Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 10 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Legge finanziaria per l'anno 2008 (S. 1817 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (S. 1818 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati il disegno di legge S. 1817 Governo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria per l'anno 2008», ed il disegno di legge S. 1818 Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010»;
valutata la coerenza dei documenti di bilancio con l'esigenza di coniugare il necessario consolidamento della finanza pubblica con gli obiettivi di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo;
rilevato che il disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 interviene sulle tendenze dei conti pubblici nel contesto degli indirizzi posti con le risoluzioni parlamentari che hanno approvato il Documento di programmazione economico finanziario 2008-2010 e sulla base degli elementi recati dalla «Nota di aggiornamento» al Documento medesimo; valutato il nuovo bilancio organizzato per missioni (34) e programmi, tendenzialmente teso ad accrescere la trasparenza della fase allocativa delle risorse;
considerata l'impostazione complessiva della manovra, volta a perseguire ed incentivare la competitività del sistema-Paese mediante misure ispirate ad una logica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e finalizzate alla razionalizzazione, riclassificazione e revisione della spesa pubblica; tesa altresì al perseguimento di una maggiore equità sociale attraverso il ricorso a specifici interventi di recupero della stabilità nel lavoro, di aumento degli sgravi fiscali e degli incentivi per le famiglie e le imprese, di tutela e salvaguardia per i redditi più bassi;
evidenziato il profilo che connota il contenuto dei documenti di bilancio in titolo, che conferma il già avviato superamento della logica dei tetti di spesa in favore del sistema dei saldi, la compartecipazione degli enti locali al gettito di tributi nazionali, lo sblocco delle addizionali IRPEF per i comuni; apprezzata la suddetta impostazione, tesa ad affermare margini di autonomia e di responsabilità delle amministrazioni locali in materia fiscale, in attesa dell'auspicata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della legge finanziaria, l'obiettivo di ridurre il peso fiscale relativo all'imposta comunale sugli immobili (ICI) gravante sui soggetti passivi titolari di abitazioni principali, perseguito mediante la previsione di apposite detrazioni per l'abitazione principale, è accompagnato dalla definizione di specifiche procedure rispondenti all'esigenza di assicurare ai comuni il rimborso delle minori entrate derivanti dall'attuazione del menzionato nuovo sistema di detrazioni; evidenziato altresì che la disciplina in oggetto sembra accrescere la dipendenza dei Comuni dai trasferimenti


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statali e ne attenua l'autonomia impositiva affermata in conformità ai principi posti dall'articolo 119 della Costituzione;
considerato che l'articolo 5 della finanziaria, al comma 1, reca opportune disposizioni di proroga del termine di validità delle leggi Regionali in materia di IRAP e di tassa automobilistica varate dalle amministrazioni regionali in difformità con la normativa statale di riferimento; e che i commi da 43 a 46 del medesimo articolo incrementano le risorse a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per il finanziamento di investimenti di potenziamento della rete infrastrutturale, dei servizi nei porti, dei collegamenti stradali e ferroviari nelle aree portuali;
valutate le disposizioni di cui all'articolo 6 della finanziaria, che dettano una nuova disciplina per il trasporto pubblico locale, riservando, al comma 3, ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, la ripartizione delle risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni;
considerate le disposizioni di cui all'articolo 10 del disegno di legge finanziaria, con cui si disciplina il patto di stabilità interno per gli anni 2008-2010 di province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in conformità alle indicazioni del DPEF 2008/2011 secondo cui, a carico della finanza locale, non è prevista l'applicazione di manovra aggiuntiva rispetto a quelle indicate dalla legislazione vigente ed il saldo finanziario tra entrate e spese finali continua a rappresentare il parametro su cui applicare le regole; apprezzato l'intento di avviare un percorso istituzionale volto a superare le criticità emerse, ispirato al principio per cui le modalità per raggiungere gli obiettivi prefissati di finanza pubblica vengono definite e condivise preliminarmente tra il Governo e gli enti locali;
considerato quanto statuito dall'articolo 12 della finanziaria, con cui si prevede, in attesa della riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, che i contributi a favore degli enti locali siano attribuiti al singolo ente nella stessa misura riconosciuta nell'anno 2007, e si conferma altresì la compartecipazione delle province al gettito IRPEF nella misura di quella attribuita nell'anno precedente;
preso atto delle norme recate dagli articoli 13 e 14 della legge finanziaria, che apportano modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ottica di un contenimento delle spese, prescrivendo la riduzione del numero delle Comunità montane mediante l'introduzione di requisiti altimetrici minimi per la costituzione; l'eliminazione del principio della rappresentanza delle minoranze nell'elezione degli organi rappresentativi delle comunità montane; la fissazione di una specifica competenza della legge regionale in materia di disciplina di comunità montane; la soppressione dei consigli circoscrizionali nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti; la possibilità di istituire circoscrizioni territoriali per i comuni aventi popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti; la riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali assegnati, in base alla popolazione residente, dall'articolo 37 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
considerato che l'articolo 15 della finanziaria, nel rispetto della sfera di autonomia garantita alle Regioni dalla Costituzione, contempla una specifica norma di indirizzo volta a razionalizzare l'esercizio di funzioni amministrative, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica; in particolare si dispone che, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni provvedano, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, all'accorpamento o alla soppressione di enti, agenzie od organismi titolari di funzioni coincidenti, in tutto o in parte, con quelle assegnate agli enti territoriali, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; si prevede altresì che i comuni e le province provvedano alla


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soppressione di enti, agenzie, organismi istituiti dai medesimi enti locali e titolari di funzioni, in tutto o in parte, svolte dagli stessi enti locali;
evidenziata la previsione di cui all'articolo 16 della finanziaria, che incrementa, rispetto all'attuale dotazione, il Fondo nazionale della montagna e che dispone, altresì, lo stanziamento di risorse per la valorizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori insulari;
rilevato quanto statuito dall'articolo 18 del disegno di legge finanziaria, teso a dare attuazione a quanto previsto nei Piani regionali di rientro dai deficit sanitari, sottoscritti con appositi Accordi dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e dai Presidenti delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004; evidenziato altresì che per le predette Regioni non si prefigura alcun intervento strutturale risolutivo né sembra delinearsi complessivamente una scelta strategica e di prospettiva per le altre realtà regionali;
considerate le previsioni di cui all'articolo 37 della finanziaria, volte a consentire che la realizzazione di rilevanti arterie viarie avvenga attraverso l'opera di un organismo di diritto pubblico che assuma tutti i poteri di ANAS S.p.A. e che sia costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e dalle Regioni interessate, al fine di perseguire una solida collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali e riconoscere in particolare alle Regioni una più incisiva funzione di collegamento con il territorio allo scopo di affermare un modello operativo che permetta di superare i limiti funzionali e normativi riscontrati e che assicuri una maggiore efficienza, funzionalità e tempestività nell'attività di programmazione, esecuzione e gestione delle infrastrutture autostradali;
rilevato quanto previsto dall'articolo 50 della finanziaria, nei commi da 9 a 17, in cui si prospetta, al fine di perseguire una maggiore qualità del servizio di istruzione e della efficienza della spesa, di avviare in taluni ambiti territoriali la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo, sulla base di un atto di indirizzo da concordare fra Stato, Regioni, enti locali e istituzioni scolastiche;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) sia riformulata la disposizione dell'articolo 2 della legge finanziaria, affinché sia congruamente garantita ai Comuni la certezza e l'effettività del rimborso ivi previsto a fronte delle minori entrate derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di detrazioni riguardante l'imposta comunale sugli immobili (ICI), non apparendo il sistema adottato coerente con i principi richiamati dall'articolo 119 della Costituzione;
b) siano apportate, all'articolo 10 della legge finanziaria, apposite modifiche al complessivo sistema del patto di stabilità interno volte ad ampliare i parametri relativi all'autonomia gestionale degli enti locali in materia di vincoli di entrata e di spesa affinché, nel quadro di un progressivo allineamento ai principi posti dall'articolo 119 della Costituzione, siano favorite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e più conformi alle dinamiche locali ed alle situazioni socio-economiche delle realtà amministrate;
c) sia inserito, agli articoli 13 e 14 della legge finanziaria, in ordine alle misure volte al contenimento dei costi delle comunità montane e per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali e provinciali, nonché degli assessori comunali e provinciali, apposito inciso per il quale sono fatte salve le competenze proprie delle autonomie territoriali, e ciò affinché l'intervento prospettato tenga conto dei principi cui appare orientata la complessiva riforma del sistema delle autonomie locali recata dal disegno di legge del Governo, all'esame in


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sede referente presso la 1a Commissione del Senato, relativo al «Codice delle autonomie», salvaguardando comunque il principio della rappresentanza delle minoranze nelle assemblee elettive degli enti locali;
d) sia inserita, all'articolo 16 della legge finanziaria, nella parte in cui si prevedono stanziamenti di risorse per lo sviluppo della montagna e delle isole minori, un'apposita clausola di salvaguardia delle competenze regionali e degli enti locali nella fase gestionale, al fine di rendere conformi gli interventi prospettati alle peculiarità dei diversi territori che ne usufruiscono.


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ALLEGATO 2

DL 159/2007, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. S. 1819 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, in corso di esame presso la 5a Commissione del Senato, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;
rilevato che il provvedimento in esame reca norme volte a destinare, per il 2007, le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto DPEF e dalla relativa «Nota di aggiornamento», nonché ad introdurre misure urgenti finalizzate a far fronte a talune criticità riscontrate sul versante della spesa pubblica;
evidenziato che il provvedimento d'urgenza interviene su profili riguardanti prevalentemente il sistema tributario dello Stato e la perequazione delle risorse finanziarie, settori afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione;
considerate le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge, tese a garantire la correzione degli andamenti della spesa sanitaria, recanti la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale sulle Regioni in materia sanitaria, con la previsione della nomina, previa diffida, di un commissario ad acta nelle Regioni in cui si configuri il mancato rispetto degli adempimenti dovuti ai fini della realizzazione dei Piani di rientro dai deficit sanitari; osservato che, qualora si riscontri dal monitoraggio dei Piani di rientro delle Regioni con elevati disavanzi il mancato rispetto degli obiettivi previsti nei medesimi Piani, la diffida alla Regione ad adempiere a quanto dovuto e, in caso di mancato adempimento, la nomina di un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del Piano, si delinea quale attuazione degli impegni sottoscritti con appositi Accordi dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e dalle singole Regioni interessate, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
evidenziato che con la sentenza n. 98 del 2007 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la costituzionalità delle norme contenute nella legge finanziaria 2006 che disciplinano gli adempimenti regionali per accedere al finanziamento del servizio sanitario per il ripiano del deficit; e che la Corte ha ritenuto legittima la previsione del potere di sostituzione dello Stato alle Regioni qualora l'esercizio dei suddetti poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, detta sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an, il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo e la legge predisponga congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, sono introdotte misure di governo della spesa e di sviluppo del


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settore farmaceutico, in conformità, secondo quanto enunciato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto, ai contenuti del documento prodotto in esito alle intese adottate al «tavolo misto Stato-Regioni» in materia di limiti della spesa farmaceutica e di regolazione e contenimento della medesima;
considerato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del testo, l'eventuale superamento dei limiti per la spesa farmaceutica ospedaliera è recuperato interamente a carico della Regione, mediante misure di contenimento della spesa suddetta o di altre voci, relative alla spesa ospedaliera non farmaceutica o al Servizio sanitario regionale, oppure con misure di copertura a carico di altre poste del bilancio regionale, e che la disposizione esclude dall'obbligo di ripiano le Regioni che presentino un «equilibrio economico complessivo»;
valutate le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge, con cui si dispongono, rispettivamente, finanziamenti ai sistemi di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano ed interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e tesi al miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;
considerate in particolare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 8, che autorizza l'assegnazione di un contributo per l'anno 2007 alle Regioni Calabria e Sicilia, finalizzato all'adeguamento ed alla stipula dei contratti di servizio relativi ai collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, demandando la ripartizione delle somme assegnate ad un decreto del Ministro dei Trasporti, sentite le Regioni interessate; preso atto che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico locale, e che la norma in esame appare limitata all'assegnazione di un contributo finanziario, riservando alla competenza legislativa delle Regioni interessate la disciplina normativa della materia;
considerato altresì quanto statuito dal comma 7 dell'articolo 8, con cui si istituisce l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, cui è preposta, derogandosi agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'istituenda Autorità marittima della navigazione dello Stretto con sede in Messina, competente al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area portuale ed alla regolazione del servizi tecnico-nautici nell'intera area; valutato al riguardo che l'articolo 117 della Costituzione include i «porti e le grandi reti di trasporto e di navigazione» tra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, nel contempo riservando alla competenza statale gli ambiti materiali dell'ordinamento e organizzazione degli enti pubblici nazionali, nel cui ambito rientrano le Autorità portuali;
preso atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del testo in esame, si dispone che, al fine di incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni, siano attribuiti appositi contributi, il cui ammontare non potrà superare il tetto complessivo di 90 milioni di euro;
considerato che l'articolo 35 del decreto-legge apporta modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 127, che disciplina il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni», stabilendo che il fondo predetto è volto a finanziare specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale, individuati sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale sentite le province interessate; rilevato che le modalità di erogazione


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del suddetto Fondo sono stabilite, così come previsto nel precedente disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ma senza prevedere, come invece attualmente prescritto, la consultazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
evidenziata la previsione di cui all'articolo 45 del testo, che dispone un'integrazione dei finanziamenti destinati ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1259, della legge finanziaria per l'anno 2007, ed al Fondo politiche sociali; preso atto che la menzionata disposizione stabilisce che, fatte salve le competenze delle Regioni e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i ministri competenti, promuove una intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) sia espressamente indicato, all'articolo 5, comma 5, del provvedimento, nella parte in cui si esclude l'obbligo di ripiano per le Regioni che presentino un equilibrio economico complessivo, se tale condizione di equilibrio debba riguardare l'intero assetto finanziario ovvero sia riferita al solo settore sanitario;
b) sia inserito, all'articolo 8, comma 7, del testo, nel quadro dell'istituzione e della gestione dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, ivi prevista, un apposito richiamo al ruolo della Regione, in adesione alle previsioni dell'articolo 118 della Costituzione relative al principio di sussidiarietà;
c) sia prevista, all'articolo 35 del decreto-legge, nell'ambito del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, la consultazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


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ALLEGATO 3

DL 147/2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari. S. 1829 Governo, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, in corso di esame presso la 7a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, approvato dalla Camera, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 10 settembre 2007 alle Commissioni VII e XI della Camera;
rilevato che il provvedimento in esame reca norme, volte ad assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008, aventi ad oggetto gli ordinamenti scolastici e tese in particolare ad assicurare il ripristino nella scuola primaria dell'organizzazione delle classi a tempo pieno, a modificare la normativa in materia di ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi della scuola superiore di secondo grado, ad introdurre misure urgenti in materia di personale scolastico e di reclutamento dei ricercatori;
valutato che il testo, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione; considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto ad individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, è definito dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; considerato altresì che il predetto piano è finanziato sulla base apposita intesa con la Conferenza unificata;
preso atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del testo in esame, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri competenti, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze e delle conseguenti comunicazioni ai competenti centri per l'impiego;
rilevato che l'articolo 3-bis del decreto-legge reca la clausola di salvaguardia secondo cui sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Testo unificato C. 73 ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 73 ed abbinate, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici;
considerato che il testo in esame apporta modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, con cui si è introdotta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico, in relazione agli specifici profili dell'attività di informazione e di educazione, della gestione e delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, dei premi assicurativi e del Fondo autonomo speciale;
evidenziato che il testo unificato concerne materie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione, relative rispettivamente alla «previdenza sociale» ed alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale»;
rilevato in particolare quanto disposto dall'articolo 1 del testo, secondo cui le Regioni e le Province autonome, sulla base delle linee guida definite dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elaborano programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione e trasmettono altresì annualmente al Ministero della salute apposita relazione sulle menzionate attività;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 5

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2006. Doc. LXXXVII, n. 2.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2006 (Doc. LXXXVII, n. 2);
valutata favorevolmente l'azione che l'Italia ha compiuto e sta svolgendo nel quadro del complessivo processo di integrazione europea;
apprezzata la delineata prospettiva di formalizzare, mediante forme di accordo ed intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità di trasmissione degli atti dell'Unione europea alle Regioni e alle Province autonome al fine di rendere più incisiva ed efficace la loro partecipazione al processo decisionale comunitario;
preso atto della particolare attenzione riservata al ruolo svolto dalle autonomie territoriali, secondo i principi posti dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e rilevata l'esigenza di intensificare ulteriormente, in tale quadro, il ruolo svolto dalle autonomie regionali e locali nella fase ascendente ed in quella discendente del processo decisionale dell'Unione Europea;
considerata altresì l'esigenza che sia dato più forte impulso sia al processo di innovazione istituzionale, nel senso di conferire al Parlamento europeo un ruolo più compiuto nelle istituzioni comunitarie ed una rappresentanza maggiormente definita delle specificità territoriali e locali, sia al processo di realizzazione di un più moderno modello sociale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
sia potenziata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applicazione del principio di sussidiarietà, promuovendo ulteriormente l'azione e la presenza, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e locali.


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ALLEGATO 6

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante autorizzazione all'ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso del tratto Porto Sant'Elpidio-Pedaso dell'autostrada A 14 Bologna-Bari-Taranto. Atto n. 174.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante autorizzazione all'ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso del tratto Porto Sant'Elpidio-Pedaso dell'autostrada A 14 Bologna-Bari-Taranto (atto n. 174), trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
considerato che la S.p.A. Autostrade per l'Italia, concessionaria dell'ANAS, ha attivato un programma di interventi di potenziamento della rete autostradale, nel cui ambito si colloca l'opera in titolo, ed ha richiesto l'espletamento delle procedure per il conseguimento dell'intesa Stato-Regione ai sensi del predetto articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, mediante l'istituto della conferenza di servizi;
rilevato che in sede di conferenza di servizi sono stati acquisiti, in una prima sessione svoltasi in data 7 luglio 2006, i pareri favorevoli degli enti territoriali rappresentativi delle amministrazioni regionali e provinciali, ed in particolare della Regione Marche, della Provincia di Ascoli Piceno, dell'Anas-Direzione centrale autostrade e trafori, dell'Anas-Compartimento Viabilità per le Marche, dei Comuni di Altidona, di Pedaso e di Porto Sant'Elpidio, mentre si è registrato il parere contrario dei Comuni di Fermo e di Porto San Giorgio; osservato che il 9 gennaio 2007 il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso decreto di pronuncia di compatibilità ambientale con il quale ha espresso giudizio positivo con prescrizioni e considerato che i menzionati pareri resi in conferenza di servizi sono stati confermati in una seconda sessione della conferenza di servizi svoltasi in data 6 marzo 2007;
evidenziato che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nell'ambito del procedimento autorizzatorio dell'opera in titolo, è tenuta ad esprimere una valutazione prevalentemente di garanzia rispetto alla salvaguardia delle prerogative e delle competenze riconosciute ai distinti livelli di Governo del territorio interessati e coinvolti nello svolgimento del suddetto procedimento e non riscontrandosi, al riguardo, profili ostativi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE