III Commissione - Resoconto di mercoledì 17 ottobre 2007


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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 ottobre 2007.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e di Telespazio S.p.a. (Gruppo Finmeccanica), nell'ambito dell'esame dei disegni di legge C. 2630: «Ratifica dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GINSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Cina; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura


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e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri» e C. 2711: «Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e Israele».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI, indi del vicepresidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro degli affari esteri, Ugo Intini.

La seduta comincia alle 10.05.

Ratifica Convenzione Italia-Canada in materia fiscale.
C. 3023 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianni FARINA (Ulivo), relatore, illustra il disegno di legge in titolo rilevando che esso consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 contiene la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 1,38 milioni di euro annui, a partire dal 2008, reperiti a valere sull'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Per quanto concerne la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Ottawa il 3 giugno 2002, sottolinea che essi pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Canada, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. La Convenzione, costituita da 29 articoli e da un Protocollo d'intesa, mantiene in linea di massima la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; essa tuttavia si applica alla sola imposizione sui redditi. Per quanto riguarda l'articolato, ritiene opportuno segnalare in particolare che agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo di applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; le imposte considerate sono per il Canada le imposte sul reddito, mentre per l'Italia sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma del presente Accordo. Rimangono escluse le imposte dovute a vincite su lotterie. Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi da beni immobili, sugli utili di imprese, sui dividendi societari, interessi e canoni, sui redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, sui compensi per artisti e sportivi e sui redditi diversi. Sottolinea l'importanza, anche ai fini degli interessi delle comunità degli italiani all'estero, della norma, contenuta all'articolo 18, in materia di pensioni, che risultano imponibili nello Stato di residenza del beneficiario; è prevista tuttavia la possibilità che esse siano tassate anche dallo Stato di provenienza. Come viene evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, rileva che la Convenzione con il Canada contiene norme molto dettagliate in materia di imponibilità delle pensioni, che rispondono alla necessità di semplificare la normativa esistente in ragione dell'elevato numero di pensioni in entrata e in uscita, fenomeno causato dal notevole flusso migratorio verso tale Paese. All'articolo


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22, vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia. Agli articoli da 23 a 27, viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione. Si prevede, infine, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi. L'articolo 28 reca disposizioni relative all'entrata in vigore; la norma stabilisce che le disposizioni della Convenzione avranno efficacia a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica, con l'eccezione delle disposizioni relative alla potestà impositiva sui compensi del personale contrattista in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, la cui efficacia viene anticipata di tre anni. La norma prevede, inoltre, una clausola di cessazione degli effetti della precedente Convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977 e modificata dal Protocollo di Ottawa del 20 marzo 1989. Infine, le disposizioni finali sono recate dall'articolo 29 e riguardano la denuncia e la cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata.
In conclusione auspica una valutazione favorevole da parte della Commissione sul disegno di legge in esame e la necessità di concludere celermente l'iter di esame in considerazione del lungo lasso di tempo ormai trascorso dalla sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Italia.

Il viceministro Ugo INTINI sottolinea la necessità di procedere in modo spedito all'esame del disegno di legge in titolo, che attiene la ratifica di una Convenzione siglata ad Ottawa il 2 giugno 2002 e già ratificata dal Canada nello stesso anno. Il ritardo dell'Italia si spiega con la circostanza per cui la quantificazione di oneri aggiuntivi, pari a circa 580.000 euro annui, ha reso necessario procedere al reperimento di tali risorse. Segnala che la Convenzione, che si applica alla sola imposizione sui redditi e non anche a quella sul patrimonio e presenta una struttura che, salvo lievi modifiche, ricalca sul piano tecnico-giuridico le disposizioni della Convenzione firmata nel 1977 ed in vigore dal 24 dicembre 1980. Molti articoli, infatti appaiono ancora rispondenti alle esigenze dei due Stati. Le innovazioni sono invece necessarie soprattutto per disporre di uno strumento normativo che tenga conto delle riforme fiscali approvate dai due Stati successivamente alla Convenzione, con particolare riguardo, nel caso dell'Italia, all'introduzione dell'IRAP in luogo dell'ILOR. Anche la nuova Convenzione aderisce sostanzialmente al modello OCSE di riferimento per questo tipo di intese; ad eccezione di lievi modifiche per uniformarsi ai sistemi fiscali dei due Paesi, non ha incidenza sull'attuale ordinamento della Comunità Europea ed è conforme alle competenze delle Regioni, che non possono stipulare autonomamente Convenzioni con altri Stati. La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, per quanto attiene all'Italia, riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La Convenzione in discussione definisce, inoltre, lo status fiscale del personale a contratto in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada con l'attribuzione della potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i salari al predetto personale. Tale


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disciplina retroagisce di tre anni rispetto all'anno di entrata in vigore della nuova Convenzione. Su un piano più generale, la ratifica della presente Convenzione contribuirebbe a consolidare le già eccellenti relazioni tra Italia e Canada. I rapporti bilaterali hanno visto, di recente, un'intensificarsi delle visite, nonché l'avvio, presso il Ministero degli affari esteri, il 28 maggio 2007, del «Tavolo Canada» proprio al fine di rafforzare la collaborazione nei campi economico, commerciale, scientifico e tecnologico. La ratifica della Convenzione in esame risponde, in definitiva, a crescenti aspettative del mondo imprenditoriale italiano interessato a realizzare investimenti nel mercato canadese, nonché all'esigenza riscontrata dalla controparte di incrementare la propria presenza nel mercato italiano. Gli investimenti diretti tra Italia e Canada rimangono tuttora contenuti, e non rispecchiano il peso economico dei due Paesi. Secondo i dati della Banca d'Italia, infatti, nel 2006, gli investimenti italiani in Canada hanno subito una flessione, mentre gli investimenti canadesi in Italia hanno sperimentato un marginale incremento.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, essendosi testé concluso l'esame preliminare, il provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica del Trattato Italia-Cile per l'assistenza giudiziaria in materia penale.
C. 3022 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Umberto RANIERI, presidente e relatore, segnala che la Commissione si accinge ad esaminare in sede referente il disegno di legge di ratifica di un accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e la Repubblica del Cile, che è da inquadrare nell'impegno profuso dall'attuale Governo italiano per una più stretta collaborazione con i Paesi dell'America latina, nell'ottica di un rafforzamento del rapporto dell'Europa con il continente latino-americano. Il Trattato in esame, che mira al potenziamento della collaborazione tra i due Paesi nelle attività di prevenzione e lotta contro il crimine, ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra Italia e Cile, già in atto limitatamente alla lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, ai sensi dell'Accordo con il Cile del 16 ottobre 1992, ratificato dall'Italia con la legge 26 ottobre 1995, n. 477.
Per quanto concerne i contenuti dell'Accordo, stipulato a Roma il 27 febbraio 2002, esso si compone di diciannove articoli. L'articolo I sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca, che si concretizza nella notifica di atti e di informazioni giudiziarie di vario tipo; nell'interrogatorio di inquisiti e imputati; nello svolgimento di attività a fini probatori, anche con l'eventuale trasferimento di persone coinvolte; nel fornire informazioni circa le eventuali condanne penali nei confronti dei cittadini dell'altra Parte. Dall'assistenza è esclusa l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne. In base all'articolo II, l'assistenza viene prestata anche se il fatto per cui si procede è reato solo in uno dei due paesi, salvo che per le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni, atti che richiedono la bilateralità della figura di reato oppure il consenso della persona oggetto di indagini. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata (articolo III) qualora gli atti richiesti siano contrari ai principi dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta di collaborazione; se quest'ultima considera il fatto per cui si procede alla stregua di reato politico o mero reato militare; se vi è il sospetto di pregiudizi politici, razziali, di sesso o linguistici verso le persone accusate; se l'accusato è già stato giudicato, ed ha eventualmente scontato la pena, per lo stesso reato nel territorio della Parte richiesta;


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se l'assistenza implica per la Parte richiesta, a giudizio di essa, limitazione alla propria sovranità, sicurezza o altri interessi nazionali. L'articolo IV stabilisce che le comunicazioni avvengano tramite il Ministero della giustizia per l'Italia e quello degli affari esteri per il Cile. Gli atti ufficiali sono, in base all'articolo VI, esenti da qualunque forma di legalizzazione. L'articolo VII specifica le modalità per la richiesta di assistenza giudiziaria che, in base all'articolo V devono essere redatti nella lingua della Parte richiedente e accompagnati da una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta. L'articolo VIII stabilisce che l'esecuzione delle rogatorie avviene secondo la legge della Parte richiesta. La richiesta deve essere evasa prontamente: delle eventuali difficoltà deve essere immediatamente informata la Parte richiedente. L'articolo IX stabilisce che gli atti oggetto della richiesta di assistenza possano essere consegnati in copia autenticata, salvo l'espressa richiesta degli originali. La richiesta di notificazione di atti (articolo X) deve essere inoltrata almeno novanta giorni prima della scadenza. Gli articoli da XI a XIV concernono la comparizione di persone implicate dalla richiesta di assistenza: tale comparizione può avvenire sia nel territorio della Parte richiesta che in quello della Parte richiedente; in questo secondo caso si può giungere al trasferimento coatto della persona, ma comunque le misure coercitive adottate non possono eccedere quelle previste dalla legislazione dello Stato richiedente. Qualora poi la persona necessitata a comparire nello Stato richiedente sia già in detenzione, essa può esservi trasferita solo se non oppone rifiuto, se ciò non prolunga la detenzione stessa e se la Parte richiesta non ritenga che sussistono ragioni per non ottemperare alla domanda. In nessun caso la persona in questione può essere sottoposta, nello Stato richiedente, a procedimenti coercitivi per fatti anteriori alla notificazione della citazione. Con gli articoli XV e XVI le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni circa le sentenze irrevocabili di condanna nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, e a fornire gli estratti del casellario giudiziale. L'articolo XVII prevede che le richieste di una Parte per ottenere l'instaurazione di procedimenti penali davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte siano sottoposte alle medesime procedure - riguardanti le modalità di comunicazione e le lingue - cui sono sottoposte le domande di assistenza giudiziaria. L'articolo XVIII concerne la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria e l'articolo XIX, infine, contiene le consuete clausole sull'entrata in vigore e la durata del Trattato, che è indefinita salvo denuncia di una delle due Parti.
Passando ad esaminare i contenuti del disegno di legge, segnala che si compone di quattro articoli. I primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale con il Cile e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria. All'onere, valutato in 30.890 euro a partire dal 2007, si farà fronte, ai fini del bilancio 2007-2008, a valere sull'unità previsionale di base Fondo speciale del Ministero dell'economia, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. La dettagliata Relazione tecnica allegata determina gli oneri derivanti dal provvedimento sulla base dei dati relativi al numero - piuttosto contenuto - di richieste di autorizzazione all'esecuzione di rogatorie attive nei confronti del Cile dell'ultimo triennio, e delle richieste di comparizione di perito o testimoni da parte dell'Italia. Gli oneri sono pertanto riconducibili alle previsioni dell'articolo XVIII, comma 2, che pone a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento dei detenuti, nonché le spese di viaggio e soggiorno e le indennità dei testimoni e periti citati a comparire nella parte richiedente. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel segnalare che il provvedimento si inserisce in un momento particolare delle


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relazioni tra il nostro Paese e l'area dell'America Latina, come conferma la presenza in Italia in questi giorni della Presidente del Cile, Michelle Bachelet, che insieme ad alti rappresentanti istituzionali di alto livello prende parte ai lavori della III Conferenza Nazionale Italia - America Latina e Caraibi, in corso a Roma presso il Ministero degli affari esteri, si auspica la più ampia condivisione possibile da parte dei gruppi presenti in Commissione sul provvedimento ed un sollecito iter di esame.

Il viceministro Ugo INTINI osserva che il Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile sottoscritto a Roma il 27 febbraio 2002 intende facilitare la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi al fine di una migliore amministrazione della giustizia. Il Trattato risponde alla necessità di adeguare l'importante settore della assistenza giudiziaria penale al profilo elevato cui sono improntate le relazioni tra Italia e Cile. Il Trattato si compone di diciannove articoli e, statuendo l'impegno ad una collaborazione di carattere generale tra gli organismi giudiziari per ogni tipo di reato, segna un passo avanti rispetto all'accordo del 16 ottobre 1992 di cooperazione che disciplina esclusivamente la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di droga. Tale strumento, per parte italiana, si raccorda ai principi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 e, nel suo schema, ne riprende i contenuti. Giova rilevare che, nella identificazione delle autorità centrali dei due Paesi, all'articolo IV, viene indicato il «Ministro di Grazia e Giustizia» che, come noto, ha cambiato la sua denominazione mediante l'abolizione della menzione dell'istituto della grazia. Si sottolinea che le forme più significative di assistenza sono riflesse nelle norme riguardanti l'assistenza per i procedimenti penali condotti da un'Autorità giudiziaria nella Parte richiedente, in particolare per notifica di atti giudiziari, interrogatori, procedimenti di attività di acquisizioni probatorie, trasferimento a fini probatori e così via. Una disciplina particolare è prevista infine nel caso di comparizione di persone nella Parte richiesta, con possibilità di applicare la normativa di questa stessa Parte, e nella Parte richiedente, con impossibilità di sottoporre l'interessato a misure coercitive o sanzioni.

Marco ZACCHERA (AN), nel preannunciare una valutazione positiva da parte del suo gruppo sul provvedimento in esame, osserva che la cooperazione che l'Italia si accinge ad avviare con il Cile dovrebbe costituire un modello per i rapporti con altri Paesi, il cui sistema di giustizia penale evidenzia un approccio assai diverso da quello del nostro Paese in tema di garanzie e diritti. Al riguardo, segnala di avere in corso un censimento di cittadini italiani detenuti all'estero, al fine di monitorare il trattamento. Per quanto concerne il contesto generale dei rapporti tra l'Italia e il Cile, sottolinea che il nostro Paese dovrebbe scommettere maggiormente su tale Paese, che ha al momento nella Spagna il maggiore interlocutore economico.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, essendosi testé concluso l'esame preliminare, il provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo.
C. 2782 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alì KHALIL detto Alì Rashid (RC-SE), relatore, segnala che a partire dal XIX secolo gli emblemi della Croce rossa e della Mezzaluna crescente sono stati usati


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e riconosciuti come simboli di assistenza alle vittime dei conflitti armati. Con il III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, viene data ufficialità ad un nuovo simbolo che, insieme ai due già utilizzati - la Croce rossa su fondo bianco e la Mezzaluna Rossa - rappresenterà le società facenti capo al Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse.
Sottolinea che - malgrado il Commentario all'articolo 38 della Prima Convenzione di Ginevra del 1949 affermi con chiarezza che questi simboli significano inequivocabilmente il rispetto per l'individuo che soffre ed è senza difese, che deve essere aiutato, sia che sia un amico sia che sia un nemico, e senza distinzione di nazionalità, razza, religione, classe e opinioni - gli emblemi sono talvolta percepiti, in alcuni contesti, come non neutrali, anzi recanti connotazioni religiose o politiche, il che ha causato non poche difficoltà. Gli Stati-parte delle Convenzioni di Ginevra, nel corso di una conferenza diplomatica che si è svolta dal 5 all'8 dicembre 2005, hanno quindi adottato un terzo protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra che riconosce un ulteriore emblema composto da un riquadro rosso di forma quadrata poggiato su una punta, su sfondo bianco. La forma e il nome (cristallo rosso) di questo emblema addizionale sono il frutto di un lungo processo di selezione che aveva il compito di creare un simbolo assolutamente non riconducibile a qualunque altro simbolo religioso o politico, e per ciò stesso utilizzabile in tutto il mondo. Il cristallo rosso non rimpiazzerà la croce rossa o la mezzaluna, ma costituisce semplicemente un'ulteriore opzione. Il III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, entrato in vigore il 14 gennaio 2007, è composto da un Preambolo e da 17 articoli. Con l'articolo 1 viene stabilito che il campo di applicazione del III Protocollo è il medesimo di quello cui si applicano le disposizioni relative agli emblemi contenuti nelle quattro Convenzioni di Ginevra e nei due Protocolli aggiuntivi, che vengono pertanto ribadite. Con l'articolo 2 viene dato riconoscimento all'ulteriore emblema distintivo, che si aggiunge ai due esistenti. Il nuovo emblema, denominato «emblema del terzo protocollo», ma comunemente conosciuto come «cristallo rosso», sarà utilizzato per gli stessi scopi e con le stesse modalità dei due a cui si affianca. L'articolo 3 consente alle Parti contraenti, che decideranno di utilizzare l'emblema del III Protocollo, di incorporare, all'interno del riquadro rosso, uno degli emblemi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra, o un emblema diverso ma già utilizzato da una Parte contraente prima dell'adozione del III Protocollo, a condizione che detta Parte lo abbia comunicato al CICR. L'articolo 4 autorizza l'uso del nuovo emblema, in casi eccezionali, da parte del personale del CICR e della FICROSS, rispettivamente il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Federazione Internazionale della Croce Rossa. L'uso temporaneo è concepito per aumentare la tutela di tale personale che si dovesse trovare in circostanze particolarmente pericolose. Nel corso delle missioni svolte sotto l'egida dell'ONU, il personale medico o religioso che vi prende parte può utilizzare, con il consenso degli Stati che partecipano alla missione stesso, uno qualunque degli emblemi distintivi - che quindi, attualmente, sono: la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa, il Leone e il Sole Rosso e, da ultimo, il Cristallo Rosso. L'articolo 6, rinvia alle Parti contraenti l'adozione di misure necessarie per prevenire e reprimere l'abuso degli emblemi. L'articolo 7 pone l'accento sulla importanza della diffusione della conoscenza del nuovo simbolo affinché venga riconosciuto e rispettato dalle forze armate di tutti i paesi e dalla popolazione civile. Gli articoli da 8 a 17 contengono le clausole finali e di rito. Il Protocollo potrà essere emendato quando il depositario, ovvero la Confederazione elvetica, previa consultazione delle Parti contraenti, riterrà di convocare una Conferenza delle Parti per esaminare la modifica proposta. La denuncia al Protocollo avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento dello strumento di denuncia, salvo un rinvio causato da un'eventuale situazione di conflitto armato o di occupazione


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nella quale la Parte denunciante si dovesse trovare nel momento in cui la denuncia diventerebbe effettiva.

Il viceministro Ugo INTINI, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore con particolare riferimento agli aspetti simbolici e di utilità pratica connessi alla ratifica in esame, sottolinea che la firma del Protocollo ha rappresentato un importante passo avanti nel campo del diritto umanitario. Il Protocollo, infatti, ha un grande valore politico e simbolico, poiché crea le premesse affinché la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa e lo Scudo di Davide Rosso possano svolgere i loro altissimi compiti umanitari senza alcuna restrizione. Il cosiddetto cristallo rosso, neutro e privo di connotazioni culturali o religiose, potrà essere utilizzato dalle Società nazionali che lo desiderino. Esso consentirà pertanto di superare le difficoltà che talvolta l'utilizzazione degli emblemi distintivi esistenti può porre alle componenti del «Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa» (Comitato Internazionale della Croce Rossa, società nazionali e Federazione Internazionale della Croce Rossa) in determinati teatri bellici o di crisi, in cui la croce rossa o la mezzaluna rossa possono essere erroneamente percepiti come simboli rappresentanti determinate posizioni politiche o religiose. Allo stesso tempo, il Protocollo non pregiudica il diritto riconosciuto delle Parti di continuare ad utilizzare gli emblemi già esistenti. L'introduzione del cristallo rosso rafforza dunque i principi di neutralità ed imparzialità, vere pietre angolari del Movimento. Con il nuovo emblema, inoltre, la missione del Movimento potrà raggiungere una dimensione ancor più universale. Il Protocollo è conforme ai principi costituzionali e comunitari del nostro ordinamento e, poiché non stabilisce alcun obbligo, non richiede l'introduzione di alcuna normativa. Nessuna spesa deriva dalla attuazione dello strumento, come detto neppure nell'ipotesi che la Croce Rossa Italiana intenda avvalersi della possibilità di introdurre il nuovo emblema. L'Italia ha creduto sin dall'inizio nella possibilità di pervenire a questo importante risultato e si è attivamente impegnata, in un'azione di sensibilizzazione, anche verso i Paesi islamici, per facilitare l'adozione del Terzo Protocollo.

Marco ZACCHERA (AN), nel segnalare la propria valutazione favorevole sul disegno di legge in titolo anche in ordine a taluni risvolti positivi sul piano pratico, esprime alcune perplessità sulla possibilità che il simbolo della Croce Rossa possa essere associato a significati di tipo religioso, da ui derivi l'opportunità di adottare un emblema aggiuntivo.

Sergio MATTARELLA (Ulivo) esprime piena condivisione sul disegno di legge di ratifica in esame, che è volto a consentire a tutti i Paesi la piena collaborazione senza remore con la Croce Rossa Internazionale, sottolineando che il Protocollo procede da una visione inclusiva che non impone l'accantonamento di alcun simbolo.

Giancarlo GIORGETTI (LNP) si associa alle considerazioni svolte dal collega Zacchera.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, essendosi testé concluso l'esame preliminare, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Convenzione internazionale contro il doping nello sport.
C. 3082 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), presidente e relatore, segnala che la Convenzione internazionale contro il doping nello


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sport è stata adottata dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ed è già in vigore a livello internazionale dal febbraio 2007, dopo il deposito del trenesimo strumento di ratifica. Nata in seno all'UNESCO, la Convenzione, proprio per la natura dell'organismo che la propone, intende essere uno strumento giuridico riconosciuto su vastissima scala mondiale, che armonizza le diverse legislazioni nazionali e offre strumenti di cooperazione fra stati nel contrasto al fenomeno del doping. La Convenzione in ratifica supera pertanto in efficacia sia la Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 novembre 1989, che sconta il limite della sua caratterizzazione regionale, sia il Codice mondiale antidoping, istituito dall'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA) nel 2003, che seppure firmato da 80 Governi e dalle più importanti federazioni sportive, non ha forza coercitiva, data la natura sostanzialmente privatistica dell' Agenzia che lo ha emanato. Allo stesso tempo, tuttavia, non vanifica e non pregiudica l'efficacia degli strumenti normativi preesistenti conformi ad essa per oggetto e per scopo, anzi, all'articolo 4 impone alle Parti di stabilire le misure nazionali e internazionali di lotta al doping attenendosi ai principi contenuti nel codice mondiale dell'AMA, lasciando - secondo l'articolo 5 - le stesse Parti libere di adottare misure in forma legislativa, regolamentare o amministrativa, complementari al codice AMA. Per altro verso, l'articolo 6 precisa che la Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi che gli Stati membri hanno assunto sulla base di strumenti internazionali preesistenti, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa.
Complessivamente, la Convenzione si compone di 43 articoli e due allegati, il primo dei quali contiene l'elenco delle sostanze e delle metodologie proibite, e si sviluppa in più livelli, passando dalle proibizioni totali (in gara e fuori), ai divieti nelle sole gare, alle proibizioni limitate soltanto ad alcuni sport, e infine alle sostanze specifiche (diffusamente presenti nella farmacopea e suscettibili pertanto di determinare una violazione accidentale dei regolamenti antidoping). Il secondo Allegato riguarda gli standard per l'autorizzazione all'uso di determinate sostanze a fini terapeutici. Circa le attività antidoping, si prevede l'adozione, a livello nazionale, di misure volte a controllare la produzione, lo spostamento, l'importazione, la distribuzione e la vendita di tali sostanze al fine di diminuire il loro uso nello sport da parte degli atleti, nonché di misure concernenti sanzioni e multe dirette al personale di supporto degli atleti (articoli 7-12). Dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 emerge che la Convenzione, pur prevedendo la possibilità di norme penali per il solo personale di supporto, non obbliga gli Stati che abbiano un regime penale più severo -come nel caso dell'Italia, che ha sanzioni penali anche nei confronti degli atleti - ad abrogare tale regime. L'articolo 12 riguarda le misure da adottare per facilitare i controlli antidoping che consistono anche di controlli a sorpresa tra gli atleti, sia durante le gare che al di fuori di esse, e nell'incoraggiare accordi tra organizzazioni sportive e organizzazioni antidoping, finalizzati a permettere che i loro membri siano sottoposti a controlli antidoping da parte di gruppi di esperti autorizzati di altri paesi. Le misure di cooperazione internazionale sono oggetto degli articoli 13-18, in base ai quali gli Stati-parte favoriscono la cooperazione tra le organizzazioni sportive e antidoping dei rispettivi Paesi. Viene inoltre riconosciuta l'importanza del ruolo dell'Agenzia mondiale antidoping, che gli Stati parte si impegnano a sostenere. A tale proposito è previsto che il bilancio annuale dell'Agenzia venga finanziato paritariamente dai poteri pubblici, da un lato, e dal movimento olimpico, dall'altro. In conformità al Regolamento finanziario dell'UNESCO è istituito un Fondo per l'eliminazione del doping sportivo, aperto a contributi di carattere strettamente volontario; al Fondo affluiscono contributi degli Stati-parte, nonché versamenti, donazioni o lasciti effettuati da altri Stati, da Organizzazioni facenti parte del sistema ONU, da altre Organizzazioni internazionali, da organismi


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pubblici o privati, o da privati cittadini. Il Fondo sarà altresì alimentato a valere sugli interessi dovuti a titolo di deposito delle risorse del Fondo, nonché sulle entrate delle raccolte di fondi e delle manifestazioni a tale scopo organizzate. La quarta parte della Convenzione riguarda l'istituzione o sviluppo, da parte degli Stati membri, di programmi di educazione e formazione in materia di antidoping, mentre alla ricerca è dedicata la quinta parte, invitando gli Stati parte a promuovere la ricerca antidoping, anche in collaborazione con organizzazioni sportive, nel rispetto delle norme deontologiche riconosciute a livello internazionale. È istituita una Conferenza delle Parti, che si riunisce in seduta ordinaria ogni due anni, competente a effettuare il monitoraggio della Convenzione attraverso la promozione degli obiettivi dell'Accordo medesimo, nelle cui competenze rientra l'esame dei rapporti che gli Stati membri forniscono ogni due anni (articolo 31) sulle misure prese per conformarsi ai provvedimenti della Convenzione, nonché la valutazione delle proposte di modifica alla lista delle sostanze proibite adottata dall'AMA (articolo 34).
La Convenzione è infine accompagnata da tre Appendici, che, al contrario dei due Allegati, non ne integrano il testo, e dunque «non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati Parte»: si tratta rispettivamente del Codice mondiale antidoping, degli standard internazionali per i laboratori e degli standard internazionali per i controlli.
Il disegno di legge di ratifica dispone la spesa di 5.755 euro annui ad anni alterni, con decorrenza dal 2007, onere che considera alquanto esiguo che costituisce ulteriore incentivo ad una rapida approvazione del provvedimento.
In conclusione, auspica una valutazione complessivamente positiva da parte della Commissione sul provvedimento testé illustrato.

Il viceministro Ugo INTINI rileva che la Convenzione è stata approvata all'unanimità dalla 33ma Conferenza Generale dell'UNESCO il 19 ottobre 2005, dopo un complesso negoziato realizzato attraverso tre riunioni di esperti governativi, tenutesi a Parigi tra il gennaio 2004 e il gennaio 2005, alla quale hanno partecipato circa 90 Paesi, oltre a rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), dell'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA) e del Consiglio d'Europa. Le sessioni di lavoro sono state caratterizzate da una certa dialettica tra gli Stati favorevoli a una Convenzione istitutiva di diritti e obblighi per le Parti contraenti (Italia, Francia, Portogallo, e parte dei Paesi in via di sviluppo) e gli Stati inclini a redigere un testo contenente indicazioni esortative piuttosto che vincolanti (Giappone, Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito), in nome di un'asserita esigenza di flessibilità. Dal 5 al 7 febbraio 2007 si è tenuta, a Parigi, la prima sessione dell'Assemblea degli Stati-parte della Convenzione UNESCO, a cui hanno partecipato - oltre ai Paesi Membri e ad alcuni Osservatori, tra cui l'Italia - anche rappresentanti di CIO, AMA e FIFA. Nel corso della riunione si è richiamata l'attenzione sugli aspetti che dovranno essere sviluppati nella fase di attuazione della Convenzione, con particolare riguardo alla sensibilizzazione dei giovani e alla moltiplicazione dei controlli dentro e fuori le competizioni sportive e al perseguimento della lotta contro la produzione, il traffico, la distribuzione, l'accesso e la vendita di sostanze «dopanti». La prossima sessione dell'Assemblea degli Stati Parte è stata fissata al novembre 2009. L'Accordo è entrato in vigore il 1o febbraio 2007 e conta attualmente 58 Stati parte, tra cui i seguenti membri dell'Unione Europea: Danimarca, Lettonia, Regno Unito, Lituania, Romania, Spagna, Lussemburgo, Finlandia, Grecia, Francia, Repubblica Ceca e Germania. Il testo finale della Convenzione è nel complesso soddisfacente, dal momento che è coerente con la Convenzione del Consiglio d'Europa, che l'Italia ha ratificato nel '96; fa assumere all'UNESCO il ruolo di garante dell'adesione pubblica alle misure di lotta al doping proposte dall'Agenzia Mondiale Antidoping, cui l'Italia ha aderito con la


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legge n. 281 del 2003, che definisce il contributo annuale alla stessa, legittimando quest'ultima e il codice dalla stessa emanato; non obbliga gli Stati che, come l'Italia, abbiano misure sanzionatorie di natura penale, oltre che sportiva, non solo nei confronti del personale di supporto ma anche nei confronti degli atleti, ad abrogare tali misure. L'opportunità di una pronta ratifica da parte dell'Italia della Convenzione UNESCO è motivata da diverse ragioni. Tra queste figura innanzitutto la coerenza con l'impegno che il nostro Paese ha profuso durante tutti i negoziati intergovernativi, affinché fosse redatto uno strumento giuridico internazionale attraverso cui armonizzare le legislazioni nazionali in materia di contrasto al doping e rafforzare la cooperazione tra Stati, movimenti e organizzazioni sportive internazionali e nazionali nella realizzazione di controlli antidoping e di programmi di educazione, informazione e ricerca. In tale ottica l'Italia si è opposta a quei Paesi che avrebbero voluto una Convenzione dai contenuti meramente esortativi, in nome di un'asserita esigenza di flessibilità. Un'ulteriore ragione concerne la consapevolezza che la maggior parte dei Paesi europei, con particolare riferimento a quelli membri dell'UE, è già parte dell'accordo internazionale. Inoltre, rileva l'attenzione verso la notizia che l'Agenzia Mondiale Antidoping, negli emendamenti che stanno per essere apportati al Codice Antidoping dalla stessa emanato, avrebbe previsto che la ratifica della Convenzione UNESCO da parte dei Paesi membri, rappresenterà una condizione necessaria per presentare la candidatura ai Giochi Olimpici, ai campionati mondiali e alle organizzazioni dei maggiori eventi sportivi.

Marco ZACCHERA (AN) si associa alle valutazioni espresse dal relatore, sulle quali ritiene prevedibile un ampio consenso tra i gruppi di maggioranza e di opposizione.

Sergio MATTARELLA (Ulivo), nell'esprimere la propria condivisione sul provvedimento in esame e su quanto osservato dal rappresentante del Governo, auspica che, trattandosi di una Convenzione assai articolata e complessa, la sua attuazione avvenga in modo efficace e conforme alle finalità perseguite dai Paesi sottoscrittori.

Claudio AZZOLINI (FI) esprime la valutazione positiva del provvedimento da parte del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, essendosi testé concluso l'esame preliminare, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Concessione di un contributo per la costituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà.
C. 2289 Margiotta.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco ZACCHERA (AN), relatore, osserva che la proposta di legge in esame è di contenuti analoghi a quelli di un'iniziativa legislativa assunta nel corso della precedente legislatura. Tale proposta accoglie l'invito dell'Unione europea agli Stati membri, espresso sia nel Consiglio europeo di Gand del 19 ottobre 2001 che nella riunione dei Ministri degli affari esteri euromediterranei di Bruxelles del 5 e 6 novembre 2001, di assegnare assoluta priorità al dialogo tra le culture a livello internazionale, e in particolare nell'area mediterranea. Si tratta di obiettivi che richiedono strumenti efficaci e pertinenti anche al fine di favorire la cooperazione della società civile nell'ambito dei temi dello sviluppo sostenibile e della lotta alla povertà. Occorre, in tale ottica, sostenere


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un partenariato globale euromediterraneo-Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza. Si tratta peraltro di un'area in cui si concentrano rilevanti interessi di tipo economico, culturale e politico-strategico dell'Unione europea. Il finanziamento previsto nella proposta di legge è finalizzato a creare un Osservatorio euromediterraneo - Mar Nero per promuovere l'informazione e la partecipazione alle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale. L'Osservatorio sarà uno strumento concreto per l'implementazione operativa di quanto definito nell'ambito delle decisioni sancite dalla Conferenza sullo sviluppo sostenibile, tenutasi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002, per le azioni di tipo II, relative al partenariato per lo sviluppo sostenibile. Una quota parte del contributo previsto dalla presente legge sarà destinato dall'Osservatorio alla costituzione di un fondo di garanzia per sostenere progetti di microimprenditorialità sociale a carattere internazionale, favorendo così la cooperazione economica tra l'Italia e i Paesi della sponda sud ed est del Mediterraneo-Mar Nero.
In conclusione, pur essendo a conoscenza delle perplessità che riguardano talune norme recate dalla proposta di legge, sottolinea che il nostro Paese ha assicurato un sostegno analogo a quello previsto dal provvedimento in relazione ad iniziative di cooperazione regionale in altre aree geografiche. Si rimette pertanto alla valutazione dei colleghi commissari e del rappresentante del Governo per quanto riguarda il merito complessivo della proposta di legge, volta a rafforzare i legami tra il nostro Paese con un'area di indubbio rilievo geostrategico.

Il viceministro Ugo INTINI fa presente che al Ministero degli affari esteri sono note fin dal 2001 le iniziative in campo ambientale e di sviluppo sostenibile, focalizzate sulla cooperazione euromediterranea con il Mar Nero, tra cui quelle promosse dal Forum per la Laguna. Segnala, in proposito che nel quadro delle attività della Fondazione Anna Lindh, principale strumento, come noto, del dialogo interculturale a livello euromediterraneo, si è ritenuto, in base ai criteri d'ammissione della rete italiana stabiliti dal Comitato ristretto, di non includere il Forum per la Laguna fra i membri effettivi per l'assenza dei requisiti prescritti. Rifacendosi alle considerazioni critiche già espresse nella precedente legislatura su un'analoga iniziativa legislativa, si riserva di intervenire nel seguito dell'esame del provvedimento.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, preannuncia una valutazione contraria da parte del suo gruppo sul provvedimento in esame per perplessità analoghe a quelle segnalate dal rappresentante del Governo. Rileva in fatti che l'istituzione di un osservatorio euromediterraneo appare superflua in considerazione del gran numero di iniziative già avviate dall'Italia in tal senso e dell'opportunità di evitare di destinare considerevoli risorse ad un nuovo soggetto che va ad aggiungersi ai numerosi già istituiti nello stesso ambito di attività. Ribadendo pertanto la propria considerazione per le osservazioni svolte dal relatore in riferimento al valore strategico della cooperazione tra l'area euromediterranea e quella del Mar Nero, conferma il giudizio contrario del suo gruppo anche per coerenza con l'analogo punto di vista, già espresso dal relatore sul provvedimento nel corso della XIV legislatura, il deputato Deodato.

Sergio MATTARELLA (Ulivo), alla luce delle considerazioni svolte dal viceministro Intini e delle condivisibili osservazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene opportuno che la Commissione svolga approfondimenti sul merito complessivo della proposta di legge.

Sandra CIOFFI (Pop-Udeur) concorda con quanto segnalato dal deputato Mattarella.


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Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou ACP-CE; Accordo interno che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 per l'applicazione dell'Accordo ACP-CE; Accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari in applicazione dell'Accordo ACP-CE.
C. 3116 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2007.

Umberto RANIERI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, IV, VI, VIII, X, XIII e XIV, nonché il parere favorevole con un'osservazione della V Commissione e il nulla osta della Commissione VII.

Sabina SINISCALCHI (RC-SE) esprime apprezzamento alla collega Paoletti Tangheroni per avere colto alcuni aspetti controversi del disegno di legge in esame e sui quali rileva l'opportunità della presentazione di un ordine del giorno nella successiva fase di esame in Assemblea nell'intento, tra l'altro, di dare voce alle preoccupazione di alcune rilevanti reti mondiali di contadini per quanto riguarda gli effetti dell'Accordo sui piccoli produttori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, che è all'ordine del giorno della seduta pomeridiana. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.05.

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA

Mercoledì 17 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Patrizia PAOLETTI TANGHERONI.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori del Comitato.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI, presidente, proseguendo l'illustrazione del programma dei lavori del Comitato, preannuncia l'audizione del viceministro competente, Patrizia Sentinelli. Comunica che l'AWEPA, associazione che riunisce i parlamentari europei più interessati allo sviluppo dell'Africa, ha inoltrato l'invito a partecipare a Lisbona agli European Development Days, in programma dal 7 al 9 novembre. Segnala, poi, che sempre nella capitale portoghese avrà luogo nel mese di dicembre il vertice tra l'Unione europea e l'Africa, auspicando che possa esservi prevista una partecipazione parlamentare.
Sottopone, quindi, ai colleghi l'eventualità che il Comitato svolga attività istruttoria anche ai fini dell'elaborazione di atti di indirizzo che potranno poi essere approvati nelle sedi deputate. Menziona al riguardo l'esempio del disegno di legge di ratifica delle modifiche all'Accordo di Cotonou tra l'Unione europea e i Paesi Africa, Caraibi e Pacifico (ACP).
Ritiene, comunque, opportuno che il Comitato proceda ad incontri con i rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite operanti a Roma, nonché della Commissione europea. Nel rinnovare l'invito ai colleghi a formulare ulteriori proposte, conferma l'impegno ad approfondire gli aspetti relativi alla comunicazione. Evidenzia, a tale proposito, l'importanza dell'esperienza missionaria.

Iacopo VENIER (Com.It), ribadendo l'opportunità che interlocutori sulla comunicazione


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siano prevalentemente gli stessi africani, propone che il Comitato incontri la dirigenza della rivista Nigrizia, storicamente impegnata sul tema.

Margherita BONIVER (FI) sottolinea l'esigenza che il Comitato dedichi la massima attenzione al Corno d'Africa, anche in considerazione delle responsabilità storiche dell'Italia in quella regione. Consiglia, al riguardo, l'audizione di Mario Raffaelli, inviato speciale del Governo. Quanto alla comunicazione, propone di tenere conto anche dell'esperienza dei padri comboniani.

Claudio AZZOLINI (FI) ritiene che il Comitato debba interessarsi in modo particolare anche della crisi del Darfur, che è peraltro stata oggetto di un atto di indirizzo approvato dalla Commissione.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI, presidente, nell'accogliere le proposte dei colleghi, richiama altresì l'attenzione sull'eventualità del raccordo con l'attività del Comitato permanente sui diritti umani, in quanto oggi cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario risultano sempre più integrati. Ipotizza, in proposito, l'organizzazione di un seminario congiunto.

Pietro MARCENARO (Ulivo), nella sua qualità di Presidente del Comitato permanente sui diritti umani, dichiara di condividere l'eventualità appena delineata di una collaborazione tra i due Comitati.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul programma dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Unione europea.

Audizione del Commissario europeo per le relazioni esterne, Benita Ferrero Waldner.
(Svolgimento e conclusione).

Umberto RANIERI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione esprimendo vivo apprezzamento per l'impegno che il Commissario Ferrero Waldner profonde nell'adempimento del suo incarico.

Benita FERRERO WALDNER, Commissario europeo per le relazioni esterne, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti ed osservazioni i deputati Valdo SPINI (Misto), Gianni FARINA (Ulivo), Margherita BONIVER (FI), Umberto RANIERI, presidente, e Sergio MATTARELLA (Ulivo).

Benita FERRERO WALDNER, Commissario europeo per le relazioni esterne, fornisce ulteriori precisazioni.

Umberto RANIERI, presidente, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.