XI Commissione - Mercoledì 17 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

5-01612 Rocchi: Stabilizzazione dei vigili del fuoco.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare, si fa presente che la questione prospettata dagli interroganti, non rientrando tra le competenze primarie del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, è stata esaminata sulla base degli elementi informativi forniti dal competente Ministero dell'interno.
Con la legge 30 settembre 2004, n. 252 - in considerazione dei particolari compiti istituzionali assegnati al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile e difesa civile - è stato sancito il passaggio del rapporto di impiego del personale dal regime privatistico a quello di diritto pubblico.
La riforma ha inteso, in tal modo, allineare l'ordinamento dei vigili del fuoco a quello del personale degli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica, riconoscendo piena dignità agli operatori dei vigili del fuoco, salvaguardandone, comunque, le relative competenze.
Peraltro, la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo n. 217 del 2005, nell'indicare le funzioni del personale, fa espressamente salve le norme che attribuiscono alle strutture del Corpo nazionale - sia pure nell'esclusivo ambito dei compiti istituzionali ad esso affidati (soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile) - anche la direzione ed il coordinamento degli interventi tecnici degli altri soggetti istituzionali coinvolti.
Pertanto, risulta evidente che, diversamente da quanto asserito dall'onorevole interrogante, la riconduzione del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco all'ordinamento pubblicistico non ha inteso attribuire «i compiti del Corpo al terreno dell'ordine pubblico», ma ha voluto, invece, rafforzare il ruolo centrale che il vigile del fuoco è chiamato a svolgere in tutte quelle situazioni in cui si richiede un intervento tecnico urgente, indispensabile per la salvaguardia della vita dei cittadini.
In merito, invece, alle problematiche prospettate circa le funzioni di coordinamento, guida ed impulso dei vigili del fuoco, si condivide la necessità di valorizzarne, anche attraverso un'eventuale rivisitazione dell'attuale quadro ordinamentale, la centralità del ruolo, sia con riferimento alle circostanze nelle quali essi operano quale componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge n. 225 del 1992, sia relativamente alle attività connesse agli incendi boschivi.
Al riguardo, è certamente opportuno, avviare, con il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati - tra i quali, in particolare, le Regioni - una attenta riflessione.
Per quanto concerne la questione relativa alla condizione lavorativa dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si ricorda che la legge finanziaria per il 2007, con un'inversione di tendenza sostanziale rispetto al passato, ha avviato un percorso per la stabilizzazione del personale precario dei Vigili del fuoco (volontari cosiddetti «discontinui»).
Pertanto, il Ministro dell'interno, con decreto del 30 luglio 2007, ha fissato i criteri della procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione dei suddetti volontari, in modo da consentire l'immissione di personale altamente qualificato.


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Inoltre, per far fronte al turn-over del personale posto in quiescenza, si ricorda che la finanziaria per il 2007 ha autorizzato l'assunzione immediata di 600 unità di vigili del fuoco che è avvenuta a decorrere dal 16 luglio scorso.
A ciò si aggiunge che il disegno di legge finanziaria per il 2008 ha previsto, nell'ambito del potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico, oltre al completamento del percorso di stabilizzazione del personale precario già avviato nel 2007, la destinazione di 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a cui si aggiungono ulteriori 6,5 milioni di euro da destinare, nello specifico, al relativo personale.


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ALLEGATO 2

5-01316 Fabbri: Assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come correttamente rappresentato dagli onorevoli interroganti, il Governo ha manifestato l'intenzione di conciliare le esigenze eccezionali di graduale eliminazione del lavoro precario nella pubblica amministrazione con quelle di reclutamento di personale mediante procedure concorsuali ordinarie.
Ritengo, dunque, utile ricordare brevemente quanto previsto, al riguardo, dalla legge finanziaria per il 2007 e, soprattutto, quanto previsto dal disegno di legge finanziaria per il 2008, attualmente all'esame del Parlamento.
Per quanto concerne la legge finanziaria 2007 il Governo non può che ribadire come il quadro dalla stessa delineato è stato in grado di contemperare - garantendo il necessario e giusto equilibrio giuridico e finanziario - le legittime pretese dei lavoratori precari con il diritto all'assunzione dei vincitori ed idonei di concorsi pubblici.
In particolare va ricordato che, per l'anno 2007, le pubbliche amministrazioni possono assumere nuovo personale, in deroga al blocco delle assunzioni disposto dalle finanziarie degli ultimi anni, a valere sugli stanziamenti di un apposito fondo istituito dalla finanziaria 2005 e, peraltro, incrementato dall'ultima legge finanziaria.
Nello specifico tali risorse sono destinate alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari, in misura pari al 20 per cento - equivalente ad un importo di circa 30 milioni di euro - nonché alle assunzioni tramite procedure ordinarie, per il restante 80 per cento - corrispondente ad un importo di circa 120 milioni di euro - tale, dunque, da dimostrare con tutta evidenza il favore del legislatore nei confronti delle assunzioni mediante pubblico concorso, nel pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.
Allo stesso scopo, inoltre la legge finanziaria 2007 (comma 527) prevede, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, l'istituzione di un apposito fondo destinato alle assunzioni di personale vincitore di concorso pubblico, per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni.
Al riguardo è opportuno evidenziare che il disegno di legge finanziaria 2008 estende l'ambito di applicazione di tale norma prevedendo che la possibilità di assumere utilizzando il predetto fondo sia riconosciuta, non soltanto alle amministrazioni «non interessate da procedure di stabilizzazione», ma anche a quelle che, al contrario, hanno attivato procedimenti finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro precari.
Analogamente il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici viene prorogato a tre anni dalla data di pubblicazione, a fronte dei due anni previsti in precedenza. Inoltre viene previsto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni per il 2009 e 140 milioni per il 2010 finalizzato all'effettuazione di assunzioni per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto al crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale.
La stessa norma del disegno di legge autorizza, altresì, assunzioni straordinarie connesse ad esigenze particolari, quali, ad


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esempio, quella di incrementare la fruizione dei luoghi ed istituti di cultura, la tutela dei beni architettonici, archeologici e storico-artistici, nonché a funzioni relative alla materia politica economica, finanziaria e fiscale.
Con le citate disposizioni introdotte dal disegno di legge finanziaria 2008, il Governo, quindi, continua a dimostrare un rilevante interesse per le tematiche connesse al mondo del lavoro pubblico. In particolare - allo scopo di favorire un parziale superamento del cosiddetto blocco delle assunzioni - ha voluto riservare, anche con il suddetto disegno di legge, in linea con quanto già previsto dalla precedente manovra di bilancio, una specifica attenzione alle problematiche del pubblico impiego, favorendo, così come richiesto dagli interroganti, l'assunzione dei vincitori ed idonei dei concorsi pubblici.


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ALLEGATO 3

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili (C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902 Bellillo, C. 2208 Satta, C. 2444 Zanotti).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME
NUOVO TESTO BASE

Art. 1.
(Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili).

1. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili destinato al finanziamento delle misure di cui alla presente legge.
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2008 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari).

1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti al coniuge o al convivente more-uxorio, ai genitori o, dopo la scomparsa di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle che assistono un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al quale è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua e costante in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.

Art. 3.
(Collocamento anticipato in quiescenza).

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2008, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, può essere riconosciuto, su richiesta, il diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente, purché siano versate o accreditate in favore dell'assicurato non meno di quindici annualità di contribuzione, delle quali non meno di cinque siano state versate nel periodo di assistenza al familiare convivente. In ogni caso, l'anticipazione non può superare il periodo di cinque anni.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema retributivo di calcolo, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, può essere riconosciuto, su richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto nel periodo di assistenza al familiare convivente, un periodo di contribuzione figurativa, in ogni caso non superiore a tre mesi, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema contributivo di calcolo, è riconosciuta, su richiesta, una maggiorazione della contribuzione utile a determinare la misura del trattamento pensionistico finale versata nel periodo di assistenza al familiare convivente; in ogni caso, la maggiorazione non può superare la misura di un quarto della contribuzione utile.


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3. I benefici di cui ai comma 1 e 2 sono riconosciuti ad un solo lavoratore per ciascun familiare convivente con handicap in situazione di gravità presente all'interno del nucleo familiare e non sono cumulabili con benefici analoghi a fini pensionistici.

Art. 4.
(Congedo per assistenza a familiari disabili gravi).

1. In alternativa ai benefici previdenziali previsti all'articolo 3 i soggetti di cui all'articolo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2008, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, possono richiedere, ai fini dell'assistenza, un periodo di congedo. Durante il periodo di congedo, il richiedente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa. Resta comunque fermo il diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In ogni caso il periodo di congedo non può superare i sei anni, frazionabili in non più di tre volte nell'arco della vita lavorativa.

Art. 5.
(Modalità di riconoscimento dei benefici).

1. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, inviano una apposita domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella quale, è indicata la tipologia del beneficio richiesta. La scelta della tipologia del beneficio non può essere successivamente modificata. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il modulo della domanda di cui al presente comma e le modalità di trasmissione.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2008, sono determinati i criteri e le modalità di riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 3 e 4, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, tenendo conto della consistenza numerica dei soggetti che potrebbero maturare i requisiti per la fruizione dei benefici di cui alla presente legge. In particolare, con il decreto di cui al presente comma, sono stabiliti:
a) il numero di anni di anticipazione rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia entro il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 3;
b) il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare convivente non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;
c) i mesi di contribuzione figurativa entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;
d) la percentuale della maggiorazione entro il limite massimo di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;
e) la durata del periodo di congedo entro il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. In sede di prima attuazione la domanda per accedere ai benefici di cui alla presente legge deve essere presentata entro il 31 marzo 2008.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in 80 milioni di euro per l'anno 2008 e in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,


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si provvede mediante riduzione delle proiezioni, per gli anni 2008 e 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, occorrenti variazioni di bilancio.