I Commissione - Marted́ 16 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2007 (C. 3062 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA I COMMISSIONE

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2007 (C. 3062, approvato dal Senato),
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


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ALLEGATO 2

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2006 (Doc. LXXXVII, n. 2).

PARERE APPROVATO DALLA I COMMISSIONE

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminata, per i profili di propria competenza, la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2006;
premesso che:
il 18 ottobre, a Lisbona, la Presidenza portoghese presenterà ai Capi di Stato e di governo, riuniti sotto forma di Conferenza intergovernativa (CIG), una proposta di riforma dei trattati comunitari, con l'obiettivo di definire il testo del nuovo trattato di riforma dell'ordinamento dell'Unione europea entro la fine del 2007 e di concludere, quindi, la fase delle ratifiche prima delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, previste per il 2009;
la Presidenza portoghese ha annunziato, ad inizio ottobre, che gli esperti giuridici degli Stati membri, del Consiglio, della Commissione europea e del Parlamento europeo sono giunti a un accordo provvisorio sul testo del nuovo trattato, che è stato comunicato ai Ministri degli esteri, per un ultimo dibattito politico prima della Conferenza intergovernativa di Lisbona, al Consiglio Affari generali del 15 ottobre;
nella predisposizione del nuovo trattato di riforma istituzionale dell'Unione europea non sono stati, quindi, sufficientemente coinvolti né i Parlamenti nazionali, né il Parlamento europeo, né si è utilizzato lo strumento, peraltro insufficiente, della Convenzione europea, che era stato precedentemente impiegato;
la nuova riforma istituzionale dell'Unione europea ricondurrà, assai probabilmente, ai procedimenti comunitari di decisione le materie di cui agli attuali secondo pilastro (politica estera e di sicurezza comune) e terzo pilastro (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), le quali incidono sui diritti fondamentali delle persone, la cui tutela, nei confronti degli esecutivi, è la fondamentale missione delle assemblee parlamentari;
l'ordinamento europeo rischia di restare caratterizzato, anche dopo la riforma, dall'attuale squilibrio, dovuto ad un peso preponderante dei governi sui parlamenti;
si rende pertanto necessario assicurare la massima partecipazione dei Parlamenti nazionali alla formazione del nuovo trattato, nonché, nel quadro che il nuovo trattato definirà, la massima partecipazione dei Parlamenti nazionali alla produzione delle normative europee e alla definizione delle politiche europee;
ritenuto che l'allargamento dell'Unione europea ad altri Paesi, oltre quelli che sono già membri, debba essere guidato da una prospettiva dinamica, sulla base dei principi e dei valori che sono alla base dell'intera costruzione europea;
espresso un giudizio critico sul modo in cui l'Unione europea ha finora impostato


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i propri rapporti con la parte meno sviluppata del mondo, con particolare riferimento ai cosiddetti rapporti di partenariato che vanno riequilibrati a favore di uno sviluppo economico e sociale endogeno e sostenibile,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
il Governo italiano adotti in sede europea tutte le iniziative possibili per garantire che attraverso il nuovo trattato di riforma istituzionale dell'Unione europea, sia data piena attuazione alle innovazioni relative ai Parlamenti nazionali, con speciale ma non esclusivo riguardo a quelle che incidono sui diritti fondamentali delle persone;
il Governo italiano si adoperi, nell'ambito del processo di allargamento dell'Unione europea, per incoraggiare la Turchia ad adempiere alle riforme interne, in quanto condizione necessaria per proseguire nel negoziato di adesione all'Unione europea, con particolare riferimento al rispetto dei diritti fondamentali, della libertà religiosa, dei diritti delle minoranze e al rispetto del protocollo di Ankara per il commercio con Cipro;
il Governo italiano si faccia promotore, in materia di immigrazione, di un rafforzamento del partenariato tra l'Unione europea e i Paesi in via di sviluppo, cercando di coniugare l'esigenza di sicurezza con quella, altrettanto importante, della promozione dello sviluppo, dell'integrazione, e del rispetto dei diritti delle persone.


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ALLEGATO 3

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (atto n. 157).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (atto n. 157);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
preso atto che la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento in esame;
valutati i rilievi espressi dalla VII Commissione cultura, scienze ed istruzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
come segnalato dalla VII Commissione cultura nei rilievi da essa deliberati sullo schema di regolamento in esame nella seduta del 10 ottobre 2007, valuti il Governo l'opportunità di:
a) porre la materia del diritto d'autore, visto il suo carattere intersettoriale, sotto il coordinamento del segretario generale, ferme restando le competenze delle diverse direzioni generali su di essa;
b) valutare, nel rispetto del parere del Consiglio di Stato, se l'attribuzione delle competenze in materia di personale e di bilancio alla Direzione generale centrale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali ed alla Direzione generale centrale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure comporti duplicazioni, procedendo in tal caso all'unificazione;
c) ricondurre, quando sia istituito per legge il Centro per il cinema e l'audiovisivo, ad un'unica Direzione generale centrale tutte le competenze in materia di spettacolo;
d) non procedere alla soppressione della Direzione generale centrale per il patrimonio storico-artistico ed etno-antropologico, data la necessità di specifiche competenze su tale patrimonio, quantitativamente e qualitativamente imponente nel territorio dello Stato;
e) potenziare le funzioni di coordinamento del Centro per la promozione del libro e della lettura, evitando duplicazioni di competenze con altri istituti, ferme restando, evidentemente, le specifiche competenze dell'Istituto di restauro, di cui all'articolo 15 dello schema di regolamento in esame; nel contempo attuando la riforma delle biblioteche, dopo il positivo riconoscimento delle due Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e dell'Istituto centrale per il catalogo unico, con la successiva istituzione di una Biblioteca nazionale italiana, con l'obiettivo di imprimere un maggiore sviluppo del servizio bibliotecario nazionale;
f) riguardo l'organizzazione periferica, dotare le sovrintendenze di maggiore autonomia, in ossequio alla sussidiarietà verticale, in particolare attraverso le seguenti modificazioni:
1) tenuto conto della specificità delle attribuzioni e delle attività svolte dagli archivi di stato e dalle biblioteche e


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musei, garantirne la loro piena autonomia e al tempo stesso incentivare e rafforzare la definizione di standard e parametri unitari a livello nazionale;
2) alla lettera a) comma 3 dell'articolo 17 dopo le parole «avocazione e sostituzione», aggiungere: «solo in caso di necessità e urgenza, informati il Direttore generale competente e il Segretario generale»;
3) si stabilisca che le direzioni regionali di norma deleghino le loro funzioni di cui alle lettere c), d), i), l), u), bb), cc) alle sovrintendenze, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale;
4) rimarcare l'essenziale e rigorosa funzione di controllo da parte delle Direzioni regionali rispetto alle funzioni in materia di appalti;
5) riguardo le dotazioni organiche delle sovrintendenze, prevedere eventualmente che le decisioni della Direzione regionale siano ratificate dalla Direzione generale centrale per l'organizzazione, sentito il parere vincolante delle Direzioni generali centrali competenti per materia; ed inoltre chiarire che, riguardo gli istituti di speciale autonomia, la competenza della Direzione regionale è limitata all'espressione di pareri;
6) assegnare alle sovrintendenze, in particolare, con delega, limitatamente alla competenza di settore e qualora non vi sia una competenza tra più sovrintendenze, i compiti di affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, di istruzione dei procedimenti inerenti i beni tutelati;
g) potenziare gli Istituti centrali dotati di autonomia speciale, di cui all'articolo 15, comma 3, prevedendo che essi, per le materie di loro competenza, esercitino progressivamente i poteri oggi attribuiti alle direzioni generali centrali, nella prospettiva di una riduzione sostanziale del numero di quest'ultime;
h) riguardo il Consiglio superiore per i beni culturali e artistici, introdurre la pronuncia dello stesso su richiesta del Ministro per le questioni di interesse di altre amministrazioni statali, regionali, locali, nonché di Stati esteri, concernenti la materia dei beni culturali o che comunque coinvolgano tali beni; si preveda inoltre la partecipazione delle organizzazioni sindacali nella discussione di provvedimenti che coinvolgano il personale;
i) stabilire, per ciascun ruolo apicale, per i ruoli dirigenziali e consultivi assegnati alle scelte discrezionali del livello politico, la puntuale applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto ministeriale 16 maggio 2007 in materia di requisiti professionali;
l) disporre un processo di valorizzazione delle professionalità e delle competenze interne al Ministero anche al fine di una significativa riduzione dei costi e delle consulenze esterne;
m) prevedere, infine, un coordinamento della programmazione con l'invio delle proposte delle Direzioni regionali al Direttore centrale di settore prima che lo stesso formuli le sue proposte alla Direzione generale del bilancio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (atto n. 157);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
preso atto che la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento in esame;
valutati i rilievi espressi dalla VII Commissione cultura, scienze ed istruzione,


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) valuti il Governo l'opportunità d'individuare una tempestiva soluzione al problema del precariato nell'ambito della definizione di una nuova pianta organica, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare il ricambio generazionale e la valorizzazione dei percorsi di formazione universitaria in materia di beni culturali;
2) come segnalato dalla VII Commissione cultura nei rilievi da essa deliberati sullo schema di regolamento in esame nella seduta del 10 ottobre 2007, valuti il Governo l'opportunità di:
a) porre la materia del diritto d'autore, visto il suo carattere intersettoriale, sotto il coordinamento del segretario generale, ferme restando le competenze delle diverse direzioni generali su di essa;
b) valutare, nel rispetto del parere del Consiglio di Stato, se l'attribuzione delle competenze in materia di personale e di bilancio alla Direzione generale centrale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali ed alla Direzione generale centrale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure comporti duplicazioni, procedendo in tal caso all'unificazione;
c) ricondurre, quando sia istituito per legge il Centro per il cinema e l'audiovisivo, ad un'unica Direzione generale centrale tutte le competenze in materia di spettacolo;
d) non procedere alla soppressione della Direzione generale centrale per il patrimonio storico-artistico ed etno-antropologico, data la necessità di specifiche competenze su tale patrimonio, quantitativamente e qualitativamente imponente nel territorio dello Stato;
e) potenziare le funzioni di coordinamento del Centro per la promozione del libro e della lettura, evitando duplicazioni di competenze con altri istituti, ferme restando, evidentemente, le specifiche competenze dell'Istituto di restauro, di cui all'articolo 15 dello schema di regolamento in esame; nel contempo attuando la riforma delle biblioteche, dopo il positivo riconoscimento delle due Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e dell'Istituto centrale per il catalogo unico, con la successiva istituzione di una Biblioteca nazionale italiana, con l'obiettivo di imprimere un maggiore sviluppo del servizio bibliotecario nazionale;
f) riguardo l'organizzazione periferica, dotare le sovrintendenze di maggiore autonomia, in ossequio alla sussidiarietà verticale, in particolare attraverso le seguenti modificazioni:
1) tenuto conto della specificità delle attribuzioni e delle attività svolte dagli archivi di stato e dalle biblioteche e musei, garantirne la loro piena autonomia e al tempo stesso incentivare e rafforzare la definizione di standard e parametri unitari a livello nazionale;
2) alla lettera a) comma 3 dell'articolo 17 dopo le parole «avocazione e sostituzione», aggiungere: «solo in caso di necessità e urgenza, informati il Direttore generale competente e il Segretario generale»;
3) si stabilisca che le direzioni regionali di norma deleghino le loro funzioni di cui alle lettere c), d), i), l), u), bb), cc) alle sovrintendenze, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale;
4) rimarcare l'essenziale e rigorosa funzione di controllo da parte delle Direzioni regionali rispetto alle funzioni in materia di appalti;
5) riguardo le dotazioni organiche delle sovrintendenze, prevedere eventualmente che le decisioni della Direzione regionale siano ratificate dalla Direzione generale centrale per l'organizzazione,


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sentito il parere vincolante delle Direzioni generali centrali competenti per materia; ed inoltre chiarire che, riguardo gli istituti di speciale autonomia, la competenza della Direzione regionale è limitata all'espressione di pareri;
6) assegnare alle sovrintendenze, in particolare, con delega, limitatamente alla competenza di settore e qualora non vi sia una competenza tra più sovrintendenze, i compiti di affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, di istruzione dei procedimenti inerenti i beni tutelati;
g) potenziare gli Istituti centrali dotati di autonomia speciale, di cui all'articolo 15, comma 3, prevedendo che essi, per le materie di loro competenza, esercitino progressivamente i poteri oggi attribuiti alle direzioni generali centrali, nella prospettiva di una riduzione sostanziale del numero di quest'ultime;
h) riguardo il Consiglio superiore per i beni culturali e artistici, introdurre la pronuncia dello stesso su richiesta del Ministro per le questioni di interesse di altre amministrazioni statali, regionali, locali, nonché di Stati esteri, concernenti la materia dei beni culturali o che comunque coinvolgano tali beni; si preveda inoltre la partecipazione delle organizzazioni sindacali nella discussione di provvedimenti che coinvolgano il personale;
i) stabilire, per ciascun ruolo apicale, per i ruoli dirigenziali e consultivi assegnati alle scelte discrezionali del livello politico, la puntuale applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto ministeriale 16 maggio 2007 in materia di requisiti professionali;
l) disporre un processo di valorizzazione delle professionalità e delle competenze interne al Ministero anche al fine di una significativa riduzione dei costi e delle consulenze esterne;
m) prevedere, infine, un coordinamento della programmazione con l'invio delle proposte delle Direzioni regionali al Direttore centrale di settore prima che lo stesso formuli le sue proposte alla Direzione generale del bilancio.


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ALLEGATO 4

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (atto n. 158).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (atto n. 158)

visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;

preso atto che la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento in esame;

valutati i rilievi espressi dalla VII Commissione cultura, scienze ed istruzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di precisare, come suggerito dalla VII Commissione cultura nei rilievi da essa deliberati sullo schema in esame nella seduta dell'11 ottobre 2007, che il potere di emanazione degli statuti spetta al Rettore, fermo restando in capo al Ministero il potere di verifica delle proposte di statuto;
b) valuti il Governo l'opportunità di specificare, come segnalato dalla VII Commissione cultura nei suoi rilievi sullo schema di regolamento in esame, che il centro di spesa previsto all'articolo 1 si riferisce alla Direzione generale e non al Segretario generale.


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ALLEGATO 5

Disposizioni per favorire la ricerca di persone scomparse (C. 1812 Dato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Allo scopo di favorire la ricerca delle persone scomparse il Governo, su proposta del Ministro dell'Interno e entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a:
a) istituire presso le Prefetture strutture di raccordo e coordinamento delle forze di polizia in materia di ricerca delle persone scomparse;
b) istituire banche dati ritenute opportune al fine di favorire la ricerca delle persone scomparse e l'identificazione di cadaveri non riconosciuti.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) favorire attraverso strutture, mezzi e risorse la ricerca di persone scomparse;
b) rispetto alla normativa vigente in materia di privacy e tutela dei dati personali;
c) tutela delle libertà personali così come sancite dalla Costituzione.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.
1. 1.Adenti.

Al comma 1, capoverso articolo 20-bis, comma 1, aggiungere il seguente periodo: Nella fase di avvio si istituisce altresì la figura di commissario straordinario nazionale delle persone scomparse.
1. 2.Provera.

Al comma 1, capoverso articolo 20-ter, comma 1, sostituire le parole: di cui sia accertata la non volontarietà della scomparsa con le seguenti: di cui non sia accertata la volontarietà della scomparsa.
1. 3.Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 20-ter, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: della guardia forestale, del soccorso alpino e della protezione civile ove necessario.
1. 4.Il relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Commissario straordinario nazionale delle persone scomparse è nominato tra i Prefetti della Repubblica dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministro degli interni.
2. Il Commissario coordina tutte le inchieste svolte sul territorio nazionale, garantendo il massimo supporto di conoscenze e di armonizzazione fra le procedure delle diverse procure.


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3. Il Commissario resta in carica per quattro anni a decorrere dalla data di nomina.
1. 01.Provera.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse con le seguenti: fondo di solidarietà per i familiari delle persone di cui non sia accertata la volontarietà della scomparsa.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone di cui non sia accertata la volontarietà della scomparsa.
6. 1.Il relatore.


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ALLEGATO 6

Ratifica Accordo che modifica l'Accordo di partenariato fatto a Cotonou ACP-CE; Accordo interno che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 per l'applicazione dell'Accordo ACP-CE; Accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari in applicazione dell'Accordo ACP-CE (C. 3116 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 3116 Governo, approvato dal Senato, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione europea», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 7

Riqualificazione e recupero dei centri storici (emendamenti C. 550 Foti ed abb.-A).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea al testo unificato delle proposte di legge C. 550 e abbinate, recante norme per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici (fasc. n. 1);
considerato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, devono ritenersi illegittimi interventi finanziari statali vincolati nella destinazione incidenti in materie di competenza legislativa concorrente, qualora essi non siano indirizzati a categorie limitate di enti locali e non siano riferiti alle finalità di perequazione e garanzia enunciate dall'articolo 119, comma quinto, della Costituzione o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni svolte dagli enti locali;
considerato che gli articoli aggiuntivi Evangelisti 1.010 e 1.011 sono volti ad istituire un fondo destinato alla concessione di contributi alle amministrazioni locali senza limitarne la destinazione a categorie limitate di enti territoriali in una materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi Evangelisti 1.010 e 1.011;
e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.