Commissioni Riunite VI e X - Marted́ 16 ottobre 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del codice del consumo. Atto n. 163.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del Codice del consumo (Atto n. 163);
rilevato come lo schema di decreto legislativo in esame consenta una razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo relativo alla tutela dei consumatori, favorendo un maggior livello di protezione di questi ultimi;
sottolineato positivamente come lo schema di decreto legislativo rifonda nell'ambito del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 le disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ora recate dal decreto legislativo n. 190 del 2005, assicurando in tal modo una maggiore unitarietà alla disciplina in materia;
rilevato come il comma 4 del nuovo articolo 67-septiesdecies, preveda, riprendendo letteralmente la disposizione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 190 del 2005, la sanzione della nullità del contratto, nel caso in cui il fornitore ostacoli l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente, non rimborsi le somme da questo pagate, ovvero violi gli obblighi di informativa precontrattuale, applicando in tal modo una sanzione che, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, è connessa a vizi genetici del negozio, e non al comportamento successivo di una delle parti, il quale è invece, di norma, sanzionato attraverso la previsione del risarcimento del danno;
considerato che lo schema di decreto non reca innovazioni sostanziali alla predetta normativa, limitandosi ad apportare modifiche di coordinamento e correzioni di formulazioni ed aggiornamenti di denominazioni;
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 67-duodecies, introdotto nel corpo del Codice del consumo dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, il quale prolunga a trenta giorni il termine entro il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso, per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo n. 174 del 1995, valuti il Governo l'opportunità di rivedere tale riferimento normativo, atteso che l'articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, ha disposto l'abrogazione del predetto decreto legislativo n. 174 del 1995, il cui contenuto è stato compreso nel Codice medesimo;
b) sempre con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere la numerazione degli articoli 67-nonies, 67-quattordecies e 67-noniesdecies, sostituendola con la seguente: 67-novies, 67-quaterdecies e 67-noviesdecies.