IX Commissione - Marted́ 16 ottobre 2007


Pag. 131

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (Atto n. 144).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (atto n. 144),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, concernente la composizione della Conferenza dei servizi per la sicurezza portuale, che si riunisce presso ciascun compartimento marittimo, sia valutata l'opportunità di prevedere forme di partecipazione e di consultazione più sistematiche ed incisive dei rappresentanti degli enti locali territoriali interessati e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali;
b) all'articolo 6, comma 1, laddove si prevede che la valutazione di sicurezza deve tenere anche conto delle aree adiacenti il porto, ove queste abbiano un impatto sulla sicurezza dello stesso, si segnala che, relativamente a tali aree, le autorità marittima e portuale potrebbero non disporre di completi elementi conoscitivi e comunque non godrebbero di poteri diretti di intervento;
c) all'articolo 6, comma 3, lettera c), che indica, tra le competenze degli esperti di cui possono avvalersi le autorità portuali per l'elaborazione della valutazione di sicurezza, anche il «riconoscimento, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza», appare opportuno che sia esplicitamente precisato che tale attività di controllo non può in alcun modo tradursi in una valutazione di aspetti legati alla razza, alla religione o alla ideologia politica, ma deve essere svolta valutando esclusivamente gli aspetti comportamentali dei soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi, facendo all'uopo ricorso a criteri e parametri specifici e comunque tali da non lasciare spazio alcuno alla discrezionalità di coloro che sono preposti al controllo;
d) all'articolo 7, comma 1, laddove si attribuisce all'autorità di sicurezza del porto il compito di predisporre, applicare e far attuare il relativo piano di sicurezza, andrebbe chiarito se i costi che ne conseguono debbono essere sostenuti dai soggetti che gestiscono il porto stesso e quindi le sue infrastrutture;
e) all'articolo 8, comma 9, che prevede la possibilità, per l'autorità di sicurezza del porto o per l'autorità di pubblica sicurezza, di disporre, nei soli casi di motivata necessità e urgenza, l'attuazione di misure straordinarie e temporanee anche se non previste nel piano di sicurezza del porto, andrebbe precisato che è comunque sempre necessario a tale fine il previo e concorde avviso del prefetto;
f) all'articolo 11, comma 1, che prevede l'individuazione, da parte dell'autorità di sicurezza del porto, di specifici agenti di sicurezza, sia meglio precisato


Pag. 132

che tali figure possono essere scelte nell'ambito del personale dipendente della stessa autorità di sicurezza del porto, ovvero nell'ambito di quello dell'autorità portuale laddove si tratti di un porto che ne è sede e che, in tale ultimo caso, l'agente di sicurezza del porto dovrà comunque operare alle dipendenze funzionali dell'autorità di sicurezza del porto;
g) all'allegato I, recante le prescrizioni per la predisposizione della valutazione di sicurezza del porto, al secondo alinea, terzo periodo, appare opportuno circoscrivere la portata della «individuazione dei membri del personale del porto da sottoporre ad un controllo dei precedenti e/o ad una verifica di sicurezza» ai casi di interazione del personale stesso con aree ad alto rischio ai soli fini della security, e quindi, tra gli altri, i sistemi di radiotelecomunicazione, informatici e di gestione delle informazioni;
h) sempre con riguardo all'allegato I, al secondo alinea, settimo paragrafo, si segnala l'esigenza che, ai fini dell'individuazione degli scenari di potenziale minaccia per il porto, siano esplicitamente escluse le navi, atteso che in proposito si procede già ad una specifica valutazione nell'ambito del piano di sicurezza degli impianti portuali di cui al Regolamento CE 725/2004;
i) all'allegato II, recante i criteri per l'elaborazione del piano di sicurezza del porto, al secondo alinea, dodicesimo paragrafo, appare opportuno precisare che l'individuazione della struttura organizzativa a supporto del miglioramento della sicurezza del porto ivi prevista rientra nella competenza dell'autorità di sicurezza del porto, di concerto con l'autorità portuale ove questa sia istituita;
j) da ultimo, sotto un profilo di ordine più generale, appare opportuno verificare se dall'attuazione della direttiva 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, discenda l'esigenza di procedere anche ad un conseguente aggiornamento del «Programma nazionale di sicurezza marittima».