I Commissione - Giovedì 11 ottobre 2007


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ALLEGATO

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato e C. 2715 cost. Boato e C. 2865 cost. Casini.

ULTERIORI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 61 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, primo periodo, le parole: delle nuove Camere sono sostituite dalle seguenti: della nuova Camera dei deputati;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

2. All'articolo 63 della Costituzione, primo comma è aggiunto il seguente periodo: Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza.
(nuova formulazione) I Relatori.
6. 0100. (nuova formulazione) I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 15.0201.

Al primo capoverso sostituire le parole: di consultazione con le seguenti: di raccordo.
0. 15. 0201. 1. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, capoverso articolo 123, al secondo comma sopprimere le parole: e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
0. 15. 0201. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

All'emendamento 15.0201, secondo capoverso, sostituire le parole: secondo modalità stabilite dalla legge dello Stato con le seguenti: con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.
0. 15. 0201. 3. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, capoverso articolo 123, dopo il secondo comma aggiungere il seguente: «Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano il Consiglio delle autonomie locali è costituito secondo modalità stabilite con legge regionale o provinciale».
0. 15. 0201. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione è aggiunto il se
guente:


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«La legge dello Stato disciplina i princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali».
15. 0201. (nuova formulazione) I Relatori.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Con - decreto - motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».
15. 0203. (nuova formulazione) I Relatori.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso articolo 77, secondo comma, sostituire le parole da: alla Camera fino alla fine del comma, con le seguenti: alle Camere che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.
10. 200. I Relatori.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione le parole: di ciascuna Camera sono sostituite dalle seguenti: della Camera dei deputati.
2. All'articolo 80 della Costituzione le parole: Le Camere autorizzano sono sostituite dalle seguenti: È autorizzata.
3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo.
10. 0300. I Relatori.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.
2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.
3. Le leggi di cui agli articoli 57, primo comma, e 123, ultimo comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla presente legge costituzionale, sono approvate


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entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Sino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali i senatori di cui all'articolo 57, quinto e sesto comma, della Costituzione, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale.
15. 080. (nuova formulazione) I Relatori.