II Commissione - Marted́ 16 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2007. C. 3062, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 28.

Sopprimerlo.
28. 3.Lussana.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: sessanta.
28. 1.Contento.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per i pareri definitivi delle Commissioni competenti. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
28. 2.Contento.

ART. 29.

Sopprimerlo.
29. 1.Lussana.

ART. 30.

Sopprimerlo.
30. 1.Lussana.

ART. 31.

Sopprimerlo.
31. 1.Lussana.

ART. 32.

Sopprimerlo.
32. 1.Lussana.


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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2007. C. 3062, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI RELAZIONE

La II Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 3062 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 11 del 2005, il Capo III (articoli da 28 a 32) reca le disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;
espresse forti perplessità sulla scelta del Governo, confermata dal Senato, di inserire in una legge di contenuto eterogeneo, quale la legge comunitaria, anche disposizioni volte ad incidere sostanzialmente sulla libertà personale e sul diritto di difesa, il cui esame da parte del Parlamento rischia di non essere adeguatamente approfondito, come avviene nel caso di progetti di leggi volti specificamente ad attuare decisioni quadro in materia di cooperazione giudiziaria penale;
ritenuto opportuno rafforzare la fase del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo in materia di cooperazione giudiziaria penale sia prevedendo un termine maggiore di quello di quaranta giorni previsto per l'espressione del parere dall'articolo 28, comma 3, sia stabilendo che il Governo, quando non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, debba chiedere un nuovo parere alle Commissioni competenti illustrando le ragioni per le quali non abbia inteso accogliere i pareri parlamentari.

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
a) all'articolo 28, comma 3, secondo periodo, sia sostituita la parola: «quaranta» con la seguente: «sessanta»;
b) all'articolo 28, comma 4, sia soppresso il secondo periodo e conseguentemente dopo il medesimo comma sia inserito il seguente: 4.bis. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per i pareri definitivi delle Commissioni competenti. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01594 Mazzoni: sull'assunzione degli idonei al concorso per ufficiale giudiziario bandito nel 2002.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione riguardante il concorso pubblico bandito in data 8 novembre 2002 per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario con la posizione economica di C1, ritengo opportuno chiarire il quadro normativo entro il quale la questione deve essere valutata.
È necessario, infatti, ricordare che l'articolo 1, comma 95 della legge n. 311 del 2004 (cosiddetta finanziaria 2005) stabiliva il blocco delle assunzioni per gli anni 2005, 2006 e 2007. Nel successivo comma 96, tuttavia, erano previste deroghe al suddetto blocco per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, nel limite di un contingente complessivo di personale, corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro.
Inoltre, lo stesso comma 96 rinviava all'articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, in base al quale le assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni sono autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di una attività istruttoria e con la procedura di cui al medesimo articolo.
Negli anni 2005 e 2006 le assunzioni in deroga sia dei vincitori di concorso, sia dei valutati idonei sono state, quindi, effettuate nel rispetto di tali normative e secondo le modalità in esse stabilite.
Ne discende che anche le disposizioni introdotte in materia dalla legge n. 296 del 2006 (cosiddetta finanziaria 2007) vanno necessariamente collocate nell'ambito del descritto assetto normativo. Nello specifico occorre fare riferimento all'articolo 1, comma 519 della predetta legge che prevede, per il perseguimento degli obiettivi di stabilizzazione del precariato, la destinazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al predetto comma 96, articolo 1 della legge 311 del 2004, così come richiamato dal comma 513, articolo 1 della legge finanziaria 2007.
A ciò si aggiunga l'articolo 1, comma 97 della finanziaria del 2005 che - nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione di cui al menzionato comma 96 - considerava prioritaria l'immissione in servizio di talune categorie, ivi compresi i vincitori di concorso e «gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2002».
Tutto ciò premesso, intendo solo evidenziare che il Ministero della giustizia ha assunto personale nell'intero arco temporale che va dal 2004 al 2007.
Infatti, con provvedimenti del direttore generale dell'11 ottobre 2004, 14 dicembre 2004, 20 gennaio 2005 e 11 aprile 2005, sono stati assunti 248 vincitori di concorso nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1; con provvedimento del 23 settembre 2005 sono stati assunti 184 vincitori di concorso nella medesima figura professionale; con provvedimenti del 17 ottobre 2005, 28 novembre 2005, 20 dicembre 2005, 23 dicembre 2005, 27 dicembre 2005 e 10 febbraio 2006 sono stati assunti n. 164 idonei di concorso nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1.
Infine, con provvedimenti del 17 ottobre 2006, 5 dicembre 2006, 13 dicembre 2006, 15 dicembre 2006 e 1o febbraio


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2007, sono stati assunti 106 idonei di concorso nella figura professionale di cancelliere C1 ai sensi dell'articolo 1, comma 97 lettera c), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Rappresento che in relazione alle 702 assunzioni sono state scorse le graduatorie distrettuali del suddetto concorso, e che alcune persone regolarmente convocate hanno rinunciato all'assunzione e sono state, quindi, sostituite con altre persone della stessa graduatoria distrettuale.
Segnalo, infine, che con nota 26 settembre 2007 il dipartimento dell'organizzazione del personale e dei servizi presso il Ministero della giustizia ha reiterato al dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione all'assunzione delle restanti 417 unità di idonei del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1 (più 1 unità relativa ad analogo concorso per la Valle d'Aosta), al fine di assumere integralmente tutte le persone utilmente inserite nelle relative graduatorie generali di merito.
Con riguardo a tale ultimo punto informo che, secondo quanto comunicato dal dipartimento delle riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione, l'assunzione di personale dell'amministrazione dello Stato relativa all'anno 2007 avverrà secondo la priorità sancita dall'articolo 1 comma 97 lettera c) della legge n. 311 del 2004, ed il prescritto decreto del Presidente della Repubblica di autorizzazione delle assunzioni sarà emanato, anche per il corrente anno, dopo aver valutato comparativamente le richieste pervenute.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01593 Buemi e Mellano: sui progetti di reinserimento sociale dei detenuti beneficiari della legge di indulto, finanziati dalla Cassa delle Ammende.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione in oggetto si comunicano le informazioni trasmesse dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Alla data del 30 giugno 2007 l'ammontare del fondo patrimoniale della cassa ammende era pari ad euro 113.856.586,02.
Attualmente gli impegni finanziari deliberati dalla cassa ammende in attuazione del disposto di cui all'articolo 129, II e III comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 sono pari ad euro 13.193.355,41.
Quaranta sono i progetti presentati dalla cassa ammende ed approvati alla data del 12 settembre 2007 e di questi, quattordici sono quelli finalizzati al reinserimento socio-lavorativo delle persone che hanno beneficiato del provvedimento di indulto.
Questi quattordici progetti coinvolgono 882 soggetti, hanno una durata temporale che va da un minimo di nove mesi ad un massimo di due anni e sono stati finanziati tutti dalla cassa delle ammende per un importo complessivo di circa 3 milioni e 313 mila euro.
I mandati di pagamento sono stati emessi tra novembre 2006 e giugno 2007 e sono stati emanati per ciascuno dei quattordici progetti finanziati dalla Cassa.
Dalla data di emissione del mandato - coincidente, peraltro, con la data d'inizio del progetto - devono trascorrere soltanto sessanta giorni circa affinché sia completato il successivo iter burocratico che coinvolge il Ministero del tesoro, la cassa depositi e prestiti e la tesoreria provinciale e che è necessario per rendere disponibile la somma finanziata.
In conclusione spero che quanto detto sulla gestione e gli impegni di spesa, connessi ai progetti specificamente collegati all'approvazione della legge di indulto, abbia rassicurato l'onorevole interrogante sulle efficienza e trasparenza dell'operato della cassa, ma soprattutto che i dati forniti abbiano fatto emergere l'impegno di questo Ministero nel seguire e vigilare scrupolosamente sull'attuazione delle finalità della cassa delle ammende.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01595 Balducci: sull'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'onorevole Balducci si fa presente quanto segue, sulla base delle notizie acquisite tramite la direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.
La diaria giornaliera prevista per ogni ricoverato presso la suddetta struttura non ammonta a due euro, come segnalato dall'onorevole interrogante, ma è pari a circa 4 euro e 30 centesimi e comprende la colazione, il pranzo e la cena.
L'appalto con l'impresa di mantenimento ed il pagamento in favore di quest'ultima è curato direttamente dal provveditorato regionale per la Sicilia di Palermo, mentre la direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto si limita a trasmettere mensilmente i prospetti giornalieri delle presenze effettive dei ricoverati.
Quanto, poi, all'attività posta in essere in favore dei ricoverati da don Giuseppe Insana, cappellano dell'istituto siciliano, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha chiarito che si tratta di elargizioni effettuate dal sacerdote a titolo personale a ricoverati indigenti; esse consistono, per lo più, in capi di abbigliamento o generi di prima necessità, anche di tipo alimentare. La distribuzione di tali beni viene compiuta, dal cappellano, d'intesa con le associazioni del volontariato che operano all'interno della predetta struttura.
Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, infine, ha fatto presente che le procedure relative all'alimentazione ed al vitto giornaliero sono conformi a quanto previsto dall'articolo 9 legge n. 354 del 1975 e dagli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.


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ALLEGATO 6

5-01596 Consolo: problematiche relative alla carenza di organico nel tribunale di Reggio Emilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione parlamentare in oggetto l'interrogante lamenta l'insufficienza della pianta organica dei magistrati del tribunale di Reggio Emilia, le vacanze che caratterizzano le piante organiche del personale amministrativo del tribunale e della sezione distaccata di Guastalla, la sproporzione con i carichi di lavoro degli altri tribunali della regione e chiede «rivedersi quanto prima la pianta organica degli addetti alla cancelleria e all'ufficio N.E.P. del tribunale di Reggio Emilia, rivedendo altresì l'assegnazione di risorse materiali e di strumenti informatici».
In relazione alla prima doglianza, occorre premettere, quanto all'organico dei magistrati in servizio presso la sede di Reggio Emilia, attualmente determinato con una dotazione di 22 unità totalmente coperte, che già in data 10 gennaio 2006, il Ministero aveva proposto l'ampliamento della pianta organica dell'ufficio con l'aggiunta di un posto di giudice. Il CSM con il parere discorde in relazione al suddetto ampliamento, reso nella seduta del 6 luglio 2006, ha ritenuto che i dati relativi al contenzioso specialistico non fossero tali da giustificare la destinazione di una unità. Pertanto, non si è proceduto al predetto incremento.
Al riguardo va peraltro segnalato che in data 17 settembre 2007 il Ministero ha emesso il decreto ministeriale che distribuisce 32 dei 116 posti residui - relativi alla proposta di intervento di ripartizione delle 546 unità di magistrato recate in aumento dalla legge 13 febbraio 2001 n. 48 - riservando ad un separato provvedimento l'assegnazione delle risorse residue, da allocare secondo un nuovo progetto di distribuzione, da sottoporre al prescritto parere dell'organo di autogoverno, aggiornato ai nuovi dati statistici disponibili. In tale contesto sarà possibile tenere in considerazione la segnalazione dell'interrogante.
Per quanto concerne la lamentata sproporzione rispetto ai carichi di lavoro dei tribunali della regione, si fa notare che, se è vero che il tribunale di Reggio Emilia presenta un numero di procedimenti per magistrato superiore a quello degli altri tribunali del distretto, è anche vero che tale differenza è minima rispetto ai circondari di Modena, Forlì e Piacenza e che, d'altra parte, in ambito nazionale l'ufficio non sembra presentare caratteristiche di particolare emergenza.
È opportuno aggiungere che, relativamente alla materia penale, il tribunale in questione si discosta in misura minima dalla media nazionale.
Relativamente alla richiesta di ampliamento delle piante organiche del personale amministrativo e del personale dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, si segnala che attualmente le stesse, senza tener conto delle unità in soprannumero, presentano vacanze per complessive 18 unità. Tale situazione di fatto rende sterile, allo stato, un intervento volto all'ampliamento degli organici, in quanto, allo stato attuale, l'ampliamento determinerebbe solo un aumento del numero dei posti privi di copertura, senza risolvere il problema denunciato dall'interrogante.
Al riguardo va peraltro segnalato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, in ottemperanza all'articolo 1, comma 93, della legge


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n. 311 del 2004 (legge finanziaria), la complessiva dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia, del personale amministrativo ed UNEP è stata significativamente ridotta (2.495 unità) e che, con il provvedimento attuativo (decreto ministeriale 8 marzo 2007), si è proceduto a decurtare proporzionalmente le risorse destinate a ciascuna struttura. In particolare la pianta organica del personale amministrativo di Reggio Emilia è stata ridotta di 3 unità nei profili professionali di cancelliere C2 e C1 e di operatore giudiziario B2. La pianta organica dell'Ufficio N.E.P. è stata ridotta di una unità nel profilo professionale di ufficiale giudiziario C1. Nessuna riduzione è stata apportata alle dotazioni organiche amministrative e U.N.E.P. della sede di Guastalla.
Ciò premesso, il motivo principale delle attuali scoperture degli uffici va individuato nel blocco alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione. Il blocco, infatti, non soltanto impedisce di provvedere alla copertura delle vacanze, ma induce ad un aggravamento della situazione quando il fisiologico raggiungimento dei limiti di età depaupera ulteriormente gli organici. Inoltre alcuni posti vacanti, quali, in particolare quelli di operatore giudiziario B3 e di ufficiale giudiziario C2 incidono solo formalmente sulla situazione degli uffici poiché sono relativi a figure professionali e posizioni economiche introdotte ex novo in funzione delle procedure di riqualificazione e per le quali non esiste personale in servizio.
Questa amministrazione negli ultimi tre anni è stata autorizzata ad assumere un limitato numero di unità che nel 2005 sono state riservate dalla legge n. 311 del 2004 esclusivamente ai vincitori ed idonei del concorso a 443 posti di ufficiale giudiziario C1 bandito nel 2002. Anche nel 2006 è stata autorizzata l'assunzione di sole 99 unità complessive a fronte di oltre 5.000 vacanze in ambito nazionale, da attingere dalla medesima graduatoria degli ufficiali giudiziari C1 per coprire posti vacanti di cancelliere C1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 comma 96, lettera c), della legge n. 311 del 2004.
Si fa presente ancora che, come concordato con le organizzazioni sindacali nell'accordo del 27 marzo 2007 sui criteri della mobilità interna, sono stati recentemente pubblicati gli interpelli per la copertura, tramite trasferimento a domanda, di alcuni posti vacanti nella varie figure professionali.
Infine, per fronteggiare le situazioni di maggiore criticità, anche di natura temporanea, gli organi di vertice del distretto possono adottare lo strumento dell'applicazione che trova fondamento nell'esigenza di sopperire alla mancanza di personale sia nell'ipotesi di scopertura del posto che di assenze prolungate. Tale istituto è disciplinato dall'articolo 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 per il personale NEP e dall'articolo 14 dell'accordo 27 marzo 2007 per il personale delle cancellerie.
Si evidenzia in proposito che l'opportunità di disporre l'applicazione e la individuazione dell'ufficio da cui attingere sono rimessi al presidente della Corte di appello per gli uffici N.E.P. e per gli uffici giudicanti ed al procuratore generale per gli uffici requirenti in quanto vi è la possibilità in capo ai medesimi (titolari del potere di sorveglianza sugli uffici giudiziari del distretto) di conoscere le effettive esigenze degli uffici di competenza.
Proprio con il ricorso alle applicazioni in ambito distrettuale è possibile sopperire alle carenze di cancellieri di cui fa espressa menzione l'interrogante, tenuto conto della diffusa carenza di personale in tutto il Paese.
Inoltre, in relazione al personale degli Uffici N.E.P. si menziona la circolare n. VI/152/027.1 del 27 settembre 2002 che ha ribadito - conformemente a quanto previsto dal nuovo sistema classificatorio delineato dal contratto integrativo di amministrazione, sottoscritto il 5 aprile 2000 e dal CCNL - l'interfungibilità delle funzioni di notificazione e di esecuzione degli atti tra le posizioni economiche C1 e B3 dell'ufficiale giudiziario, consentendo una maggiore efficienza del servizio attraverso la flessibilità dell'impiego delle risorse umane.


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Quanto all'assegnazione dei fondi per le spese di ufficio, premesso che l'amministrazione assegna i fondi ai funzionari delegati, i quali provvedono discrezionalmente alla ripartizione degli stessi agli uffici giudiziari del distretto secondo le esigenze rappresentate, si evidenzia che, per l'anno 2007, è stata messa a disposizione della Corte di appello di Bologna la complessiva somma di euro 265.500,00 mentre, nel precedente anno 2006, l'importo complessivo è stato di euro 175.000,00.
Quanto infine alla assegnazione di strumenti informatici, gli Uffici giudiziari dell'Emilia Romagna dispongono di n. 194 server, n. 2.242 workstation, n. 2.011 stampanti, con un rapporto tra personal computer installati ed addetti, superiore ad 1. In particolare, di dette apparecchiature, n. 917 workstation e n. 27 server sono di recentissima tecnologia poiché fornite durante l'anno in corso.
Si segnala infine che negli ultimi mesi sono stati forniti n. 165 p.c. portatili destinati a magistrati e dirigenti amministrativi.
Si segnala, inoltre, che tutti i magistrati, i dirigenti e gran parte del personale amministrativo fruiscono dell'accesso ad internet e di una utenza di posta elettronica personale. Inoltre, durante l'anno 2007 - a seguito della conclusione della gara bandita dal CNIPA in materia di Sistema pubblico di connettività (SPC) che, individuando un nuovo fornitore dei servizi di interoperabilità, ha imposto all'Amministrazione di migrare dal vecchio sistema RUG al nuovo sistema SPC - in tutte le sedi giudiziarie del distretto di Bologna sono stati eseguiti alcuni lavori di adeguamento ai nuovi apparati tecnologici. Successivamente alla conclusione di tali lavori è stata avviata - ed è in corso di completamento - la migrazione degli uffici giudiziari nella nuova piattaforma SPC.