XII Commissione - Mercoledì 17 ottobre 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. Atto n. 155.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relative ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE (Atto n. 155);
considerata l'esigenza di integrare il codice comunitario e di adeguare la normativa vigente alle disposizioni dettate dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, in materia di vendita al pubblico e distribuzione all'ingrosso di medicinali;
attesa la necessità di garantire una più puntuale attuazione della normativa comunitaria in materia di medicinali per uso umano e di risolvere alcune procedure di infrazione avviate in ambito comunitario nei confronti dell'Italia;
evidenziato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo riguardano il percorso del farmaco e sono destinate a produrre effetti nei confronti del cittadino consumatore;
rilevato positivamente che lo schema di decreto legislativo interviene in materia di tutela della salute a garanzia del cittadino consumatore;
rilevata, peraltro, l'esigenza di apportare allo schema di decreto legislativo alcune correzioni di natura prevalentemente formale;
preso atto del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 1o agosto 2007, di cui si condividono le richieste emendative;
preso infine atto dei rilievi espressi dalla V Commissione nella seduta del 4 ottobre scorso,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 7, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di individuare in modo più esplicito le «condizioni essenziali» cui la norma si riferisce;
all'articolo 2, comma 12, dopo le parole «dei farmacisti e dei medici», si valuti la possibilità di aggiungere le parole «nonché le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private»;
all'articolo 2, comma 15, si valuti l'opportunità di una verifica della formulazione del nuovo comma 1-bis aggiunto all'articolo 100 del decreto legislativo


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n. 219, in quanto il titolo VII, in cui è inserito l'articolo 100, non è suddiviso in capi. Sarebbe pertanto opportuno che, al nuovo comma 1-bis dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 219, le parole «presente capo» siano sostituite con le seguenti «presente titolo»;
all'articolo 2, comma 29, lettera d), si valuti l'opportunità di aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministero della salute, su proposta dell'AIFA, possono essere previste, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese, facilitazioni rispetto all'entità o ai tempi di pagamento delle tariffe»;
al fine di rendere più agevole la lettura e la comprensione da parte del cittadino consumatore del foglio illustrativo, valuti il Governo la opportunità di prevedere la semplificazione del cosiddetto «bugiardino», nonché l'inserimento nello stesso della voce «somministrazione ai minori e agli adolescenti» corredata di tutte le informazioni a tutela della salute del minore. In caso di evidenza scientifica sul danno prodotto dalla somministrazione del farmaco sul bambino, il divieto di somministrazione sia evidenziato in modo chiaro, visibile e facilmente comprensibile.