale dalla questione della qualità della legislazione (comunitaria, nazionale, regionale) e, più in generale, della qualità della regolazione, che a sua volta investe profili giuridici ma pure linguistici ed interpretativi.
Occorrerà in fine approfondire le principali esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea.

5. Soggetti da sentire.

Nel corso dell'indagine dovrebbero essere sentiti i seguenti soggetti:
competenti rappresentanti del Governo ed alti funzionari governativi;
rappresentanti delle istituzioni europee;
rappresentanti istituzionali degli altri Stati membri;
autorità indipendenti;
rappresentanti delle Regioni e degli enti locali;
rappresentanti del mondo scientifico e delle università;
rappresentanti di istituti di ricerca su questioni comunitarie;
esperti di questioni comunitarie;
rappresentanti delle organizzazioni nazionali ed europee delle parti sociali;
rappresentanti della società civile e delle categorie produttive.

6. Modalità e durata dell'indagine.

L'indagine si svolgerà attraverso audizioni, anche in forma seminariale, e acquisizioni documentali e dovrebbe essere completata entro il 30 aprile 2008.
La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di eventuali missioni sarà sottoposta volta a volta alla Presidenza della Camera.


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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (Atto n. 140).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;
sottolineata la necessità di non determinare costi aggiuntivi per i consumatori ovvero oneri gravosi sui produttori di apparati di ridotte dimensioni - quali i PC ad uso domestico - non equiparabili per dimensioni e consumo ai grandi elettrodomestici,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia riformulato il comma 2 dell'articolo 10 dello schema di decreto in esame in modo maggiormente corrispondente al testo dell'articolo 7, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2005/32/CE, che fa riferimento a «prove sufficienti che un prodotto che consuma energia potrebbe essere non conforme»;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 3, comma 2, si renda più efficace la disciplina dei controlli relativa a prodotti non conformi, utilizzati in occasione di fiere, mercati o altre occasioni ivi indicate;
b) valuti il Governo l'opportunità di chiarire il comma 3 dell'articolo 17 dello schema di decreto in esame, laddove si prevede la competenza del Ministero dello sviluppo economico per il recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE;
c) con riferimento al medesimo comma 3 dell'articolo 17, sia chiarito che si tratta di norma attributiva di potere regolamentare in capo al Ministero, e non di una delega legislativa;
d) si prevedano misure sanzionatorie più efficaci ed adeguate alle violazioni previste tali da costituire un deterrente efficace;
e) assicuri il Governo adeguate misure di contrasto alla contraffazione, con particolare riguardo all'utilizzazione del marchio CE.


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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (Atto n. 140).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;
sottolineata la necessità di sviluppare l'innovazione tecnologica nel quadro della competitività, così come enucleata dalla stessa strategia di Lisbona, secondo i migliori standard europei concernenti la progettazione ecocompatibile delle tecnologie avanzate;
sottolineata pertanto la necessità di non determinare costi aggiuntivi per i consumatori ovvero oneri gravosi sui produttori di apparati - quali PC e monitor per computer - non equiparabili per dimensioni e consumo ai grandi elettrodomestici;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia determinata una soglia minima di consumo per apparati tecnologici, ai quali non siano pertanto riferibili le specifiche per la progettazione previste senza distinzioni dallo schema di decreto legislativo;
2) sia riformulato il comma 2 dell'articolo 10 dello schema di decreto in esame in modo maggiormente corrispondente al testo dell'articolo 7, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2005/32/CE, che fa riferimento a «prove sufficienti che un prodotto che consuma energia potrebbe essere non conforme»;

e con le seguenti osservazioni:
f) con riguardo all'articolo 3, comma 2, si renda più efficace la disciplina dei controlli relativa a prodotti non conformi, utilizzati in occasione di fiere, mercati o altre occasioni ivi indicate;
g) valuti il Governo l'opportunità di chiarire il comma 3 dell'articolo 17 dello schema di decreto in esame, laddove si prevede la competenza del Ministero dello sviluppo economico per il recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE;
h) con riferimento al medesimo comma 3 dell'articolo 17, sia chiarito che si tratta di norma attributiva di potere regolamentare in capo al Ministero, e non di una delega legislativa;
i) si prevedano misure sanzionatorie più efficaci ed adeguate alle violazioni previste tali da costituire un deterrente efficace;
j) assicuri il Governo adeguate misure di contrasto alla contraffazione, con particolare riguardo all'utilizzazione del marchio CE.