III Commissione - Marted́ 16 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Partecipazione italiana alla ricostruzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (C. 2936 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo Africano di Sviluppo, con un contributo di euro 142.233.076 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 32.729.432, per l'anno 2006, ed euro 54.751.822, per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
1. 1. Il Governo.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 con le seguenti: pari ad euro 32.729.432, per l'anno 2006, ed euro 54.751.822, per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
2. 1. Il Governo.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 85.684.828 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 13.880.016 per l'anno 2006 ed euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
3. 1. Il Governo.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: pari ad euro 35.902.406, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 con le seguenti: pari ad euro 13.880.016, per l'anno 2006, ed euro 35.902.406, per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
4. 1. Il Governo.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla Corporación Andina de Fomento (CAF).
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, quale corrispettivo di 70 milioni di dollari USA, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e


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delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, capoverso 2, della citata legge n. 468 del 1978.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo la parola: 7 inserire le seguenti: e 8-bis.
8. 01. Fassino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla Corporación Andina de Fomento (CAF), con un contributo massimo valutato in 60 milioni di dollari USA, corrispondenti a circa 44.044.780 euro.
2. Agli eventuali maggiori oneri, dovuti a differenze di cambio, si farà fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 8-ter.

1. All'onere derivante dall'articolo 8-bis, pari ad euro 44.044.780 per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 02. Il Governo.

Art. 9.

Dopo la parola: 7 inserire le seguenti: e 8-bis.
9. 1. Il Governo.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata 1a spesa dì 400.000 euro a decorrere dal 2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni dì emergenza all'estero.
2. Al fine di assicurare, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni connesse alla partecipazione italiana a fondi, banche e organismi ìnternazionali, l'integrale attuazione del processo di riordino della carriera diplomatica di cui al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è autorizzata la spesa di 9 milioni euro per il completamento del procedimento di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per le esigenze connesse all'erogazione di servizi ed atti consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 150 unità.


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4. Per la realizzazione della mostra itinerante denominata «Italidea», è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 9 milioni di euro per l'anno 2007, in 12,92 milioni di euro per l'anno 2008 e in 14,96 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell`ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 01.Il Governo.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al fine di assicurare, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni connesse alla partecipazione italiana a fondi, banche e organismi internazionali, l'integrale attuazione del processo di riordino della carriera diplomatica, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per il completamento del procedimento di cui, all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per le esigenze connesse al supporto alla gestione in loco dei programmi promossi da fondi, banche ed organismi internazionali, nonché all'erogazione di servizi ed atti consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 150 unità.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 9 milioni di euro per l'anno 2007, in 10,52 milioni di euro per l'anno 2008 e in 13,56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 01. (Nuova formulazione)Il Governo.


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ALLEGATO 2

Ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (C. 2705 Governo ed abb., C. 2620 Turco, C. 3096 Zeller, C. 3099 Caparini e C. 3119 Boato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 è sostituito dal seguente: «2.1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il veneto, il ladino, l'occitano e il sardo».
3. 1. Giancarlo Giorgetti, Bricolo, Dozzo, Dussin, Goisis.

All'allegato A, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Alto Adige con le seguenti: Alto Adige/Südtirol.
3. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

All'allegato A, articolo 11, paragrafo 1, anteporre alla lettera a(iii) la seguente:
a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.
3. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Norma di salvaguardia).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.
4. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.