Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 16 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Testo unificato C. 553 cost. ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 553 cost. ed abbinate, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
considerato che il testo introduce nel sistema parlamentare il Senato federale della Repubblica, eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, secondo quanto prescritto all'articolo 3 del provvedimento; rilevato inoltre che, in ciascuna Regione, i senatori sono eletti dal consiglio regionale al proprio interno e dal consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
evidenziato quanto disposto dall'articolo 5 del testo, secondo cui i senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma; considerato inoltre che la durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra e che con la proroga di ciascun consiglio regionale o dei consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica;
rilevate le previsioni recate dall'articolo 7, per cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato federale della Repubblica nel caso di disegni di legge di revisione della Costituzione e disegni di legge costituzionale, disegni di legge in materia elettorale, di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, di esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma; di istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza, di tutela delle minoranze linguistiche;
evidenziata la disposizione per cui il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato federale della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano, al fine dell'assegnazione al Senato federale della Repubblica, i disegni di legge che determinano i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma; considerata la disciplina prospettata per tali disegni di legge, che dopo l'approvazione da parte del Senato federale sono trasmessi alla Camera, che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta


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dei suoi componenti, mentre in tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva; rilevato altresì che se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti, mentre qualora il Senato federale non approvi modifiche la legge è promulgata;
considerate, ai sensi degli articoli 18 e 19 del testo, le disposizioni che apportano modifiche, rispettivamente, all'articolo 123 della Costituzione, disponendo che la legge dello Stato disciplina i principi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali, ed all'articolo 126 della Costituzione, stabilendo che, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, e non invece la Commissione per le questioni regionali come attualmente previsto, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge;
rilevato l'articolo 22 del testo, secondo cui le disposizioni in oggetto si applicano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle loro già attribuite;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre eventuali meccanismi istituzionali di garanzia tesi a superare il profilo di criticità, connesso al prospettato sistema dell'elezione indiretta del Senato, costituito dall'immediata decadenza dei senatori (con conseguenti rischi di alterazione della composizione politica del Senato) nei casi di dimissioni dei presidenti delle regioni interessate;
b) valuti la Commissione l'opportunità di considerare se non sia preferibile adottare il sistema del vincolo di mandato per i soli componenti del Senato federale della Repubblica, come previsto in taluni ordinamenti federali, in quanto chiamati a rappresentare le autonomie territoriali di cui sono espressione;
c) valuti la Commissione l'opportunità di introdurre, all'articolo 18, un'apposita modifica dell'articolo 123 della Costituzione per la quale il Consiglio delle autonomie locali non sia qualificato come organo di mera consultazione tra Regioni ed enti locali, attesa la distinta ulteriore funzione assegnatagli in materia di elezione dei componenti del Senato federale;
d) valuti la Commissione, all'articolo 19, l'opportunità di modificare l'articolo 126 della Costituzione contemplando il parere della Commissione per le questioni regionali nei casi di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, al fine di introdurre nel procedimento prospettato una valutazione, non vincolante, derivante da un organo parlamentare collegiale che assuma, con funzioni consultive, il ruolo di sintesi e raccordo dei contrapposti orientamenti statale e regionali, eventualmente prevedendosi, nella fattispecie, l'obbligatoria astensione dei componenti senatori eletti dalla Regione oggetto della procedura ivi delineata.


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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di rappresentanza militare. Testo unificato S. 74 ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato del disegno di legge S. 74 ed abbinati, in corso di esame presso la 4a Commissione del Senato, recante nuove norme in materia di rappresentanza militare;
rilevato che il testo in esame configura la definizione giuridica della rappresentanza militare quale istituto dell'ordinamento militare che concorre alla cura ed alla tutela degli interessi individuali e collettivi, nonché al benessere degli appartenenti alle Forze armate, a cui è altresì riconosciuto il ruolo di parte sociale che opera in piena autonomia ed ai cui organi collegiali di carattere elettivo competono funzioni propositive e consultive, esplicantesi nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, al trattamento ed alla tutela economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare; considerato altresì che il provvedimento, in particolare, individua le autorità militari di riferimento degli organi della rappresentanza militare e le modalità di interazione tra questi ed il Parlamento, il Governo, le autorità politiche ed amministrative nazionali e locali;
valutato che il testo, contemplando disposizioni attinenti alla rappresentanza militare, interviene su una materia, «difesa e Forze armate», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione; preso atto che l'articolo 39 della Costituzione, cui non è stata data attuazione in via legislativa, enuncia i principi di rango costituzionale che regolano l'organizzazione sindacale;
rilevata, nel testo in esame, la prospettata articolazione del sistema della rappresentanza militare, per la quale a livello nazionale è istituito il «Consiglio centrale della rappresentanza militare» (COCER) mentre a livello intermedio, regionale o interregionale, sono costituiti i consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR), nell'ambito dei quali opera un organismo della rappresentanza militare competente a trattare direttamente con la Regione di riferimento le istanze del personale rappresentato nelle specifiche materie dell'edilizia residenziale; trasporti, formazione ed aggiornamento culturale e professionale; igiene del lavoro ed antinfortunistica; rapporti con enti pubblici; promozione umana e benessere del personale; considerato altresì che il presidente della giunta e del consiglio regionale competente per territorio è informato della costituzione del predetto organismo regionale costituito dai COIR;
considerato che a livello territoriale, nell'ambito di ciascuna Forza armata, sono costituiti i consigli di base della rappresentanza militare (COBAR), che formulano pareri e proposte ai suddetti COIR e, d'intesa con l'amministrazione militare


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competente, curano i rapporti con le amministrazioni comunali e provinciali in materia di alloggi, trasporti pubblici e prestazioni sanitarie e formulano inoltre pareri e proposte in ordine alla disciplina degli orari di lavoro; all'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro; alla qualità degli alimenti e degli alloggi; alle attività assistenziali, culturali e ricreative; alla promozione del benessere del personale e dei familiari;
esprime

PARERE FAVOREVOLE