I Commissione - Resoconto di giovedì 11 ottobre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 16 OTTOBRE 2007


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SEDE REFERENTE

Giovedì 11 ottobre 2007 - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 9.

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato e C. 2715 cost. Boato e C. 2865 cost. Casini.
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato) ad alcuni degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dai relatori nella seduta di ieri (vedi il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti di mercoledì 10 ottobre 2007) al fine di coordinare il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti con il complesso delle disposizioni contenute nella seconda parte della Costituzione.


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Marco BOATO (Verdi), intervenendo sull'emendamento 4.200 (nuova formulazione) dei relatori, ricorda che è rimasto in sospeso il problema di rendere l'elezione dei senatori compatibile con lo speciale ordinamento del Trentino Alto Adige, nel quale non può essere il Consiglio regionale ad eleggere i senatori, ma devono essere i Consigli provinciali. Ritiene che il problema potrebbe essere superato prevedendo che i senatori della regione siano eletti dai Consigli provinciali, in parti uguali.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che nel nuovo articolo 57 della Costituzione previsto nel testo in esame, come risultante dagli emendamenti approvati nelle precedenti sedute, è già previsto che siano i Consigli provinciali di Trento e Bolzano ad eleggere i senatori del Trentino Alto Adige.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.200 (nuova formulazione) e 6.200 dei relatori.

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 6.0100 dei relatori, con riferimento alla parte che prevede che sia il regolamento del Senato a disciplinare «le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza», suggerisce di eliminare la parola «anche».

Il sottosegretario Paolo NACCARATO ritiene che si possa togliere l'intero inciso «anche periodico», essendo sottinteso che il rinnovo presuppone la periodicità, che dovrà quindi essere stabilita dal regolamento del Senato.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, a nome di entrambi i relatori, riformula l'articolo aggiuntivo 6.0100 nei termini suggeriti dal rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 6.0100 (nuova formulazione) dei relatori (vedi allegato), l'emendamento 7.200 dei relatori, l'articolo aggiuntivo 8.0100 dei relatori, nonché gli emendamenti 11-bis.100 e 12.200 dei relatori.

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 15.0200 dei relatori, chiede loro se abbiano verificato che tale nuova formulazione non incida sulle altre incompatibilità previste dall'articolo 122 della Costituzione, ad esempio quella tra senatore e deputato al Parlamento europeo.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che l'articolo aggiuntivo 15.0200 dei relatori si limita a rimuovere la previsione costituzionale dell'incompatibilità tra la carica di senatore e la carica di consigliere regionale.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), preso atto che la volontà della maggioranza è di consentire che i senatori eletti dalle regioni restino in carica come consiglieri regionali, esprime il proprio sconcerto al riguardo, richiamando le considerazioni da lui già svolte nel corso del dibattito.

Maurizio RONCONI (UDC), premessa la propria perplessità di fondo per la scelta di consentire la compatibilità delle due cariche, motivata dalle ragioni già illustrate nel corso del dibattito, rileva che si sarebbe dovuto almeno prevedere l'incompatibilità del mandato di senatore per il Presidente della Regione, che, sulla base della disposizione proposta dai relatori, può essendo membro del Consiglio regionale, essere eletto a senatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che l'obiezione del deputato Ronconi sia fondata e che su tale punto sia opportuna una riflessione, che suggerisce però di rinviare alla fase di discussione in Assemblea.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 15.0200 dei relatori.


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Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che si passa ora all'esame dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 15.0201 dei relatori. Riguardo a quest'ultimo, rileva che potrebbe essere più opportuno qualificare il Consiglio delle autonomie locali come «organo di raccordo» tra lo Stato e le regioni, in quanto, eleggendo ora il Consiglio una parte dei senatori, appare improprio considerarlo soltanto un organo consultivo. Si potrebbe inoltre prevedere che in ciascuna regione e nelle province autonome il Consiglio delle autonomie locali sia istituito con legge regionale e che lo Stato ne disciplini la formazione e la composizione.

Marco BOATO (Verdi), intervenendo sulla proposta del presidente, fa presente che si dovrebbe far riferimento anche alle leggi provinciali, in quanto nel Trentino Alto Adige le due Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono due Consigli delle autonomie locali. Per quanto riguarda la qualificazione del Consiglio delle autonomie locali, ritiene preferibile mantenere quella dell'attuale articolo 123 della Costituzione, che lo definisce «organo di consultazione» tra le regioni e egli enti locali, sia per evitare di incoraggiare una possibile tendenza verso il bicameralismo regionale, sia perché il termine «raccordo» è costituzionalmente e giuridicamente ambiguo.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) concorda con il deputato Boato sul fatto che il termine «raccordo» è ambiguo. Ritiene inoltre che sarebbe più corretto prevedere che lo Stato si limiti a dettare norme di principio in materia di formazione e composizione dei Consigli delle autonomie locali, in modo da non invadere eccessivamente l'autonomia delle regioni, garantendo comunque, nel contempo, la giusta esigenza di assicurare l'uniformità della disciplina sul territorio nazionale.

Gabriele BOSCETTO (FI) esprime preoccupazione per la possibile lesione della sfera di autonomia delle regioni.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) ritiene che il concetto di «raccordo» sia in effetti ambiguo, anche se concorda sul fatto che non si può più considerare il Consiglio delle autonomie locali un organo di consultazione nel momento in cui gli si affida il compito di eleggere senatori. Osserva quindi che la Costituzione si potrebbe limitare a prevedere l'esistenza dei Consigli delle autonomie locali, senza specificarne la natura, che potrebbe essere individuata dalla legge che disciplinerà la formazione e composizione dell'organo. A questo riguardo, ritiene preferibile assicurare una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale.

Franco RUSSO (RC-SE) dichiara che il suo gruppo è favorevole a qualificare il Consiglio delle autonomie locali come organo di raccordo, ed ha presentato il subemendamento 15.0201.1 (vedi allegato), che si orienta in questo senso. Non si può infatti parlare di organo di consultazione per un ente che partecipa all'elezione di una delle due Camere del Parlamento. Fa inoltre presente che il termine «raccordo» è utilizzato in alcuni statuti regionali, per cui ha assunto una certa valenza tecnica nel diritto regionale. Quanto al tipo di fonte che deve definire la formazione e la composizione del Consiglio delle autonomie locali, ritiene debba essere la legge statale, atteso che è necessario garantire l'uniformità della base elettorale dei Consigli delle autonomie locali, visto che poi questi eleggono parte dei senatori.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) si dichiara d'accordo con il deputato Franco Russo sulla necessità di prevedere una disciplina uniforme sul territorio nazionale per le modalità di formazione e composizione dei Consigli delle autonomie locali; per questo fine, ritiene però sufficiente una legge statale di principi, come proposto dal collega Zaccaria. Dissente invece dal deputato Russo circa la qualificazione costituzionale di tali organi: a suo avviso, infatti, si può mantenere l'attuale qualificazione costituzionale, senza che ciò impedisca


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di attribuire ai Consigli delle autonomie locali ulteriori funzioni, compresa quella di eleggere una parte dei senatori. A suo avviso, l'attuale qualificazione dei Consigli delle autonomie locali come organi di consultazione assicura un giusto equilibrio tra autonomia regionale ed autonomie locali, in quanto non si tratta soltanto di limitare la tendenza al centralismo regionale, ma anche di evitare un'interferenza degli enti locali sull'attività legislativa regionale.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che occorre anche garantire la coerenza del testo costituzionale, che potrebbe non essere ineccepibile ove si mantenesse per i Consigli delle autonomie locali la qualifica di organi di consultazione nel momento in cui si attribuisce loro un compito della massima rilevanza istituzionale qual è quello di eleggere una parte di senatori.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) richiama l'attenzione sulla particolare posizione delle regioni a statuto speciale, per le quali l'ordinamento degli organi interni è disciplinato non dalla Costituzione direttamente, ma dai rispettivi statuti, per cui non sarebbero immediatamente applicabili le disposizioni di cui all'articolo 123 novellato, né quelle di una legge statale adottata in base a quell'articolo, in materia di composizione e formazione dei consigli delle autonomie locali.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo) concorda con il deputato Bressa che si possa mantenere all'articolo 123 la qualificazione dei Consigli delle autonomie locali come organi di consultazione, fermo restando che ciò non impedisce che eleggano senatori. Quanto alla composizione e formazione di tali organi, ritiene anche lui che debba essere disciplinata sulla base di criteri uniformi sul territorio nazionale, i quali potrebbero essere definiti attraverso una legge di cornice dello Stato, mentre la disciplina di dettaglio potrebbe spettare alla legge regionale.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) ritiene che, nel momento in cui i Consigli delle autonomie locali diventano organi elettivi di senatori, non possano considerarsi più organi di consultazione e che la loro composizione e formazione debba essere materia di una legge dello Stato.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) constata che la maggioranza intende conservare l'attuale connotazione dei Consigli delle autonomie locali quali organi di consultazione per timore che gli enti locali acquistino un eccessivo peso rispetto alle regioni. Ritiene per contro che le autonomie locali dovrebbero essere rafforzate, anche perché sono più vicine ai cittadini, per dare loro modo di contrastare efficacemente certe insistenti spinte centralistiche delle regioni, che arrivano fino al punto di modificare dall'alto e scriteriatamente i confini delle comunità locali, in spregio alla storia e alle tradizioni. Esprime inoltre il timore che, se la definizione delle modalità di formazione e composizione dei Consigli delle autonomie locali dovesse spettare alla legge regionale, le regioni stabiliranno norme funzionali al conseguimento di un determinato obiettivo politico, ossia fare in modo che i Consigli delle autonomie locali eleggano senatori politicamente allineati alle maggioranze regionali.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo) fa presente che i Consigli delle autonomie locali esistono già e che non sono in grado di impedire alla regione di portare avanti le proprie scelte, dal momento che molti statuti hanno previsto che, se il Consiglio delle autonomie locali si pronuncia contro un progetto di legge regionale, questo possa essere approvato lo stesso, anche se a maggioranza qualificata. In ogni caso, ritiene che aspetti come questo debbano essere lasciati alla normale dialettica tra regione ed enti locali. Quanto al pessimismo manifestato dal deputato Benedetti Valentini, ne comprende il senso, ma ritiene che una legge statale di principi sia uno strumento sufficiente ad impedire che


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le regioni condizionino la formazione del Consigli delle autonomie locali secondo il proprio orientamento politico.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) propone di qualificare i Consigli delle autonomie locali come organi di espressione degli enti locali e di consultazione fra questi e le regioni, in modo da salvaguardare la connotazione di organo di consultazione, ormai consolidata, e di far emergere nel contempo anche la nuova natura dei Consigli delle autonomie locali.

Roberto COTA (LNP) osserva che spetta agli statuti regionali disciplinare il ruolo e le funzioni dei consigli delle autonomie locali. Ritiene opportuno, comunque, evitare di stabilire una previsione che possa in qualche modo lasciare intendere che vi possa essere un'invasione di competenze regionali da parte dello Stato, che dovrebbe limitarsi a disciplinare i criteri di massima.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che si potrebbe prevedere che la legge regionale disciplini esclusivamente l'istituzione dei consigli delle autonomie locali.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene opportuno comunque approvare l'articolo aggiuntivo Zeller 15.081, che reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale.

Luciano VIOLANTE, presidente, suggerisce ai relatori di riformulare il loro articolo aggiuntivo 15.0201 nel senso di non modificare il quarto comma del vigente articolo 123 della Costituzione, limitandosi invece ad aggiungere, alla fine dello stesso articolo, un ulteriore comma che preveda che la legge dello Stato disciplina i principi fondamentali per la formazione e la composizione dei consigli delle autonomie locali, ferma restando l'opportunità di approvare successivamente l'articolo aggiuntivo Zeller 15.081.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, anche a nome del relatore Bocchino, riformula l'articolo aggiuntivo 15.0201 (vedi allegato) nel senso indicato dal presidente Violante.

Gabriele BOSCETTO (FI) chiede con quale tipo di procedimento verrebbe approvata la «legge dello Stato» di cui si parla nell'articolo aggiuntivo 15.0201 dei relatori, come da ultimo riformulato. Fa presente che il nuovo articolo 70 della Costituzione prevede leggi statali di competenza bicamerale paritaria e leggi statali di competenza prevalente della Camera dei deputati.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che l'emendamento 7.200 dei relatori, precedentemente approvato, include le leggi statali di cui all'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione tra quelle di competenza legislativa bicamerale paritaria. L'emendamento era stato concepito con riferimento al testo iniziale dell'articolo aggiuntivo 15.0201 dei relatori, ma resta valido anche nella nuova formulazione di quest'ultimo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) ribadisce che, a suo avviso, la legge dello Stato di cui all'ultimo comma dell'articolo 123, nel testo che risulterebbe dall'approvazione della proposta dei relatori, non sarebbe immediatamente applicabile nelle regioni a statuto speciale, in quanto la materia degli organi delle regioni è oggetto degli statuti stessi e non si applica pertanto direttamente l'articolo 123.

Franco RUSSO (RC-SE) ritiene che, alla luce della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 15.0201, sia stata raggiunta una soddisfacente soluzione per quanto concerne il punto relativo alla base omogenea di composizione dei consigli delle autonomie locali, ferma restando l'opportunità di proseguire una riflessione relativamente alla definizione dello stesso consiglio quale organo di «consultazione». Ritira quindi i propri subemendamenti 0.15.0201.1 e 0.15.0201.3.


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Karl ZELLER (Misto-Min.ling) ritira i propri subemendamenti 0.15.0201.2 e 0.15.0201.4.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) osserva che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 15.081 rende il testo più accettabile, anche se su di esso permane la contrarietà di fondo del gruppo di Alleanza nazionale in quanto non è garantita una uniforme modalità di composizione dei diversi consigli delle autonomie locali.

Giacomo STUCCHI (LNP) ritiene condivisibile la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 15.0201 in quanto volto a valorizzare le realtà periferiche.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo dei relatori 15.0201 (nuova formulazione).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo dei relatori 15.0201 (nuova formulazione).

Italo BOCCHINO (AN), relatore, illustra l'articolo aggiuntivo dei relatori 15.0203, volto a modificare il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione in materia di scioglimento dei consigli regionali e conseguente rimozione del Presidente della Giunta in caso di atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. In proposito fa tuttavia presente che né il testo attuale né quello oggi proposto recano una disciplina relativa alle conseguenze dello scioglimento, soprattutto con riferimento alla gestione ordinaria dell'attività dell'organo: una tale disciplina era contenuta nel testo originario dell'articolo 126 della Costituzione, ma è stata espunta a seguito della riforma intervenuta nel 1999. Invita pertanto la Commissione a valutare l'opportunità di affrontare il problema.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), trattandosi di una questione di estrema rilevanza, ritiene opportuno maturare una attenta riflessione su di essa, rinviando ogni decisione ad una fase di esame successiva.

Giacomo STUCCHI (LNP) ritiene che la disciplina di cui il relatore Bocchino sollecita una definizione potrebbe essere espressamente rinviata ad un'apposita legge ordinaria, approvata collettivamente dalle due Camere.

Luciano VIOLANTE, presidente, premesso di ritenere fondata la preoccupazione del relatore, condivide l'osservazione del deputato Bressa e propone di rinviare la discussione su tale punto alla fase di esame in Assemblea.

Roberto COTA (LNP) ritiene che debbano essere gli statuti regionali a prevedere la disciplina relativa al seguito dello scioglimento dei consigli regionali, eventualmente sulla base di principi generali definiti dalla legge nazionale, e che, in ogni caso, la gestione delle attività relative al consiglio non debba essere affidata a commissari straordinari inviati dal potere centrale.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara la propria assoluta contrarietà in ordine all'articolo aggiuntivo dei relatori 15.0203 nella parte in cui prevede una espressa pronuncia del Senato federale della Repubblica ai fini del decreto del Presidente della Repubblica per lo scioglimento dei consigli e la rimozione degli organi. Essendo infatti composto soprattutto da rappresentanti dei consigli regionali, è a suo avviso evidente che il Senato sarà profondamente condizionato nel momento dell'assunzione della decisione e che si pronuncerà dunque inevitabilmente in senso contrario sulla proposta di scioglimento del consiglio.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) dichiara che il proprio gruppo non voterà a favore dell'articolo aggiuntivo dei relatori 15.0203, non soltanto alla luce delle riflessioni del deputato Benedetti


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Valentini, ma anche perché il voto del Senato sulla proposta di decreto di scioglimento presenterebbe aspetti contraddittori in quanto voterebbero su di essa anche i senatori che sono consiglieri regionali della regione di cui si propone la rimozione degli organi, i quali sarebbero quindi in conflitto di interesse. In proposito ritiene che potrebbe essere più opportuno prevedere che sulla proposta di scioglimento si pronunci la Camera dei deputati. Ritiene inoltre che tra le cause di scioglimento dei consigli regionali dovrebbe essere prevista anche l'impossibilità del funzionamento dell'organo.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) ritiene che il problema sollevato dal relatore Bocchino sia reale, ma non riguardi l'articolo aggiuntivo 15.0203 dei relatori, che persegue esclusivamente la finalità di adattare il testo dell'articolo 126 della Costituzione alle modifiche della seconda parte della Costituzione approvate sino a questo momento, ed in particolare al superamento del bicameralismo perfetto, senza avere la pretesa di ridisciplinare nella sostanza la materia dello scioglimento dei consigli regionali.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene opportuno che ad esprimersi sulla proposta di scioglimento dei consigli regionali siano i presidenti delle due camere.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, e Marco BOATO (Verdi) condividono la proposta del deputato Zaccaria.

Roberto COTA (LNP) invita la Commissione a riflettere sulla eventualità di abrogare l'intero articolo 126 della Costituzione, rimettendo alle valutazioni politiche la risoluzione dei casi di dissenso tra il potere centrale e quello regionale. In ogni caso, ritiene che lo scioglimento d'imperio dei consigli regionali debba essere previsto, al massimo, soltanto in caso di atti contrari alla Costituzione, evitando ogni riferimento a motivi diversi.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, anche a nome del relatore Bocchino, riformula l'articolo 15.0203 nel senso indicato dal deputato Zaccaria.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo dei relatori 15.0203 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Marco BOATO (Verdi) ritiene superfluo approvare l'articolo aggiuntivo dei relatori 15.0204 in quanto i requisiti per l'elezione a senatore sono identici a quelli previsti per l'elezione a deputato.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) osserva che, qualora non si approvasse l'articolo aggiuntivo dei relatori 15.0204, nell'elenco dei giudici aggregati rientrerebbero esclusivamente i componenti dei consigli regionali e dei consigli delle autonomie locali.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo dei relatori 15.0204.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, anche a nome del relatore Bocchino presenta l'emendamento 10.200 e l'articolo aggiuntivo 10.0300 (vedi allegato), volti ad apportare disposizioni di coordinamento al testo, e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Alessandro NACCARATO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.200 e sull'articolo aggiuntivo 10.0300.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 10.200 e l'articolo aggiuntivo 10.0300 dei relatori.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la Commissione deve esaminare gli articoli aggiuntivi Zeller 15.080 e 15.081, precedentemente accantonati.


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Sesa AMICI (Ulivo), relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha illustrato una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Zeller 15.080. In proposito osserva che sarebbe opportuno espungere dal testo l'inciso «secondo le modalità stabilite con legge dello Stato» riferito alla costituzione del consiglio delle autonomie locali.

Marco BOATO (Verdi), rilevato che la proposta di riformulazione dei relatori prevede che l'elezione dei senatori avvenga entro dieci giorni dall'elezione alla Camera, fa presente che dieci giorni sono troppo pochi e che bisognerebbe prevederne almeno venti; analogamente, ritiene che il termine di tre mesi per l'approvazione delle leggi di cui agli articoli 57 e 123 della Costituzione potrebbe essere elevato a sei mesi.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) riformula il proprio articolo aggiuntivo 15.080 nei termini indicati dal relatore Amici e dal deputato Boato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Zeller 15.080 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Marco BOATO (Verdi) e Gianclaudio BRESSA (Ulivo) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Zeller 15.081.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Zeller 15.081.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di apportare al testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti fin qui approvati, le seguenti correzioni formali. All'articolo 4, al quinto comma, invertire i due capoversi per uniformità con l'ordine del terzo comma, e riformularlo nei termini seguenti: «In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge: un senatore nelle Regioni sino a un milione di abitanti; due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti con voto limitato». All'articolo 6, unificare il comma 1 e il comma 2, che modificano l'articolo 60 della Costituzione, il quale articolo risulterebbe così riformulato: «Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica». All'articolo 11-bis accorpare le modifiche relative all'articolo 87 della Costituzione in un unico comma, che sarebbe così formulato: «5. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»; b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati».

La Commissione approva le correzioni formali proposte dal presidente.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alla V Commissione bilancio ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ai fini dell'espressione del prescritto parere. Avverte inoltre che la Commissione delibererà sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea nella seduta che sarà convocata per mercoledì 17 ottobre alle ore 9. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.
Atto n. 158.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233.
Atto n. 172.